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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 09/12/2025, n. 3279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3279 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R. G. n° 10918/2024
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 4 dicembre 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di assistenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Martino LOVECCHIO - Ricorrente – contro
in persona del Controparte_1
legale rapprese. pro tempore, rappr. e dif. dal funzionario dipendente dott.
Alessandro CACACE - Convenuto -
OGGETTO: “INDENNITÀ PER CECITÀ ASSOLUTA”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato l'11 novembre 2024 la parte ricorrente ha chiesto al
Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto all'indennità per cecità civile assoluta (a seguito del positivo accertamento sanitario operato dal CENTRO MEDICO LEGALE dell' di Taranto nella seduta del 13 CP_1 marzo 2024, in esito a istanza del 4 gennaio 2024) e, per l'effetto, condannare l' al pagamento nella misura di legge dei ratei maturati e maturandi, oltre CP_1
a rivalutazione ed interessi e rifusione delle spese legali.
L , costituitosi, deduceva l'infondatezza della domanda, in quanto parte CP_1 ricorrente non aveva mai esercitato l'opzione, imposta dalla contestuale titolarità di altra prestazione di invalidità civile (assegno sociale, riveniente da assegno mensile di assistenza ex L. n° 118/1971) per la quale la
1 Sentenza R.G. n° 10918/24 cecità era stata valutata come patologia concorrente.
La causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché di “note scritte” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc.
(cfr. CASS. SS.UU. 30 GIUGNO 2025 N° 17603), con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
**********************
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta, per quanto di ragione.
Risulta documentalmente (né l' ha sollevato alcuna eccezione sul punto) CP_1 che parte ricorrente (a seguito di istanza del 4 gennaio 2024) sia stata dichiarata cieca civile assoluta, all'esito dell'accertamento sanitario operato dal CENTRO MEDICO LEGALE dell' di Taranto nella seduta del 13 marzo 2024. CP_1
E' parimenti pacifico inter partes che parte ricorrente sia titolare di altra prestazione di invalidità civile (assegno sociale, riveniente da assegno mensile di assistenza ex L. n° 118/1971) per la quale la cecità era stata valutata come patologia concorrente: ciò, all'evidenza, determina sì
l'incompatibilità tra tale prestazione e quella qui reclamata, potendo tuttavia il beneficiario optare per la prestazione più favorevole (cioè quella per la cecità assoluta, rispetto a quella per invalidità civile).
---------------------
Ed infatti, è certamente vero che, secondo la condivisibile giurisprudenza di legittimità (cfr. CASS. LAV. 22 NOVEMBRE 2019 N. 30568, SUB PUNTO 10): «… … la normativa vigente non vieta, in caso di pluriminorazione, il cumulo delle provvidenze previste per l'invalidità civile e, rispettivamente, per la cecità (o il sordomutismo) ove ricorrano i presupposti di ciascuna;
prescrive, però, che il riconoscimento di tali invalidità avvenga in base a malattie o minorazioni diverse, e ciò al fine di evitare l'attribuzione al soggetto di più prestazioni assistenziali per la stessa causa; …» (cfr. anche 11 Controparte_2
SETTEMBRE 2018 N° 22126, CASS. SEZ. VI-LAV. 20 SETTEMBRE 2016 N° 18443 e CASS.
SEZ. VI-LAV. 12 LUGLIO 2012 N° 11912). E nella specie, appunto, non è affatto contestato che l'accertamento della cecità civile e quello a titolo di invalidità civile siano basati su medesima patologia (o, almeno, su patologia concorrente).
Sulla base di tali circostanze, tuttavia, l' ha chiesto rigettarsi la domanda CP_1 eccependo esclusivamente che parte ricorrente non aveva mai esercitato
l'opzione sopra richiamata, mentre parte ricorrente ha controdedotto che nessuna opzione poteva essere esercitata, non avendo l'ISTITUTO mai comunicato il riconoscimento del diritto alla (ulteriore) prestazione qui richiesta, nonostante molteplici solleciti ai quali era stato risposto solo che: «…
l'Ufficio resta in attesa di parere di compatibilità con altra prestazione di invalidità civile …».
Orbene, in linea di principio, alla stregua dei più condivisibili arresti ermeneutici della SUPREMA CORTE, occorre rimarcare che le incompatibilità del tipo che qui rileva fanno salva la facoltà per l'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole, sicché, fermo il divieto di fruirne in cumulo, esse hanno come «… presupposto necessario e sufficiente la titolarità dei due diversi diritti, che può essere accertata in giudizio senza che abbia effetto preclusivo il previo riconoscimento di uno soltanto di essi». In tal senso, si veda CASS. LAV. 11 MARZO 2016 N° 4868, in cui si precisa che: «… … il ripetuto regime di incompatibilità non comporta la irriconoscibilità del diritto ai trattamenti assistenziali dichiarati incompatibili, ma soltanto il divieto di beneficiarne in cumulo con le prestazioni dalla legge espressamente e specificamente indicate …» (nello stesso senso, CASS.
LAV. 21 SETTEMBRE 2011 N° 19226 e CASS. LAV. 10 FEBBRAIO 2011 N° 3240).
Facendo quindi applicazione dei suddetti principî di diritto al caso di specie, deve osservarsi che il diritto all'indennità per cecità civile assoluta – in quanto tale – non è stato ancora riconosciuto dall e, quindi, ben può CP_1 essere accertato e dichiarato in questa sede (in accoglimento della specifica domanda attorea), sulla base dell'accertamento sanitario già operato in sede amministrativa e della mancanza di specifica contestazione in ordine agli eventuali ulteriori elementi costitutivi del diritto stesso. Ovviamente, sul presupposto del diritto (anche) all'indennità per cecità civile assoluta (qui accertato e dichiarato), l'effettivo pagamento da parte dell' CP_1 dovrà essere effettuato solo dopo l'esercizio, da parte della ricorrente, del diritto di opzione, essendo appena il caso di rilevare che il previo esercizio del diritto di opzione, rispetto alla concreta erogazione delle somme, costituisce circostanza agevolmente riscontrabile in termini di certezza ed inequivocità, non richiedendo ulteriori accertamenti di merito da compiersi in un eventuale nuovo giudizio di cognizione (essendo in casi siffatti ammissibile, in base al principio di economia processuale, una condanna condizionata ad un evento futuro ed incerto: cfr. ex plurimis CASS. LAV. 1° FEBBRAIO 2002 N° 1322,
CASS. SEZ. III, 12 OTTOBRE 2010 N° 21013, CASS. SEZ. III, 6 OTTOBRE 2015 N°
19895 e CASS. SEZ. I, 13 APRILE 2022 N° 11962).
**********
In definitiva, in accoglimento della domanda, va dichiarato il diritto di parte ricorrente all'indennità per cecità civile assoluta (richiesta con istanza del
4 gennaio 2024) e, per l'effetto, l deve essere condannato al pagamento CP_1 dei relativi ratei - previo esercizio da parte della ricorrente del diritto di opzione per il trattamento più favorevole - nella misura dovuta e con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza amministrativa. Sugli importi maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, gravano altresì la rivalutazione e gli interessi - nei limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. 412/91 dal 31.12.91 - in ossequio al principio stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 196/93.
°°°°°°°°°°°°°°°°°
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell , quale unico titolare (dal lato passivo) del rapporto fatto valere in CP_1 giudizio. Si precisa che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n° 55 (e succ. modif. e integr.) - si è avuto riguardo alla semplicità sia dell'oggetto (anche con valutazione ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale) sia della sostanziale mancanza di attività istruttoria: sull'argomento, si vedano
4 Sentenza R.G. n° 10918/24 N° 13452 (quanto alla applicazione dell'ART. 60 del Parte_2
R.D.L. N. 1578 del 1933, sia pur nei limiti di cui alla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 4), nonché attualmente l'art. 4, primo comma, dello stesso D.M. n°
55/14. Pertanto, la liquidazione del compenso deve essere effettuata nel rispetto delle sole tariffe minime, senza peraltro che sia necessaria una specifica motivazione sul punto (cfr. CASS. SEZ. II, 5 MAGGIO 2022 N° 14198; conf. ex plurimis CASS. SEZ. III, 7 GENNAIO 2021 N° 89). Inoltre, quanto alla determinazione del valore della controversia, si è fatta applicazione del criterio dettato dalla seconda parte del secondo comma dell'art. 13 cod. proc. civ., cioè cumulando fino ad un massimo di dieci le annualità domandate, con riferimento specifico ai ratei maturati fino alla data della presente pronuncia, non potendosi considerare anche le annualità successive a quelle oggetto della condanna (sul punto, cfr. CASS. LAV. 31 GENNAIO 2011 N° 2148 e, soprattutto, 18 SETTEMBRE 2012 N° 15656). Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. dichiara il diritto di parte ricorrente all'indennità per cecità civile assoluta, richiesta con istanza amministrativa del 4 gennaio 2024, e condanna l' al pagamento dei relativi ratei - previo esercizio da parte della CP_1 ricorrente del diritto di opzione per il trattamento più favorevole – nella misura dovuta e con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della istanza amministrativa, oltre agli interessi legali sui ratei dovuti dopo il 120° giorno dalla data predetta sino al soddisfo;
2. condanna altresì l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle CP_1 spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi €.1.900,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. Martino LOVECCHIO, dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 9 dicembre 2025. IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
5 Sentenza R.G. n° 10918/24
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 Sentenza R.G. n° 10918/24
3 Sentenza R.G. n° 10918/24
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 4 dicembre 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di assistenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Martino LOVECCHIO - Ricorrente – contro
in persona del Controparte_1
legale rapprese. pro tempore, rappr. e dif. dal funzionario dipendente dott.
Alessandro CACACE - Convenuto -
OGGETTO: “INDENNITÀ PER CECITÀ ASSOLUTA”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato l'11 novembre 2024 la parte ricorrente ha chiesto al
Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto all'indennità per cecità civile assoluta (a seguito del positivo accertamento sanitario operato dal CENTRO MEDICO LEGALE dell' di Taranto nella seduta del 13 CP_1 marzo 2024, in esito a istanza del 4 gennaio 2024) e, per l'effetto, condannare l' al pagamento nella misura di legge dei ratei maturati e maturandi, oltre CP_1
a rivalutazione ed interessi e rifusione delle spese legali.
L , costituitosi, deduceva l'infondatezza della domanda, in quanto parte CP_1 ricorrente non aveva mai esercitato l'opzione, imposta dalla contestuale titolarità di altra prestazione di invalidità civile (assegno sociale, riveniente da assegno mensile di assistenza ex L. n° 118/1971) per la quale la
1 Sentenza R.G. n° 10918/24 cecità era stata valutata come patologia concorrente.
La causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché di “note scritte” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc.
(cfr. CASS. SS.UU. 30 GIUGNO 2025 N° 17603), con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta, per quanto di ragione.
Risulta documentalmente (né l' ha sollevato alcuna eccezione sul punto) CP_1 che parte ricorrente (a seguito di istanza del 4 gennaio 2024) sia stata dichiarata cieca civile assoluta, all'esito dell'accertamento sanitario operato dal CENTRO MEDICO LEGALE dell' di Taranto nella seduta del 13 marzo 2024. CP_1
E' parimenti pacifico inter partes che parte ricorrente sia titolare di altra prestazione di invalidità civile (assegno sociale, riveniente da assegno mensile di assistenza ex L. n° 118/1971) per la quale la cecità era stata valutata come patologia concorrente: ciò, all'evidenza, determina sì
l'incompatibilità tra tale prestazione e quella qui reclamata, potendo tuttavia il beneficiario optare per la prestazione più favorevole (cioè quella per la cecità assoluta, rispetto a quella per invalidità civile).
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Ed infatti, è certamente vero che, secondo la condivisibile giurisprudenza di legittimità (cfr. CASS. LAV. 22 NOVEMBRE 2019 N. 30568, SUB PUNTO 10): «… … la normativa vigente non vieta, in caso di pluriminorazione, il cumulo delle provvidenze previste per l'invalidità civile e, rispettivamente, per la cecità (o il sordomutismo) ove ricorrano i presupposti di ciascuna;
prescrive, però, che il riconoscimento di tali invalidità avvenga in base a malattie o minorazioni diverse, e ciò al fine di evitare l'attribuzione al soggetto di più prestazioni assistenziali per la stessa causa; …» (cfr. anche 11 Controparte_2
SETTEMBRE 2018 N° 22126, CASS. SEZ. VI-LAV. 20 SETTEMBRE 2016 N° 18443 e CASS.
SEZ. VI-LAV. 12 LUGLIO 2012 N° 11912). E nella specie, appunto, non è affatto contestato che l'accertamento della cecità civile e quello a titolo di invalidità civile siano basati su medesima patologia (o, almeno, su patologia concorrente).
Sulla base di tali circostanze, tuttavia, l' ha chiesto rigettarsi la domanda CP_1 eccependo esclusivamente che parte ricorrente non aveva mai esercitato
l'opzione sopra richiamata, mentre parte ricorrente ha controdedotto che nessuna opzione poteva essere esercitata, non avendo l'ISTITUTO mai comunicato il riconoscimento del diritto alla (ulteriore) prestazione qui richiesta, nonostante molteplici solleciti ai quali era stato risposto solo che: «…
l'Ufficio resta in attesa di parere di compatibilità con altra prestazione di invalidità civile …».
Orbene, in linea di principio, alla stregua dei più condivisibili arresti ermeneutici della SUPREMA CORTE, occorre rimarcare che le incompatibilità del tipo che qui rileva fanno salva la facoltà per l'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole, sicché, fermo il divieto di fruirne in cumulo, esse hanno come «… presupposto necessario e sufficiente la titolarità dei due diversi diritti, che può essere accertata in giudizio senza che abbia effetto preclusivo il previo riconoscimento di uno soltanto di essi». In tal senso, si veda CASS. LAV. 11 MARZO 2016 N° 4868, in cui si precisa che: «… … il ripetuto regime di incompatibilità non comporta la irriconoscibilità del diritto ai trattamenti assistenziali dichiarati incompatibili, ma soltanto il divieto di beneficiarne in cumulo con le prestazioni dalla legge espressamente e specificamente indicate …» (nello stesso senso, CASS.
LAV. 21 SETTEMBRE 2011 N° 19226 e CASS. LAV. 10 FEBBRAIO 2011 N° 3240).
Facendo quindi applicazione dei suddetti principî di diritto al caso di specie, deve osservarsi che il diritto all'indennità per cecità civile assoluta – in quanto tale – non è stato ancora riconosciuto dall e, quindi, ben può CP_1 essere accertato e dichiarato in questa sede (in accoglimento della specifica domanda attorea), sulla base dell'accertamento sanitario già operato in sede amministrativa e della mancanza di specifica contestazione in ordine agli eventuali ulteriori elementi costitutivi del diritto stesso. Ovviamente, sul presupposto del diritto (anche) all'indennità per cecità civile assoluta (qui accertato e dichiarato), l'effettivo pagamento da parte dell' CP_1 dovrà essere effettuato solo dopo l'esercizio, da parte della ricorrente, del diritto di opzione, essendo appena il caso di rilevare che il previo esercizio del diritto di opzione, rispetto alla concreta erogazione delle somme, costituisce circostanza agevolmente riscontrabile in termini di certezza ed inequivocità, non richiedendo ulteriori accertamenti di merito da compiersi in un eventuale nuovo giudizio di cognizione (essendo in casi siffatti ammissibile, in base al principio di economia processuale, una condanna condizionata ad un evento futuro ed incerto: cfr. ex plurimis CASS. LAV. 1° FEBBRAIO 2002 N° 1322,
CASS. SEZ. III, 12 OTTOBRE 2010 N° 21013, CASS. SEZ. III, 6 OTTOBRE 2015 N°
19895 e CASS. SEZ. I, 13 APRILE 2022 N° 11962).
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In definitiva, in accoglimento della domanda, va dichiarato il diritto di parte ricorrente all'indennità per cecità civile assoluta (richiesta con istanza del
4 gennaio 2024) e, per l'effetto, l deve essere condannato al pagamento CP_1 dei relativi ratei - previo esercizio da parte della ricorrente del diritto di opzione per il trattamento più favorevole - nella misura dovuta e con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza amministrativa. Sugli importi maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, gravano altresì la rivalutazione e gli interessi - nei limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. 412/91 dal 31.12.91 - in ossequio al principio stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 196/93.
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Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell , quale unico titolare (dal lato passivo) del rapporto fatto valere in CP_1 giudizio. Si precisa che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n° 55 (e succ. modif. e integr.) - si è avuto riguardo alla semplicità sia dell'oggetto (anche con valutazione ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale) sia della sostanziale mancanza di attività istruttoria: sull'argomento, si vedano
4 Sentenza R.G. n° 10918/24 N° 13452 (quanto alla applicazione dell'ART. 60 del Parte_2
R.D.L. N. 1578 del 1933, sia pur nei limiti di cui alla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 4), nonché attualmente l'art. 4, primo comma, dello stesso D.M. n°
55/14. Pertanto, la liquidazione del compenso deve essere effettuata nel rispetto delle sole tariffe minime, senza peraltro che sia necessaria una specifica motivazione sul punto (cfr. CASS. SEZ. II, 5 MAGGIO 2022 N° 14198; conf. ex plurimis CASS. SEZ. III, 7 GENNAIO 2021 N° 89). Inoltre, quanto alla determinazione del valore della controversia, si è fatta applicazione del criterio dettato dalla seconda parte del secondo comma dell'art. 13 cod. proc. civ., cioè cumulando fino ad un massimo di dieci le annualità domandate, con riferimento specifico ai ratei maturati fino alla data della presente pronuncia, non potendosi considerare anche le annualità successive a quelle oggetto della condanna (sul punto, cfr. CASS. LAV. 31 GENNAIO 2011 N° 2148 e, soprattutto, 18 SETTEMBRE 2012 N° 15656). Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. dichiara il diritto di parte ricorrente all'indennità per cecità civile assoluta, richiesta con istanza amministrativa del 4 gennaio 2024, e condanna l' al pagamento dei relativi ratei - previo esercizio da parte della CP_1 ricorrente del diritto di opzione per il trattamento più favorevole – nella misura dovuta e con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della istanza amministrativa, oltre agli interessi legali sui ratei dovuti dopo il 120° giorno dalla data predetta sino al soddisfo;
2. condanna altresì l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle CP_1 spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi €.1.900,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. Martino LOVECCHIO, dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 9 dicembre 2025. IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
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