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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/10/2025, n. 1511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1511 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente -
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Nadia Zampogna - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18434 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione dell'Anno 2025, riservata in decisione all'udienza cartolare del giorno 16.10.2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 c.p.c.
[...]
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Luisa Attavanti C.F._2 presso la quale elettivamente domiciliano in Pozzuoli (NA) via Dante Alighieri 25.
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16/09/2025 e , Parte_1 Parte_2 premettendo di aver contratto matrimonio in Pozzuoli (NA) il 05/07/2012 e che dall'unione ivi nascevano il 22.10.2012 e il 15.07.2017, rappresentavano la volontà di separarsi Per_1 Per_2 in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis.51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
1 La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto.
2.Dichiarare la separazione dei coniugi e Parte_1 Parte_2
(matrimonio civile contratto in data 05.07.2012 nel Comune di Pozzuoli, con atto inscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Pozzuoli (NA) al n. 64, parte I, anno 2012).
3.Affidare i figli minori in modo condiviso ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza. Per_
4. Collocare, in via preferenziale e anagrafica, i minori e presso la madre Per_2
stabilendo che il sig. possa vederli e tenerli con sé ogni Parte_1 Parte_2 volta lo vorrà, previo accordo con l'altro genitore, prelevandoli e riaccompagnandoli al domicilio materno, e, comunque, almeno secondo il seguente calendario di visita:
a) Durante l'anno scolastico: martedì e giovedì dalle ore 16,00 alle ore 20,00; a settimane alterne, dal sabato ore 12 sino alle ore 21,00 della domenica.
b) Durante le vacanze natalizie: 7 giorni nel periodo natalizio nel quale verrà ricompreso, ad anni alterni, il Natale o il 1° dell'anno.
c) Durante le vacanze pasquali: metà del periodo delle vacanze pasquali, nel quale verrà ricompreso, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
d) Durante l'estate: 15 giorni consecutivi da concordare entro e non oltre il 30 maggio di ciascun anno e con l'obbligo di comunicare i recapiti della struttura alberghiera in caso di soggiorno.
Le ricorrenze del compleanno e dell'onomastico dei minori ed ogni altra ricorrenza che interessi gli stessi, saranno trascorse, ad anni alterni, con il papà o con la mamma. Resta inteso, nell'esclusivo interesse dei minori, che i coniugi di comune accordo, potranno stabilire differenti modalità, luoghi e tempi ove trascorrere tali ricorrenze, con obbligo di preavviso di almeno 48 ore.
5. Assegnare la casa coniugale, sita in Pozzuoli (NA) alla via Diocleziano, 10, condotta in locazione, con tutti gli arredi, alla sig.ra nella sua qualità di genitore Parte_1 collocatario prevalente dei figli minori. La sig.ra si farà carico del Parte_1 pagamento delle utenze e degli oneri riguardanti la casa familiare.
2 6. Porre a carico del sig. a titolo di contributo al mantenimento dei minori Parte_2
Per_
e : Per_2
a) l'obbligo di versare alla sig.ra , nella sua qualità di genitore Parte_1 collocatario prevalente, in via anticipata entro il giorno 30 di ogni mese, l'importo mensile di €.
250,00 (duecentocinquanta) per ciascuno dei figli e, dunque, per un totale di €. 500,00
(cinquecento) sino al raggiungimento dell'autonomia economica di ciascuno di essi con decorrenza dal mese di settembre 2025; l'importo è sottoposto a rivalutazione monetaria annuale ex indici Istat costo vita. L'assegno unico e universale sarà percepito al 100% dalla sig.ra
[...]
; Parte_1
c) l'obbligo di provvedere a rimborsare alla sig.ra , per il caso di Parte_1
Per_ anticipazione per i minori e , il 50% delle spese straordinarie. In ossequio al Per_2
Protocollo di Intesa tra Magistrati ed avvocati del Tribunale di Napoli del 07.03.2018, salvo diverso accordo tra le parti, si intendono per spese straordinarie extra assegno, le seguenti voci di spesa:
• Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo a) Tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) Libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) Gite scolastiche senza pernottamento;
d) Abbonamento trasporto pubblico
• Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) Tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) Tasse universitarie di università private e pubbliche, dopo il primo anno fori corso;
c) Corsi di specializzazioni e master;
d) Gite scolastiche con pernottamento;
e) Corsi di recupero e lezioni private;
f) Alloggio e relative utenze presso la sede universitaria.
• Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
3 a) Un corso per attività sportiva (o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) Pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) Spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) Spese per la patente.
• Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) Corsi di istruzione, attività sportive, ricreative, ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno;
b) Spese di baby-sitter se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitore;
c) Viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dai figli;
d) Centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) Soggiorno estivo di studio, sportivo, stage sportivi;
f) Spese per l'acquisto di mezzi di locomozione.
• Spese medico sanitarie:
a) Tutte le spese connotate dai caratteri di necessità e/o urgenza, non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori;
altresì, non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte.
7.I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti, di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico- patrimoniale non avendo, pertanto, nulla da pretendere l'uno dall'altra. I coniugi dichiarano, altresì, il reciproco consenso al rilascio/rinnovo del passaporto.
8.Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo primo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del comune di Pozzuoli (NA) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge”.
4 In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli minori, diritto-dovere di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi , Parte_1 nata a [...], il [...]e , nato a [...] il [...], (atto n.64, Parte_2 parte I, S., reg. Atti Matrimonio anno 2021);
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pozzuoli (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
d) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 24/10/2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Nadia Zampogna Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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