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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/10/2025, n. 3658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3658 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 1192/2021, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio re- ligioso” e rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del
28/05/2025
TRA
(C.F. ), con Parte_1 C.F._1
l'Avv. BELLINO ANTONIO – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F. , con Controparte_1 C.F._2
l'Avv. BALDASSARRE GREGORIO – PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ questo Tribunale Controparte_2
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale
1 in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – La parte ricorrente allega di aver contratto matri- monio religioso con la resistente, in Bitritto il Controparte_1
05/09/2008, unione dalla quale è nato il figlio , oggi quin- Per_1
dicenne. Con decreto del 23/04/2019, questo Tribunale ha omolo- gato la separazione personale consensuale dei coniugi, regolando l'affidamento della prole, la facoltà per il coniuge non collocatario di averla con sé nei giorni e nei periodi concordati, nonché i rapporti patrimoniali tra i coniugi e tra questi e la prole.
Evidenzia che la separazione si è protratta ininterrottamente dal suddetto provvedimento, senza riconciliazione tra i coniugi, es- sendo cessata irrimediabilmente ogni comunione spirituale, mate- riale e di intenti e chiede che il Tribunale, previa comparizione delle parti, dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio reli- gioso sopra citato, regoli i rapporti personali e patrimoniali tra gli ex coniugi e la prole come meglio specificato nel ricorso, dichiari che la moglie perde il cognome aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio, ordini al Cancelliere di trasmettere copia della sen- tenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per le annotazioni e gli adempimenti di legge, e condanni la parte resistente al pagamento delle spese pro- cessuali.
“LA COSTITUZIONE DELLA RESISTENTE” – Quest'ultima non si oppone alla domanda di divorzio, ma contesta le restanti richieste e dedu- zioni, chiedendo che i rapporti tra gli ex coniugi e la prole siano regolati nei termini indicati nella propria comparsa di costituzione,
e che la parte ricorrente sia condannata alla rifusione delle spese e
2 competenze del giudizio.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, sentiti i co- niugi e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni nell'interesse della prole, confermando le statuizioni adottate nel corso della separazione, e disposto per la prosecuzione del giudizio.
Non necessitando d'istruttoria, all'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in atti e la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
“SULLA DOMANDA DI SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO MATRIMONIALE” –
La domanda di cessazione degli effetti civili conseguenti alla tra- scrizione del matrimonio celebrato con rito religioso tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 2 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pro- nunciare la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascri- zione del matrimonio celebrato con rito religioso regolarmente tra- scritto allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e ma- teriale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per
l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970 (e successive modificazioni): in- fatti i coniugi comparvero nella procedura di separazione personale, poi dichiarata con la sentenza sopra citata, passata in cosa giudicata;
dalla prima comparizione dei coniugi nella citata procedura e fino alla proposizione del ricorso divorzile la convivenza, pacifica- mente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti, la piena adesione della parte resistente alla domanda di
3 cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dalla parte ricorrente, l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi espe- rito nel presente giudizio e le risultanze anagrafiche rendono evi- dente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui, in ragione dell'ammissibilità ex lege della pronuncia solo sullo stato personale, prevista dall'articolo 4 della citata legge n. 898/1970, va dichiarata la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascri- zione del matrimonio celebrato con rito religioso tra i coniugi de quibus.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 898/1970 e suc- cessive modificazioni, la moglie perde il cognome che aveva ag- giunto al proprio in conseguenza del matrimonio, mentre ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge, copia autentica della pre- sente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere tra- smessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
“IL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEL FIGLIO MINORE” – Il collegio ritiene di confermare il contenuto dei provvedimenti temporanei ed urgenti adottati nel corso della prima udienza di comparizione dei coniugi.
Dalla documentazione prodotta, in particolare dalle dichiarazioni dei redditi, risulta che il marito ha percepito nel 2023 un reddito netto di € 15.431,00, mentre la moglie nel 2022 ha percepito €
16.924,00, evidenziando una sostanziale parità reddituale. Il ricor- rente ha inoltre dichiarato di aver percepito nel 2016 un reddito netto di € 17.642,00, ma non ha prodotto documentazione relativa
4 alla situazione reddituale del 2019, anno della separazione consen- suale, in occasione della quale fu concordato l'importo dell'assegno attualmente versato.
Si ritiene, pertanto, che la situazione reddituale sia rimasta inva- riata, non sussistendo i presupposti per una riduzione del contri- buto. Tale conclusione tiene conto dei debiti contratti da ciascun coniuge, che non risultano finalizzati al soddisfacimento degli inte- ressi del figlio, e della corresponsione per intero alla resistente dell'assegno unico universale, erogato per le esigenze della prole, le quali sono certamente aumentate in ragione dell'età del minore.
Ricorrono giusti motivi (ravvisabili, in particolare, nella sostan- ziale mancanza di opposizione del resistente alla domanda di ces- sazione degli effetti civili del matrimonio e del rigetto delle altre richieste formulate da entrambe le parti) per compensare, per intero, le spese di giudizio tra le parti, ai sensi dell'art. 92 comma 2° c.p.c..
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 23/01/2021 da nei confronti di Parte_1 CP_3
, con l'intervento del P.M., così provvede:
[...]
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio ce- lebrato in BITRITTO in data 05/09/2008 tra Parte_2
, nato in [...] in data [...], e
[...] [...]
, nata in [...] in data [...], CP_4
5 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Co- mune di BITRITTO al n. 16, parte II, serie A, Ufficio 1, anno
2008;
2. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giu- dicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4. CONFERMA i provvedimenti temporanei ed urgenti dati con ordinanza in data 19.5.2021, da intendersi qui integralmente ri- prodotti e trascritti;
5. DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 07/10/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
6
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 1192/2021, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio re- ligioso” e rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del
28/05/2025
TRA
(C.F. ), con Parte_1 C.F._1
l'Avv. BELLINO ANTONIO – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F. , con Controparte_1 C.F._2
l'Avv. BALDASSARRE GREGORIO – PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ questo Tribunale Controparte_2
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale
1 in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – La parte ricorrente allega di aver contratto matri- monio religioso con la resistente, in Bitritto il Controparte_1
05/09/2008, unione dalla quale è nato il figlio , oggi quin- Per_1
dicenne. Con decreto del 23/04/2019, questo Tribunale ha omolo- gato la separazione personale consensuale dei coniugi, regolando l'affidamento della prole, la facoltà per il coniuge non collocatario di averla con sé nei giorni e nei periodi concordati, nonché i rapporti patrimoniali tra i coniugi e tra questi e la prole.
Evidenzia che la separazione si è protratta ininterrottamente dal suddetto provvedimento, senza riconciliazione tra i coniugi, es- sendo cessata irrimediabilmente ogni comunione spirituale, mate- riale e di intenti e chiede che il Tribunale, previa comparizione delle parti, dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio reli- gioso sopra citato, regoli i rapporti personali e patrimoniali tra gli ex coniugi e la prole come meglio specificato nel ricorso, dichiari che la moglie perde il cognome aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio, ordini al Cancelliere di trasmettere copia della sen- tenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per le annotazioni e gli adempimenti di legge, e condanni la parte resistente al pagamento delle spese pro- cessuali.
“LA COSTITUZIONE DELLA RESISTENTE” – Quest'ultima non si oppone alla domanda di divorzio, ma contesta le restanti richieste e dedu- zioni, chiedendo che i rapporti tra gli ex coniugi e la prole siano regolati nei termini indicati nella propria comparsa di costituzione,
e che la parte ricorrente sia condannata alla rifusione delle spese e
2 competenze del giudizio.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, sentiti i co- niugi e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni nell'interesse della prole, confermando le statuizioni adottate nel corso della separazione, e disposto per la prosecuzione del giudizio.
Non necessitando d'istruttoria, all'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in atti e la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
“SULLA DOMANDA DI SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO MATRIMONIALE” –
La domanda di cessazione degli effetti civili conseguenti alla tra- scrizione del matrimonio celebrato con rito religioso tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 2 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pro- nunciare la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascri- zione del matrimonio celebrato con rito religioso regolarmente tra- scritto allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e ma- teriale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per
l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970 (e successive modificazioni): in- fatti i coniugi comparvero nella procedura di separazione personale, poi dichiarata con la sentenza sopra citata, passata in cosa giudicata;
dalla prima comparizione dei coniugi nella citata procedura e fino alla proposizione del ricorso divorzile la convivenza, pacifica- mente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti, la piena adesione della parte resistente alla domanda di
3 cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dalla parte ricorrente, l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi espe- rito nel presente giudizio e le risultanze anagrafiche rendono evi- dente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui, in ragione dell'ammissibilità ex lege della pronuncia solo sullo stato personale, prevista dall'articolo 4 della citata legge n. 898/1970, va dichiarata la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascri- zione del matrimonio celebrato con rito religioso tra i coniugi de quibus.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 898/1970 e suc- cessive modificazioni, la moglie perde il cognome che aveva ag- giunto al proprio in conseguenza del matrimonio, mentre ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge, copia autentica della pre- sente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere tra- smessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
“IL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEL FIGLIO MINORE” – Il collegio ritiene di confermare il contenuto dei provvedimenti temporanei ed urgenti adottati nel corso della prima udienza di comparizione dei coniugi.
Dalla documentazione prodotta, in particolare dalle dichiarazioni dei redditi, risulta che il marito ha percepito nel 2023 un reddito netto di € 15.431,00, mentre la moglie nel 2022 ha percepito €
16.924,00, evidenziando una sostanziale parità reddituale. Il ricor- rente ha inoltre dichiarato di aver percepito nel 2016 un reddito netto di € 17.642,00, ma non ha prodotto documentazione relativa
4 alla situazione reddituale del 2019, anno della separazione consen- suale, in occasione della quale fu concordato l'importo dell'assegno attualmente versato.
Si ritiene, pertanto, che la situazione reddituale sia rimasta inva- riata, non sussistendo i presupposti per una riduzione del contri- buto. Tale conclusione tiene conto dei debiti contratti da ciascun coniuge, che non risultano finalizzati al soddisfacimento degli inte- ressi del figlio, e della corresponsione per intero alla resistente dell'assegno unico universale, erogato per le esigenze della prole, le quali sono certamente aumentate in ragione dell'età del minore.
Ricorrono giusti motivi (ravvisabili, in particolare, nella sostan- ziale mancanza di opposizione del resistente alla domanda di ces- sazione degli effetti civili del matrimonio e del rigetto delle altre richieste formulate da entrambe le parti) per compensare, per intero, le spese di giudizio tra le parti, ai sensi dell'art. 92 comma 2° c.p.c..
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 23/01/2021 da nei confronti di Parte_1 CP_3
, con l'intervento del P.M., così provvede:
[...]
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio ce- lebrato in BITRITTO in data 05/09/2008 tra Parte_2
, nato in [...] in data [...], e
[...] [...]
, nata in [...] in data [...], CP_4
5 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Co- mune di BITRITTO al n. 16, parte II, serie A, Ufficio 1, anno
2008;
2. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giu- dicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4. CONFERMA i provvedimenti temporanei ed urgenti dati con ordinanza in data 19.5.2021, da intendersi qui integralmente ri- prodotti e trascritti;
5. DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 07/10/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
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