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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/04/2025, n. 3863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3863 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
VIII Sezione civile in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Claudia Colicchio
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 25218/2022 R.G.
TRA
, nata ad [...] il [...], rapp.ta e difesa dall'Avv. Parte_1
Giuseppe Marotta, presso il cui studio, sito in Salerno, alla P.zza XXIV
Maggio n. 26, è elett.te domiciliata, giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE
CONTRO
in persona del suo legale rapp.te pro tempore, Controparte_1
CONVENUTA contumace
Oggetto: responsabilità professionale per attività medico- chirurgica
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice sopra epigrafata esponeva principalmente quanto segue:
1) in data 11.06.2013 si è sottoposta, presso il centro medico CP_1
di Napoli, ad un intervento chirurgico di mastoplastica additiva;
[...]
2) l'intervento non ha sortito gli effetti richiesti e promessi, anzi lo stesso è stato effettuato in modo errato con conseguente grave pregiudizio sia estetico che per la salute dell'istante, tanto da determinarla a rivolgersi al Prof. il quale, dopo averla visitata, ha accertato le CP_2
numerose criticità conseguenti proprio alla negligente esecuzione dell'intervento di mastoplastica additiva effettuato dal personale sanitario dello Controparte_1
3) in particolare, il Prof. nella Relazione di parte allegata, ha riferito CP_2
che, in seguito all'intervento subito, la avrebbe riportato: Pt_1
1) disformismo delle mammelle con aspetto “a mammella tuberosa” bilateralmente.
Il diametro trasversale risulta minore rispetto alla proiezione della mammella
(misura antero-posteriore).
2) Asimmetria dei seni con seno dx più alto del contro laterale (+ 1 cm).
3) Esagerato diametro del CAC dx e sx, con areola ampia, disformica e maggior estensione della cute areolare sulla porzione inferiore del CA (aspetto blungo delle areole non rotondo).
4) Troppo corta la distanza areola-solco sottomammario, misurata dal punto centrale del limitante aereolare inferiore (ore 6) al solco sottommammario, tanto da conferire al seno la forma di tubero con capezzolo rivolto verso il basso;
5) Rilievo del polo superiore delle mammelle troppo accentuato e superficie dello stesso troppo grande, con aspetto a “gobba di dromedario” dei seni, tanto da conferire al seno l'aspetto di seno “ptosico” o “pseudoptosico”.
6) Distanza intermammaria troppo ampia.
7) Solco sottomammario di destra più alto del contro laterale (circa 1-2 cm) e conseguente asimmetria di posizione dei seni.
Indicando, altresì, il tipo e le modalità dell'ulteriore intervento cui parte attrice si dovrà sottoporre per cercare di porre rimedio ai danni estetici prodotti dall'errato intervento chirurgico.
Sulla base di tali premesse, previo accertamento della responsabilità esclusiva della convenuta citata, ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Non so costituiva lo di cui , all'udienza del 02.02.23, ne veniva Controparte_1
dichiarata la contumacia. Depositate le memorie e rassegnate le conclusioni dalla sola parte attrice, all'udienza del 13.02.5025 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
In via preliminare, risulta agli atti l'invito rivolto alla parte convenuta di espletare il procedimento di mediazione obbligatorio di cui al D.lgs. 28/2010 con verbale negativo. Reputa la scrivente in primo luogo necessario evidenziare come le conclusioni rese da parte attrice nel libello introduttivo depongano inequivocabilmente per una precisa opzione di campo: l'azione proposta è indicata come di natura contrattuale.
Giova, al riguardo precisare che, proprio nell'ambito della responsabilità professionale, ed in particolare in quella medica, diverse ed altalenanti risultano essere le posizioni, registrate nel tempo, al riguardo sostenute dalla giurisprudenza e dalla dottrina. Sino alla recentissima innovazione legislativa, al caso di specie vanno applicati gli orientamenti della Giurisprudenza in tema di attività sanitaria che depongono per una responsabilità contrattuale del medico.
Principale corollario di siffatta ricostruzione è quello secondo il quale il paziente attore non avrà l'onere di provare né la colpa né, tanto meno, la gravità di essa, dovendo il difetto di colpa o la non qualificabilità della stessa in termini di gravità
(nel caso di cui all'art. 2236 cod. civ.) essere allegata e provata dal medico. L'art. 2236 cc, difatti, prevede una limitazione di responsabilità a carico del professionista, che risponderà solo in caso di colpa grave o dolo, nel caso in cui la risoluzione del caso specifico era di particolare difficoltà o comportasse la risoluzione di particolari problemi. Nel caso di specie l'invocata responsabilità non può che inquadrarsi sotto l'egida della responsabilità contrattuale con tutte le conseguenze che derivano in tema di onere probatorio.
Nel merito del giudizio si osserva quanto segue.
È evidente che deve evidenziarsi, rispetto a i profili che involgono la responsabilità medica, la natura prettamente estetica dell'intervento in questione;
trattandosi, infatti, di un intervento di natura estetica "voluttuaria", cioè non necessario dal punto di vista della cura medica non connotato da caratteristiche di incertezza metodologica, il conseguimento di un risultato positivo per il paziente rappresentava la cartina di tornasole per valutare la correttezza dell'intervento del medico.
Invero, nel contratto avente ad oggetto una prestazione di chirurgia estetica, il sanitario può assumere una semplice obbligazione di mezzi, ovvero anche una obbligazione di risultato, da intendersi quest'ultimo non come dato assoluto ma da valutare con riferimento alla situazione pregressa ed alle obiettive possibilità consentite dal progresso raggiunto dalle tecniche operatorie, non si configura un inadempimento contrattuale imputabile al chirurgo estetico, ove risulti accertato che l'operazione è stata eseguita a regola d'arte.
In ordine alla qualificazione dell'inadempimento, si ritiene di precisare che parte attrice lamentava un difetto di condotta da parte della struttura medica presso la quale si è sottoposta all'intervento chirurgico di mastoplastica additiva, che non veniva eseguito ad opera d'arte.
Ciò posto, nel caso di specie deve di certo essere posto l'accento sull' espletata ctu redatta in seno al ATP RGN 15078/15 ove il nominato professionista, dall'analisi del caso per cui è causa e della documentazione depositata, ha ritenuto che l'aspetto estetico postumo all'intervento praticato sulla parte attrice sia tipico di una correzione inadeguata di una condizione clinica nota come mammella tuberosa.
A tale risultato, infatti, si perviene allorché' si corregga tale patologia solo con l'inserimento di protesi senza adottare tecniche di espansione ghiandolare e gli ulteriori adeguamenti mammari che si rendano necessari di volta in volta (ad es. adeguamento dei solchi etc).
Ritenendo, pertanto, che il chirurgo operatore non abbia seguito lo stato dell'arte già note al momento dell'intervento determinandosi, così, un difetto di diligenza professionale.
Orbene, la relazione del consulente appare, dunque, condivisibile in ragione della precisione dei rilievi svolti e della congruità dei giudizi espressi.
Pertanto, è stato possibile accertare che l'attrice ha riportato un danno biologico pari al 4-5%, una itt per 2 giorni, una itp al 50% per 5 giorni, una itp al 25% per
7 giorni. In ordine alla quantificazione del danno occorre riferirsi ratione temporis alle tabelle richiamate dal decreto Balduzzi, convertito con legge 158/2012, applicabile al caso di specie con conseguente applicazione, ai fini della quantificazione di tale danno, trattandosi di lesioni micropermanenti e potendo utilizzare le tabelle predisposte secondo l'ultimo aggiornamento ministeriale alla luce delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
Quindi, moltiplicato per il numero di punti riconosciuti, considerando un danno biologico del 4,5%, in considerazione dell'età di parte attrice al momento dell'intervento (26), si ottiene la cifra di € 5.534,12 da riconoscersi alla parte attrice a titolo di risarcimento del danno biologico da invalidità permanente.
Il danno da ITT per 2 giorni è pari a € 110,48.
Il danno da ITP di 5 giorni al 50% e di 7 giorni al 25% è pari a complessivi €
234,77. Il totale del danno biologico risarcibile ammonta dunque a € 5.879,37. Il ctu ha precisato che nel calcolo della stimata indennità vi è già compreso il danno alla vita di relazione e che, pertanto, tale importo non deve essere ulteriormente personalizzato. Quanto al “danno non patrimoniale”, in considerazione del criterio di gerarchia delle fonti, che impone la tutela minima risarcitoria di quei valori della persona umana costituzionalmente garantiti, oltre che il risarcimento del danno per le ipotesi di cui all'art. 185 c.p. e le altre ipotesi speciali previste dalla legge, ai fini dell'applicazione dell'art. 2059 c.c., non può farsi riferimento ad una generica categoria di “danno non patrimoniale” (dagli incerti e non definiti confini), ma occorre individuare se e quali siano, nel caso concreto, i diritti o i valori costituzionalmente garantiti (quali la salute, la famiglia, la reputazione, la libertà di pensiero, ecc.) che abbiano subito un'effettiva lesione.
Ebbene si osserva che il richiesto danno morale debba essere rispondente alle sofferenze patite dalla parte, sofferenze, che, come qualsiasi fatto costitutivo del diritto che si invoca va allegato e provato dalla parte onde consentire al giudice una reale “personalizzazione” del danno biologico. Ritenere infatti che sia sufficiente richiedere tale voce di danno (e ritenerla esistente unicamente perché è stata provata in giudizio l'esistenza del danno biologico) senza fornire il minimo elemento al giudice per consentirgli di adeguatamente liquidare tale tipo di sofferenza è erroneo. Il giudice deve essere posto nella condizione di conoscere come la sofferenza morale del soggetto abbia inciso sulle proprie abitudini di vita, sulle proprie aspettative ed aspirazioni. Deve poter conoscere il reale disagio dallo stesso patito proprio per evitare le duplicazioni risarcitorie scongiurate dalla nota “sentenza di S. Martino”. Nel caso di specie parte attrice non ha allegato quali siano state le sofferenze ed i turbamenti patiti a seguito dell'intervento che non possono essere aprioristicamente ritenute esistenti, non avendo né descritto, né illustrato il danno ulteriore rispetto al danno dinamico relazionale risarcito in cosa sia consistito e ad ogni buon conto di tale danno ulteriore non è stata offerta prova nemmeno indiziaria.
Vanno riconosciuti gli interessi legali dal 11.06.13 (data del fatto) alla data di deposito della sentenza, da devalutarsi alla data del fatto (11.06.13) per il primo anno, e su quella annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per gli anni successivi sino all'effettivo soddisfo.
Quanto alla richiesta di condanna della somma di € 7.500,00-8.000,00 a sostenersi per l'intervento chirurgico da eseguire per la correzione/eliminazione dei danni oggi risarciti questo Giudicante ritiene che tale somma non possa essere riconosciuta. La liquidazione del danno biologico è stimata come permanente e, pertanto, la sua eliminazione comporterebbe il venir meno del titolo per cui oggi si ottiene il risarcimento. Ciò comporta che la richiesta del risarcimento del danno biologico, in uno alla condanna al pagamento degli importi necessari per emendare allo stesso, sono tra loro un ossimoro dal momento che qualora si fosse inteso ottenere il pagamento per l'intervento correttivo non si sarebbe dovuto chiedere la condanna al pagamento del danno permanente ma solo, al più, il danno temporaneo sino all'eliminazione dell'inestetismo al fine di scongiurare una duplicazione di poste. A carico di parte convenuta devono essere poste sia per le spese sostenute per la redazione della CTP a firma del Prof. per € 305,00, che per quelle CP_2
sostenute per l'espletamento del procedimento di mediazione per €48,80 documentalmente provate dalla parte attrice.
Le spese di lite, incluse quelle di ctu, seguono la soccombenza e si pongono a carico delle parti convenute ex DM 55/14 al valore medio dello scaglione di riferimento del decisum.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
A) Accoglie la domanda formulata da e condanna al Parte_1 Controparte_1
pagamento in favore della parte attrice della somma di € 5.879,37, oltre interessi dal
11.06.13 (data del fatto) alla data di deposito della sentenza, da devalutarsi alla data del fatto (11.06.13) per il primo anno, e su quella annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per gli anni successivi sino all'effettivo soddisfo.
B) Condanna lo al pagamento in favore della parte attrice delle Controparte_1
spese sostenute di € 353,80 oltre interessi al tasso legale dalla data di notifica della citazione al soddisfo.
C) Pone a carico definitivo di parte convenuta le spese di ctu.
D) Condanna al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese di lite della fase di merito che liquida in € 300,00 per spese oltre € 5.077,00 per compensi oltre iva, cpa e rimb. forf. come per legge con clausola di attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
E) Condanna al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese di lite della fase di apt che liquida in € 300,00 per spese oltre € 2.337,00 per compensi oltre iva, cpa e rimb. forf. come per legge con clausola di attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
Napoli, 17/04/2025 Il Giudice
Dott.ssa Claudia Colicchio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
VIII Sezione civile in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Claudia Colicchio
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 25218/2022 R.G.
TRA
, nata ad [...] il [...], rapp.ta e difesa dall'Avv. Parte_1
Giuseppe Marotta, presso il cui studio, sito in Salerno, alla P.zza XXIV
Maggio n. 26, è elett.te domiciliata, giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE
CONTRO
in persona del suo legale rapp.te pro tempore, Controparte_1
CONVENUTA contumace
Oggetto: responsabilità professionale per attività medico- chirurgica
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice sopra epigrafata esponeva principalmente quanto segue:
1) in data 11.06.2013 si è sottoposta, presso il centro medico CP_1
di Napoli, ad un intervento chirurgico di mastoplastica additiva;
[...]
2) l'intervento non ha sortito gli effetti richiesti e promessi, anzi lo stesso è stato effettuato in modo errato con conseguente grave pregiudizio sia estetico che per la salute dell'istante, tanto da determinarla a rivolgersi al Prof. il quale, dopo averla visitata, ha accertato le CP_2
numerose criticità conseguenti proprio alla negligente esecuzione dell'intervento di mastoplastica additiva effettuato dal personale sanitario dello Controparte_1
3) in particolare, il Prof. nella Relazione di parte allegata, ha riferito CP_2
che, in seguito all'intervento subito, la avrebbe riportato: Pt_1
1) disformismo delle mammelle con aspetto “a mammella tuberosa” bilateralmente.
Il diametro trasversale risulta minore rispetto alla proiezione della mammella
(misura antero-posteriore).
2) Asimmetria dei seni con seno dx più alto del contro laterale (+ 1 cm).
3) Esagerato diametro del CAC dx e sx, con areola ampia, disformica e maggior estensione della cute areolare sulla porzione inferiore del CA (aspetto blungo delle areole non rotondo).
4) Troppo corta la distanza areola-solco sottomammario, misurata dal punto centrale del limitante aereolare inferiore (ore 6) al solco sottommammario, tanto da conferire al seno la forma di tubero con capezzolo rivolto verso il basso;
5) Rilievo del polo superiore delle mammelle troppo accentuato e superficie dello stesso troppo grande, con aspetto a “gobba di dromedario” dei seni, tanto da conferire al seno l'aspetto di seno “ptosico” o “pseudoptosico”.
6) Distanza intermammaria troppo ampia.
7) Solco sottomammario di destra più alto del contro laterale (circa 1-2 cm) e conseguente asimmetria di posizione dei seni.
Indicando, altresì, il tipo e le modalità dell'ulteriore intervento cui parte attrice si dovrà sottoporre per cercare di porre rimedio ai danni estetici prodotti dall'errato intervento chirurgico.
Sulla base di tali premesse, previo accertamento della responsabilità esclusiva della convenuta citata, ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Non so costituiva lo di cui , all'udienza del 02.02.23, ne veniva Controparte_1
dichiarata la contumacia. Depositate le memorie e rassegnate le conclusioni dalla sola parte attrice, all'udienza del 13.02.5025 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
In via preliminare, risulta agli atti l'invito rivolto alla parte convenuta di espletare il procedimento di mediazione obbligatorio di cui al D.lgs. 28/2010 con verbale negativo. Reputa la scrivente in primo luogo necessario evidenziare come le conclusioni rese da parte attrice nel libello introduttivo depongano inequivocabilmente per una precisa opzione di campo: l'azione proposta è indicata come di natura contrattuale.
Giova, al riguardo precisare che, proprio nell'ambito della responsabilità professionale, ed in particolare in quella medica, diverse ed altalenanti risultano essere le posizioni, registrate nel tempo, al riguardo sostenute dalla giurisprudenza e dalla dottrina. Sino alla recentissima innovazione legislativa, al caso di specie vanno applicati gli orientamenti della Giurisprudenza in tema di attività sanitaria che depongono per una responsabilità contrattuale del medico.
Principale corollario di siffatta ricostruzione è quello secondo il quale il paziente attore non avrà l'onere di provare né la colpa né, tanto meno, la gravità di essa, dovendo il difetto di colpa o la non qualificabilità della stessa in termini di gravità
(nel caso di cui all'art. 2236 cod. civ.) essere allegata e provata dal medico. L'art. 2236 cc, difatti, prevede una limitazione di responsabilità a carico del professionista, che risponderà solo in caso di colpa grave o dolo, nel caso in cui la risoluzione del caso specifico era di particolare difficoltà o comportasse la risoluzione di particolari problemi. Nel caso di specie l'invocata responsabilità non può che inquadrarsi sotto l'egida della responsabilità contrattuale con tutte le conseguenze che derivano in tema di onere probatorio.
Nel merito del giudizio si osserva quanto segue.
È evidente che deve evidenziarsi, rispetto a i profili che involgono la responsabilità medica, la natura prettamente estetica dell'intervento in questione;
trattandosi, infatti, di un intervento di natura estetica "voluttuaria", cioè non necessario dal punto di vista della cura medica non connotato da caratteristiche di incertezza metodologica, il conseguimento di un risultato positivo per il paziente rappresentava la cartina di tornasole per valutare la correttezza dell'intervento del medico.
Invero, nel contratto avente ad oggetto una prestazione di chirurgia estetica, il sanitario può assumere una semplice obbligazione di mezzi, ovvero anche una obbligazione di risultato, da intendersi quest'ultimo non come dato assoluto ma da valutare con riferimento alla situazione pregressa ed alle obiettive possibilità consentite dal progresso raggiunto dalle tecniche operatorie, non si configura un inadempimento contrattuale imputabile al chirurgo estetico, ove risulti accertato che l'operazione è stata eseguita a regola d'arte.
In ordine alla qualificazione dell'inadempimento, si ritiene di precisare che parte attrice lamentava un difetto di condotta da parte della struttura medica presso la quale si è sottoposta all'intervento chirurgico di mastoplastica additiva, che non veniva eseguito ad opera d'arte.
Ciò posto, nel caso di specie deve di certo essere posto l'accento sull' espletata ctu redatta in seno al ATP RGN 15078/15 ove il nominato professionista, dall'analisi del caso per cui è causa e della documentazione depositata, ha ritenuto che l'aspetto estetico postumo all'intervento praticato sulla parte attrice sia tipico di una correzione inadeguata di una condizione clinica nota come mammella tuberosa.
A tale risultato, infatti, si perviene allorché' si corregga tale patologia solo con l'inserimento di protesi senza adottare tecniche di espansione ghiandolare e gli ulteriori adeguamenti mammari che si rendano necessari di volta in volta (ad es. adeguamento dei solchi etc).
Ritenendo, pertanto, che il chirurgo operatore non abbia seguito lo stato dell'arte già note al momento dell'intervento determinandosi, così, un difetto di diligenza professionale.
Orbene, la relazione del consulente appare, dunque, condivisibile in ragione della precisione dei rilievi svolti e della congruità dei giudizi espressi.
Pertanto, è stato possibile accertare che l'attrice ha riportato un danno biologico pari al 4-5%, una itt per 2 giorni, una itp al 50% per 5 giorni, una itp al 25% per
7 giorni. In ordine alla quantificazione del danno occorre riferirsi ratione temporis alle tabelle richiamate dal decreto Balduzzi, convertito con legge 158/2012, applicabile al caso di specie con conseguente applicazione, ai fini della quantificazione di tale danno, trattandosi di lesioni micropermanenti e potendo utilizzare le tabelle predisposte secondo l'ultimo aggiornamento ministeriale alla luce delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
Quindi, moltiplicato per il numero di punti riconosciuti, considerando un danno biologico del 4,5%, in considerazione dell'età di parte attrice al momento dell'intervento (26), si ottiene la cifra di € 5.534,12 da riconoscersi alla parte attrice a titolo di risarcimento del danno biologico da invalidità permanente.
Il danno da ITT per 2 giorni è pari a € 110,48.
Il danno da ITP di 5 giorni al 50% e di 7 giorni al 25% è pari a complessivi €
234,77. Il totale del danno biologico risarcibile ammonta dunque a € 5.879,37. Il ctu ha precisato che nel calcolo della stimata indennità vi è già compreso il danno alla vita di relazione e che, pertanto, tale importo non deve essere ulteriormente personalizzato. Quanto al “danno non patrimoniale”, in considerazione del criterio di gerarchia delle fonti, che impone la tutela minima risarcitoria di quei valori della persona umana costituzionalmente garantiti, oltre che il risarcimento del danno per le ipotesi di cui all'art. 185 c.p. e le altre ipotesi speciali previste dalla legge, ai fini dell'applicazione dell'art. 2059 c.c., non può farsi riferimento ad una generica categoria di “danno non patrimoniale” (dagli incerti e non definiti confini), ma occorre individuare se e quali siano, nel caso concreto, i diritti o i valori costituzionalmente garantiti (quali la salute, la famiglia, la reputazione, la libertà di pensiero, ecc.) che abbiano subito un'effettiva lesione.
Ebbene si osserva che il richiesto danno morale debba essere rispondente alle sofferenze patite dalla parte, sofferenze, che, come qualsiasi fatto costitutivo del diritto che si invoca va allegato e provato dalla parte onde consentire al giudice una reale “personalizzazione” del danno biologico. Ritenere infatti che sia sufficiente richiedere tale voce di danno (e ritenerla esistente unicamente perché è stata provata in giudizio l'esistenza del danno biologico) senza fornire il minimo elemento al giudice per consentirgli di adeguatamente liquidare tale tipo di sofferenza è erroneo. Il giudice deve essere posto nella condizione di conoscere come la sofferenza morale del soggetto abbia inciso sulle proprie abitudini di vita, sulle proprie aspettative ed aspirazioni. Deve poter conoscere il reale disagio dallo stesso patito proprio per evitare le duplicazioni risarcitorie scongiurate dalla nota “sentenza di S. Martino”. Nel caso di specie parte attrice non ha allegato quali siano state le sofferenze ed i turbamenti patiti a seguito dell'intervento che non possono essere aprioristicamente ritenute esistenti, non avendo né descritto, né illustrato il danno ulteriore rispetto al danno dinamico relazionale risarcito in cosa sia consistito e ad ogni buon conto di tale danno ulteriore non è stata offerta prova nemmeno indiziaria.
Vanno riconosciuti gli interessi legali dal 11.06.13 (data del fatto) alla data di deposito della sentenza, da devalutarsi alla data del fatto (11.06.13) per il primo anno, e su quella annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per gli anni successivi sino all'effettivo soddisfo.
Quanto alla richiesta di condanna della somma di € 7.500,00-8.000,00 a sostenersi per l'intervento chirurgico da eseguire per la correzione/eliminazione dei danni oggi risarciti questo Giudicante ritiene che tale somma non possa essere riconosciuta. La liquidazione del danno biologico è stimata come permanente e, pertanto, la sua eliminazione comporterebbe il venir meno del titolo per cui oggi si ottiene il risarcimento. Ciò comporta che la richiesta del risarcimento del danno biologico, in uno alla condanna al pagamento degli importi necessari per emendare allo stesso, sono tra loro un ossimoro dal momento che qualora si fosse inteso ottenere il pagamento per l'intervento correttivo non si sarebbe dovuto chiedere la condanna al pagamento del danno permanente ma solo, al più, il danno temporaneo sino all'eliminazione dell'inestetismo al fine di scongiurare una duplicazione di poste. A carico di parte convenuta devono essere poste sia per le spese sostenute per la redazione della CTP a firma del Prof. per € 305,00, che per quelle CP_2
sostenute per l'espletamento del procedimento di mediazione per €48,80 documentalmente provate dalla parte attrice.
Le spese di lite, incluse quelle di ctu, seguono la soccombenza e si pongono a carico delle parti convenute ex DM 55/14 al valore medio dello scaglione di riferimento del decisum.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
A) Accoglie la domanda formulata da e condanna al Parte_1 Controparte_1
pagamento in favore della parte attrice della somma di € 5.879,37, oltre interessi dal
11.06.13 (data del fatto) alla data di deposito della sentenza, da devalutarsi alla data del fatto (11.06.13) per il primo anno, e su quella annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per gli anni successivi sino all'effettivo soddisfo.
B) Condanna lo al pagamento in favore della parte attrice delle Controparte_1
spese sostenute di € 353,80 oltre interessi al tasso legale dalla data di notifica della citazione al soddisfo.
C) Pone a carico definitivo di parte convenuta le spese di ctu.
D) Condanna al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese di lite della fase di merito che liquida in € 300,00 per spese oltre € 5.077,00 per compensi oltre iva, cpa e rimb. forf. come per legge con clausola di attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
E) Condanna al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese di lite della fase di apt che liquida in € 300,00 per spese oltre € 2.337,00 per compensi oltre iva, cpa e rimb. forf. come per legge con clausola di attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
Napoli, 17/04/2025 Il Giudice
Dott.ssa Claudia Colicchio