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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 01/12/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice rel. Est.
3) Dott.ssa Myriam Mulonia -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 657 dell'anno 2025 Volontaria Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 25.11.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nato a [...] Parte_1 C.F._1
Di Porto VO (RC) il 08/02/1956), rappresentato e difeso dall'avv. Raschi Debora, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in via Possidonea n. 36, ha eletto domicilio;
e
(cod. fisc.: , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
05/03/1960), rappresentata e difesa dall'avv. Neri Roberta, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in Via Possidonea 36, ha eletto domicilio;
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * * -visto il ricorso depositato in data 11/03/2025, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio civile contratto in San OR (RC) il 17/10/1980;
-considerato che con decreto del 03/04/2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 19/11/2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno dell'udienza alle ore 10:00 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3,
473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in San
OR (RC) il 17/10/1980; b) dal matrimonio è nato il figlio Per_1
(27/11/1981), maggiorenne e autosufficiente;
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data
8/04/2024, il quale ha espresso il parere in data 15/04/2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato in data 11/03/2025 da
[...]
e , così provvede: Parte_1 Parte_2
-dichiara la separazione personale tra e Parte_1 Pt_2
, il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio
[...] del Comune di San OR (RC), atto n. 5, parte I, serie A, anno 1980, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi e vivranno separati con l'obbligo Parte_1 Parte_2
del reciproco rispetto;
2. I coniugi, entrambi economicamente indipendenti, provvederanno ciascuno al proprio sostentamento economico;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San OR (RC) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 25.11.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino dott. Giuseppe Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice rel. Est.
3) Dott.ssa Myriam Mulonia -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 657 dell'anno 2025 Volontaria Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 25.11.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nato a [...] Parte_1 C.F._1
Di Porto VO (RC) il 08/02/1956), rappresentato e difeso dall'avv. Raschi Debora, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in via Possidonea n. 36, ha eletto domicilio;
e
(cod. fisc.: , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
05/03/1960), rappresentata e difesa dall'avv. Neri Roberta, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in Via Possidonea 36, ha eletto domicilio;
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * * -visto il ricorso depositato in data 11/03/2025, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio civile contratto in San OR (RC) il 17/10/1980;
-considerato che con decreto del 03/04/2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 19/11/2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno dell'udienza alle ore 10:00 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3,
473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in San
OR (RC) il 17/10/1980; b) dal matrimonio è nato il figlio Per_1
(27/11/1981), maggiorenne e autosufficiente;
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data
8/04/2024, il quale ha espresso il parere in data 15/04/2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato in data 11/03/2025 da
[...]
e , così provvede: Parte_1 Parte_2
-dichiara la separazione personale tra e Parte_1 Pt_2
, il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio
[...] del Comune di San OR (RC), atto n. 5, parte I, serie A, anno 1980, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi e vivranno separati con l'obbligo Parte_1 Parte_2
del reciproco rispetto;
2. I coniugi, entrambi economicamente indipendenti, provvederanno ciascuno al proprio sostentamento economico;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San OR (RC) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 25.11.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino dott. Giuseppe Campagna