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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 25/03/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3745/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Vitelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Appello iscritta al n. r.g. 3745/2021 promossa da:
( ) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
J iusta procura speciale in atti;
APPELLANTE contro
( ) Controparte_1 C.F._1 CP_2
C.F._2 Controparte_3 C.F._3
E S r
APPELLATI
CONCLUSIONI
All'udienza del 5.12.2025 le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il presente giudizio ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza n. 627/2021 del Giudice di Pace di Civitavecchia che aveva parzialmente accolto la domanda proposta in primo grado da CP_1
e riconoscendo in favore dei
[...] CP_2 Controparte_3
pagina 1 di 8 predetti attori il risarcimento del danno conseguente al ritardo nella consegna dei bagagli effettuato dalla nel volo AZ770 del Parte_1
1° novembre 2018 sulla tratta Roma-New Delhi condannando la compagnia al pagamento dell'importo di € 1000 a titolo di risarcimento del danno oltre le spese di lite. A sostegno dell'appello l'appellante ha dedotto: a) l'errata valutazione dell'asserita decadenza degli attori dalla richiesta di risarcimento non avendo ricevuto il reclamo nei termini indicati dall'art. 31 della Parte_1
Convenzione di Montreal del 1999; b) l'errata quantificazione del danno patrimoniale in € 70 non avendo gli attori documentato il contenuto dei bagagli ritardati;
c) l'illegittima liquidazione del danno non patrimoniale nella misura di € 310 per passeggero, non avendo gli attori dimostrato alcuna conseguenza di danno risarcibile.
Si costituivano in giudizio gli appellati chi contestavano l'appello e chiedevano rigettarsi la domanda attorea con conferma della sentenza di primo grado
Si costituiva in giudizio che chiedeva rigettarsi l'appello. CP_4
Istruita la causa mediante acquisizioni documentali e mediante acquisizione del giudizio di primo grado, pervenuto il procedimento in via definitiva al sottoscritto giudice, la causa era trattenuta in decisione all'udienza del
5.12.2024 previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
E' destituita di fondamento l'eccezione di inammissibilità dell'appello svolta dai convenuti avendo l'appellante chiaramente indicato i capi della sentenza pagina 2 di 8 impugnati e i motivi posti a fondamento dell'impugnazione come sopra sintetizzati.
L'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito specificati.
Con riferimento al profilo sub a) è destituita di fondamento l'eccezione di tardività dell'invio del reclamo per la mancata consegna dei bagagli svolto dagli odierni appellati. Il Tribunale, in aderenza con quanto pronunciato dalla Corte di Giustizia Europea, ritiene che la presentazione della denuncia di smarrimento allo sportello lost&found dell'aeroporto raggiunge lo scopo di mettere il vettore a conoscenza del danno subito ottemperando ai requisiti previsti dall'art. 31, par.
2-4 della Convenzione di Montreal in tema di trasporto aereo (Corte di Giustizia, procedimento C-258/16).
Quanto al merito del giudizio occorre rilevare che la fattispecie in esame è, infatti, disciplinata dalla Convenzione di Montreal del 28/5/1999, per l'unificazione delle regole relative al trasporto aereo internazionale, ratificata dall'Italia con la l n 12 del 10/1/2004.
L'art. 19 della Convenzione di Montreal prevede che il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci. La norma esclude la responsabilità del vettore che dimostri di aver adottato tutte le misure necessarie e possibili per evitare il danno secondo la normale diligenza o che è stato impossibile adottare tali misure. A ben vedere, tale disposizione, riproduce la presunzione di colpa pagina 3 di 8 che l'art. 1218 c.c. dettata in materia di responsabilità contrattuale nell'ordinamento nazionale.
Anche con riferimento all'elemento oggettivo della responsabilità trova applicazione il principio generale, vigente nell'ordinamento interno, in forza del quale il danneggiato deve provare l'esistenza del contratto di trasporto e allegare l'inadempimento del vettore aereo (Cass. civ. n. 1584 del
23/1/2018). Quest'ultimo deve, invece, provare l'eventuale adempimento.
Il danno deve essere provato dal passeggero e deve avere le caratteristiche di cui all'art. 1223 e ss. c.c.
L'esistenza in capo al danneggiato di un onere di specifica allegazione e prova del danno, oltre a desumersi dai principi dell'ordinamento interno non espressamente derogati dalla convenzione, si evince dall'art. 29 della stessa fonte internazionale. Tale disposizione precisa che la responsabilità disciplinata dalla Convenzione “non dà luogo ad alcuna riparazione a titolo punitivo, esemplare o comunque non risarcitorio”. D'altronde, la scelta del legislatore dell'Unione Europea di introdurre il diritto dei passeggeri di vettori comunitari ad una “compensazione pecuniaria” di natura indennitaria, è stata determinata proprio dalla scelta di attribuire loro un diritto ulteriore e diverso rispetto a quello al risarcimento del danno già
previsto dalla Convenzione di Montreal. In tal senso si giustifica la diversità di regime giuridico tra l'indennizzo previsto dal regolamento e il risarcimento previsto dalla Convenzione. La Corte di Giustizia, con riferimento a fattispecie alle quali era anche applicabile il regolamento pagina 4 di 8 comunitario, ha più volte chiarito la differente natura della compensazione pecuniaria riconosciuta dal regolamento sul solo presupposto del ritardo rispetto al risarcimento del danno ulteriore previsto dalla Convenzione di
Montreal, differenza che li rende cumulabili, in caso di controversia riguardante contrato di trasporto sottoscritto con vettore comunitario
(Corte giustizia Unione Europea Grande Sez., Sent., 23/10/2012, n.
581/10). Dall'esame delle norme della convenzione si evince, pertanto, che affinché possa sorgere l'obbligo di risarcimento in capo al vettore per l'inadempimento del contratto di trasporto configurato nei comportamenti di ritardo del volo e /o ritardo nella consegna del bagaglio si perfeziona laddove si allegato e provato l'inadempimento e laddove sia allegato e provato il danno, ferma restando la presunzione sopra richiamata dell'imputabilità del danno. La Convenzione, peraltro, a differenza del diritto nazionale, pone anche un limite quantitativo al risarcimento del danno, che ove accertato non può mai superare le soglie indicate dall'art. 22.
Nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado gli attori si sono limitata a riferire il fatto costituente inadempimento senza specificare in cosa è consistito il danno, se non limitatamente all'importo del danno patrimoniale quantificato e documentato in € 70. Alcuna specifica deduzione è stata svolta in relazione al lamentato danno non patrimoniale.
Appare quindi infondato il motivo di impugnazione sub b), atteso che, risultando incontestata la consegna ritardata dei bagagli agli appellati in New
Delhi, appaiono congruamente documentati gli esborsi sostenuti dagli pagina 5 di 8 odierni convenuti per l'importo di € 70, come risulta chiaramente dalle causali indicate negli scontrini relative all'acquisto di indumenti e beni di prima necessità per l'igiene quotidiana.
E' invece fondata la doglianza sub c) con riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale subito dagli appellati..
Non può essere condivisa la prospettazione degli appellati in forza della quale dovrebbe ritenersi provato in via presuntiva il disagio derivante dalla perdita di tempo e dallo stress e dalla preoccupazione derivante dalla mancata assistenza e dalla ritardata consegna dei bagagli. La presunzione non può infatti essere utilizzata per supplire alla carenza di allegazione della parte che agisce in giudizio. Inoltre, si ricorda l'orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione in forza del quale il danno non patrimoniale è risarcibile solo quando ricorrano le ipotesi espressamente previste dalla legge, o sia stato leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione, è risarcibile sia quando derivi da un fatto illecito, sia quando scaturisca da un inadempimento contrattuale (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 26972 del 11/11/2008).
Tuttavia le stesse Sezioni Unite, con la sentenza già richiamata, hanno anche precisato che il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile - sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059
c.c. - anche quando non sussiste un fatto-reato, né ricorre alcuna delle altre pagina 6 di 8 ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: (a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto – abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 c.c., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); (b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); (c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità. Dalla giurisprudenza di legittimità è stato ulteriormente specificato che il danno non patrimoniale, anche nel caso di lesione di diritti inviolabili, non può mai ritenersi in re ipsa, ma va debitamente allegato e provato da chi lo invoca,
anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici (cfr. Cass. civ. n. 12143 del
14/6/2016).
In ragione della carenza di allegazione specifica e prova delle pretese degli appellati, non può essere riconosciuto alcun diritto al risarcimento del danno non patrimoniale a loro favore in conseguenza dei fatti dedotti.
La sentenza impugnata deve pertanto essere parzialmente riformata e le spese di lite relative al primo grado di giudizio e al presente giudizio di appello devono essere compensate stante la soccombenza reciproca.
pagina 7 di 8
P.Q.M.
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Vitelli, definitivamente pronunziando, ogni altra domanda, eccezione e istanza disattesa od assorbita, così provvede:
ACCOGLIE l'appello e a parziale riforma della sentenza impugnata n.
627/2021 condanna l'appellante per quanto di ragione al pagamento in favore degli appellati dell'importo di € 70 e dichiara che null'altro è dovuto dall'odierna appellante in favore degli appellati;
DICHIARA compensate le spese di lite.
Civitavecchia, 24 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Vitelli
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Vitelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Appello iscritta al n. r.g. 3745/2021 promossa da:
( ) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
J iusta procura speciale in atti;
APPELLANTE contro
( ) Controparte_1 C.F._1 CP_2
C.F._2 Controparte_3 C.F._3
E S r
APPELLATI
CONCLUSIONI
All'udienza del 5.12.2025 le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il presente giudizio ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza n. 627/2021 del Giudice di Pace di Civitavecchia che aveva parzialmente accolto la domanda proposta in primo grado da CP_1
e riconoscendo in favore dei
[...] CP_2 Controparte_3
pagina 1 di 8 predetti attori il risarcimento del danno conseguente al ritardo nella consegna dei bagagli effettuato dalla nel volo AZ770 del Parte_1
1° novembre 2018 sulla tratta Roma-New Delhi condannando la compagnia al pagamento dell'importo di € 1000 a titolo di risarcimento del danno oltre le spese di lite. A sostegno dell'appello l'appellante ha dedotto: a) l'errata valutazione dell'asserita decadenza degli attori dalla richiesta di risarcimento non avendo ricevuto il reclamo nei termini indicati dall'art. 31 della Parte_1
Convenzione di Montreal del 1999; b) l'errata quantificazione del danno patrimoniale in € 70 non avendo gli attori documentato il contenuto dei bagagli ritardati;
c) l'illegittima liquidazione del danno non patrimoniale nella misura di € 310 per passeggero, non avendo gli attori dimostrato alcuna conseguenza di danno risarcibile.
Si costituivano in giudizio gli appellati chi contestavano l'appello e chiedevano rigettarsi la domanda attorea con conferma della sentenza di primo grado
Si costituiva in giudizio che chiedeva rigettarsi l'appello. CP_4
Istruita la causa mediante acquisizioni documentali e mediante acquisizione del giudizio di primo grado, pervenuto il procedimento in via definitiva al sottoscritto giudice, la causa era trattenuta in decisione all'udienza del
5.12.2024 previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
E' destituita di fondamento l'eccezione di inammissibilità dell'appello svolta dai convenuti avendo l'appellante chiaramente indicato i capi della sentenza pagina 2 di 8 impugnati e i motivi posti a fondamento dell'impugnazione come sopra sintetizzati.
L'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito specificati.
Con riferimento al profilo sub a) è destituita di fondamento l'eccezione di tardività dell'invio del reclamo per la mancata consegna dei bagagli svolto dagli odierni appellati. Il Tribunale, in aderenza con quanto pronunciato dalla Corte di Giustizia Europea, ritiene che la presentazione della denuncia di smarrimento allo sportello lost&found dell'aeroporto raggiunge lo scopo di mettere il vettore a conoscenza del danno subito ottemperando ai requisiti previsti dall'art. 31, par.
2-4 della Convenzione di Montreal in tema di trasporto aereo (Corte di Giustizia, procedimento C-258/16).
Quanto al merito del giudizio occorre rilevare che la fattispecie in esame è, infatti, disciplinata dalla Convenzione di Montreal del 28/5/1999, per l'unificazione delle regole relative al trasporto aereo internazionale, ratificata dall'Italia con la l n 12 del 10/1/2004.
L'art. 19 della Convenzione di Montreal prevede che il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci. La norma esclude la responsabilità del vettore che dimostri di aver adottato tutte le misure necessarie e possibili per evitare il danno secondo la normale diligenza o che è stato impossibile adottare tali misure. A ben vedere, tale disposizione, riproduce la presunzione di colpa pagina 3 di 8 che l'art. 1218 c.c. dettata in materia di responsabilità contrattuale nell'ordinamento nazionale.
Anche con riferimento all'elemento oggettivo della responsabilità trova applicazione il principio generale, vigente nell'ordinamento interno, in forza del quale il danneggiato deve provare l'esistenza del contratto di trasporto e allegare l'inadempimento del vettore aereo (Cass. civ. n. 1584 del
23/1/2018). Quest'ultimo deve, invece, provare l'eventuale adempimento.
Il danno deve essere provato dal passeggero e deve avere le caratteristiche di cui all'art. 1223 e ss. c.c.
L'esistenza in capo al danneggiato di un onere di specifica allegazione e prova del danno, oltre a desumersi dai principi dell'ordinamento interno non espressamente derogati dalla convenzione, si evince dall'art. 29 della stessa fonte internazionale. Tale disposizione precisa che la responsabilità disciplinata dalla Convenzione “non dà luogo ad alcuna riparazione a titolo punitivo, esemplare o comunque non risarcitorio”. D'altronde, la scelta del legislatore dell'Unione Europea di introdurre il diritto dei passeggeri di vettori comunitari ad una “compensazione pecuniaria” di natura indennitaria, è stata determinata proprio dalla scelta di attribuire loro un diritto ulteriore e diverso rispetto a quello al risarcimento del danno già
previsto dalla Convenzione di Montreal. In tal senso si giustifica la diversità di regime giuridico tra l'indennizzo previsto dal regolamento e il risarcimento previsto dalla Convenzione. La Corte di Giustizia, con riferimento a fattispecie alle quali era anche applicabile il regolamento pagina 4 di 8 comunitario, ha più volte chiarito la differente natura della compensazione pecuniaria riconosciuta dal regolamento sul solo presupposto del ritardo rispetto al risarcimento del danno ulteriore previsto dalla Convenzione di
Montreal, differenza che li rende cumulabili, in caso di controversia riguardante contrato di trasporto sottoscritto con vettore comunitario
(Corte giustizia Unione Europea Grande Sez., Sent., 23/10/2012, n.
581/10). Dall'esame delle norme della convenzione si evince, pertanto, che affinché possa sorgere l'obbligo di risarcimento in capo al vettore per l'inadempimento del contratto di trasporto configurato nei comportamenti di ritardo del volo e /o ritardo nella consegna del bagaglio si perfeziona laddove si allegato e provato l'inadempimento e laddove sia allegato e provato il danno, ferma restando la presunzione sopra richiamata dell'imputabilità del danno. La Convenzione, peraltro, a differenza del diritto nazionale, pone anche un limite quantitativo al risarcimento del danno, che ove accertato non può mai superare le soglie indicate dall'art. 22.
Nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado gli attori si sono limitata a riferire il fatto costituente inadempimento senza specificare in cosa è consistito il danno, se non limitatamente all'importo del danno patrimoniale quantificato e documentato in € 70. Alcuna specifica deduzione è stata svolta in relazione al lamentato danno non patrimoniale.
Appare quindi infondato il motivo di impugnazione sub b), atteso che, risultando incontestata la consegna ritardata dei bagagli agli appellati in New
Delhi, appaiono congruamente documentati gli esborsi sostenuti dagli pagina 5 di 8 odierni convenuti per l'importo di € 70, come risulta chiaramente dalle causali indicate negli scontrini relative all'acquisto di indumenti e beni di prima necessità per l'igiene quotidiana.
E' invece fondata la doglianza sub c) con riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale subito dagli appellati..
Non può essere condivisa la prospettazione degli appellati in forza della quale dovrebbe ritenersi provato in via presuntiva il disagio derivante dalla perdita di tempo e dallo stress e dalla preoccupazione derivante dalla mancata assistenza e dalla ritardata consegna dei bagagli. La presunzione non può infatti essere utilizzata per supplire alla carenza di allegazione della parte che agisce in giudizio. Inoltre, si ricorda l'orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione in forza del quale il danno non patrimoniale è risarcibile solo quando ricorrano le ipotesi espressamente previste dalla legge, o sia stato leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione, è risarcibile sia quando derivi da un fatto illecito, sia quando scaturisca da un inadempimento contrattuale (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 26972 del 11/11/2008).
Tuttavia le stesse Sezioni Unite, con la sentenza già richiamata, hanno anche precisato che il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile - sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059
c.c. - anche quando non sussiste un fatto-reato, né ricorre alcuna delle altre pagina 6 di 8 ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: (a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto – abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 c.c., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); (b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); (c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità. Dalla giurisprudenza di legittimità è stato ulteriormente specificato che il danno non patrimoniale, anche nel caso di lesione di diritti inviolabili, non può mai ritenersi in re ipsa, ma va debitamente allegato e provato da chi lo invoca,
anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici (cfr. Cass. civ. n. 12143 del
14/6/2016).
In ragione della carenza di allegazione specifica e prova delle pretese degli appellati, non può essere riconosciuto alcun diritto al risarcimento del danno non patrimoniale a loro favore in conseguenza dei fatti dedotti.
La sentenza impugnata deve pertanto essere parzialmente riformata e le spese di lite relative al primo grado di giudizio e al presente giudizio di appello devono essere compensate stante la soccombenza reciproca.
pagina 7 di 8
P.Q.M.
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Vitelli, definitivamente pronunziando, ogni altra domanda, eccezione e istanza disattesa od assorbita, così provvede:
ACCOGLIE l'appello e a parziale riforma della sentenza impugnata n.
627/2021 condanna l'appellante per quanto di ragione al pagamento in favore degli appellati dell'importo di € 70 e dichiara che null'altro è dovuto dall'odierna appellante in favore degli appellati;
DICHIARA compensate le spese di lite.
Civitavecchia, 24 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Vitelli
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