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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 03/02/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1443/2023
CORTE DI APPELLO DI BARI
_________________________________________________
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavo- ro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dr.ssa MANUELA SARACINO Presidente dr.ssa MARIA GIOVANNA DECEGLIE Consigliere dr. LUCA ARIOLA Consigliere – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1443 del Ruolo Generale dell'anno 2023 vertente tra
, nato l'[...], rappresentato e difeso dal prof. avv. Dome- Parte_1 nico Garofalo, giusta procura depositata nel fascicolo telematico;
appellante
e già in persona Controparte_1 Controparte_2 dell'amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore, rappre- sentata e difesa dall'avv. Maurizio Rumolo, giusta procura depositata nel fa- scicolo telematico;
appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 2964/2023 pubblicata il 31 ottobre 2023 il Tribunale del lavoro di Bari ha rigettato il ricorso con cui – dipendente Parte_1 della sin dal 1990 assunto inizialmente con qualifica Controparte_2 di impiegato e da ultimo nominato dirigente – ha impugnato il licenziamen- to per giusta causa irrogatogli con missiva del 24 febbraio 2020 a seguito di contestazione disciplinare trasmessagli mediante nota del 24 dicembre 2019.
Avverso detta sentenza ha proposto appello. Pt_1
La ha resistito depositando memoria. Controparte_3
- 1 - Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio re- lativo al primo grado di giudizio, all'udienza del 3 febbraio 2025 le parti hanno sottoscritto un verbale di conciliazione e, quindi, la causa è stata de- cisa come da dispositivo in calce trascritto.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La conciliazione intervenuta fra le parti determina, infatti, il venir meno di ogni ragione di contrasto che possa importare la necessità di una decisione nel merito della lite contestata (cfr. ex plurimis Cass. 27 ottobre
2005, n. 20860; Cass. 8 novembre 2003 n. 16785).
Invero, la cessazione della materia del contendere dà luogo a una pronuncia di carattere processuale;
essa si verifica, per costante giurispru- denza, quando, come nella specie, sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e contraddire, che consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridi- camente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal conve- nuto, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una conflittualità in ordine alle sole spese di lite (cfr. ex multis Cassazione civile, sez. I, 28 luglio 2004,
n. 14194; cfr. altresì, nello stesso senso, Cassazione civile, sez. III, 2 agosto
2004, n. 14775: «Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, da- re atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritual- mente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale»; Cassazione civile, sez. III, 20 maggio 1998, n.
5029: «La dichiarazione della cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice d'ufficio quando sia sopravvenuta una situa- zione riconosciuta ed ammessa da entrambi le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto (…) ed abbia perciò fatto venire meno oggettiva- mente la necessità della pronuncia del giudice in quanto costituiva l'oggetto della controversia»).
Di conseguenza, in riforma dell'impugnata sentenza, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, anche in ordine alla regolamenta- zione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, atteso che le parti hanno perso ogni interesse a ottenere una pronuncia del giudice sul
- 2 - merito della res litigiosa e hanno consensualmente definito anche il regime delle spese di lite.
P Q M
La Corte di appello di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da mediante ricorso depositato il Parte_1
5.12.2023 nei confronti della già Controparte_1 Controparte_2 avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Bari, sezione lavoro, in
[...] data 31.10.2023, così provvede: in riforma della sentenza appellata, dichiara la cessazione della ma- teria del contendere, anche in ordine alle spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Bari, il 3 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Luca Ariola Manuela Saracino
- 3 -
CORTE DI APPELLO DI BARI
_________________________________________________
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavo- ro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dr.ssa MANUELA SARACINO Presidente dr.ssa MARIA GIOVANNA DECEGLIE Consigliere dr. LUCA ARIOLA Consigliere – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1443 del Ruolo Generale dell'anno 2023 vertente tra
, nato l'[...], rappresentato e difeso dal prof. avv. Dome- Parte_1 nico Garofalo, giusta procura depositata nel fascicolo telematico;
appellante
e già in persona Controparte_1 Controparte_2 dell'amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore, rappre- sentata e difesa dall'avv. Maurizio Rumolo, giusta procura depositata nel fa- scicolo telematico;
appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 2964/2023 pubblicata il 31 ottobre 2023 il Tribunale del lavoro di Bari ha rigettato il ricorso con cui – dipendente Parte_1 della sin dal 1990 assunto inizialmente con qualifica Controparte_2 di impiegato e da ultimo nominato dirigente – ha impugnato il licenziamen- to per giusta causa irrogatogli con missiva del 24 febbraio 2020 a seguito di contestazione disciplinare trasmessagli mediante nota del 24 dicembre 2019.
Avverso detta sentenza ha proposto appello. Pt_1
La ha resistito depositando memoria. Controparte_3
- 1 - Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio re- lativo al primo grado di giudizio, all'udienza del 3 febbraio 2025 le parti hanno sottoscritto un verbale di conciliazione e, quindi, la causa è stata de- cisa come da dispositivo in calce trascritto.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La conciliazione intervenuta fra le parti determina, infatti, il venir meno di ogni ragione di contrasto che possa importare la necessità di una decisione nel merito della lite contestata (cfr. ex plurimis Cass. 27 ottobre
2005, n. 20860; Cass. 8 novembre 2003 n. 16785).
Invero, la cessazione della materia del contendere dà luogo a una pronuncia di carattere processuale;
essa si verifica, per costante giurispru- denza, quando, come nella specie, sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e contraddire, che consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridi- camente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal conve- nuto, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una conflittualità in ordine alle sole spese di lite (cfr. ex multis Cassazione civile, sez. I, 28 luglio 2004,
n. 14194; cfr. altresì, nello stesso senso, Cassazione civile, sez. III, 2 agosto
2004, n. 14775: «Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, da- re atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritual- mente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale»; Cassazione civile, sez. III, 20 maggio 1998, n.
5029: «La dichiarazione della cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice d'ufficio quando sia sopravvenuta una situa- zione riconosciuta ed ammessa da entrambi le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto (…) ed abbia perciò fatto venire meno oggettiva- mente la necessità della pronuncia del giudice in quanto costituiva l'oggetto della controversia»).
Di conseguenza, in riforma dell'impugnata sentenza, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, anche in ordine alla regolamenta- zione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, atteso che le parti hanno perso ogni interesse a ottenere una pronuncia del giudice sul
- 2 - merito della res litigiosa e hanno consensualmente definito anche il regime delle spese di lite.
P Q M
La Corte di appello di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da mediante ricorso depositato il Parte_1
5.12.2023 nei confronti della già Controparte_1 Controparte_2 avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Bari, sezione lavoro, in
[...] data 31.10.2023, così provvede: in riforma della sentenza appellata, dichiara la cessazione della ma- teria del contendere, anche in ordine alle spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Bari, il 3 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Luca Ariola Manuela Saracino
- 3 -