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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 08/04/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1705/2019
Successivamente all'udienza del 8 aprile 2025, innanzi al Giudice Unico dott.ssa
Anna Zaccaria, nel procedimento iscritto al numero di R.G. di seguito indicato, sono comparsi: per parte opponente l'avv. Marco Rondinelli;
per parte opposta l'avv.
Francesco Zagaria. I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e chiedendone l'accoglimento, insistendo in particolare sull'ammissione dei rispettivi mezzi istruttori. All'esito della Camera di Consiglio, il Giudice decide come da sentenza che segue, con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MATERA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Anna Zaccaria, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile in prima istanza iscritta al n. r.g. 1705/2019, promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Marco Antonio Rondinelli C.F._2
ATTORI- OPPONENTI
CONTRO
(P. IVA ), con il patrocinio dell'avv. Francesco CP_1 P.IVA_1
Zagaria
CONVENUTO- OPPOSTO
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti concludono come da verbale che precede. pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli artt. 132, co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla l. 18/06/2009 n. 69, senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, i coniugi e Parte_1 Pt_2
proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 442/2019 emesso dal
[...]
Tribunale di Matera in data 29.07.2019, a favore di , per la somma di € CP_1
11.898,88 oltre interessi come da domanda e spese della procedura monitoria, di cui alla fattura n. 4 del 06.04.2016, quale saldo residuo del corrispettivo del contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'unità immobiliare sita nel
Comune di Grottole alla via F.S. Nitti.
A sostegno dell'opposizione, gli opponenti eccepivano il difetto di legittimazione passiva di , poiché il contratto di appalto era stato sottoscritto soltanto Parte_2
da unica titolare del diritto di proprietà del sopra descritto Parte_1
immobile; contestavano il quantum della pretesa creditoria, deducendo che il decreto ingiuntivo era stato richiesto sulla scorta della fattura n. 4/2016, senza una contabilità dei lavori eseguiti e che l'importo richiesto a saldo non era neppure conforme al computo metrico depositato, che comunque contestavano nelle voci e nelle cifre;
deducevano che i lavori effettivamente svolti sulla base del contratto di appalto inter partes erano quelli riportati nella relazione peritale a firma dell'ing. , Persona_1 allegata in atti, per un ammontare complessivo di € 17.015,38 oltre iva;
da tanto scaturiva che gli opponenti avevano versato la maggior somma di € 3.971,62, somma per la quale chiedevano in via riconvenzionale la condanna della parte opposta alla ripetizione a favore degli opponenti in via solidale, ovvero di quella risultante dall'istruttoria, oltre interessi dal 19.12.2015, data dell'ultimo acconto versato, al saldo. Concludevano chiedendo di: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di;
revocare il decreto opposto;
accertare che gli opponenti Parte_2 avevano versato la somma di € 20.987,00 oltre IVA;
accertare che l'importo complessivo dei lavori ammontava ad € 17.015,38; in riconvenzionale, chiedevano la restituzione della somma di € 3.971,62.
pagina 2 di 7 Si costituiva in giudizio , chiedendo al Tribunale di rigettare CP_1
l'opposizione avversaria per infondatezza, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e vittoria delle spese di lite.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione, la causa, istruita solo documentalmente, viene discussa e decisa all'odierna.
2. Preliminarmente, occorre esaminare l'eccezione di difetto legittimazione passiva formulata dall'opponente , il quale ha dedotto di non avere sottoscritto Parte_2
il contratto di appalto con la ditta , che invece è stato sottoscritto dalla di lui CP_1 moglie , unica titolare del diritto di proprietà dell'immobile sito in Parte_1
Grottole via F.S. Nitti n.2, oggetto dell'appalto.
Giova ricordare che, alla stregua dei pacifici principi generali in materia processualcivilistici, la legittimazione passiva va scrutinata non già sulla base delle difese del convenuto, ma con riferimento alla prospettazione offerta dall'attore di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, prescindendo dalla effettiva titolarità del diritto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento (ex pluribus, Cass. n. 14468/2008, Cass. n.
355/2008).
Nel caso di specie, è documentalmente provato che la fattura n.4/2016 posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto sia intestata al , e che Parte_2 quest'ultimo abbia pagato dal proprio conto corrente personale tutte le precedenti fatture emesse dalla ditta Fiore in relazione al contratto di appalto per cui è causa, pure intestate al . Pt_2
Gli opponenti non hanno contestato l'intestazione delle fatture al , né i Pt_2 pagamenti da quest'ultimo eseguiti a favore della ditta . CP_1
Ne consegue che la documentazione prodotta dalla parte opposta risulta idonea a fondare il diritto azionato.
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva, dunque, va rigettata.
3. Chiarito ciò, va rilevato che gli opponenti hanno contestato il quantum della pretesa creditoria, per essere stato determinato sulla base di una contabilità dei lavori effettuata unilateralmente dall'appaltatore, anziché in contraddittorio, come richiesto dalla sig.ra con lettera a firma dell'avv. Ieorinò del 09.05.2018 (v. Parte_1
all.2 fascicolo opponente), rimasta priva di riscontro.
pagina 3 di 7 Il creditore opposto ha contestato le deduzioni di parte opponente, evidenziando che in riscontro alla comunicazione del 15.04.2016, con la quale l'impresa inviava ai CP_1
committenti e al direttore dei lavori la fattura n. 4/2016 di chiusura lavori, nonché il computo metrico estimativo e il quadro economico finale, la sig.ra con nota Pt_1
del 03.05.2016 rispondeva che a breve avrebbe verificato tecnicamente la contabilità inviata (v. all. 2 fasc. parte opposta); ma ciò non avveniva. Aggiungeva che i committenti ricevevano la fattura n.4 del 06.04.2016 senza effettuare alcuna contestazione, perché l'unica contestazione formale, generica e fumosa, era stata sollevata a distanza di più di tre anni dall'ultimazione dei lavori e dalla consegna dell'opera, con lettera dell'avv. Ierinò del maggio 2018, e l'unica verifica (unilaterale e senza contraddittorio) era stata effettuata solo a seguito della notifica del decreto ingiuntivo. Sosteneva che conseguentemente l'opera era stata accettata tacitamente, ai sensi dell'art. 1665 c.c., richiamando corposa giurisprudenza in tema di accettazione presunta dell'opera appaltata.
Ebbene, a fronte delle allegazioni delle parti, occorre accertare se l'opera sia stata accettata, anche tacitamente, dalla parte opponente-committente, assumendo tale circostanza carattere dirimente ai fini del pagamento del corrispettivo dell'appalto e della distribuzione dell'onere probatorio nella garanzia per vizi.
Al riguardo, va ricordato che l'art. 1665 c.c., pur non enunciando la nozione di accettazione tacita dell'opera, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve presumersi la sussistenza dell'accettazione da parte del committente e, in particolare, prevede come presupposto dell'accettazione tacita la consegna dell'opera al committente e, come fatto concludente, la ricezione senza riserve da parte di quest'ultimo, anche se non si è proceduto alla verifica dell'opera (cfr. Cass. n.
4021/2023). Invero, il comma 3 qualifica la verifica come un onere del committente, nel senso che se quest'ultimo non vi provvede si attiva un meccanismo di silenzio- assenso per cui l'opera si considera accettata.
L'accettazione dell'opera assume rilievo dirimente poiché libera l'appaltatore dalla responsabilità per vizi palesi e riconoscibili, che il committente deve far valere in sede di verifica o collaudo (cfr. Cass. n. 11/2019).
L'accettazione dell'opera segna il discrimen anche ai fini della distribuzione dell'onere della prova: finché l'opera non è stata (espressamente o tacitamente) accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dei vizi, gravando sull'appaltatore pagina 4 di 7 l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, dopo l'accettazione, spetta al committente dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate (cfr. Cass. n. 19146/2013).
Chiarita l'importanza dell'accettazione dell'opera, possono ravvisarsene i presupposti quando il committente prende in consegna l'opera e paga all'appaltatore il relativo prezzo (così in Cass. n. 19019/2017 e, più di recente, Cass. n. 10452/2020).
Ciò in quanto “l'accettazione dell'opera che, ai sensi dell'art. 1665 c.c., si verifica quando il committente tralasci di procedere alla verifica senza giusti motivi o non ne comunichi il risultato entro breve termine (comma 3), oppure riceva la consegna dell'opera senza riserve (comma 4), si distingue sia dalla verifica che dal collaudo perché la prima si risolve nelle attività materiali di accertamento della qualità dell'opera e il secondo consiste nel successivo giudizio sull'opera stessa;
l'accettazione, invece, è un atto negoziale che esige che il committente esprima, anche per facta concludentia il gradimento dell'opera stessa” (cfr. Cass. n. 4051/2016).
Infine, il comma 5 dell'art. 1665 prevede che, salvo diversa pattuizione o uso contrario, l'appaltatore ha diritto al pagamento del corrispettivo quando l'opera è accettata dal committente.
Così ricostruito il quadro esegetico di riferimento, si rende opportuno ricostruire il rapporto negoziale intercorso tra le parti.
E' incontestato, e comunque documentalmente provato che: - le parti stipularono un contratto di appalto privato per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'unità immobiliare sita nel Comune di Grottole alla via F.S. Nitti (v. all.1 fascicolo monitorio); - i lavori terminarono alla fine di Agosto 2015; - l'impresa con comunicazione del 15.04.2016 inviò ai committenti e al direttore dei lavori nella persona del sig. la fattura n. 4/2016, il computo metrico estimativo, Persona_2
il quadro economico finale e la fattura n. 38/2015 del sig. - a Persona_3
fronte della sopra richiamata comunicazione, la sig.ra in data 03.05.2016 Pt_1
rispose che avrebbe verificato tecnicamente la contabilità inviata;
solo due anni dopo, con lettera del 09.05.2018 a firma dell'avv. Ierinò, la sig.ra Pt_1
contestò i lavori con riserva di verificare la contabilità e presentò la contabilità solo dopo la notifica del decreto ingiuntivo opposto.
Ciò posto, va rilevato che nel corso dell'istruttoria parte opponente non ha provato, né ha chiesto di provare, di aver comunicato il risultato della verifica entro breve termine pagina 5 di 7 (comma 3), oppure di non aver ricevuto la consegna dell'opera senza riserve (comma
4); né ha giustificato il ritardo della contestazione dei lavori, formulata – si ripete – solo due anni dopo dalla consegna dell'opera.
Sussistono, quindi, i presupposti per ritenere che l'opera era stata accettata dalla committente, con ogni conseguenza in termini di distribuzione dell'onere probatorio nella garanzia per vizi.
Come sopra detto, l'accettazione dell'opera determina l'onere della prova dei vizi a carico del committente: nel caso di specie parte opponente non ha provato l'esistenza dei vizi, che sono stati denunciati solo a seguito della diffida e della notifica del decreto ingiuntivo, limitandosi ad allegare una consulenza di parte che, in quanto documento di formazione unilaterale, non assume alcuna valenza probatoria.
Infine, va rigettata la richiesta di ammissione dei mezzi istruttori, reiterata da entrambe le parti in sede di precisazione delle conclusioni, attesa l'inammissibilità delle prove testimoniali articolate, per le motivazioni di cui all'ordinanza del 15.10.2021, che in questa sede si richiama e si conferma integralmente.
In conclusione, per le ragioni sopra esposte, l'opposizione va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e dichiarazione di esecutività ex art. 653 c.p.c.
Le conclusioni che precedono devono ritenersi assorbenti rispetto alla domanda riconvenzionale proposta dalla parte opponente, per cui questo Tribunale ne omette l'esame esplicito.
Le spese del presente giudizio di opposizione seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014 come modificato dal d.m. 147/2022, secondo i valori medi relativi allo scaglione di riferimento, con riduzione del 50% dei compensi per la fase trattazione/istruttoria, non essendo stata espletata attività istruttoria.
P.Q.M.
il Tribunale di Matera, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo ex art. 653 c.p.c. il decreto ingiuntivo opposto n. 442/2019;
pagina 6 di 7 2) condanna gli opponenti in solido a rimborsare alla controparte le spese di lite, liquidate in € 3.800,00, oltre rimborso 15% per spese generali, cpa ed iva come per legge.
Così deciso in Matera l'8 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Zaccaria
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