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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 19/05/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N. R.G. 1187/2024
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente
Dott. Roberto Vignati Consigliere
Dott.ssa Giulia Dossi Consigliera Rel. all'udienza del 12 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello in materia di lavoro avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1304/2024 (est. Colosimo), promossa da
Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Stanchi, Annamaria Pedroni, Simona
Destefani e Michela Martini, presso il cui studio in Milano, via Podgora n. 1, è elettivamente domiciliata,
- PARTE APPELLANTE -
contro
CP_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Simoneschi e Alessandro Crosta, con indirizzi PEC e Email_1
presso i quali è elettivamente domiciliato, Email_2
- PARTE APPELLATA -
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Parte appellante: “Voglia la Corte d'Appello di Milano, Giudice del lavoro d'appello -in accoglimento degli esposti motivi e in riforma della sentenza impugnata, previo ogni opportuno accertamento e con ogni declaratoria del caso e respinta ogni contraria istanza e con ogni opportuna statuizione- riformare la sentenza di primo grado nelle affermazioni di fatto e di diritto impugnate e per l'effetto, assolvere la società appellante da ogni domanda formulata da nei suoi confronti, con ogni CP_1 statuizione conseguente al rigetto delle domande e alla riforma della sentenza di primo grado, in ogni caso comprendendovi le restituzioni degli importi liquidati per effetto della sentenza.
Con ogni conseguenza. Con il favore delle spese del doppio grado”.
Parte appellata: “Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione, disattesa e respinta, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE:
1. in accoglimento di quanto eccepito dal dott. al §.
2. della presente CP_1 memoria dichiarare inammissibile il ricorso in appello, anche con provvedimento ex art.
348-bis e 436-bis c.p.c. in ragione della manifesta infondatezza dell'impugnazione;
IN VIA PRINCIPALE:
2. previo ogni accertamento e/o declaratoria del caso, respingere le domande svolte dall'appellante per i motivi esposti in narrativa o comunque per quanto meglio ritenuto
e per l'effetto, confermare la Sentenza n. 1304/2024, pronunciata dal Tribunale di
Milano, G.U. Dott.ssa Chiara Colosimo, pubblicata in data 6 maggio 2024, nel giudizio
R.G. n. 9712/2023;
3. con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio e con condanna di RCS, ai sensi dell'articolo 96, comma 3, c.p.c., al pagamento in favore del dott. di una somma equitativamente determinata per ristorare il CP_1 pregiudizio derivante (i) dalla necessità di una nuova difesa a fronte della strumentalità
e infondatezza dell'appello di RCS e (ii) dal patimento inflitto da un nuovo, altrettanto strumentale e infondato, giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza pubblicata il 6 maggio 2024, il Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 9712/2023 R.G., ha respinto l'opposizione proposta da al decreto ingiuntivo n. Parte_1
1659/2023, emesso dallo stesso Tribunale, che l'aveva condannata a pagare a CP_1 già dirigente della società), l'importo di € 240.000,00 a titolo di indennità fissa
[...] di dimissioni ex art. 23 CCNL dirigenti di aziende editrici di giornali quotidiani, con accessori e spese. La sentenza ha accertato che era stato assunto con decorrenza CP_1
19 giugno 2000 alle dipendenze di aveva conseguito la qualifica Controparte_2 dirigenziale l'1 luglio 2008; il rapporto di lavoro era proseguito dall'1 gennaio 2012 alle pag. 2/10 dipendenze di ai sensi dell'art. 2112 c.c. ed era cessato per Parte_1 dimissioni volontarie formalizzate il 30 marzo 2023.
La pronuncia ha dato altresì atto che il 19 luglio 2011 era stato CP_1 distaccato presso AD ED (società appartenente al Gruppo RCS), in forza di un contratto integrativo di distacco che prevedeva l'applicazione del CCNL dirigenti di aziende editrici di giornali quotidiani. Il distacco si era concluso anticipatamente in quanto, con comunicazione del 2 settembre 2013 (avente decorrenza dal 10 settembre 2013), al dirigente era stato assegnato l'incarico di Publisher Sistema presso il Corriere della Sera.
Nella lettera di conferimento del nuovo incarico era stata prevista l'applicazione del CCNL dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi. Con lettera integrativa sempre in data 2 settembre 2013 Parte_1 aveva comunicato a quanto segue: “resta in essere il diritto da Lei
[...] CP_1 maturato all'indennità in caso di dimissioni ex art. 23 del contratto collettivo nazionale per i dirigenti di aziende editrici di giornali quotidiani, corrispondente a 240.000
(duecento/quarantamila/00) euro lordi, che Lei maturerà qualora risulti ancora dipendente alla data del 19 giugno 2015”.
Successivamente, in data 28 settembre 2017, le parti avevano concluso un nuovo contratto integrativo di distacco presso AD ED, con assegnazione al dirigente del ruolo di Direttore Generale Area Business di detta società. Il distacco era stato prorogato una prima volta sino al 30 settembre 2021, quindi sino al 30 settembre
2022 e da ultimo sino al 31 marzo 2023. Il giudice di prime cure, esaminati gli accordi intervenuti tra le parti, nonché lo scambio di corrispondenza tra le stesse, ha ritenuto che “ – con la Controparte_2 lettera integrativa del 2 settembre 2013 – si sia impegnata a salvaguardare il diritto di di percepire, in caso di dimissioni, l'indennità di cui all'art. 23 C.C.N.L. CP_1
Dirigenti nonostante il diverso contratto Parte_2 collettivo applicato – a partire da quel momento – al rapporto di lavoro de quo”.
Ha disatteso la tesi della società secondo cui, da un lato, l'anzidetta lettera integrativa aveva una funzione di retention del dirigente nel nuovo ruolo da poco assegnato di natura temporanea e nell'imminenza del cambio di CCNL applicato al rapporto e, dall'altro, la pattuizione doveva ritenersi comunque superata dagli accordi successivamente formalizzati dalle parti.
Sotto il primo profilo il Tribunale ha osservato che l'impegno assunto dalla società era espressione di un trattamento di miglior favore, con il quale si “assicurava al dirigente – a fronte dell'accettazione del nuovo trattamento normativo e retributivo del rapporto – di preservare il diritto di vedersi riconosciuta, in caso di dimissioni, un'indennità oltremodo rilevante assicuratagli dal precedente contratto collettivo”.
Sotto il secondo profilo ha evidenziato che gli accordi del 2 settembre 2023 disciplinano ogni aspetto del rapporto di lavoro (mansioni, trattamento retributivo fisso e variabile, contratto collettivo e accordi aziendali di riferimento), mentre gli pag. 3/10 accordi successivi sono stati siglati al solo fine di regolare i distacchi e, quindi, esclusivamente gli aspetti normativi ed economici correlati ai distacchi medesimi;
essi, in altri termini, “lungi dal dettare una nuova e integrale disciplina del rapporto di lavoro inter partes, sono stati previsti, voluti e sottoscritti al solo fine di regolare gli aspetti funzionalmente e causalmente connessi ai distacchi, lasciando per il resto immutata la regolazione della relazione lavorativa per come definita dall'accordo del 2 settembre 2013”.
Da ciò, ad avviso del primo giudice, la perdurante vigenza, alla data delle dimissioni di (30 marzo 2023), della pattuizione oggetto della lettera CP_1 integrativa del 2 settembre 2013, con conseguente diritto del dirigente di percepire l'indennità di dimissioni nella misura ivi prevista. Avverso la sentenza ha proposto appello affidandosi a Parte_1 tre motivi.
Con il primo motivo denuncia errata ricostruzione delle risultanze documentali e mancato apprezzamento della natura accessoria del patto azionato dal dirigente. Critica la pronuncia laddove ha ritenuto il patto del 2 settembre 2013 come
“cristallizzato” nel tempo, senza apprezzarne la natura integrativa ed accessoria rispetto alle pattuizioni sottoscritte nella stessa data, che disciplinavano gli elementi essenziali del rapporto di lavoro secondo un assetto che era stato, tuttavia, superato ed assorbito dalle successive pattuizioni intervenute tra le parti.
Secondo parte appellante il patto, accessorio all'accordo che regolava il nuovo incarico di come Publisher Sistema presso il Corriere della Sera, aveva, CP_1 nella comune intenzione delle parti, una funzione di retention del dirigente nel nuovo ruolo assegnato e nell'imminenza del cambio di CCNL applicato al rapporto di lavoro.
Nel prosieguo del rapporto gli effetti della regolamentazione dell'assetto del
2013 erano perdurati per circa quattro anni e, successivamente, le parti erano intervenute dal 2017, in un mutato contesto, a regolamentare l'assetto di cui la pattuizione azionata era parte integrativa accessoria. Al dirigente era stata, infatti, assegnata la nuova mansione di Direttore Generale Area Business di AD ED, con trattamenti retributivi sensibilmente più elevati.
Ciò aveva comportato il superamento dell'assetto contrattuale complessivo del settembre 2013 e, dunque, anche del patto azionato dal dirigente.
Con il secondo motivo lamenta errata ricostruzione delle risultanze documentali e fattuali;
non idonea valutazione della volontà contrattuale delle parti e degli assetti succedutisi, anche ai sensi dell'art. 2103 c.c.; mancato apprezzamento delle dimissioni rese nel corso del distacco. Si duole che il primo giudice, anche sul presupposto del non idoneo apprezzamento della specifica natura integrativa ed accessoria del patto rispetto alle altre pattuizioni concluse in data 2 settembre 2013, abbia erroneamente concluso che lo stesso non era stato superato dagli accordi successivamente formalizzati tra le parti. pag. 4/10 Tali conclusioni, ad avviso di parte appellante, non valutano adeguatamente – secondo una necessaria ricostruzione sistematica – il rilevante e qualificato arco temporale nell'ambito del quale le parti hanno ripetutamente manifestato la volontà contrattuale, dando vita a nuove regolazioni degli assetti contrattuali.
Nell'ottica del gravame, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, non avrebbe rilievo il fatto che gli accordi successivamente formalizzati tra le parti non abbiano fatto alcun riferimento al precedente patto azionato dal dirigente, trattandosi di un'omissione qualificata da un complesso di elementi interpretativi, testuali e di contesto, emergenti sia dalle stesse pattuizioni del settembre 2013, sia da quelle successive.
Secondo infatti, negli accordi del 2017 e del 2021 Parte_1 sarebbe riconoscibile l'inequivoca e comune intenzione di entrambe le parti di novare o comunque sostituire le obbligazioni anteriori con quelle nuove concordate in relazione al mutamento di posizione del dirigente e ai trattamenti complessivi attribuiti.
Parte appellante deduce che, in detta ricostruzione testuale e contestuale delle pattuizioni, “solo un espresso richiamo del patto in questione (richiamo che espressamente non vi è stato) avrebbe potuto far considerare ancora in essere la previsione azionata dal dirigente appellato, previsione oggettivamente accessoria ad un assetto ampiamente superato da quelli successivi intervenuti fra le parti”.
Evidenzia, inoltre, che la risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni del dirigente è intervenuta durante il periodo di distacco (e quindi nella permanente vigenza del nuovo assetto negoziale concordato nel 2017) e che essa è disciplinata unicamente dalla normativa di legge e dal CCNL dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi, specificamente richiamato negli accordi formalizzati nel 2017 e nel 2021.
Con il terzo ed ultimo motivo censura la sentenza per errata ricostruzione delle risultanze documentali e fattuali, mancato apprezzamento della documentazione prodotta in atti ed omessa motivazione, nella parte in cui ha rigettato le eccezioni svolte in via gradata dalla società sulla quantificazione dell'indennità pretesa dal dirigente.
Deduce che, anche ad accedere alla tesi secondo cui il patto azionato dal dirigente sarebbe valevole e non novato o comunque sostituito ed assorbito dalle successive pattuizioni contrattuali intervenute tra le parti, la previsione ivi contenuta opererebbe comunque come fonte eteronoma di regolamento sicché, secondo le regole applicabili in ipotesi di successione di contratti collettivi, le precedenti disposizioni non sarebbero suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole. Pertanto, dal momento che l'accordo di rinnovo del CCNL del 2015 aveva eliminato il diritto all'indennità fissa per la generalità dei dipendenti ed aveva introdotto una norma transitoria che riconosceva la possibilità di pagamento di un'indennità sostitutiva fissa ma solo a determinate condizioni e con una sensibile pag. 5/10 riduzione dell'ammontare, a tutto voler concedere l'ammontare dell'indennità in favore del dirigente avrebbe dovuto essere determinata secondo i criteri dell'accordo di rinnovo del 2015.
Infine, censura la sentenza per aver omesso ogni motivazione in merito al rigetto dell'ulteriore eccezione svolta in via gradata dalla società, secondo la quale, indipendentemente dalla ritenuta applicabilità dell'accordo di rinnovo del CCNL del 2015, se anche si ritenesse valevole il patto azionato con il relativo assetto,
“andrebbero scomputati tutti gli importi eccedenti pattuiti da ultimo con l'accordo
1.1.2021 […] e percepiti comunque dal dirigente […] senza contestazione alcuna dalla data delle dimissioni fino al termine del rapporto”.
Sulla base dei motivi esposti l'appellante ha chiesto la Parte_1 riforma della sentenza di primo grado e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
Costituendosi ritualmente in giudizio, l'appellato ha eccepito CP_1
l'inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza ai sensi degli artt. 348 bis e
436 bis c.p.c.; in subordine ne ha chiesto il rigetto nel merito, con accoglimento delle conclusioni sopra richiamate.
All'udienza del 12 febbraio 2025, all'esito della discussione orale, il Collegio ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
L'appello proposto da dev'essere respinto, con Parte_1 integrale conferma della sentenza di primo grado.
I primi due motivi di gravame possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione logica e giuridica.
Entrambi i motivi censurano, sotto diversi profili, la sentenza impugnata per avere statuito che, al momento delle dimissioni di tra le parti era CP_1 ancora efficace e vincolante la scrittura privata in data 2 settembre 2013, del seguente tenore: “ad integrazione della lettera del 2 settembre 2013 Le confermiamo che resta in essere il diritto da Lei maturato all'indennità in caso di dimissioni ex art. 23 del contratto collettivo nazionale per i dirigenti di aziende editrici di giornali quotidiani, corrispondente a 240.000 (duecentoquarantamila/00) euro lordi, che Lei maturerà qualora risulti ancora dipendente alla data del 19 giugno 2015” (cfr. doc. 5 fascicolo appellante di primo grado). Secondo parte appellante, in sintesi, il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato la natura integrativa ed accessoria della pattuizione richiamata rispetto agli accordi intervenuti tra le parti in pari data, né avrebbe considerato che gli accordi successivamente formalizzati tra le medesime parti (nel 2017 e nel 2021) hanno natura novativa e sostitutiva dei trattamenti anteriori, poiché dettano una nuova e dettagliata disciplina degli assetti contrattuali che supera ogni precedente accordo.
Le censure, ad avviso del Collegio, non colgono nel segno.
Come evidenziato dall'incipit del testo (“ad integrazione della lettera del 2 settembre 2013”), la scrittura privata azionata da è integrativa degli CP_1 pag. 6/10 accordi perfezionati in data 2 settembre 2013 (cfr. doc. 4 fascicolo appellante di primo grado), con cui le parti, oltre a porre fine anticipatamente al distacco del dirigente presso AD ED, hanno definito il suo nuovo incarico (Publisher Sistema presso il Corriere della Sera a riporto del Direttore Generale Media) ed il relativo trattamento economico, con applicazione di un nuovo contratto collettivo (CCNL dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi). Nondimeno la scrittura riconosce al dirigente uno specifico diritto (indennità in caso di dimissioni ex art. 23 CCNL dirigenti di aziende editrici di giornali quotidiani, stabilita nella somma di € 240.000,00 lordi), non previsto dal nuovo CCNL applicato al rapporto di lavoro.
In altri termini, a parere del Collegio, la natura integrativa della scrittura in esame rispetto agli accordi conclusi in data 2 settembre 2013 non può obliterare il fatto che essa attribuisce al dirigente un diritto autonomo, non correlato allo svolgimento di un determinato incarico, ma dipendente unicamente dalla modalità di cessazione del rapporto (dimissioni) e dal tempo del suo verificarsi (non prima del 19 giugno 2015). Tanto premesso, gli accordi intervenuti tra le parti successivamente al settembre 2013 ed in particolare il contratto integrativo di distacco del 28 settembre
2017 e la proroga dell'1 ottobre 2021 (rispettivamente allegati sub docc. 6 e 8 fascicolo appellante di primo grado) assegnano al dirigente un nuovo incarico (Direttore
Generale Area Business presso AD ED) e definiscono il trattamento retributivo spettante durante il distacco (cfr. clausola 5 di entrambi gli accordi), precisando che “il trattamento retributivo complessivo sopra riportato è specificamente concordato in connessione alla modifica delle condizioni della prestazione collegate con il distacco ed unicamente in ragione di esso, per tale ragione tali condizioni di miglior favore rispetto a quanto previsto per legge e CCNL sostituiscono qualsiasi altro trattamento economico riconosciuto fino ad ora allo stesso titolo”.
Gli accordi in parola non menzionano l'indennità di dimissioni ex art. 23 CCNL dirigenti di aziende editrici di giornali quotidiani, né contemplano istituti analoghi per l'ipotesi di risoluzione del rapporto.
Ciò appare del tutto coerente – come esattamente osservato dal giudice di prime cure – con la natura del distacco che detti accordi sono volti a disciplinare: essendo il distacco necessariamente temporaneo, le parti non avevano motivo di regolare in quella sede la fattispecie disciplinata dalla lettera integrativa del 2 settembre 2013, la quale attiene alla fase risolutiva del rapporto di lavoro, mentre il distacco si colloca e si esaurisce nella fase esecutiva del rapporto medesimo. Non è, dunque, il solo dato testuale – pur rilevante – della mancanza, negli accordi del 2017 e del 2021, di una pattuizione che sancisca il superamento delle obbligazioni assunte con la scrittura integrativa del 2 settembre 2013, ma è anche il diverso oggetto degli uni e dell'altra ad escludere la natura novativa o comunque pag. 7/10 sostitutiva di detti accordi, il cui ambito regolativo (distacco presso AD ED) è del tutto estraneo a quello della scrittura di cui si controverte (indennità in caso di dimissioni).
Né il fatto che la scrittura in esame abbia natura integrativa rispetto alle altre pattuizioni del 2 settembre 2013 conduce a ritenere che essa sia superata dagli accordi del 28 settembre 2017 e dell'1 ottobre 2021 in tema di distacco, posto che anche tali accordi dettano condizioni ivi espressamente definitive “integrative” rispetto a quelle stabilite dal contratto di lavoro e destinate a regolare temporaneamente il rapporto per tutto (e solo) il periodo di distacco.
Contrariamente a quanto opinato da parte appellante, dunque, non si ravvisano elementi testuali, né di contesto, idonei a supportare la tesi del superamento, per effetto dei menzionati accordi del 2017 e del 2021, dell'obbligazione assunta da con la scrittura in data 2 settembre 2013, azionata Parte_1 da nel presente giudizio. CP_1
Il solo fatto che detti accordi abbiano comportato un mutamento (peraltro temporaneo) di posizione e di trattamenti complessivi attribuiti al dirigente non è sufficiente, in assenza di altri elementi, a dimostrare l'inequivoca e comune intenzione delle parti di ritenere superata la pattuizione del 2 settembre 2013, la quale – va ribadito - riconosce al dirigente uno specifico diritto esercitabile solo al momento della cessazione del rapporto e in caso di dimissioni.
Fermi i presupposti ora detti, il diritto in questione non è subordinato ad altra condizione o limite (anche temporale), se non quella di essere il dirigente ancora in forze alla data del 19 giugno 2015: anche per tale ragione il mantenimento di tale diritto non risulta incompatibile con il temporaneo mutamento dell'assetto contrattuale e del trattamento economico, correlati al distacco.
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, pertanto, vanno integralmente condivise le conclusioni della sentenza di primo grado, secondo cui, in sintesi, con la lettera integrativa del 2 settembre 2013 si è impegnata a Parte_1 salvaguardare il diritto di di percepire l'indennità in caso di dimissioni ex CP_1 art. 23 CCNL dirigenti di aziende editrici di giornali quotidiani, nonostante il diverso contratto collettivo applicato da quel momento in avanti, e tale obbligazione non è venuta meno per effetto degli accordi di distacco successivamente formalizzati tra le parti.
La soluzione esegetica accolta appare conforme ai canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c..
Sul piano dell'interpretazione letterale va rimarcato che gli accordi del 28 settembre 2017 e dell'1 ottobre 2021 non menzionano la scrittura privata del 2 settembre 2013, né l'indennità in caso di dimissioni, né contengono alcuna dichiarazione di revoca o di rinuncia al riguardo. Inoltre, detti accordi stabiliscono che le condizioni retributive ivi previste “sostituiscono qualsiasi altro trattamento economico riconosciuto fino ad ora allo stesso titolo” e a tale previsione testuale risulta pag. 8/10 estranea l'indennità in caso di dimissioni, poiché essa costituisce un “titolo” diverso da quelli oggetto degli accordi medesimi.
Quanto al canone dell'interpretazione secondo l'intenzione dei contraenti ex art. 1362 c.c., appare significativo lo scambio di email intercorso in vista della formalizzazione della scrittura integrativa del 2 settembre 2013 (cfr. doc. 6 bis fascicolo monitorio), da cui emerge che la volontà delle parti era di garantire al dirigente, quale trattamento individuale di miglior favore, il mantenimento del diritto all'indennità prevista dall'art. 23 CCNL dirigenti di aziende editrici di giornali quotidiani, nonostante l'applicazione di un diverso contratto collettivo (CCNL per i dirigenti di aziende di produzione di beni e servizi), il quale regolava il rapporto di lavoro anche al momento delle dimissioni dell'appellato. Nella stessa direzione converge anche il canone dell'interpretazione funzionale ex art. 1369 c.c. (che impone di attribuire alle clausole contrattuali con più sensi quello “più conveniente alla natura ed all'oggetto del contratto”): dal momento che la causa della pattuizione oggetto della scrittura integrativa del 2 settembre 2013 è
l'attribuzione al dirigente di una buonuscita in caso di cessazione del rapporto per dimissioni, è coerente con tale causa ritenere che la pattuizione non sia travolta da modifiche degli assetti negoziali riguardanti esclusivamente profili della fase esecutiva del rapporto.
Nella prospettiva delineata risulta perciò ininfluente il fatto che la risoluzione del rapporto per dimissioni di sia intervenuta durante il periodo di CP_1 distacco, dal momento che, per i motivi illustrati, la vigenza del distacco non costituisce fatto impeditivo all'esercizio del diritto oggetto della pattuizione in parola.
Per tutte le ragioni esposte i primi due motivi di gravame devono essere respinti.
Infondato si ritiene anche il terzo motivo, inerente alla quantificazione dell'indennità. Dalle considerazioni precedentemente svolte discende in primo luogo l'infondatezza della pretesa della società di scomputare dall'indennità “tutti gli importi eccedenti pattuiti da ultimo con l'accordo 1.1.2021 […] e percepiti comunque dal dirigente […] senza contestazione alcuna dalla data delle dimissioni fino al termine del rapporto”, attesa la completa autonomia dei titoli in questione, che non consente di ritenere operante alcun assorbimento tra gli stessi.
Sotto ulteriore profilo, non pare pertinente il richiamo ai principi applicabili in caso di successione di contratti collettivi, secondo cui le precedenti disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole, poiché i contratti collettivi operano dall'esterno sui singoli rapporti di lavoro come fonte eteronoma di regolazione.
Nel caso di specie, infatti, la fonte del credito azionato da non è CP_1 un contratto collettivo, bensì una pattuizione individuale che richiama un istituto pag. 9/10 previsto dalla contrattazione collettiva, determinandone anche l'ammontare in cifra fissa.
La pattuizione individuale, quale fonte autonoma, ha l'effetto di attribuire il diritto in via definitiva, rendendolo insensibile alle successive modifiche della contrattazione collettiva.
Ne deriva che, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, l'indennità va riconosciuta nella misura di € 240.000,00, giacché in tale misura essa è stata espressamente concordata dalle parti nella scrittura integrativa del 2 settembre
2013 e tale pattuizione individuale è insensibile alle successive modifiche del CCNL introdotte dall'accordo di rinnovo del 2015.
In conclusione, alla luce delle argomentazioni tutte che precedono, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, l'appello deve essere respinto, con integrale conferma della sentenza gravata.
Il regolamento delle spese di lite del grado segue il criterio della soccombenza ed i relativi importi, considerato il valore della causa e rilevata l'assenza di attività istruttoria, vengono liquidati come da dispositivo, in applicazione del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
- rigetta l'appello avverso la sentenza n. 1304/2024 del Tribunale di Milano;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del grado, che liquida in € 5.000,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed oneri accessori di legge;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Milano, 12 febbraio 2025
Consigliera est. Presidente
Giulia Dossi Silvia Marina Ravazzoni
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N. R.G. 1187/2024
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente
Dott. Roberto Vignati Consigliere
Dott.ssa Giulia Dossi Consigliera Rel. all'udienza del 12 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello in materia di lavoro avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1304/2024 (est. Colosimo), promossa da
Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Stanchi, Annamaria Pedroni, Simona
Destefani e Michela Martini, presso il cui studio in Milano, via Podgora n. 1, è elettivamente domiciliata,
- PARTE APPELLANTE -
contro
CP_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Simoneschi e Alessandro Crosta, con indirizzi PEC e Email_1
presso i quali è elettivamente domiciliato, Email_2
- PARTE APPELLATA -
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Parte appellante: “Voglia la Corte d'Appello di Milano, Giudice del lavoro d'appello -in accoglimento degli esposti motivi e in riforma della sentenza impugnata, previo ogni opportuno accertamento e con ogni declaratoria del caso e respinta ogni contraria istanza e con ogni opportuna statuizione- riformare la sentenza di primo grado nelle affermazioni di fatto e di diritto impugnate e per l'effetto, assolvere la società appellante da ogni domanda formulata da nei suoi confronti, con ogni CP_1 statuizione conseguente al rigetto delle domande e alla riforma della sentenza di primo grado, in ogni caso comprendendovi le restituzioni degli importi liquidati per effetto della sentenza.
Con ogni conseguenza. Con il favore delle spese del doppio grado”.
Parte appellata: “Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione, disattesa e respinta, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE:
1. in accoglimento di quanto eccepito dal dott. al §.
2. della presente CP_1 memoria dichiarare inammissibile il ricorso in appello, anche con provvedimento ex art.
348-bis e 436-bis c.p.c. in ragione della manifesta infondatezza dell'impugnazione;
IN VIA PRINCIPALE:
2. previo ogni accertamento e/o declaratoria del caso, respingere le domande svolte dall'appellante per i motivi esposti in narrativa o comunque per quanto meglio ritenuto
e per l'effetto, confermare la Sentenza n. 1304/2024, pronunciata dal Tribunale di
Milano, G.U. Dott.ssa Chiara Colosimo, pubblicata in data 6 maggio 2024, nel giudizio
R.G. n. 9712/2023;
3. con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio e con condanna di RCS, ai sensi dell'articolo 96, comma 3, c.p.c., al pagamento in favore del dott. di una somma equitativamente determinata per ristorare il CP_1 pregiudizio derivante (i) dalla necessità di una nuova difesa a fronte della strumentalità
e infondatezza dell'appello di RCS e (ii) dal patimento inflitto da un nuovo, altrettanto strumentale e infondato, giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza pubblicata il 6 maggio 2024, il Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 9712/2023 R.G., ha respinto l'opposizione proposta da al decreto ingiuntivo n. Parte_1
1659/2023, emesso dallo stesso Tribunale, che l'aveva condannata a pagare a CP_1 già dirigente della società), l'importo di € 240.000,00 a titolo di indennità fissa
[...] di dimissioni ex art. 23 CCNL dirigenti di aziende editrici di giornali quotidiani, con accessori e spese. La sentenza ha accertato che era stato assunto con decorrenza CP_1
19 giugno 2000 alle dipendenze di aveva conseguito la qualifica Controparte_2 dirigenziale l'1 luglio 2008; il rapporto di lavoro era proseguito dall'1 gennaio 2012 alle pag. 2/10 dipendenze di ai sensi dell'art. 2112 c.c. ed era cessato per Parte_1 dimissioni volontarie formalizzate il 30 marzo 2023.
La pronuncia ha dato altresì atto che il 19 luglio 2011 era stato CP_1 distaccato presso AD ED (società appartenente al Gruppo RCS), in forza di un contratto integrativo di distacco che prevedeva l'applicazione del CCNL dirigenti di aziende editrici di giornali quotidiani. Il distacco si era concluso anticipatamente in quanto, con comunicazione del 2 settembre 2013 (avente decorrenza dal 10 settembre 2013), al dirigente era stato assegnato l'incarico di Publisher Sistema presso il Corriere della Sera.
Nella lettera di conferimento del nuovo incarico era stata prevista l'applicazione del CCNL dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi. Con lettera integrativa sempre in data 2 settembre 2013 Parte_1 aveva comunicato a quanto segue: “resta in essere il diritto da Lei
[...] CP_1 maturato all'indennità in caso di dimissioni ex art. 23 del contratto collettivo nazionale per i dirigenti di aziende editrici di giornali quotidiani, corrispondente a 240.000
(duecento/quarantamila/00) euro lordi, che Lei maturerà qualora risulti ancora dipendente alla data del 19 giugno 2015”.
Successivamente, in data 28 settembre 2017, le parti avevano concluso un nuovo contratto integrativo di distacco presso AD ED, con assegnazione al dirigente del ruolo di Direttore Generale Area Business di detta società. Il distacco era stato prorogato una prima volta sino al 30 settembre 2021, quindi sino al 30 settembre
2022 e da ultimo sino al 31 marzo 2023. Il giudice di prime cure, esaminati gli accordi intervenuti tra le parti, nonché lo scambio di corrispondenza tra le stesse, ha ritenuto che “ – con la Controparte_2 lettera integrativa del 2 settembre 2013 – si sia impegnata a salvaguardare il diritto di di percepire, in caso di dimissioni, l'indennità di cui all'art. 23 C.C.N.L. CP_1
Dirigenti nonostante il diverso contratto Parte_2 collettivo applicato – a partire da quel momento – al rapporto di lavoro de quo”.
Ha disatteso la tesi della società secondo cui, da un lato, l'anzidetta lettera integrativa aveva una funzione di retention del dirigente nel nuovo ruolo da poco assegnato di natura temporanea e nell'imminenza del cambio di CCNL applicato al rapporto e, dall'altro, la pattuizione doveva ritenersi comunque superata dagli accordi successivamente formalizzati dalle parti.
Sotto il primo profilo il Tribunale ha osservato che l'impegno assunto dalla società era espressione di un trattamento di miglior favore, con il quale si “assicurava al dirigente – a fronte dell'accettazione del nuovo trattamento normativo e retributivo del rapporto – di preservare il diritto di vedersi riconosciuta, in caso di dimissioni, un'indennità oltremodo rilevante assicuratagli dal precedente contratto collettivo”.
Sotto il secondo profilo ha evidenziato che gli accordi del 2 settembre 2023 disciplinano ogni aspetto del rapporto di lavoro (mansioni, trattamento retributivo fisso e variabile, contratto collettivo e accordi aziendali di riferimento), mentre gli pag. 3/10 accordi successivi sono stati siglati al solo fine di regolare i distacchi e, quindi, esclusivamente gli aspetti normativi ed economici correlati ai distacchi medesimi;
essi, in altri termini, “lungi dal dettare una nuova e integrale disciplina del rapporto di lavoro inter partes, sono stati previsti, voluti e sottoscritti al solo fine di regolare gli aspetti funzionalmente e causalmente connessi ai distacchi, lasciando per il resto immutata la regolazione della relazione lavorativa per come definita dall'accordo del 2 settembre 2013”.
Da ciò, ad avviso del primo giudice, la perdurante vigenza, alla data delle dimissioni di (30 marzo 2023), della pattuizione oggetto della lettera CP_1 integrativa del 2 settembre 2013, con conseguente diritto del dirigente di percepire l'indennità di dimissioni nella misura ivi prevista. Avverso la sentenza ha proposto appello affidandosi a Parte_1 tre motivi.
Con il primo motivo denuncia errata ricostruzione delle risultanze documentali e mancato apprezzamento della natura accessoria del patto azionato dal dirigente. Critica la pronuncia laddove ha ritenuto il patto del 2 settembre 2013 come
“cristallizzato” nel tempo, senza apprezzarne la natura integrativa ed accessoria rispetto alle pattuizioni sottoscritte nella stessa data, che disciplinavano gli elementi essenziali del rapporto di lavoro secondo un assetto che era stato, tuttavia, superato ed assorbito dalle successive pattuizioni intervenute tra le parti.
Secondo parte appellante il patto, accessorio all'accordo che regolava il nuovo incarico di come Publisher Sistema presso il Corriere della Sera, aveva, CP_1 nella comune intenzione delle parti, una funzione di retention del dirigente nel nuovo ruolo assegnato e nell'imminenza del cambio di CCNL applicato al rapporto di lavoro.
Nel prosieguo del rapporto gli effetti della regolamentazione dell'assetto del
2013 erano perdurati per circa quattro anni e, successivamente, le parti erano intervenute dal 2017, in un mutato contesto, a regolamentare l'assetto di cui la pattuizione azionata era parte integrativa accessoria. Al dirigente era stata, infatti, assegnata la nuova mansione di Direttore Generale Area Business di AD ED, con trattamenti retributivi sensibilmente più elevati.
Ciò aveva comportato il superamento dell'assetto contrattuale complessivo del settembre 2013 e, dunque, anche del patto azionato dal dirigente.
Con il secondo motivo lamenta errata ricostruzione delle risultanze documentali e fattuali;
non idonea valutazione della volontà contrattuale delle parti e degli assetti succedutisi, anche ai sensi dell'art. 2103 c.c.; mancato apprezzamento delle dimissioni rese nel corso del distacco. Si duole che il primo giudice, anche sul presupposto del non idoneo apprezzamento della specifica natura integrativa ed accessoria del patto rispetto alle altre pattuizioni concluse in data 2 settembre 2013, abbia erroneamente concluso che lo stesso non era stato superato dagli accordi successivamente formalizzati tra le parti. pag. 4/10 Tali conclusioni, ad avviso di parte appellante, non valutano adeguatamente – secondo una necessaria ricostruzione sistematica – il rilevante e qualificato arco temporale nell'ambito del quale le parti hanno ripetutamente manifestato la volontà contrattuale, dando vita a nuove regolazioni degli assetti contrattuali.
Nell'ottica del gravame, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, non avrebbe rilievo il fatto che gli accordi successivamente formalizzati tra le parti non abbiano fatto alcun riferimento al precedente patto azionato dal dirigente, trattandosi di un'omissione qualificata da un complesso di elementi interpretativi, testuali e di contesto, emergenti sia dalle stesse pattuizioni del settembre 2013, sia da quelle successive.
Secondo infatti, negli accordi del 2017 e del 2021 Parte_1 sarebbe riconoscibile l'inequivoca e comune intenzione di entrambe le parti di novare o comunque sostituire le obbligazioni anteriori con quelle nuove concordate in relazione al mutamento di posizione del dirigente e ai trattamenti complessivi attribuiti.
Parte appellante deduce che, in detta ricostruzione testuale e contestuale delle pattuizioni, “solo un espresso richiamo del patto in questione (richiamo che espressamente non vi è stato) avrebbe potuto far considerare ancora in essere la previsione azionata dal dirigente appellato, previsione oggettivamente accessoria ad un assetto ampiamente superato da quelli successivi intervenuti fra le parti”.
Evidenzia, inoltre, che la risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni del dirigente è intervenuta durante il periodo di distacco (e quindi nella permanente vigenza del nuovo assetto negoziale concordato nel 2017) e che essa è disciplinata unicamente dalla normativa di legge e dal CCNL dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi, specificamente richiamato negli accordi formalizzati nel 2017 e nel 2021.
Con il terzo ed ultimo motivo censura la sentenza per errata ricostruzione delle risultanze documentali e fattuali, mancato apprezzamento della documentazione prodotta in atti ed omessa motivazione, nella parte in cui ha rigettato le eccezioni svolte in via gradata dalla società sulla quantificazione dell'indennità pretesa dal dirigente.
Deduce che, anche ad accedere alla tesi secondo cui il patto azionato dal dirigente sarebbe valevole e non novato o comunque sostituito ed assorbito dalle successive pattuizioni contrattuali intervenute tra le parti, la previsione ivi contenuta opererebbe comunque come fonte eteronoma di regolamento sicché, secondo le regole applicabili in ipotesi di successione di contratti collettivi, le precedenti disposizioni non sarebbero suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole. Pertanto, dal momento che l'accordo di rinnovo del CCNL del 2015 aveva eliminato il diritto all'indennità fissa per la generalità dei dipendenti ed aveva introdotto una norma transitoria che riconosceva la possibilità di pagamento di un'indennità sostitutiva fissa ma solo a determinate condizioni e con una sensibile pag. 5/10 riduzione dell'ammontare, a tutto voler concedere l'ammontare dell'indennità in favore del dirigente avrebbe dovuto essere determinata secondo i criteri dell'accordo di rinnovo del 2015.
Infine, censura la sentenza per aver omesso ogni motivazione in merito al rigetto dell'ulteriore eccezione svolta in via gradata dalla società, secondo la quale, indipendentemente dalla ritenuta applicabilità dell'accordo di rinnovo del CCNL del 2015, se anche si ritenesse valevole il patto azionato con il relativo assetto,
“andrebbero scomputati tutti gli importi eccedenti pattuiti da ultimo con l'accordo
1.1.2021 […] e percepiti comunque dal dirigente […] senza contestazione alcuna dalla data delle dimissioni fino al termine del rapporto”.
Sulla base dei motivi esposti l'appellante ha chiesto la Parte_1 riforma della sentenza di primo grado e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
Costituendosi ritualmente in giudizio, l'appellato ha eccepito CP_1
l'inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza ai sensi degli artt. 348 bis e
436 bis c.p.c.; in subordine ne ha chiesto il rigetto nel merito, con accoglimento delle conclusioni sopra richiamate.
All'udienza del 12 febbraio 2025, all'esito della discussione orale, il Collegio ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
L'appello proposto da dev'essere respinto, con Parte_1 integrale conferma della sentenza di primo grado.
I primi due motivi di gravame possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione logica e giuridica.
Entrambi i motivi censurano, sotto diversi profili, la sentenza impugnata per avere statuito che, al momento delle dimissioni di tra le parti era CP_1 ancora efficace e vincolante la scrittura privata in data 2 settembre 2013, del seguente tenore: “ad integrazione della lettera del 2 settembre 2013 Le confermiamo che resta in essere il diritto da Lei maturato all'indennità in caso di dimissioni ex art. 23 del contratto collettivo nazionale per i dirigenti di aziende editrici di giornali quotidiani, corrispondente a 240.000 (duecentoquarantamila/00) euro lordi, che Lei maturerà qualora risulti ancora dipendente alla data del 19 giugno 2015” (cfr. doc. 5 fascicolo appellante di primo grado). Secondo parte appellante, in sintesi, il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato la natura integrativa ed accessoria della pattuizione richiamata rispetto agli accordi intervenuti tra le parti in pari data, né avrebbe considerato che gli accordi successivamente formalizzati tra le medesime parti (nel 2017 e nel 2021) hanno natura novativa e sostitutiva dei trattamenti anteriori, poiché dettano una nuova e dettagliata disciplina degli assetti contrattuali che supera ogni precedente accordo.
Le censure, ad avviso del Collegio, non colgono nel segno.
Come evidenziato dall'incipit del testo (“ad integrazione della lettera del 2 settembre 2013”), la scrittura privata azionata da è integrativa degli CP_1 pag. 6/10 accordi perfezionati in data 2 settembre 2013 (cfr. doc. 4 fascicolo appellante di primo grado), con cui le parti, oltre a porre fine anticipatamente al distacco del dirigente presso AD ED, hanno definito il suo nuovo incarico (Publisher Sistema presso il Corriere della Sera a riporto del Direttore Generale Media) ed il relativo trattamento economico, con applicazione di un nuovo contratto collettivo (CCNL dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi). Nondimeno la scrittura riconosce al dirigente uno specifico diritto (indennità in caso di dimissioni ex art. 23 CCNL dirigenti di aziende editrici di giornali quotidiani, stabilita nella somma di € 240.000,00 lordi), non previsto dal nuovo CCNL applicato al rapporto di lavoro.
In altri termini, a parere del Collegio, la natura integrativa della scrittura in esame rispetto agli accordi conclusi in data 2 settembre 2013 non può obliterare il fatto che essa attribuisce al dirigente un diritto autonomo, non correlato allo svolgimento di un determinato incarico, ma dipendente unicamente dalla modalità di cessazione del rapporto (dimissioni) e dal tempo del suo verificarsi (non prima del 19 giugno 2015). Tanto premesso, gli accordi intervenuti tra le parti successivamente al settembre 2013 ed in particolare il contratto integrativo di distacco del 28 settembre
2017 e la proroga dell'1 ottobre 2021 (rispettivamente allegati sub docc. 6 e 8 fascicolo appellante di primo grado) assegnano al dirigente un nuovo incarico (Direttore
Generale Area Business presso AD ED) e definiscono il trattamento retributivo spettante durante il distacco (cfr. clausola 5 di entrambi gli accordi), precisando che “il trattamento retributivo complessivo sopra riportato è specificamente concordato in connessione alla modifica delle condizioni della prestazione collegate con il distacco ed unicamente in ragione di esso, per tale ragione tali condizioni di miglior favore rispetto a quanto previsto per legge e CCNL sostituiscono qualsiasi altro trattamento economico riconosciuto fino ad ora allo stesso titolo”.
Gli accordi in parola non menzionano l'indennità di dimissioni ex art. 23 CCNL dirigenti di aziende editrici di giornali quotidiani, né contemplano istituti analoghi per l'ipotesi di risoluzione del rapporto.
Ciò appare del tutto coerente – come esattamente osservato dal giudice di prime cure – con la natura del distacco che detti accordi sono volti a disciplinare: essendo il distacco necessariamente temporaneo, le parti non avevano motivo di regolare in quella sede la fattispecie disciplinata dalla lettera integrativa del 2 settembre 2013, la quale attiene alla fase risolutiva del rapporto di lavoro, mentre il distacco si colloca e si esaurisce nella fase esecutiva del rapporto medesimo. Non è, dunque, il solo dato testuale – pur rilevante – della mancanza, negli accordi del 2017 e del 2021, di una pattuizione che sancisca il superamento delle obbligazioni assunte con la scrittura integrativa del 2 settembre 2013, ma è anche il diverso oggetto degli uni e dell'altra ad escludere la natura novativa o comunque pag. 7/10 sostitutiva di detti accordi, il cui ambito regolativo (distacco presso AD ED) è del tutto estraneo a quello della scrittura di cui si controverte (indennità in caso di dimissioni).
Né il fatto che la scrittura in esame abbia natura integrativa rispetto alle altre pattuizioni del 2 settembre 2013 conduce a ritenere che essa sia superata dagli accordi del 28 settembre 2017 e dell'1 ottobre 2021 in tema di distacco, posto che anche tali accordi dettano condizioni ivi espressamente definitive “integrative” rispetto a quelle stabilite dal contratto di lavoro e destinate a regolare temporaneamente il rapporto per tutto (e solo) il periodo di distacco.
Contrariamente a quanto opinato da parte appellante, dunque, non si ravvisano elementi testuali, né di contesto, idonei a supportare la tesi del superamento, per effetto dei menzionati accordi del 2017 e del 2021, dell'obbligazione assunta da con la scrittura in data 2 settembre 2013, azionata Parte_1 da nel presente giudizio. CP_1
Il solo fatto che detti accordi abbiano comportato un mutamento (peraltro temporaneo) di posizione e di trattamenti complessivi attribuiti al dirigente non è sufficiente, in assenza di altri elementi, a dimostrare l'inequivoca e comune intenzione delle parti di ritenere superata la pattuizione del 2 settembre 2013, la quale – va ribadito - riconosce al dirigente uno specifico diritto esercitabile solo al momento della cessazione del rapporto e in caso di dimissioni.
Fermi i presupposti ora detti, il diritto in questione non è subordinato ad altra condizione o limite (anche temporale), se non quella di essere il dirigente ancora in forze alla data del 19 giugno 2015: anche per tale ragione il mantenimento di tale diritto non risulta incompatibile con il temporaneo mutamento dell'assetto contrattuale e del trattamento economico, correlati al distacco.
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, pertanto, vanno integralmente condivise le conclusioni della sentenza di primo grado, secondo cui, in sintesi, con la lettera integrativa del 2 settembre 2013 si è impegnata a Parte_1 salvaguardare il diritto di di percepire l'indennità in caso di dimissioni ex CP_1 art. 23 CCNL dirigenti di aziende editrici di giornali quotidiani, nonostante il diverso contratto collettivo applicato da quel momento in avanti, e tale obbligazione non è venuta meno per effetto degli accordi di distacco successivamente formalizzati tra le parti.
La soluzione esegetica accolta appare conforme ai canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c..
Sul piano dell'interpretazione letterale va rimarcato che gli accordi del 28 settembre 2017 e dell'1 ottobre 2021 non menzionano la scrittura privata del 2 settembre 2013, né l'indennità in caso di dimissioni, né contengono alcuna dichiarazione di revoca o di rinuncia al riguardo. Inoltre, detti accordi stabiliscono che le condizioni retributive ivi previste “sostituiscono qualsiasi altro trattamento economico riconosciuto fino ad ora allo stesso titolo” e a tale previsione testuale risulta pag. 8/10 estranea l'indennità in caso di dimissioni, poiché essa costituisce un “titolo” diverso da quelli oggetto degli accordi medesimi.
Quanto al canone dell'interpretazione secondo l'intenzione dei contraenti ex art. 1362 c.c., appare significativo lo scambio di email intercorso in vista della formalizzazione della scrittura integrativa del 2 settembre 2013 (cfr. doc. 6 bis fascicolo monitorio), da cui emerge che la volontà delle parti era di garantire al dirigente, quale trattamento individuale di miglior favore, il mantenimento del diritto all'indennità prevista dall'art. 23 CCNL dirigenti di aziende editrici di giornali quotidiani, nonostante l'applicazione di un diverso contratto collettivo (CCNL per i dirigenti di aziende di produzione di beni e servizi), il quale regolava il rapporto di lavoro anche al momento delle dimissioni dell'appellato. Nella stessa direzione converge anche il canone dell'interpretazione funzionale ex art. 1369 c.c. (che impone di attribuire alle clausole contrattuali con più sensi quello “più conveniente alla natura ed all'oggetto del contratto”): dal momento che la causa della pattuizione oggetto della scrittura integrativa del 2 settembre 2013 è
l'attribuzione al dirigente di una buonuscita in caso di cessazione del rapporto per dimissioni, è coerente con tale causa ritenere che la pattuizione non sia travolta da modifiche degli assetti negoziali riguardanti esclusivamente profili della fase esecutiva del rapporto.
Nella prospettiva delineata risulta perciò ininfluente il fatto che la risoluzione del rapporto per dimissioni di sia intervenuta durante il periodo di CP_1 distacco, dal momento che, per i motivi illustrati, la vigenza del distacco non costituisce fatto impeditivo all'esercizio del diritto oggetto della pattuizione in parola.
Per tutte le ragioni esposte i primi due motivi di gravame devono essere respinti.
Infondato si ritiene anche il terzo motivo, inerente alla quantificazione dell'indennità. Dalle considerazioni precedentemente svolte discende in primo luogo l'infondatezza della pretesa della società di scomputare dall'indennità “tutti gli importi eccedenti pattuiti da ultimo con l'accordo 1.1.2021 […] e percepiti comunque dal dirigente […] senza contestazione alcuna dalla data delle dimissioni fino al termine del rapporto”, attesa la completa autonomia dei titoli in questione, che non consente di ritenere operante alcun assorbimento tra gli stessi.
Sotto ulteriore profilo, non pare pertinente il richiamo ai principi applicabili in caso di successione di contratti collettivi, secondo cui le precedenti disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole, poiché i contratti collettivi operano dall'esterno sui singoli rapporti di lavoro come fonte eteronoma di regolazione.
Nel caso di specie, infatti, la fonte del credito azionato da non è CP_1 un contratto collettivo, bensì una pattuizione individuale che richiama un istituto pag. 9/10 previsto dalla contrattazione collettiva, determinandone anche l'ammontare in cifra fissa.
La pattuizione individuale, quale fonte autonoma, ha l'effetto di attribuire il diritto in via definitiva, rendendolo insensibile alle successive modifiche della contrattazione collettiva.
Ne deriva che, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, l'indennità va riconosciuta nella misura di € 240.000,00, giacché in tale misura essa è stata espressamente concordata dalle parti nella scrittura integrativa del 2 settembre
2013 e tale pattuizione individuale è insensibile alle successive modifiche del CCNL introdotte dall'accordo di rinnovo del 2015.
In conclusione, alla luce delle argomentazioni tutte che precedono, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, l'appello deve essere respinto, con integrale conferma della sentenza gravata.
Il regolamento delle spese di lite del grado segue il criterio della soccombenza ed i relativi importi, considerato il valore della causa e rilevata l'assenza di attività istruttoria, vengono liquidati come da dispositivo, in applicazione del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
- rigetta l'appello avverso la sentenza n. 1304/2024 del Tribunale di Milano;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del grado, che liquida in € 5.000,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed oneri accessori di legge;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Milano, 12 febbraio 2025
Consigliera est. Presidente
Giulia Dossi Silvia Marina Ravazzoni
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