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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 01/10/2025, n. 1921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1921 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del tribunale di Torre Annunziata, dott.ssa Rosa Molè, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 30.09.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero R.G. 1083.2024
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Guastafierro, come in Parte_1 atti
- ricorrente -
E
, in persona Controparte_1 del legale rapp.te p. t., rapp.to e difeso dall'avv. Agostino Di Feo, giusta procura generale alle liti, come in atti
- resistente –
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 20.02.2024, il ricorrente ha agito in giudizio al fine di Parte_1 sentire accertare e dichiarare il proprio diritto al riconoscimento ed al conseguente percepimento dell'indennità di malattia (malattia complementare) per il periodo 23.01.2023 al 16.05.2023, con consequenziale condanna dell' al pagamento CP_1 degli importi dovuti a tale titolo, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Ha dedotto, nello specifico: di aver lavorato come navigante assunto dalla società
“Forship s.p.a.” presso la nave “Mega Andrea”, con mansione di piccolo di camera;
in virtù del rapporto di lavoro di cui sopra, il ricorrente, in data 20.12.2022 procedeva all'imbarco presso il porto di Livorno e sbarcava ad Ajaccio in data 20.01.2023; dal 23.01.2023 al 16.05.2023 aveva usufruito di un periodo di astensione dal lavoro per malattia - malattia complementare -, inviando nei termini di legge i certificati medici alla sede competente;
in data 24.01.2023, il ricorrente provvedeva ad inoltrare CP_1 all' la Comunicazione integrativa – malattia marittimi;
l' non aveva CP_1 CP_1 provveduto al pagamento della prestazione;
per il tramite del procuratore aveva in data 29.11.2023 proposto ricorso amministrativo al Comitato Provinciale e CP_1 successivamente, in data 18.12.2023, diffida alla sede competente onde ottenere CP_1 il riconoscimento dell'indennità di malattia per il periodo oggetto di ricorso. In punto di diritto, ha ricordato la disciplina dell'indennità di malattia per i marittimi: indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale o complementare (caso che ci occupa). In particolare, l'inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale andava riconosciuta per gli eventi di malattia insorti a bordo che causano lo sbarco mentre l'indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia complementare per gli eventi insorti entro 28 giorni dopo lo sbarco.
Si è costituito l' ed ha resistito all'avverso ricorso chiedendone il rigetto. In CP_1 particolare, ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda, non avendo il ricorrente, in spregio delle indicazioni dell'Istituto, inviato telematicamente i certificati di malattia;
ha quindi richiamato, in tema di obbligatorietà della trasmissione telematica della certificazione medica, la normativa di riferimento: art. 25 l. 183/10; art. 55septies d.lgs. 165/01; Messaggi 2184/2018 e n. 610/2020 e Circolare n. CP_1
145/202 2021, messaggio n. 897 del 2 marzo 2023. Sulla base della documentazione in atti questo giudicante designato per la trattazione del procedimento ha deciso la causa.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le argomentazioni di seguito esposte. Le circostanze dedotte in ricorso sono provate dalla documentazione allegata in atti. Il sig. dal 23.01.2023 al 16.05.2023, ha usufruito di un periodo di Parte_1 astensione dal lavoro per malattia (malattia complementare), inviando nei termini di legge i certificati medici alla sede competente (doc. da n.3 a n.13). In data CP_1
24.01.2023, il ricorrente provvedeva ad inoltrare all' la “Comunicazione CP_1 integrativa malattia marittimi”. Come è noto, l'inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale è riconosciuta per gli eventi di malattia insorti a bordo che causano lo sbarco, mentre l'indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia complementare è riconosciuta per gli eventi insorti entro 28 giorni dopo lo sbarco. Ebbene, dalla documentazione in atti ed in particolare dal certificato medico redatto dal Dott. in data 23.01.2023, Per_1 emerge che il sig. , risultava essere affetto da: “gastrite gastroduodenite e Pt_1 dolore testicolo sx”; la malattia insorgeva nei 3 giorni successivi allo sbarco dello stesso ad Ajaccio (sbarco avvenuto in data 20.01.2023). Inoltre, il Dott. provvedeva a prolungare il periodo di malattia sino al Per_1
16.05.2023 (data guarigione;
vedi certificati medici cfr. doc. da n. 3 a n. 13). Orbene, tutti i certificati medici relativi al periodo di cui sopra venivano trasmessi dal ricorrente all' a mezzo pec, nei termini previsti dalla legge, ovvero entro due CP_1 giorni dalla data del rilascio del certificato medico stesso. A conferma del periodo di malattia del sig. risulta allegata cartella clinica n. 171/2023 relativa al Pt_1 ricovero dal 01.03.23 al 09.03.23, nonché certificati medici specialistici. L' , già con la missiva dell'08.01.2023 (di risposta al ricorso amministrativo) ed CP_1 anche in giudizio, confermava di non aver liquidato la prestazione richiesta dal ricorrente, in quanto, per gli “..assistiti marittimi, dismessi dall'assistenza USMAF SASN che transitano, pertanto, negli elenchi degli assistiti del S.S.N. successivamente alla perdita della qualificazione specifica di lavoratore navigante, la certificazione di malattia va trasmessa in modalità telematica ai sensi del suddetto quadro normativo. Con il messaggio n. 610 del 18 febbraio 2020, invece, è stato comunicato l'avvio della trasmissione telematica dei certificati di malattia anche da parte degli ambulatori USMAF SASN.” Ebbene, ritiene questo giudicante, in conformità ai precedenti giudiziari di merito versati in atti (in particolare, sent. Tribunale Napoli nn. 15771/25, 2340/25, 2991/25), che le eccezioni dell siano prive di pregio. CP_1
Invero, l'invio della certificazione medica a mezzo PEC e non già in modalità telematiche, come prescritto dalla legge citata dall' , non incide sul diritto al CP_1 trattamento previdenziale, che non può essere perciò solo negato. Il vizio di natura esclusivamente procedimentale non può infatti ostacolare, in sede di giurisdizionale, il riconoscimento del diritto, laddove ricorrano le condizioni per la sua sussistenza, ossia nella specie lo stato di malattia, appartenendo al sindacato giudiziale la verifica delle condizioni di riconoscimento della prestazione. È, infatti, principio consolidato che la natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento della prestazione previdenziali in favore dell'assicurato comporta che l'inosservanza delle regole proprie del procedimento non dispiega incidenza alcuna sul rapporto obbligatorio avente ad oggetto quella prestazione, rapporto che, nascendo "ex lege" al verificarsi dei requisiti previsti, è completamente protetto dal giudice dei diritti soggettivi, il quale può non solo interamente sostituirsi all'attività della p.a., allorché da parte di questa vi sia stata inerzia pregiudizievole per il diritto di credito del privato, ma anche in ogni caso prescindere dallo stesso procedimento nella decisione della controversia a lui devoluta (cfr. ex multis Cass. n. 20604 del 30/09/2014) Le spese, in applicazione del principio della soccombenza sono poste a carico dell' e liquidate come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Molè, così provvede: dichiara il diritto del sig. al riconoscimento dell'indennità di malattia (malattia Parte_1 complementare) per il periodo 23.01.2023 al 16.05.2023 e condanna l al pagamento CP_1 degli importi dovuti nella misura di legge, oltre interessi legali. condanna l al pagamento delle spese in favore del ricorrente liquidate in complessivi CP_1
€1312,00, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge Si comunichi.
Cosi deciso in TORRE ANNUNZIATA, il 30.09.25 Il Giudice Dott.ssa Rosa Molè
Il giudice del lavoro del tribunale di Torre Annunziata, dott.ssa Rosa Molè, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 30.09.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero R.G. 1083.2024
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Guastafierro, come in Parte_1 atti
- ricorrente -
E
, in persona Controparte_1 del legale rapp.te p. t., rapp.to e difeso dall'avv. Agostino Di Feo, giusta procura generale alle liti, come in atti
- resistente –
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 20.02.2024, il ricorrente ha agito in giudizio al fine di Parte_1 sentire accertare e dichiarare il proprio diritto al riconoscimento ed al conseguente percepimento dell'indennità di malattia (malattia complementare) per il periodo 23.01.2023 al 16.05.2023, con consequenziale condanna dell' al pagamento CP_1 degli importi dovuti a tale titolo, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Ha dedotto, nello specifico: di aver lavorato come navigante assunto dalla società
“Forship s.p.a.” presso la nave “Mega Andrea”, con mansione di piccolo di camera;
in virtù del rapporto di lavoro di cui sopra, il ricorrente, in data 20.12.2022 procedeva all'imbarco presso il porto di Livorno e sbarcava ad Ajaccio in data 20.01.2023; dal 23.01.2023 al 16.05.2023 aveva usufruito di un periodo di astensione dal lavoro per malattia - malattia complementare -, inviando nei termini di legge i certificati medici alla sede competente;
in data 24.01.2023, il ricorrente provvedeva ad inoltrare CP_1 all' la Comunicazione integrativa – malattia marittimi;
l' non aveva CP_1 CP_1 provveduto al pagamento della prestazione;
per il tramite del procuratore aveva in data 29.11.2023 proposto ricorso amministrativo al Comitato Provinciale e CP_1 successivamente, in data 18.12.2023, diffida alla sede competente onde ottenere CP_1 il riconoscimento dell'indennità di malattia per il periodo oggetto di ricorso. In punto di diritto, ha ricordato la disciplina dell'indennità di malattia per i marittimi: indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale o complementare (caso che ci occupa). In particolare, l'inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale andava riconosciuta per gli eventi di malattia insorti a bordo che causano lo sbarco mentre l'indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia complementare per gli eventi insorti entro 28 giorni dopo lo sbarco.
Si è costituito l' ed ha resistito all'avverso ricorso chiedendone il rigetto. In CP_1 particolare, ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda, non avendo il ricorrente, in spregio delle indicazioni dell'Istituto, inviato telematicamente i certificati di malattia;
ha quindi richiamato, in tema di obbligatorietà della trasmissione telematica della certificazione medica, la normativa di riferimento: art. 25 l. 183/10; art. 55septies d.lgs. 165/01; Messaggi 2184/2018 e n. 610/2020 e Circolare n. CP_1
145/202 2021, messaggio n. 897 del 2 marzo 2023. Sulla base della documentazione in atti questo giudicante designato per la trattazione del procedimento ha deciso la causa.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le argomentazioni di seguito esposte. Le circostanze dedotte in ricorso sono provate dalla documentazione allegata in atti. Il sig. dal 23.01.2023 al 16.05.2023, ha usufruito di un periodo di Parte_1 astensione dal lavoro per malattia (malattia complementare), inviando nei termini di legge i certificati medici alla sede competente (doc. da n.3 a n.13). In data CP_1
24.01.2023, il ricorrente provvedeva ad inoltrare all' la “Comunicazione CP_1 integrativa malattia marittimi”. Come è noto, l'inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale è riconosciuta per gli eventi di malattia insorti a bordo che causano lo sbarco, mentre l'indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia complementare è riconosciuta per gli eventi insorti entro 28 giorni dopo lo sbarco. Ebbene, dalla documentazione in atti ed in particolare dal certificato medico redatto dal Dott. in data 23.01.2023, Per_1 emerge che il sig. , risultava essere affetto da: “gastrite gastroduodenite e Pt_1 dolore testicolo sx”; la malattia insorgeva nei 3 giorni successivi allo sbarco dello stesso ad Ajaccio (sbarco avvenuto in data 20.01.2023). Inoltre, il Dott. provvedeva a prolungare il periodo di malattia sino al Per_1
16.05.2023 (data guarigione;
vedi certificati medici cfr. doc. da n. 3 a n. 13). Orbene, tutti i certificati medici relativi al periodo di cui sopra venivano trasmessi dal ricorrente all' a mezzo pec, nei termini previsti dalla legge, ovvero entro due CP_1 giorni dalla data del rilascio del certificato medico stesso. A conferma del periodo di malattia del sig. risulta allegata cartella clinica n. 171/2023 relativa al Pt_1 ricovero dal 01.03.23 al 09.03.23, nonché certificati medici specialistici. L' , già con la missiva dell'08.01.2023 (di risposta al ricorso amministrativo) ed CP_1 anche in giudizio, confermava di non aver liquidato la prestazione richiesta dal ricorrente, in quanto, per gli “..assistiti marittimi, dismessi dall'assistenza USMAF SASN che transitano, pertanto, negli elenchi degli assistiti del S.S.N. successivamente alla perdita della qualificazione specifica di lavoratore navigante, la certificazione di malattia va trasmessa in modalità telematica ai sensi del suddetto quadro normativo. Con il messaggio n. 610 del 18 febbraio 2020, invece, è stato comunicato l'avvio della trasmissione telematica dei certificati di malattia anche da parte degli ambulatori USMAF SASN.” Ebbene, ritiene questo giudicante, in conformità ai precedenti giudiziari di merito versati in atti (in particolare, sent. Tribunale Napoli nn. 15771/25, 2340/25, 2991/25), che le eccezioni dell siano prive di pregio. CP_1
Invero, l'invio della certificazione medica a mezzo PEC e non già in modalità telematiche, come prescritto dalla legge citata dall' , non incide sul diritto al CP_1 trattamento previdenziale, che non può essere perciò solo negato. Il vizio di natura esclusivamente procedimentale non può infatti ostacolare, in sede di giurisdizionale, il riconoscimento del diritto, laddove ricorrano le condizioni per la sua sussistenza, ossia nella specie lo stato di malattia, appartenendo al sindacato giudiziale la verifica delle condizioni di riconoscimento della prestazione. È, infatti, principio consolidato che la natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento della prestazione previdenziali in favore dell'assicurato comporta che l'inosservanza delle regole proprie del procedimento non dispiega incidenza alcuna sul rapporto obbligatorio avente ad oggetto quella prestazione, rapporto che, nascendo "ex lege" al verificarsi dei requisiti previsti, è completamente protetto dal giudice dei diritti soggettivi, il quale può non solo interamente sostituirsi all'attività della p.a., allorché da parte di questa vi sia stata inerzia pregiudizievole per il diritto di credito del privato, ma anche in ogni caso prescindere dallo stesso procedimento nella decisione della controversia a lui devoluta (cfr. ex multis Cass. n. 20604 del 30/09/2014) Le spese, in applicazione del principio della soccombenza sono poste a carico dell' e liquidate come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Molè, così provvede: dichiara il diritto del sig. al riconoscimento dell'indennità di malattia (malattia Parte_1 complementare) per il periodo 23.01.2023 al 16.05.2023 e condanna l al pagamento CP_1 degli importi dovuti nella misura di legge, oltre interessi legali. condanna l al pagamento delle spese in favore del ricorrente liquidate in complessivi CP_1
€1312,00, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge Si comunichi.
Cosi deciso in TORRE ANNUNZIATA, il 30.09.25 Il Giudice Dott.ssa Rosa Molè