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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 30/06/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile
composta dai magistrati dott.ssa Anna Maria Marra Presidente estensore dott. Michele Campanale Consigliere dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 289/2023 R.G. promossa avverso la sentenza n. 1943/2023 del Tribunale di Taranto pubblicata in 2 agosto 2023 da
(c.f. – p.iva Parte_1 C.F._1
), rappr.e dif. da Avv. Luigi Barbiero P.IVA_1
APPELLANTE contro c.f. e p.iva , rappr. e Controparte_1 P.IVA_2
dif. da Avv. Vito Rizzi
e c.f./p.iva , rappr. e dif. da Avv. Vito Rizzi Controparte_2 P.IVA_3
APPELLATE
Conclusioni: per l'impugnante e gli appellati deve tenersi conto delle conclusioni formulate nelle note previste dall'art. 352 c.p.c., coincidenti con quelle formulate in atto di appello e in comparse di costituzione e risposta in grado di appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato quale titolare dell'omonima Parte_1
azienda agricola conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Taranto la società
[d'ora innanzi solo per brevità], e premetteva Controparte_1 CP_3
che, quale titolare di una utenza di energia elettrica con detta società al POD specificato,
a seguito di anomalia al contatore aveva richiesto l'intervento di un operatore il quale, in data 30 ottobre 2017, rilevava, come da verbale, “GDM con errore percentuale negativo molto variabile, pertanto non è possibile stabilire l'errore percentuale medio negativo. Occorre ricostruire i consumi secondo lo storico del cliente”; a tale intervento era seguita da parte di [d'ora innanzi solo per Controparte_2 Controparte_2
brevità] la comunicazione, in data 6 novembre 2018, della ricostruzione dei consumi dall'1 marzo 2013 al 29 ottobre 2017 sulla base di prospetto riepilogativo che quantificava l'importo dovuto in euro 15.842,40, poi richiesto in pagamento con bolletta del 15 novembre 2017; il proprio legale con raccomandata dell'11 dicembre
2017, dopo aver richiamato la delibera n. 200/1999 dell'Autorità per l'Energia elettrica e il Gas, aveva contestato la ricostruzione suddetta spiegando, in sintesi, che la contrazione dei consumi registrata a far tempo dal marzo 2013 era riconducibile non ad un guasto del contatore, come unilateralmente stabilito da , ma ad Controparte_2
interventi di efficientamento energetico;
tanto premesso chiedeva accertarsi che l'importo di cui alla fattura non era dovuto e in via subordinata accertarsi che eventuali differenze potevano riguardare il periodo da novembre 2016 a ottobre 2017 secondo la delibera n. 200 su citata;
il tutto con vittoria delle spese. si costituiva in giudizio facendo presente di non avere alcun potere sul contatore CP_3
della fornitura, di esclusiva proprietà di;
nel merito affermava la Controparte_2
correttezza della ricostruzione dei consumi, effettuata tenendo conto della media dei consumi dei due anni anteriori all'1 marzo 2013 e comunque inferiori rispetto a quelli registrati dal gruppo di misura installato in data 8 novembre 2017 in sostituzione del vecchio successivamente alla verifica del 30 ottobre 2017.
All'esito della prima udienza il g.i., ai sensi dell'art. 107 c.p.c., disponeva la chiamata in causa di e-distruzione la quale, attuato l'ordine a cura del , si costituiva in giudizio Pt_1
spiegando di essere estranea alla attività di fatturazione spettante alle società di vendita;
nel merito ripeteva nella sostanza quanto dedotto da e concludeva chiedendo il CP_3
pag. 2/12 rigetto delle pretese attoree in quanto infondate e comunque dirette a soggetto carente della titolarità del rapporto dal lato passivo nonché il rigetto delle domande di CP_3
nei confronti della deducente;
il tutto con vittoria di spese.
Disposta c.t.u. affidata all'Ing. , con il seguente incarico “
1. Accerti il CTU Persona_1 le caratteristiche dell'impianto e in base a tutti gli elementi in possesso valuti se il guasto al misuratore possa certamente o con alta probabilità collocarsi cronologicamente al periodo posto a base da Enel per la ricostruzione dei consumi;
2.
Proceda il CTU alla ricostruzione dei consumi stessi e al ricalcolo di quanto dovuto ad
Enel, partendo dal 365 giorno anteriore a quello della sostituzione del misuratore, secondo le modalità e i criteri indicati dall'art. 11 della delibera 200/99 dell'Autorità
Garante, quale ulteriore proiezione valuti i consumi medi del periodo successivo alla sostituzione del contatore e li valuti con la media dei consumi precedenti, con quelli ritenuti attendibili, antecedenti alla sostituzione del misuratore. Qualora si accerti che i consumi sono stati correttamente ricostruiti dal 2013, verifichi la corretta contabilizzazione da parte di;
3. Dica, infine, il ctu se Controparte_1
la fattura contestata riporta i costi dovuti ad Enel in tutto o in parte e qualora una nuova ricostruzione tenga conto dei pagamenti effettuati e della conseguente situazione dare o avere, secondo i ricalcoli effettuati.”, all'esito del suo espletamento il Tribunale adito, con sentenza n. 1943/2023 depositata in data 2 agosto 2023, rigettava la domanda attorea e, per l'effetto, dichiarava il diritto di S.E.N. di pretendere il corrispettivo dei consumi energetici riportato nella fattura n. 73605009021302A del 15 novembre 2017; condannava parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore di ridetta società mentre ne disponeva al compensazione quanto a;
poneva le spese di Controparte_2
c.t.u. in via definitiva a carico della . Parte_1
In sintesi il giudice a quo riteneva acclarato, sulla base delle risultanze processuali, che l'avaria del contatore a servizio dell'utenza del avesse determinato una Pt_1
sottomisurazione dei consumi di energia elettrica e che la contrazione avesse interessato verosimilmente l'intero periodo dal marzo 2013 all'ottobre 2017; richiamava la relazione di consulenza dell'Ing. , giudicata esente da errori tecnico valutativi, Per_1
evidenziando che il c.t..u., sulla base della documentazione contabile resa disponibile, aveva calcolato in media l'effettivo consumo energetico giornaliero dell'azienda pag. 3/12 agricola ante 1 marzo 2013, estrapolandolo dalle fatture del triennio anteriore e del periodo successivo alla sostituzione del gruppo di misura (protrattosi dal 30 ottobre
2017 al 3 novembre 2018), ed aveva, altresì, riscontrato, alla luce di dati verificati e sviluppati secondo modelli matematici, la sostanziale congruenza dei consumi medi giornalieri ricostruiti dal distributore nel periodo intermedio (1 marzo 2013-29 ottobre
2017), avallandone l'operato dato l'elevato grado di probabilità che il guasto del dispositivo si fosse verificato a marzo 2013.; osservava, altresì, che il c.t..u aveva escluso che il drastico abbattimento dei prelievi energetici registrati in quel quadriennio potesse dipendere dalle nuove apparecchiature a risparmio energetico installate dall'azienda; segnalava poi che parte attrice non aveva fornito nel corso dei lavori di consulenza l'ulteriore documentazione richiesta con pec del 25 giugno 2021 e del 2 dicembre 2021; concludeva per la correttezza della consumi energetici ricostruiti tenendo conto dei criteri dettati dall'art. 10.1, della delibera n. 200/1999 che poi erano stati fatturati al cliente;
disciplinava le spese di lite secondo il principio di soccombenza tra parte attrice e mentre ne disponeva la compensazione quanto alla società CP_3
chiamata in causa tenuto conto del fatto che il rapporto contrattuale intercorreva tra l'utente e la società somministrante;
poneva le spese di c.t.u. a carico di parte attrice.
L , nella sua qualità, ha proposto appello svolgendo le Parte_1
censure che si illustreranno più avanti ed ha concluso chiedendo, previa inibitoria della sentenza impugnata, la rinnovazione della c.t.u. stante la inattendibilità di quella espletata in prime cure e, nel merito, dichiararsi, in riforma integrale della sentenza gravata, che la deducente non è tenuta al pagamento della somma portata nella fattura emessa da S.E.N. meglio identificata in atti non essendo dovuta alcuna altra somma;
in via subordinata, ha chiesto accertarsi l'esistenza di eventuali differenze dovute, riferite al periodo dal novembre 2016 all'ottobre 2017 secondo quanto previsto della delibera n.
200/1999 dell'Autorità per l'Energia elettrica e il Gas;
il tutto con vittoria di spese di entrambi i gradi.
Si sono costituite entrambe le appellate ed hanno lamentato la violazione dell'art. 342
c.p.c. con conseguente richiesta di inammissibilità del gravame;
nel merito hanno comunque contestato il fondamento dell'impugnazione invocandone il rigetto;
con vittoria delle spese di lite del grado.
pag. 4/12 Con ordinanza del 14 febbraio 2024 è stata rigettata l'istanza ex art. 283 c.p.c. sul rilievo della non manifesta fondatezza dei motivi di appello ed evidenziando, ad ogni buon conto, che, potendo la invocata sospensione riguardare le statuizioni suscettibili di esecuzione e dunque nel caso di specie il solo capo sulle spese, non risultavano addotte idonee ragioni atte a fondare il periculum in mora avuto riguardo a tale specifico capo.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza di cui all'art. 352 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si rileva che la censura di inammissibilità dell'impugnazione per violazione dell'art. 342 c.p.c. sollevata sia da sia da è infondata CP_3 Controparte_2 rispondendo l'articolazione dell'atto di appello al requisito di specificità richiesto dalla norma.
Tanto puntualizzato l'appellante ha mosso alla sentenza impugnata plurime doglianze riassumibili come segue: con il primo motivo ha lamentato la lacunosità della relazione di consulenza ed il carattere esclusivamente discrezionale delle valutazioni espresse dal c.t.u.; più in dettaglio ha evidenziato che l'Ing. aveva espresso valutazioni generiche e non Per_1 rispettose di quanto previsto dalla delibera dell'Autorità per l'Energia elettrica e il Gas
n. 200/1999 che all'art. 10.1 prevede la determinazione con certezza del momento di verificazione del guasto, non essendo quindi sufficiente l'alta probabilità, canone a cui si era attenuto il c.t.u. secondo quanto indicato nell'incarico affidatogli;
ha poi lamentato l'addebito alla deducente della impossibilità di stabilire con certezza l'epoca di verificazione del guasto, in particolare l'addebito di mancata produzione di documentazione completa e idonea allo scopo, tanto più che il c.t.u. avrebbe potuto acquisire egli stesso la documentazione ritenuta necessaria presso gli uffici competenti;
ha segnalato che l'Ing. , in maniera arbitraria non aveva considerato quale Per_1
elemento di prova le dichiarazioni fiscali regolarmente presentate;
con il secondo motivo ha denunciato l'inosservanza dei criteri indicati dagli artt. 9, 10 e
11 della citata delibera n. 200/1999 e in particolare ha lamentato che la ricostruzione dei consumi fosse stata operata con riferimento ad un periodo diversamente individuato pag. 5/12 rispetto a quello indicato ai commi 1 e 2 dell'art. 11; ha evidenziato che il c.t.u., oltre a non stabilire con certezza il momento di verificazione del guasto, aveva invocato l'incertezza dell'andamento della produttività aziendale come elemento costitutivo del presunto momento del guasto ed aveva, inoltre, individuato un valore medio di consumo giornaliero sulla base del non condivisibile criterio dell'aumento lineare della produttività aziendale, effettuato in ogni caso per un periodo di gran lunga superiore a quello da considerare, atteso che, quando non può stabilirsi con certezza l'epoca del guasto, la ricostruzione dei consumi non può superare i 365 giorni precedenti la data della verifica, sicché, al più, nel caso di specie, il c.t.u. avrebbe dovuto considerare il periodo da novembre 2016 ad ottobre 2017 dacché la verifica era stata eseguita in data
30 ottobre 2017; ha, pertanto, sostenuto che i consumi ricostruiti dovessero determinarsi in non più di 20.980 kWh contro i 99.019 kWh stimati, con la conseguenza che, detratti i consumi fatturati nel medesimo periodo (3.530 kWh), il consumo effettivo addebitabile alla deducente non poteva superare l'importo di euro 3.500,00; ha contestato la valutazione espressa dal c.t.u. in ordine alla non riconducibilità della riduzione dei consumi agli interventi di efficientamento energetico;
con il terzo motivo, dopo aver ricordato che la verifica del 30 ottobre 2017 era stata effettuata a seguito della segnalazione della deducente della impossibilità di leggere il contatore a causa del display spento, anomalia provocata da un evento temporalesco di qualche giorno prima che verosimilmente aveva provocato il danneggiamento del contatore anche sotto il profilo della misurazione dei consumi, ha richiamato nuovamente l'art. 10 della delibera n. 200/199 su citata quanto alla delimitazione temporale del periodo da prendere in considerazione per la ricostruzione dei consumi ed ha poi sostenuto che il momento di inizio della contrazione dei consumi non potesse essere utilizzato per la individuazione della anomalia del gruppo di misura poiché quella riduzione era riconducibile all'efficientamento energetico, conseguente alla sostituzione con boiler a legna di tutti gli scaldabagni elettrici e di tutti gli accessori necessari alla conduzione dell'azienda, e dalla sostituzione degli scaldabagni dell'abitazione del Pt_1
con boiler nonché dalla installazione di lampade fluorescenti in luogo di quelle a incandescenza, interventi riscontrati dalle fatture di acquisto del 2013 e del 2014,; ha infine precisato che nel periodo dal 2013 al 2017 erano sempre state pagate le bollette pag. 6/12 emesse da senza conguagli, a dimostrazione del fatto che i consumi effettivi non CP_3
erano quelli ricostruiti bensì quelli documentati;
ha in chiusura chiesto il rinnovo della consulenza di ufficio, oggetto di ripetute richieste nel corso del giudizio di primo grado, tutte disattese senza che venisse motivato il rigetto.
Le censure esposte, esaminabili congiuntamente in quanto connesse ed in parte ripetitive, non sono condivisibili.
In sintesi l'impugnante, richiamati gli artt. 9, 10 e 11 della delibera n. 200/1999 della
Autorità per l'Energia elettrica e il Gas, ha sostenuto che, ove si verifichi un guasto al gruppo di misura, la ricostruzione dei consumi presuppone la individuazione con certezza della data di verificazione del guasto con la conseguenza che l'elevato grado di probabilità, ritenuto sufficiente dal c.t.u. e dal primo giudice, non soddisferebbe quanto previsto dall'Autorità su citata;
ha quindi asserito che, nell'incertezza dell'epoca di verificazione del guasto, la ricostruzione non potrebbe superare l'anno calcolato a ritroso dalla verifica del contatore avvenuta in data 30 ottobre 2017; ha ulteriormente contestato che ai fini della individuazione dell'inizio delle anomalie nella misurazione dei consumi possano utilizzarsi criteri diversi da quelli stabiliti dalle disposizioni su citate e dunque ha contestato che possa utilizzarsi allo scopo la contrazione dei consumi, tanto più che essa si giustificava alla luce degli interventi di efficientamento energetico posti in essere nell'azienda agricola ed anche nell'abitazione del , evidentemente Pt_1
servite dalla stessa utenza, risalenti agli anni 2013 e 2014, come documentato;
ha poi mosso censure alle valutazioni del c.t.u. incentrate sulla asserita mancata collaborazione dell'utente per non aver fornito la documentazione richiesta, senza che peraltro venisse utilizzata la documentazione messa a disposizione, erroneamente ritenuta inidonea, ed ha criticato i criteri a cui l'Ing. si era attenuto nella ricostruzione dei consumi Per_1
sulla base di simulazioni.
Ebbene, ha ragione l'impugnante a focalizzare l'attenzione sull'art. 10 su citato secondo cui: “10.1. La ricostruzione dei consumi deve avere come periodo di riferimento
l'intervallo di tempo compreso tra il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura, se determinabile con certezza, ed il momento in cui l'esercente provvede alla sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo. 10.2. Se il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura non è
pag. 7/12 determinabile con certezza, il periodo con riferimento al quale l'esercente può procedere alla ricostruzione dei consumi non può superare i trecentosessantacinque giorni precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica del gruppo di misura e può comprendere l'eventuale ulteriore periodo compreso tra la data di effettuazione della verifica e quella di sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo.”.
Ed è vero che la disposizione presuppone, ai fini della individuazione del periodo in cui deve avvenire la ricostruzione, la determinazione con certezza del momento di verificazione del guasto o della rottura del gruppo di misura. Tuttavia, occorre intendersi sulla portata dell'espressione “determinabile con certezza”. E soprattutto occorre intendersi sugli elementi utilizzabili ai fini della dell'accertamento del momento in cui si siano verificati il guasto o la rottura del gruppo di misura.
Partendo da tale ultima questione si ricorda che l'art. 11 cit. al primo comma prevede:
“11.1 Per il periodo di ricostruzione individuato ai sensi del precedente articolo 10,
i consumi devono essere ricostruiti sulla base dell'errore di misurazione accertato in sede di verifica del gruppo di misura, eventualmente corretto sulla base delle rilevazioni di un secondo gruppo di misura di controllo, installato in parallelo al gruppo di misura principale per iniziativa dell'esercente, la ricostruzione deve prendere
a riferimento i consumi del cliente riferiti agli ultimi due periodi corrispondenti a quello ricostruito e precedenti il guasto o la rottura. In tal caso, il cliente può comunque portare a conoscenza dell'esercente elementi documentali che dimostrino, con riferimento al periodo oggetto di ricostruzione, eventuali variazioni del profilo dei suoi consumi rispetto a quelli storici utilizzati come riferimento dall'esercente.”.
La disposizione non pone limitazioni probatorie neppure nella seconda ipotesi considerata, ricorrente nella vicenda in esame atteso che l'operatore - intervenuto a causa del mancato funzionamento del display – verbalizzò: “GDM con errore percentuale negativo molto variabile, pertanto non è possibile stabilire l'errore percentuale medio negativo. Occorre ricostruire i consumi secondo lo storico del cliente”, e cioè allorquando il tipo di guasto o di rottura non consenta di rilevare la percentuale di errore. La norma si limita, infatti, a stabilire che occorre far riferimento ai consumi relativi ai periodi individuati in base ai criteri ivi indicati e dà facoltà al cliente di portare a conoscenza dell'esercente elementi documentali che dimostrino eventuali pag. 8/12 variazioni del profilo dei suoi consumi rispetto a quelli storici utilizzati dall'esercente stesso.
Deve, pertanto, ritenersi del tutto legittimo desumere la verificazione dell'epoca del guasto o della rottura da anomalie dei consumi.
Nel caso di specie il c.t.u. ha rilevato, sulla base della documentazione in atti, che a far tempo dal marzo 2013 i consumi avevano subito una sensibile riduzione rispetto al periodo antecedente, sensibile riduzione perdurata sino alla sostituzione del contatore avvenuta in data 8 novembre 2017, data dopo la quale essi erano tornati alle medie antecedenti al 2013 e tali erano rimasti sino al novembre 2018. Tanto di per sé smentisce l'assunto dell'appellante secondo cui gli interventi di efficientamento energetico giustificassero la contrazione la contrazione dei consumi di energia elettrica.
Il , dal canto suo, non ha offerto una spiegazione alternativa di tale fenomeno ma Pt_1
ha continuato ad insistere sugli effetti di risparmio energetico correlati alla sostituzione di alcune apparecchiature.
A quest'ultimo proposito il c.t.u. ha spiegato che difettava idonea documentazione (per es. il registro dei cespiti) da cui ricavare la data di messa in funzione del boiler a legna e/o dei macchinari presenti e/o sostituiti nell'arco di tempo preso in considerazione ed ha segnalato che le fatture di acquisto prodotte dall' Parte_1
riguardavano solo due boiler elettrici, presumibilmente quelli installati presso le due abitazioni servite dall'utenza e non il boiler a legna né il refrigeratore, l'idropulitrice e la sala di mungitura. In ogni caso si segnala che l'Ing. ha rimarcato che la Per_1
sostituzione dei punti luce o dei boiler non avrebbe potuto determinare un abbattimento dell'assorbimento di energia elettrica dall'utenza oggetto di causa tale da giustificare i consumi fatturati nel periodo in esame. Il c.t.u., inoltre, ha spiegato di non aver potuto contare su altra documentazione idonea a giustificare variazioni sostanziale degli assorbimenti di energia nell'arco temporale preso in considerazione (dal 2010 in poi), non giudicando utili le sole dichiarazioni dei redditi poiché da esse non potevano ricavarsi elementi utili alla ricostruzione della produttività aziendale. Tali spiegazioni sono motivate e plausibili e non vi è motivo di discostarsene.
Per il resto si osserva che la ricostruzione dei consumi e le simulazioni sviluppate sono state effettuate facendo ricorso a cognizioni strettamente tecniche di stretta pertinenza pag. 9/12 del sapere del consulente sulla cui base sono state formulate conclusioni da giudicarsi attendibili in quanto esenti da vizi logici o errori di metodo, ciò che ha escluso la necessità della sua rinnovazione.
Resta comunque il dato obiettivo che, in assenza di altre cause identificate, dopo la sostituzione del gruppo di misura i consumi sono tornati quelli del periodo antecedente il marzo 2013 sicché, se la riconduzione della contrazione dei consumi risultante dai consumi fatturati dal marzo 2013 al novembre 2017 fosse riconducibile agli interventi di efficientamento energetico, il minor assorbimento di energia elettrica avrebbe dovuto persistere anche dopo la ridetta sostituzione.
Veniamo alla portata dell'espressione “determinabile con certezza”. Ebbene, deve ritenersi che il giudice a quo, nel recepire il canone utilizzato dal c.t.u., al quale peraltro aveva indicato egli stesso quel paramento nella formulazione dei quesiti (si veda il primo quesito: “
1. Accerti il CTU le caratteristiche dell'impianto e in base a tutti gli elementi in possesso valuti se il guasto al misuratore possa certamente o con alta probabilità collocarsi cronologicamente al periodo posto a base da Enel per la ricostruzione dei consumi”), abbia errato nel ravvisare nel caso di specie che l'epoca del guasto al gruppo di misura fosse stata collocata, alla luce dell'inizio della durevole contrazione dei consumi, a marzo 2013 con elevato grado di probabilità. Ed invero, in assenza di cause alternative, il guasto doveva (e deve) collocarsi a marzo 2013 con il grado di certezza richiesto dagli artt. 10/1 e 11/1 della citata delibera n. 200/1999.
Diversamente opinando, la data certa del guasto dovrebbe sempre coincidere con l'intervento dell'operatore che lo riscontri.
Un'ultima notazione: l'espressione lessicale utilizzata dalle disposizioni su citate ha la finalità di tutelare l'utente, a cui è peraltro consentito di partecipare agli accertamenti indicando “elementi documentali che dimostrino, con riferimento al periodo oggetto di ricostruzione, eventuali variazioni del profilo dei suoi consumi rispetto a quelli storici utilizzati come riferimento dall'esercente”, come è avvenuto nel caso di specie in sede stragiudiziale ed in sede giudiziale, e va interpretata come richiesta di rigore negli accertamenti. Ma si tratta pur sempre di accertamenti da effettuarsi in via induttiva e deduttiva, purché in maniera logica e argomentata.
pag. 10/12 Sulla base delle considerazioni che precedono le statuizioni contenute nella sentenza in scrutinio, sia pure con motivazione integrata per la necessità di rispondere ai rilievi dell'appellante mossi all'argomentare del giudice a quo, vanno confermate.
Conclusivamente l'appello va rigettato e per l'effetto la sentenza impugnata deve essere confermata.
Quanto alle spese del presente grado, non può sottacersi che alcuni degli argomenti posti a fondamento della decisione adottata in prime cure, in specie quelli riguardanti l'interpretazione dei criteri ivi previsti a tutela degli utenti dalla delibera n. 200/1999 dell'Autorità per l'Energia elettrica e il Gas, hanno dato luogo a giusti rilievi da parte dell'appellante. A ciò deve aggiungersi, per un verso, che il controllo e la manutenzione dei gruppi di misura ricade sull'esercente e, per altro verso, che va esclusa a carico dell'appellante ogni ipotesi di mala fede o di condotta scorretta tanto più che, a fronte della riduzione dei consumi, il confidava, sia pure sopravvalutandoli, sugli effetti Pt_1
degli interventi di efficientamento energetico. Ne deriva che non è dubitabile che egli, come utente, avesse il diritto di disporre di un contatore in piena efficienza e che, senza alcuna sua colpa, si sia trovato esposto alla necessità di ricostruzione dei consumi a posteriori. Tali circostanze e valutazioni, nel loro complesso, costituiscono motivi idonei a giustificare la compensazione delle spese di lite del presente grado nei confronti delle società, entrambe correttamente convenute in appello in quanto entrambe avevano partecipato al giudizio di primo grado, senza che rilevi la questione della
[.. titolarità del rapporto rilevante in causa, sollevata anche nel presente grado da
. Del resto quest'ultima, ove si fosse ritenuta estranea alla vicenda come CP_4
stabilito dal primo giudice pur dopo averne ordinato la chiamata in causa ai sensi dell'art. 107 c.p.c. sulla base delle difese di ben avrebbe potuto evitare di CP_3
costituirsi in giudizio in difetto di impugnazione da parte del della ridetta Pt_1
statuizione e in difetto di conclusioni specificamente prese nei suoi confronti.
Infine, ai sensi art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
pag. 11/12 La Corte d'Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dall' avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Taranto n. 1943/2023 pubblicata in data 3 agosto 2023, così provvede: rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
dichiara integralmente compensate le spese di lite del presente grado;
dichiara, ai sensi art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 20 giugno 2025.
Il Presidente estensore
(Dott.ssa Anna Maria Marra)
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile
composta dai magistrati dott.ssa Anna Maria Marra Presidente estensore dott. Michele Campanale Consigliere dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 289/2023 R.G. promossa avverso la sentenza n. 1943/2023 del Tribunale di Taranto pubblicata in 2 agosto 2023 da
(c.f. – p.iva Parte_1 C.F._1
), rappr.e dif. da Avv. Luigi Barbiero P.IVA_1
APPELLANTE contro c.f. e p.iva , rappr. e Controparte_1 P.IVA_2
dif. da Avv. Vito Rizzi
e c.f./p.iva , rappr. e dif. da Avv. Vito Rizzi Controparte_2 P.IVA_3
APPELLATE
Conclusioni: per l'impugnante e gli appellati deve tenersi conto delle conclusioni formulate nelle note previste dall'art. 352 c.p.c., coincidenti con quelle formulate in atto di appello e in comparse di costituzione e risposta in grado di appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato quale titolare dell'omonima Parte_1
azienda agricola conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Taranto la società
[d'ora innanzi solo per brevità], e premetteva Controparte_1 CP_3
che, quale titolare di una utenza di energia elettrica con detta società al POD specificato,
a seguito di anomalia al contatore aveva richiesto l'intervento di un operatore il quale, in data 30 ottobre 2017, rilevava, come da verbale, “GDM con errore percentuale negativo molto variabile, pertanto non è possibile stabilire l'errore percentuale medio negativo. Occorre ricostruire i consumi secondo lo storico del cliente”; a tale intervento era seguita da parte di [d'ora innanzi solo per Controparte_2 Controparte_2
brevità] la comunicazione, in data 6 novembre 2018, della ricostruzione dei consumi dall'1 marzo 2013 al 29 ottobre 2017 sulla base di prospetto riepilogativo che quantificava l'importo dovuto in euro 15.842,40, poi richiesto in pagamento con bolletta del 15 novembre 2017; il proprio legale con raccomandata dell'11 dicembre
2017, dopo aver richiamato la delibera n. 200/1999 dell'Autorità per l'Energia elettrica e il Gas, aveva contestato la ricostruzione suddetta spiegando, in sintesi, che la contrazione dei consumi registrata a far tempo dal marzo 2013 era riconducibile non ad un guasto del contatore, come unilateralmente stabilito da , ma ad Controparte_2
interventi di efficientamento energetico;
tanto premesso chiedeva accertarsi che l'importo di cui alla fattura non era dovuto e in via subordinata accertarsi che eventuali differenze potevano riguardare il periodo da novembre 2016 a ottobre 2017 secondo la delibera n. 200 su citata;
il tutto con vittoria delle spese. si costituiva in giudizio facendo presente di non avere alcun potere sul contatore CP_3
della fornitura, di esclusiva proprietà di;
nel merito affermava la Controparte_2
correttezza della ricostruzione dei consumi, effettuata tenendo conto della media dei consumi dei due anni anteriori all'1 marzo 2013 e comunque inferiori rispetto a quelli registrati dal gruppo di misura installato in data 8 novembre 2017 in sostituzione del vecchio successivamente alla verifica del 30 ottobre 2017.
All'esito della prima udienza il g.i., ai sensi dell'art. 107 c.p.c., disponeva la chiamata in causa di e-distruzione la quale, attuato l'ordine a cura del , si costituiva in giudizio Pt_1
spiegando di essere estranea alla attività di fatturazione spettante alle società di vendita;
nel merito ripeteva nella sostanza quanto dedotto da e concludeva chiedendo il CP_3
pag. 2/12 rigetto delle pretese attoree in quanto infondate e comunque dirette a soggetto carente della titolarità del rapporto dal lato passivo nonché il rigetto delle domande di CP_3
nei confronti della deducente;
il tutto con vittoria di spese.
Disposta c.t.u. affidata all'Ing. , con il seguente incarico “
1. Accerti il CTU Persona_1 le caratteristiche dell'impianto e in base a tutti gli elementi in possesso valuti se il guasto al misuratore possa certamente o con alta probabilità collocarsi cronologicamente al periodo posto a base da Enel per la ricostruzione dei consumi;
2.
Proceda il CTU alla ricostruzione dei consumi stessi e al ricalcolo di quanto dovuto ad
Enel, partendo dal 365 giorno anteriore a quello della sostituzione del misuratore, secondo le modalità e i criteri indicati dall'art. 11 della delibera 200/99 dell'Autorità
Garante, quale ulteriore proiezione valuti i consumi medi del periodo successivo alla sostituzione del contatore e li valuti con la media dei consumi precedenti, con quelli ritenuti attendibili, antecedenti alla sostituzione del misuratore. Qualora si accerti che i consumi sono stati correttamente ricostruiti dal 2013, verifichi la corretta contabilizzazione da parte di;
3. Dica, infine, il ctu se Controparte_1
la fattura contestata riporta i costi dovuti ad Enel in tutto o in parte e qualora una nuova ricostruzione tenga conto dei pagamenti effettuati e della conseguente situazione dare o avere, secondo i ricalcoli effettuati.”, all'esito del suo espletamento il Tribunale adito, con sentenza n. 1943/2023 depositata in data 2 agosto 2023, rigettava la domanda attorea e, per l'effetto, dichiarava il diritto di S.E.N. di pretendere il corrispettivo dei consumi energetici riportato nella fattura n. 73605009021302A del 15 novembre 2017; condannava parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore di ridetta società mentre ne disponeva al compensazione quanto a;
poneva le spese di Controparte_2
c.t.u. in via definitiva a carico della . Parte_1
In sintesi il giudice a quo riteneva acclarato, sulla base delle risultanze processuali, che l'avaria del contatore a servizio dell'utenza del avesse determinato una Pt_1
sottomisurazione dei consumi di energia elettrica e che la contrazione avesse interessato verosimilmente l'intero periodo dal marzo 2013 all'ottobre 2017; richiamava la relazione di consulenza dell'Ing. , giudicata esente da errori tecnico valutativi, Per_1
evidenziando che il c.t..u., sulla base della documentazione contabile resa disponibile, aveva calcolato in media l'effettivo consumo energetico giornaliero dell'azienda pag. 3/12 agricola ante 1 marzo 2013, estrapolandolo dalle fatture del triennio anteriore e del periodo successivo alla sostituzione del gruppo di misura (protrattosi dal 30 ottobre
2017 al 3 novembre 2018), ed aveva, altresì, riscontrato, alla luce di dati verificati e sviluppati secondo modelli matematici, la sostanziale congruenza dei consumi medi giornalieri ricostruiti dal distributore nel periodo intermedio (1 marzo 2013-29 ottobre
2017), avallandone l'operato dato l'elevato grado di probabilità che il guasto del dispositivo si fosse verificato a marzo 2013.; osservava, altresì, che il c.t..u aveva escluso che il drastico abbattimento dei prelievi energetici registrati in quel quadriennio potesse dipendere dalle nuove apparecchiature a risparmio energetico installate dall'azienda; segnalava poi che parte attrice non aveva fornito nel corso dei lavori di consulenza l'ulteriore documentazione richiesta con pec del 25 giugno 2021 e del 2 dicembre 2021; concludeva per la correttezza della consumi energetici ricostruiti tenendo conto dei criteri dettati dall'art. 10.1, della delibera n. 200/1999 che poi erano stati fatturati al cliente;
disciplinava le spese di lite secondo il principio di soccombenza tra parte attrice e mentre ne disponeva la compensazione quanto alla società CP_3
chiamata in causa tenuto conto del fatto che il rapporto contrattuale intercorreva tra l'utente e la società somministrante;
poneva le spese di c.t.u. a carico di parte attrice.
L , nella sua qualità, ha proposto appello svolgendo le Parte_1
censure che si illustreranno più avanti ed ha concluso chiedendo, previa inibitoria della sentenza impugnata, la rinnovazione della c.t.u. stante la inattendibilità di quella espletata in prime cure e, nel merito, dichiararsi, in riforma integrale della sentenza gravata, che la deducente non è tenuta al pagamento della somma portata nella fattura emessa da S.E.N. meglio identificata in atti non essendo dovuta alcuna altra somma;
in via subordinata, ha chiesto accertarsi l'esistenza di eventuali differenze dovute, riferite al periodo dal novembre 2016 all'ottobre 2017 secondo quanto previsto della delibera n.
200/1999 dell'Autorità per l'Energia elettrica e il Gas;
il tutto con vittoria di spese di entrambi i gradi.
Si sono costituite entrambe le appellate ed hanno lamentato la violazione dell'art. 342
c.p.c. con conseguente richiesta di inammissibilità del gravame;
nel merito hanno comunque contestato il fondamento dell'impugnazione invocandone il rigetto;
con vittoria delle spese di lite del grado.
pag. 4/12 Con ordinanza del 14 febbraio 2024 è stata rigettata l'istanza ex art. 283 c.p.c. sul rilievo della non manifesta fondatezza dei motivi di appello ed evidenziando, ad ogni buon conto, che, potendo la invocata sospensione riguardare le statuizioni suscettibili di esecuzione e dunque nel caso di specie il solo capo sulle spese, non risultavano addotte idonee ragioni atte a fondare il periculum in mora avuto riguardo a tale specifico capo.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza di cui all'art. 352 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si rileva che la censura di inammissibilità dell'impugnazione per violazione dell'art. 342 c.p.c. sollevata sia da sia da è infondata CP_3 Controparte_2 rispondendo l'articolazione dell'atto di appello al requisito di specificità richiesto dalla norma.
Tanto puntualizzato l'appellante ha mosso alla sentenza impugnata plurime doglianze riassumibili come segue: con il primo motivo ha lamentato la lacunosità della relazione di consulenza ed il carattere esclusivamente discrezionale delle valutazioni espresse dal c.t.u.; più in dettaglio ha evidenziato che l'Ing. aveva espresso valutazioni generiche e non Per_1 rispettose di quanto previsto dalla delibera dell'Autorità per l'Energia elettrica e il Gas
n. 200/1999 che all'art. 10.1 prevede la determinazione con certezza del momento di verificazione del guasto, non essendo quindi sufficiente l'alta probabilità, canone a cui si era attenuto il c.t.u. secondo quanto indicato nell'incarico affidatogli;
ha poi lamentato l'addebito alla deducente della impossibilità di stabilire con certezza l'epoca di verificazione del guasto, in particolare l'addebito di mancata produzione di documentazione completa e idonea allo scopo, tanto più che il c.t.u. avrebbe potuto acquisire egli stesso la documentazione ritenuta necessaria presso gli uffici competenti;
ha segnalato che l'Ing. , in maniera arbitraria non aveva considerato quale Per_1
elemento di prova le dichiarazioni fiscali regolarmente presentate;
con il secondo motivo ha denunciato l'inosservanza dei criteri indicati dagli artt. 9, 10 e
11 della citata delibera n. 200/1999 e in particolare ha lamentato che la ricostruzione dei consumi fosse stata operata con riferimento ad un periodo diversamente individuato pag. 5/12 rispetto a quello indicato ai commi 1 e 2 dell'art. 11; ha evidenziato che il c.t.u., oltre a non stabilire con certezza il momento di verificazione del guasto, aveva invocato l'incertezza dell'andamento della produttività aziendale come elemento costitutivo del presunto momento del guasto ed aveva, inoltre, individuato un valore medio di consumo giornaliero sulla base del non condivisibile criterio dell'aumento lineare della produttività aziendale, effettuato in ogni caso per un periodo di gran lunga superiore a quello da considerare, atteso che, quando non può stabilirsi con certezza l'epoca del guasto, la ricostruzione dei consumi non può superare i 365 giorni precedenti la data della verifica, sicché, al più, nel caso di specie, il c.t.u. avrebbe dovuto considerare il periodo da novembre 2016 ad ottobre 2017 dacché la verifica era stata eseguita in data
30 ottobre 2017; ha, pertanto, sostenuto che i consumi ricostruiti dovessero determinarsi in non più di 20.980 kWh contro i 99.019 kWh stimati, con la conseguenza che, detratti i consumi fatturati nel medesimo periodo (3.530 kWh), il consumo effettivo addebitabile alla deducente non poteva superare l'importo di euro 3.500,00; ha contestato la valutazione espressa dal c.t.u. in ordine alla non riconducibilità della riduzione dei consumi agli interventi di efficientamento energetico;
con il terzo motivo, dopo aver ricordato che la verifica del 30 ottobre 2017 era stata effettuata a seguito della segnalazione della deducente della impossibilità di leggere il contatore a causa del display spento, anomalia provocata da un evento temporalesco di qualche giorno prima che verosimilmente aveva provocato il danneggiamento del contatore anche sotto il profilo della misurazione dei consumi, ha richiamato nuovamente l'art. 10 della delibera n. 200/199 su citata quanto alla delimitazione temporale del periodo da prendere in considerazione per la ricostruzione dei consumi ed ha poi sostenuto che il momento di inizio della contrazione dei consumi non potesse essere utilizzato per la individuazione della anomalia del gruppo di misura poiché quella riduzione era riconducibile all'efficientamento energetico, conseguente alla sostituzione con boiler a legna di tutti gli scaldabagni elettrici e di tutti gli accessori necessari alla conduzione dell'azienda, e dalla sostituzione degli scaldabagni dell'abitazione del Pt_1
con boiler nonché dalla installazione di lampade fluorescenti in luogo di quelle a incandescenza, interventi riscontrati dalle fatture di acquisto del 2013 e del 2014,; ha infine precisato che nel periodo dal 2013 al 2017 erano sempre state pagate le bollette pag. 6/12 emesse da senza conguagli, a dimostrazione del fatto che i consumi effettivi non CP_3
erano quelli ricostruiti bensì quelli documentati;
ha in chiusura chiesto il rinnovo della consulenza di ufficio, oggetto di ripetute richieste nel corso del giudizio di primo grado, tutte disattese senza che venisse motivato il rigetto.
Le censure esposte, esaminabili congiuntamente in quanto connesse ed in parte ripetitive, non sono condivisibili.
In sintesi l'impugnante, richiamati gli artt. 9, 10 e 11 della delibera n. 200/1999 della
Autorità per l'Energia elettrica e il Gas, ha sostenuto che, ove si verifichi un guasto al gruppo di misura, la ricostruzione dei consumi presuppone la individuazione con certezza della data di verificazione del guasto con la conseguenza che l'elevato grado di probabilità, ritenuto sufficiente dal c.t.u. e dal primo giudice, non soddisferebbe quanto previsto dall'Autorità su citata;
ha quindi asserito che, nell'incertezza dell'epoca di verificazione del guasto, la ricostruzione non potrebbe superare l'anno calcolato a ritroso dalla verifica del contatore avvenuta in data 30 ottobre 2017; ha ulteriormente contestato che ai fini della individuazione dell'inizio delle anomalie nella misurazione dei consumi possano utilizzarsi criteri diversi da quelli stabiliti dalle disposizioni su citate e dunque ha contestato che possa utilizzarsi allo scopo la contrazione dei consumi, tanto più che essa si giustificava alla luce degli interventi di efficientamento energetico posti in essere nell'azienda agricola ed anche nell'abitazione del , evidentemente Pt_1
servite dalla stessa utenza, risalenti agli anni 2013 e 2014, come documentato;
ha poi mosso censure alle valutazioni del c.t.u. incentrate sulla asserita mancata collaborazione dell'utente per non aver fornito la documentazione richiesta, senza che peraltro venisse utilizzata la documentazione messa a disposizione, erroneamente ritenuta inidonea, ed ha criticato i criteri a cui l'Ing. si era attenuto nella ricostruzione dei consumi Per_1
sulla base di simulazioni.
Ebbene, ha ragione l'impugnante a focalizzare l'attenzione sull'art. 10 su citato secondo cui: “10.1. La ricostruzione dei consumi deve avere come periodo di riferimento
l'intervallo di tempo compreso tra il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura, se determinabile con certezza, ed il momento in cui l'esercente provvede alla sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo. 10.2. Se il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura non è
pag. 7/12 determinabile con certezza, il periodo con riferimento al quale l'esercente può procedere alla ricostruzione dei consumi non può superare i trecentosessantacinque giorni precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica del gruppo di misura e può comprendere l'eventuale ulteriore periodo compreso tra la data di effettuazione della verifica e quella di sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo.”.
Ed è vero che la disposizione presuppone, ai fini della individuazione del periodo in cui deve avvenire la ricostruzione, la determinazione con certezza del momento di verificazione del guasto o della rottura del gruppo di misura. Tuttavia, occorre intendersi sulla portata dell'espressione “determinabile con certezza”. E soprattutto occorre intendersi sugli elementi utilizzabili ai fini della dell'accertamento del momento in cui si siano verificati il guasto o la rottura del gruppo di misura.
Partendo da tale ultima questione si ricorda che l'art. 11 cit. al primo comma prevede:
“11.1 Per il periodo di ricostruzione individuato ai sensi del precedente articolo 10,
i consumi devono essere ricostruiti sulla base dell'errore di misurazione accertato in sede di verifica del gruppo di misura, eventualmente corretto sulla base delle rilevazioni di un secondo gruppo di misura di controllo, installato in parallelo al gruppo di misura principale per iniziativa dell'esercente, la ricostruzione deve prendere
a riferimento i consumi del cliente riferiti agli ultimi due periodi corrispondenti a quello ricostruito e precedenti il guasto o la rottura. In tal caso, il cliente può comunque portare a conoscenza dell'esercente elementi documentali che dimostrino, con riferimento al periodo oggetto di ricostruzione, eventuali variazioni del profilo dei suoi consumi rispetto a quelli storici utilizzati come riferimento dall'esercente.”.
La disposizione non pone limitazioni probatorie neppure nella seconda ipotesi considerata, ricorrente nella vicenda in esame atteso che l'operatore - intervenuto a causa del mancato funzionamento del display – verbalizzò: “GDM con errore percentuale negativo molto variabile, pertanto non è possibile stabilire l'errore percentuale medio negativo. Occorre ricostruire i consumi secondo lo storico del cliente”, e cioè allorquando il tipo di guasto o di rottura non consenta di rilevare la percentuale di errore. La norma si limita, infatti, a stabilire che occorre far riferimento ai consumi relativi ai periodi individuati in base ai criteri ivi indicati e dà facoltà al cliente di portare a conoscenza dell'esercente elementi documentali che dimostrino eventuali pag. 8/12 variazioni del profilo dei suoi consumi rispetto a quelli storici utilizzati dall'esercente stesso.
Deve, pertanto, ritenersi del tutto legittimo desumere la verificazione dell'epoca del guasto o della rottura da anomalie dei consumi.
Nel caso di specie il c.t.u. ha rilevato, sulla base della documentazione in atti, che a far tempo dal marzo 2013 i consumi avevano subito una sensibile riduzione rispetto al periodo antecedente, sensibile riduzione perdurata sino alla sostituzione del contatore avvenuta in data 8 novembre 2017, data dopo la quale essi erano tornati alle medie antecedenti al 2013 e tali erano rimasti sino al novembre 2018. Tanto di per sé smentisce l'assunto dell'appellante secondo cui gli interventi di efficientamento energetico giustificassero la contrazione la contrazione dei consumi di energia elettrica.
Il , dal canto suo, non ha offerto una spiegazione alternativa di tale fenomeno ma Pt_1
ha continuato ad insistere sugli effetti di risparmio energetico correlati alla sostituzione di alcune apparecchiature.
A quest'ultimo proposito il c.t.u. ha spiegato che difettava idonea documentazione (per es. il registro dei cespiti) da cui ricavare la data di messa in funzione del boiler a legna e/o dei macchinari presenti e/o sostituiti nell'arco di tempo preso in considerazione ed ha segnalato che le fatture di acquisto prodotte dall' Parte_1
riguardavano solo due boiler elettrici, presumibilmente quelli installati presso le due abitazioni servite dall'utenza e non il boiler a legna né il refrigeratore, l'idropulitrice e la sala di mungitura. In ogni caso si segnala che l'Ing. ha rimarcato che la Per_1
sostituzione dei punti luce o dei boiler non avrebbe potuto determinare un abbattimento dell'assorbimento di energia elettrica dall'utenza oggetto di causa tale da giustificare i consumi fatturati nel periodo in esame. Il c.t.u., inoltre, ha spiegato di non aver potuto contare su altra documentazione idonea a giustificare variazioni sostanziale degli assorbimenti di energia nell'arco temporale preso in considerazione (dal 2010 in poi), non giudicando utili le sole dichiarazioni dei redditi poiché da esse non potevano ricavarsi elementi utili alla ricostruzione della produttività aziendale. Tali spiegazioni sono motivate e plausibili e non vi è motivo di discostarsene.
Per il resto si osserva che la ricostruzione dei consumi e le simulazioni sviluppate sono state effettuate facendo ricorso a cognizioni strettamente tecniche di stretta pertinenza pag. 9/12 del sapere del consulente sulla cui base sono state formulate conclusioni da giudicarsi attendibili in quanto esenti da vizi logici o errori di metodo, ciò che ha escluso la necessità della sua rinnovazione.
Resta comunque il dato obiettivo che, in assenza di altre cause identificate, dopo la sostituzione del gruppo di misura i consumi sono tornati quelli del periodo antecedente il marzo 2013 sicché, se la riconduzione della contrazione dei consumi risultante dai consumi fatturati dal marzo 2013 al novembre 2017 fosse riconducibile agli interventi di efficientamento energetico, il minor assorbimento di energia elettrica avrebbe dovuto persistere anche dopo la ridetta sostituzione.
Veniamo alla portata dell'espressione “determinabile con certezza”. Ebbene, deve ritenersi che il giudice a quo, nel recepire il canone utilizzato dal c.t.u., al quale peraltro aveva indicato egli stesso quel paramento nella formulazione dei quesiti (si veda il primo quesito: “
1. Accerti il CTU le caratteristiche dell'impianto e in base a tutti gli elementi in possesso valuti se il guasto al misuratore possa certamente o con alta probabilità collocarsi cronologicamente al periodo posto a base da Enel per la ricostruzione dei consumi”), abbia errato nel ravvisare nel caso di specie che l'epoca del guasto al gruppo di misura fosse stata collocata, alla luce dell'inizio della durevole contrazione dei consumi, a marzo 2013 con elevato grado di probabilità. Ed invero, in assenza di cause alternative, il guasto doveva (e deve) collocarsi a marzo 2013 con il grado di certezza richiesto dagli artt. 10/1 e 11/1 della citata delibera n. 200/1999.
Diversamente opinando, la data certa del guasto dovrebbe sempre coincidere con l'intervento dell'operatore che lo riscontri.
Un'ultima notazione: l'espressione lessicale utilizzata dalle disposizioni su citate ha la finalità di tutelare l'utente, a cui è peraltro consentito di partecipare agli accertamenti indicando “elementi documentali che dimostrino, con riferimento al periodo oggetto di ricostruzione, eventuali variazioni del profilo dei suoi consumi rispetto a quelli storici utilizzati come riferimento dall'esercente”, come è avvenuto nel caso di specie in sede stragiudiziale ed in sede giudiziale, e va interpretata come richiesta di rigore negli accertamenti. Ma si tratta pur sempre di accertamenti da effettuarsi in via induttiva e deduttiva, purché in maniera logica e argomentata.
pag. 10/12 Sulla base delle considerazioni che precedono le statuizioni contenute nella sentenza in scrutinio, sia pure con motivazione integrata per la necessità di rispondere ai rilievi dell'appellante mossi all'argomentare del giudice a quo, vanno confermate.
Conclusivamente l'appello va rigettato e per l'effetto la sentenza impugnata deve essere confermata.
Quanto alle spese del presente grado, non può sottacersi che alcuni degli argomenti posti a fondamento della decisione adottata in prime cure, in specie quelli riguardanti l'interpretazione dei criteri ivi previsti a tutela degli utenti dalla delibera n. 200/1999 dell'Autorità per l'Energia elettrica e il Gas, hanno dato luogo a giusti rilievi da parte dell'appellante. A ciò deve aggiungersi, per un verso, che il controllo e la manutenzione dei gruppi di misura ricade sull'esercente e, per altro verso, che va esclusa a carico dell'appellante ogni ipotesi di mala fede o di condotta scorretta tanto più che, a fronte della riduzione dei consumi, il confidava, sia pure sopravvalutandoli, sugli effetti Pt_1
degli interventi di efficientamento energetico. Ne deriva che non è dubitabile che egli, come utente, avesse il diritto di disporre di un contatore in piena efficienza e che, senza alcuna sua colpa, si sia trovato esposto alla necessità di ricostruzione dei consumi a posteriori. Tali circostanze e valutazioni, nel loro complesso, costituiscono motivi idonei a giustificare la compensazione delle spese di lite del presente grado nei confronti delle società, entrambe correttamente convenute in appello in quanto entrambe avevano partecipato al giudizio di primo grado, senza che rilevi la questione della
[.. titolarità del rapporto rilevante in causa, sollevata anche nel presente grado da
. Del resto quest'ultima, ove si fosse ritenuta estranea alla vicenda come CP_4
stabilito dal primo giudice pur dopo averne ordinato la chiamata in causa ai sensi dell'art. 107 c.p.c. sulla base delle difese di ben avrebbe potuto evitare di CP_3
costituirsi in giudizio in difetto di impugnazione da parte del della ridetta Pt_1
statuizione e in difetto di conclusioni specificamente prese nei suoi confronti.
Infine, ai sensi art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
pag. 11/12 La Corte d'Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dall' avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Taranto n. 1943/2023 pubblicata in data 3 agosto 2023, così provvede: rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
dichiara integralmente compensate le spese di lite del presente grado;
dichiara, ai sensi art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 20 giugno 2025.
Il Presidente estensore
(Dott.ssa Anna Maria Marra)
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