Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/01/2025, n. 916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 916 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI, SEZ. II CIVILE, nella persona del Giudice Unico dott.
Giovanni Tedesco ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11437 del R.G.A.C. dell'anno 2022 avente ad oggetto: appello lesione personale e danni a cose
TRA
( , rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Parte_1 C.F._1
Ottaviano
APPELLANTE
E
( , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Vizzino
APPELLATA
NONCHE'
( ) Controparte_2 C.F._2
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI: le parti costituite si riportavano alle difese in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata proponeva appello avverso la Parte_1
sentenza n. 35888 / 2021 del Giudice di Pace di Napoli con la quale era stata rigettata la domanda risarcitoria da esso proposta con compensazione delle spese tra le parti.
L'appellata resisteva al gravame. CP_1
L'appellata restava contumace. Controparte_2
L'appellante a sostegno del gravame, come articolati motivi, ha dedotto la erronea valutazione della espletata prova orale e della documentazione esibita ed il conseguente errato accertamento in ordine alla insussistenza della esclusiva responsabilità del conducente del veicolo di proprietà della nel verificarsi del sinistro oggetto di CP_2
causa.
al risarcimento di tutti i danni subiti dalla sua persona e dal Controparte_1
motoveicolo di sua proprietà, come già quantificati nella citazione introduttiva del primo grado di giudizio, con vittoria di spese del doppio grado con attribuzione.
L'appello è solo parzialmente fondato e va accolto nei limiti per le ragioni che la motivazione che segue chiarirà.
La proponibilità della domanda risarcitoria è stata già accertata dal primo giudice ed emerge dalle missive di costituzione in mora esibite dalla originaria parte attrice nel corso del giudizio di primo grado.
Anche in ordine alla legittimazione delle parti non è sorta alcuna contestazione all'esito della pronuncia del primo giudice.
In ordine la responsabilità per il sinistro oggetto di causa deve effettivamente ritenersi che, senza adeguata motivazione, il primo giudice (come dedotto dalle parti appellante) ha sostanzialmente escluso che un sinistro risarcibile si sia verificato sulla base della ritenuta inattendibilità dell'unica testimone escussa, coniuge della originaria parte istante.
In effetti il primo giudice non ha tenuto conto che – all'esito della istruttoria espletata – vi è assoluta certezza in ordine alla astratta dinamica dell'evento. Vi è stato certamente impatto tra l'autovettura di proprietà della ed il motoveicolo di proprietà della CP_2
originaria parte istante e condotto dalla medesima parte istante. Il sinistro, per altro, risulta riferito in modo univoco dallo stesso in sede di dichiarazioni rese al PS (cfr. in Pt_1
atti).
Il primo giudice ha fondato in maniera apodittica il proprio convincimento sulla base della circostanza che la teste escussa – trasportata sul motoveicolo condotto dal marito
[...]
– non abbia riportato alcuna lesione in conseguenza del sinistro. Deve invece Pt_1
ritenersi che la circostanza risulta giustificata atteso che le lesioni riportate dalla attuale parte appellante non sono state causate (come riferito dalla stessa teste) dalla caduta a seguito dell'impatto con l'autovettura bensì dalla circostanza che un piede del è Pt_1
rimasto sotto il motociclo.
Nemmeno può assumere valenza significativa – contrariamente a quanto argomentato dal primo giudice – la circostanza secondo cui nella missiva di richiesta risarcimento danni il si è dichiarato “disoccupato” mentre la teste ha riferito che lavorava presso Pt_1
Huber. Nessuna rilevanza ha tale assunta discrasia atteso che nessuna richiesta (sotto il profilo del danno emergente o del lucro cessante) ha fatto la originaria parte istante in ordine a danni per perdita o riduzione della capacità lavorativa.
Le dichiarazioni dell'unica teste escussa – univoche in ordine alle conseguenze dannose per la persona del e per il motoveicolo di sua proprietà – risultano tuttavia Pt_1
effettivamente generiche in ordine alla concreta dinamica del sinistro.
Orbene deve ritenersi, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice ma anche contrariamente a quanto dedotto dalla parte appellante, che nel caso di specie non viasiano elementi per ritenere superata neppure in minima parte la presunzione di uguale concorrente responsabilità fissata dal secondo comma dell'art. 2054 cc per il caso di scontro tra veicoli.
Invero – giova ripeterlo - le dichiarazioni rese dalla testimone sono alquanto generiche in relazione alle concrete modalità del sinistro e soprattutto in ordine alla concreta condotta di guida tenuta dai due conducenti.
In particolare, sulla base delle generiche dichiarazioni della testimone escussa (della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare e che era presente al fatto), non è emersa la concreta condotta di guida dei due conducenti ed in particolare la velocità tenuta;
non sono emerse le condizioni (traffico, fondo stradale, ecc..) nelle quali si svolgeva concretamente la circolazione;
non è emersa con sicurezza l'utilizzazione di dispositivi da parte del conducente del motoveicolo che segnalassero la manovra che stava effettuando;
infine non è emersa l'utilizzazione ed il funzionamento da parte del conducente del motoveicolo di dispositivi di illuminazione (obbligatori per i motoveicoli). Le dichiarazioni della testimone – che nemmeno ricorda con esattezza il punto di impatto tra i due veicoli - sono poi alquanto generiche in relazione ai concreti tentativi da parte dei conducenti di evitare l'impatto con l'altro veicolo.
La dinamica del sinistro come emergente dall'istruttoria espletata non consente perciò di ritenere superata la menzionata presunzione di corresponsabilità.
In conseguenza, in parziale riforma della sentenza impugnata, va affermata la uguale e concorrente responsabilità dei due conducenti nel verificarsi del sinistro oggetto di causa.
Può a questo punto procedersi alla quantificazione del danno subito dalla attuale parte appellante.
Con riferimento alle lesioni subite dall'attuale parte appellante deve rilevarsi come Pt_1
la testimone escussa ha confermato, seppure in modo non tecnico, le suddette lesioni e che in corso di primo grado di giudizio non è stata espletata ctu medica sulla persona del
Tuttavia, sulla base della documentazione medica in atti e della perizia di parte, Pt_1 è certo che il ha riportato in occasione ed a causa del sinistro la frattura della base Pt_1
falange distale I dito piede destro ed un trauma contusivo alla mano sinistra.
Deve perciò ritenersi, in riduzione rispetto a quanto concluso dal consulente di parte, che dal sinistro siano residuati postumi permanenti a carico del nella misura del 3% Pt_1
con ITT di gg. 20 e ITP mediamente al 50% per ulteriori gg. 20.
In applicazione della tabella di cui al DM 16-10-2023 (ex art. 139 Dlgs. 209/2005) può riconoscersi in favore del (di anni 41 al momento del sinistro) ai valori monetari Pt_1
attuali un danno non patrimoniale di Euro 4.502,81 (2.858,81 + 1.096,oo + 548,oo).
Nessun ulteriore pregiudizio non patrimoniale è stato specificamente allegato né tanto meno provato. A tale somma va aggiunto l'importo di Euro 100,oo per spese mediche anche se solo in parte documentato.
Con riferimento ai danni subiti dall'appellante quale proprietario del motoveicolo occorre sottolineare come la testimone escussa ha riferito in ordine ai suddetti danni, riconoscendo gli stessi sulle foto esibite. Non può a tali fini tenersi conto del preventivo esibito dalla stessa parte appellante (che ha un assai limitato valore probatorio) e in particolare di alcuni voci di riparazione inserite nel detto preventivo che non trovano alcun riscontro nelle dichiarazioni della testimone e nei rilievi fotografici del motoveicolo incidentato.
Sulla base di tali elementi e tenuto conto dell'anno di immatricolazione e del tipo del motoveicolo incidentato, appare congruo liquidare – già ai valori monetari attuali –
l'importo di Euro 600,oo (comprensivo di iva e di sosta tecnica).
La predetta complessiva somma di Euro 5.202,81 (4.502,81 + 100,oo + 600,oo) va ridotte della metà per tener conto dell'affermato concorso di colpa.
In definitiva le originarie parti convenute vanno condannate, in solido, al pagamento in favore dell'attuale parte appellante della somma di Euro 2.601,41, oltre interessi come da dispositivo che segue.
La sentenza impugnata va riformata anche con riferimento alle disciplina delle spese processuali che seguono al sostanziale soccombenza delle originarie parti convenute.
Analogo regime seguono le spese del secondo grado di giudizio.
Le spese dei due gradi si liquidano in dispositivo, con attribuzione, tenuto conto della assai lieve difficoltà dell'attività difensiva prestata e del valore della controversia quale desumibile dalla parte di domanda concretamente accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede: 1) in parziale accoglimento dell'appello avverso la sentenza n. 35888/2021 del Giudice di Pace di Napoli così provvede:
a) dichiara la uguale e concorrente responsabilità dei due conducenti nel verificarsi del sinistro oggetto di causa;
b) condanna in solido con al Controparte_2 Controparte_1
pagamento a titolo di risarcimento danni in favore di della Parte_1
somma di Euro 2.601,41 oltre interessi legali dal giorno del sinistro al soddisfo calcolati sull'importo devalutato alla data del fatto sulla base degli indici ISTAT ed annualmente rivalutati sulla base degli stessi indici;
c) condanna in solido con al Controparte_2 Controparte_1
pagamento in favore di delle spese del primo grado di giudizio Parte_1
che liquida in complessive Euro 1.050,oo (di cui Euro 800,oo per compensi, compreso spese generali nella misura del 15% ed Euro 250,oo per spese vive)oltre iva e cpa come per legge con attribuzione all'avv. Pasquale Ottaviano;
2) rigetta per il resto l'appello;
3) condanna in solido con al pagamento Controparte_2 Controparte_1
in favore di delle spese del secondo grado di giudizio che liquida in Parte_1
complessive Euro 800,oo (di cui Euro 650,oo per compensi, compreso spese generali nella misura del 15%, ed Euro 150,oo per spese vive)oltre iva e cpa come per legge, con attribuzione all'avv. Pasquale Ottaviano
Così deciso in Napoli lì 28 gennaio 2025
Il G.U.
dott. Giovanni Tedesco