Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 11/12/2025, n. 1999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1999 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01999/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01522/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1522 del 2025, proposto da
ND ES, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Picchi, Giorgio Leoncini, Demis Bessi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze e presso di essa domiciliato come da PEC da Registri di Giustizia.
per l'ottemperanza
alla sentenza del Tribunale ordinario di Arezzo, Sezione Lavoro n. 483/2024, pubblicata in data 19 novembre 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 la dott.ssa IA De CE e viste le conclusioni delle parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Arezzo, in funzione di giudice del lavoro, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione, in favore della parte ricorrente, dell’indennità sostitutiva di ferie non godute per gli a. s. indicati in ricorso per l’importo totale di € 4.242,70, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Il Ministero intimato si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, ma non ha formulato deduzioni sul merito delle pretese di parte ricorrente.
Nella camera di consiglio del 20 novembre 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. La domanda formulata nel ricorso è ammissibile e fondata.
Difatti, la sentenza è passata in giudicato il 20 dicembre 2024, come da relativa attestazione di cancelleria, rilasciata il 21 marzo 2025.
Risulta altresì osservato il termine dilatorio di centoventi giorni stabilito dall’art. 14, comma 1 del d.l. n. 669/1996 per l’avvio dell’esecuzione, posto che la notifica della sentenza risale al 20 maggio 2024 e la notifica del ricorso per ottemperanza al 16 maggio 2025.
Non è contestato, d’altra parte, che il Ministero resistente non ha provveduto al pagamento delle somme spettanti alla parte ricorrente.
Al Ministero dell’Istruzione e del Merito deve pertanto ordinarsi di dare esecuzione al giudicato, provvedendo – entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza – a corrispondere alla parte ricorrente la somma liquidata a suo favore con la sentenza n. 483/2024 del Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, a titolo di ferie non godute per gli anni scolastici indicati in ricorso, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Laddove l’inadempimento dovesse persistere, nei sessanta giorni successivi provvederà in veste di commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale di Bilancio presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito, con facoltà di delega all'interno della medesima struttura.
3. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo a favore dei difensori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare immediata e integrale esecuzione alla sentenza in epigrafe indicata, nei termini precisati in motivazione;
- per il caso di eventuale ulteriore inottemperanza, nomina quale commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega ad un funzionario del medesimo Ufficio, affinché provveda nei sessanta giorni successivi, su richiesta della parte interessata, ai necessari adempimenti;
- condanna il Ministero resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 1.000,00, oltre agli accessori di legge da distrarsi a favore dei difensori antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IA La GU, Presidente
Pierpaolo Grauso, Consigliere
IA De CE, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA De CE | IA La GU |
IL SEGRETARIO