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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 03/02/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4024/2018
TRIBUNALE DI TIVOLI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione civile
In persona del giudice unico Dr. Francesco Lupia
Ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA Nella causa civile di primo grado iscritta n.4024/18 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2018, vertente Tra
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, Parte_1 dall'Avv. Mirko Saginario e dall'Avv. Elisabetta Zoli, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma via Castiglio della Pescaia n.61;
ATTORE E
CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
E
, , , , , CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 CP_6 [...]
, , , E CP_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10 CP_11
;
[...]
LITISCONSORTI NECESSARI CONTUMACI
OGGETTO:
Azione di scioglimento di comunione ereditaria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione regolarmente notificato evocava in giudizio i Parte_1 convenuti ,quali comproprietari degli immobili così identificati:. a) locale deposito sito in CA
NT EF (Roma) alla Via San Morello snc, piano T, censito al NCEU del Comune di CA
NT EF al foglio 8, particella 145, sub 1, categoria C\2, Classe 1, Consistenza mq 55, rendita
E. 22,72; b) 1\2 dell'appartamento ad uso civile abitazione sito in CA NT EF (Roma) alla Via San Morello snc, piano 1, censito al NCEU del Comune di CA NT EF al foglio 8, particella 145, sub 2, categoria A\4, Classe 3, Consistenza 3 vani, rendita E. 83,67; c) 1\2 dell'appartamento ad uso civile abitazione sito in CA NT EF (Roma) alla Via San Morello snc, piano 2, censito al NCEU del Comune di CA NT EF al foglio 8, particella 145, sub 3, categoria A\4, Classe 3, Consistenza 3,5 vani, rendita E. 97,61; d) 1\2 dell'appartamento ad uso civile abitazione sito in CA NT EF (Roma) alla Via San Morello snc, censito al NCEU del
Comune di CA NT EF al foglio 8, particella 145, sub 501, categoria A\4, Classe 3,
Consistenza ,53 vani, rendita E. 97,61. Allegava in particolare le seguenti circostanze “Il presente giudizio di divisione rg. 4024\2018 trae origine dalla procedura esecutiva immobiliare azionata dal SI. in danno de Parte_1 cuius della SI.ra e rubricata al n° r.g.e.i. 580\2013 (Tribunale Civile di Tivoli _ CP_1
Esecuzioni Immobiliari). In particolare, vista la sentenza recante n° 766\2013 pronunciata dal
Tribunale Civile di Tivoli, in persona del Dott. Alessio Liberati in data 21\22.05.2013 e munita di formula esecutiva il successivo 07.06.2013 e visto, altresì, l'atto di precetto per Euro 23.225,99, oltre alle spese successive ed occorrende notificato in data 02.07.2013, il SI. Parte_1 promuoveva avanti al Tribunale Civile di Tivoli esecuzione immobiliare (rubricata al n° r.g.e.i. 580\2013) in danno della debitrice SI.ra Nella detta procedura esecutiva, il SI. CP_1 [...]
sottoponeva a pignoramento immobiliare la quota di proprietà della SI.ra Parte_1 [...] degli immobili di cui esattamente in appresso: a) locale deposito sito in CA NT CP_1
EF (Roma) alla Via San Morello snc, piano T, censito al NCEU del Comune di CA NT
EF al foglio 8, particella 145, sub 1, categoria C\2, Classe 1, Consistenza mq 55, rendita E. 22,72; b) 1\2 dell'appartamento ad uso civile abitazione sito in CA NT EF (Roma) alla
Via San Morello snc, piano 1, censito al NCEU del Comune di CA NT EF al foglio 8, particella 145, sub 2, categoria A\4, Classe 3, Consistenza 3 vani, rendita E. 83,67; c) 1\2 dell'appartamento ad uso civile abitazione sito in CA NT EF (Roma) alla Via San Morello snc, piano 2, censito al NCEU del Comune di CA NT EF al foglio 8, particella 145, sub 3, categoria A\4, Classe 3, Consistenza 3,5 vani, rendita E. 97,61; d) 1\2 dell'appartamento ad uso civile abitazione sito in CA NT EF (Roma) alla Via San Morello snc, censito al NCEU del
Comune di CA NT EF al foglio 8, particella 145, sub 501, categoria A\4, Classe 3,
Consistenza ,53 vani, rendita E. 97,61. I beni oggetto di pignoramento immobiliare erano originariamente in comproprietà nella misura del 50% pro indiviso fra la predetta SI.ra
[...] ed il di Lei coniuge SI. , insistendo tra i medesimi il regime della comunione CP_1 CP_12 legale. Il SI. successivamente decedeva e gli succedevano oltre alla stessa coniuge CP_12
i SIg.ri , , , CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 CP_6 [...] ed, ancora i SIg.ri , e CP_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10 CP_11
, questi ultimi in qualità, a propria volta, di eredi della SI.ra . Con ordinanza
[...] Persona_1 del 22.02.2018 assunta nel richiamato procedimento esecutivo immobiliare recante n° r.g.e.i. 580/2013, l'On.le SI. Giudice dell'Esecuzione presso il Tribunale Civile di Tivoli in persona della Dott.ssa Francesca Coccoli rilevava che “omissis… non può procedersi alla separazione in natura della quota spettante al debitore in quanto il creditore pignorante ed i comproprietari non ne hanno fatto richiesta e (ovvero) in considerazione del fatto che essa non è possibile per la natura e le caratteristiche del bene ..omissis” ed ha, altresì, statuito, che “…omissis… non appare probabile che la vendita della quota indivisa del bene possa essere effettuata “ad un prezzo pari o superiore al valore” della quota medesima in quanto è notorio che l'interesse per l'acquisto di una quota di bene indiviso si manifesta normalmente per un valore inferiore a quello di mercato;
che, dunque, la vendita della quota risulta in concreto economicamente non conveniente;
che per quanto sin qui considerato appare opportuno procedersi alla divisione dei bene ai sensi dell'art. 600 cod. proc. civ
…. omissis”. Concludeva dunque chiedendo “Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione, deduzione, istanza, pretesa e conclusione, in quanto infondata in fatto ed in diritto oltreché sprovvista del benché minimo supporto probatorio e, quindi, in accoglimento della presente azione, procedere alla divisione tra i convenuti dei beni meglio descritti in premessa, il tutto con ogni conseguenziale pronuncia di legge, disponendo che la quota di spettanza della SI.ra CP_1
o il suo controvalore, sia vincolata a disposizione del Giudice dell'Esecuzione Immobiliare n° r.g.e.i. 580/2013 pendente avanti il Tribunale di Tivoli per i successivi incombenti e provvedimenti di legge. Il tutto con il favore dei compensi e delle spese oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge..omissis”. I convenuti, ritualmente citati in giudizio, restavano contumaci.
La causa era istruita documentalmente e tramite CTU.
Nel corso delle operazioni peritali, si accertava che la SI.ra risultava, nelle more, CP_1 deceduta il 14.01.2021 e, per l'effetto, con istanza depositata in data 09.10.2021, parte attrice chiedeva al Tribunale adito di volere disporre la interruzione del processo ex art. 300 cod. proc. civ.. Con provvedimento del 10.02.2022 notificato dalla Cancelleria a mezzo pec il successivo 11.02.2022, il Tribunale di Tivoli così testualmente disponeva "Il Giudice letta l'istanza che precede, depositata da parte attrice in data 9 ottobre 2021 e, l'allegata documentazione, dalla quale si evince l'intervenuto decesso, in data 14.1.2021 della convenuta contumace
p.q.m.
CP_1 visto l'art.300 c.p.c., dichiara l'interruzione del processo… omissis”. Successivamente in data 10.04.2022, l'attore depositava istanza di riassunzione nei confronti di:
1. i SIg.ri , , , ed, CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 CP_6 CP_7 ancora i SIg.ri , e (questi Controparte_8 Controparte_9 CP_10 Controparte_11 ultimi in qualità, a propria volta, di eredi della SI.ra );
2. i SIg.ri , Persona_1 CP_2
, , ed, ancora i SIg.ri CP_3 CP_4 CP_5 CP_6 CP_7 CP_8
, e (questi ultimi in qualità, a propria
[...] Controparte_9 CP_10 Controparte_11 volta, di eredi della SI.ra ). Persona_1
Riassunto il processo, i SIg.ri , , , CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 CP_6
ed, ancora i SIg.ri , e CP_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10 CP_11
, in proprio e nella loro qualità di eredi, rimanevano contumaci.
[...]
Completate le operazioni peritali, la causa era dunque trattenuta in decisione.
MOTIVAZIONE La domanda attorea di scioglimento della comunione ereditaria esistente sui summenzionati immobili
è fondata e va dunque accolta. Ed invero provata deve dirsi la comproprietà dell'immobile fra i convenuti in virtù della documentazione prodotta da parte attrice ( nello specifico:
1. documentazione ipotecaria e catastale per il ventennio anteriore sul nominativo di ciascun comproprietario SIg.ri: CP_1 [...]
SI. , , , CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 CP_6 CP_7 Controparte_8
, e;
2. documentazione ipotecaria e catastale per il Controparte_9 CP_10 Controparte_11 ventennio anteriore sul nominativo del de cuius;
3. relazione di consulenza tecnica CP_12
(perizia) a firma del Geom. depositata nel giudizio n° rge 580\2013 -Tribunale Civile Persona_2 di Tivoli, in persona del Giudice dell'Esecuzione Dott.ssa Francesca Coccoli) e dalla CTU svolta nel presente giudizio. A tal riguardo giova rammentare come l'assenza di atti di accettazione espressa dell'eredità da parte dei convenuti non osti allo scioglimento della comunione, dovendosi ritenere provata la loro qualità di eredi. Sul punto invero la Suprema Corte ha avuto modo di precisare come ““I chiamati all'eredità, se citati in giudizio in qualità di eredi, hanno l'onere di costituirsi contestando l'avvenuta accettazione dell'eredità, diversamente si considerano legittimati passivi alla lite” ( Corte di Cassazione ,sentenza n. 17445, depositata il 28 giugno 2019).
Le quote ideali ereditarie debbono essere dunque così determinate:1) (quote oggetto di CP_1 pignoramento): ½ della piena proprietà degli appartamenti ad uso abitativo distinti in catasto al foglio
8, particelle 145 subalterni 2, 3 e 501 nonché la piena ed esclusiva proprietà del locale deposito censito in catasto fabbricati al foglio 8, particella 145, subalterno 1.; 2) QUOTA DI PROPRIETA' IN CAPO A CIASCUNO DEGLI EREDI, SIG.RI , , , , CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 CP_6
DOMENICO: 1/14 della piena proprietà degli appartamenti ad uso abitativo distinti in catasto al foglio 8, particelle 145 subalterni 2, 3 e 501;3) QUOTA DI PROPIETA' IN CAPO A CIASCUNO DEGLI EREDI , , : 1/56 della piena Parte_2 CP_9 Parte_3 proprietà degli appartamenti ad uso abitativo distinti in catasto al foglio 8, particelle 145 subalterni 2, 3 e 501.
Tanto premesso, alla luce della CTU svolta in sede di esecuzione immobiliare, si ritiene di dover qualificare tale immobile come non comodamente divisibile in natura ai sensi degli articoli
11144,1116,720 e 729 c.c.
A tal proposito giova rammentare come la tecnica della divisione in natura del bene comune trova fondamento nell'autonomo diritto di ciascun compartecipe sulla cosa in funzione della quota, che si converte, al momento dello scioglimento, nel diritto al conseguimento di una parte della cosa corrispondente alla rispettiva quota. Il principio che la divisione si effettua in natura rappresenta la regola ed implica che il consolidamento delle quote avvenga attribuendo i beni a ciascun condividente senza spezzettamento. Esso si applica per i beni mobili e per gl'immobili, senza che assuma rilevanza il numero delle cose oggetto della comunione o la fonte costitutiva della stessa. L'assegnazione ad un compartecipe o ad alcuni e la vendita a terzi costituiscono, invece, l'eccezione . La divisione in natura trova un limite nella tutela dell'interesse collettivo dei compartecipi ed un ulteriore limite nel concetto di comoda divisibilità della cosa.
In particolare la nozione di comoda divisibilità viene ricostruita attingendo al parametro normativo dell'art. 720, dettato in tema di divisione ereditaria, ma utilizzabile nella comunione ordinaria per effetto del rinvio contenuto nell'art. 1116 c.c..
Essa presuppone che l'idoneità funzionale della cosa da dividersi possa essere conseguita con spese non rilevanti e senza notevole pregiudizio per l'originario valore economico (C. 2117/1995).
La divisibilità dei beni immobili non può essere sostenuta soltanto in base al dato formale della distinta indicazione catastale, ma va accertata alla stregua di criteri obiettivi di natura economica e funzionale.
Il concetto di comoda divisibilità postula, sotto l'aspetto strumentale, la possibilità di un materiale pagina 4 di 5 frazionamento della cosa e quella di un frazionamento che non provochi un notevole deprezzamento del bene comune rispetto alla sua utilizzazione e che consenta la formazione di quote suscettibili di autonomo e libero godimento, non gravate da eccessivi pesi, servitù e limitazioni ( C. 7083/1995; C.
5133/1995) e, sotto l'aspetto economico-funzionale, che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole porzioni rispetto al valore dell'intero ( C. 2117/1995; C. 8201/1990; C. 1104/1990).
Infine l'art. 728, che, in tema di comunione ereditaria, prevede i conguagli monetari per compensare l'ineguaglianza delle attribuzioni in natura, per effetto dell'art. 1116, è applicabile alla comunione ordinaria (C. 2117/1995).
Ebbene nel caso di specie la CTU espletata ha rappresentato come i fabbricati in questione non risultino catastalmente frazionabili in tante parti quanti sono i comunisti.
Ne discende la necessità di procedere alla divisione tramite vendita ex art.788 e 570 e ss cpc. A tal fine pare corretta la stima effettuata dal CTU secondo valori di mercato. Ed infatti all'attualità l'intero presenta un valore commerciale di euro 95.591,20, (pag.29 CTU). E' dunque necessario rimettere la causa sul ruolo con separata ordinanza disponendo le modalità di vendita. All'esito della fase di vendita,da svolgersi ancora in fase cognitiva, dovrà essere adottato un progetto di distribuzione delle somme fra i comunisti da approvarsi con sentenza ex art.789 e 627 cpc.
Solo successivamente al passaggio in giudicato di tale ultima sentenza la causa dovrà essere riassunta Con ex art.627 cpc,procedendo quindi il alla ripartizione fra i creditori delle somme attribuite agli eredi di in questo giudizio. CP_1
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, nella persona del Giudice Unico dott.Francesco Lupia:
1) Dichiara titolare della quota ideale di ½ della piena proprietà degli appartamenti ad CP_1 uso abitativo distinti in catasto al foglio 8, particelle 145 subalterni 2, 3 e 501 nonché della piena ed esclusiva proprietà del locale deposito censito in catasto fabbricati al foglio 8, particella 145, subalterno
1.; 2) Dichiara , , , , titolari CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 CP_6 CP_7 della quota ideale di 1/14 ciascuno della piena proprietà degli appartamenti ad uso abitativo distinti in catasto al foglio 8, particelle 145 subalterni 2, 3 e 501; 3) , , Parte_2 CP_9
E titolari della quota ideale di 1/56 ciascuno della piena proprietà degli CP_11 CP_8 appartamenti ad uso abitativo distinti in catasto al foglio 8, particelle 145 subalterni 2, 3 e 501;
2)Dichiara l'indivisibilità dell'immobile e ne dispone la vendita;
3)Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
4) Spese legali come in parte motiva.
Tivoli 2.2.25 Il Giudice
Dott.Francesco Lupia
pagina 5 di 5
TRIBUNALE DI TIVOLI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione civile
In persona del giudice unico Dr. Francesco Lupia
Ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA Nella causa civile di primo grado iscritta n.4024/18 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2018, vertente Tra
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, Parte_1 dall'Avv. Mirko Saginario e dall'Avv. Elisabetta Zoli, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma via Castiglio della Pescaia n.61;
ATTORE E
CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
E
, , , , , CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 CP_6 [...]
, , , E CP_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10 CP_11
;
[...]
LITISCONSORTI NECESSARI CONTUMACI
OGGETTO:
Azione di scioglimento di comunione ereditaria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione regolarmente notificato evocava in giudizio i Parte_1 convenuti ,quali comproprietari degli immobili così identificati:. a) locale deposito sito in CA
NT EF (Roma) alla Via San Morello snc, piano T, censito al NCEU del Comune di CA
NT EF al foglio 8, particella 145, sub 1, categoria C\2, Classe 1, Consistenza mq 55, rendita
E. 22,72; b) 1\2 dell'appartamento ad uso civile abitazione sito in CA NT EF (Roma) alla Via San Morello snc, piano 1, censito al NCEU del Comune di CA NT EF al foglio 8, particella 145, sub 2, categoria A\4, Classe 3, Consistenza 3 vani, rendita E. 83,67; c) 1\2 dell'appartamento ad uso civile abitazione sito in CA NT EF (Roma) alla Via San Morello snc, piano 2, censito al NCEU del Comune di CA NT EF al foglio 8, particella 145, sub 3, categoria A\4, Classe 3, Consistenza 3,5 vani, rendita E. 97,61; d) 1\2 dell'appartamento ad uso civile abitazione sito in CA NT EF (Roma) alla Via San Morello snc, censito al NCEU del
Comune di CA NT EF al foglio 8, particella 145, sub 501, categoria A\4, Classe 3,
Consistenza ,53 vani, rendita E. 97,61. Allegava in particolare le seguenti circostanze “Il presente giudizio di divisione rg. 4024\2018 trae origine dalla procedura esecutiva immobiliare azionata dal SI. in danno de Parte_1 cuius della SI.ra e rubricata al n° r.g.e.i. 580\2013 (Tribunale Civile di Tivoli _ CP_1
Esecuzioni Immobiliari). In particolare, vista la sentenza recante n° 766\2013 pronunciata dal
Tribunale Civile di Tivoli, in persona del Dott. Alessio Liberati in data 21\22.05.2013 e munita di formula esecutiva il successivo 07.06.2013 e visto, altresì, l'atto di precetto per Euro 23.225,99, oltre alle spese successive ed occorrende notificato in data 02.07.2013, il SI. Parte_1 promuoveva avanti al Tribunale Civile di Tivoli esecuzione immobiliare (rubricata al n° r.g.e.i. 580\2013) in danno della debitrice SI.ra Nella detta procedura esecutiva, il SI. CP_1 [...]
sottoponeva a pignoramento immobiliare la quota di proprietà della SI.ra Parte_1 [...] degli immobili di cui esattamente in appresso: a) locale deposito sito in CA NT CP_1
EF (Roma) alla Via San Morello snc, piano T, censito al NCEU del Comune di CA NT
EF al foglio 8, particella 145, sub 1, categoria C\2, Classe 1, Consistenza mq 55, rendita E. 22,72; b) 1\2 dell'appartamento ad uso civile abitazione sito in CA NT EF (Roma) alla
Via San Morello snc, piano 1, censito al NCEU del Comune di CA NT EF al foglio 8, particella 145, sub 2, categoria A\4, Classe 3, Consistenza 3 vani, rendita E. 83,67; c) 1\2 dell'appartamento ad uso civile abitazione sito in CA NT EF (Roma) alla Via San Morello snc, piano 2, censito al NCEU del Comune di CA NT EF al foglio 8, particella 145, sub 3, categoria A\4, Classe 3, Consistenza 3,5 vani, rendita E. 97,61; d) 1\2 dell'appartamento ad uso civile abitazione sito in CA NT EF (Roma) alla Via San Morello snc, censito al NCEU del
Comune di CA NT EF al foglio 8, particella 145, sub 501, categoria A\4, Classe 3,
Consistenza ,53 vani, rendita E. 97,61. I beni oggetto di pignoramento immobiliare erano originariamente in comproprietà nella misura del 50% pro indiviso fra la predetta SI.ra
[...] ed il di Lei coniuge SI. , insistendo tra i medesimi il regime della comunione CP_1 CP_12 legale. Il SI. successivamente decedeva e gli succedevano oltre alla stessa coniuge CP_12
i SIg.ri , , , CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 CP_6 [...] ed, ancora i SIg.ri , e CP_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10 CP_11
, questi ultimi in qualità, a propria volta, di eredi della SI.ra . Con ordinanza
[...] Persona_1 del 22.02.2018 assunta nel richiamato procedimento esecutivo immobiliare recante n° r.g.e.i. 580/2013, l'On.le SI. Giudice dell'Esecuzione presso il Tribunale Civile di Tivoli in persona della Dott.ssa Francesca Coccoli rilevava che “omissis… non può procedersi alla separazione in natura della quota spettante al debitore in quanto il creditore pignorante ed i comproprietari non ne hanno fatto richiesta e (ovvero) in considerazione del fatto che essa non è possibile per la natura e le caratteristiche del bene ..omissis” ed ha, altresì, statuito, che “…omissis… non appare probabile che la vendita della quota indivisa del bene possa essere effettuata “ad un prezzo pari o superiore al valore” della quota medesima in quanto è notorio che l'interesse per l'acquisto di una quota di bene indiviso si manifesta normalmente per un valore inferiore a quello di mercato;
che, dunque, la vendita della quota risulta in concreto economicamente non conveniente;
che per quanto sin qui considerato appare opportuno procedersi alla divisione dei bene ai sensi dell'art. 600 cod. proc. civ
…. omissis”. Concludeva dunque chiedendo “Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione, deduzione, istanza, pretesa e conclusione, in quanto infondata in fatto ed in diritto oltreché sprovvista del benché minimo supporto probatorio e, quindi, in accoglimento della presente azione, procedere alla divisione tra i convenuti dei beni meglio descritti in premessa, il tutto con ogni conseguenziale pronuncia di legge, disponendo che la quota di spettanza della SI.ra CP_1
o il suo controvalore, sia vincolata a disposizione del Giudice dell'Esecuzione Immobiliare n° r.g.e.i. 580/2013 pendente avanti il Tribunale di Tivoli per i successivi incombenti e provvedimenti di legge. Il tutto con il favore dei compensi e delle spese oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge..omissis”. I convenuti, ritualmente citati in giudizio, restavano contumaci.
La causa era istruita documentalmente e tramite CTU.
Nel corso delle operazioni peritali, si accertava che la SI.ra risultava, nelle more, CP_1 deceduta il 14.01.2021 e, per l'effetto, con istanza depositata in data 09.10.2021, parte attrice chiedeva al Tribunale adito di volere disporre la interruzione del processo ex art. 300 cod. proc. civ.. Con provvedimento del 10.02.2022 notificato dalla Cancelleria a mezzo pec il successivo 11.02.2022, il Tribunale di Tivoli così testualmente disponeva "Il Giudice letta l'istanza che precede, depositata da parte attrice in data 9 ottobre 2021 e, l'allegata documentazione, dalla quale si evince l'intervenuto decesso, in data 14.1.2021 della convenuta contumace
p.q.m.
CP_1 visto l'art.300 c.p.c., dichiara l'interruzione del processo… omissis”. Successivamente in data 10.04.2022, l'attore depositava istanza di riassunzione nei confronti di:
1. i SIg.ri , , , ed, CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 CP_6 CP_7 ancora i SIg.ri , e (questi Controparte_8 Controparte_9 CP_10 Controparte_11 ultimi in qualità, a propria volta, di eredi della SI.ra );
2. i SIg.ri , Persona_1 CP_2
, , ed, ancora i SIg.ri CP_3 CP_4 CP_5 CP_6 CP_7 CP_8
, e (questi ultimi in qualità, a propria
[...] Controparte_9 CP_10 Controparte_11 volta, di eredi della SI.ra ). Persona_1
Riassunto il processo, i SIg.ri , , , CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 CP_6
ed, ancora i SIg.ri , e CP_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10 CP_11
, in proprio e nella loro qualità di eredi, rimanevano contumaci.
[...]
Completate le operazioni peritali, la causa era dunque trattenuta in decisione.
MOTIVAZIONE La domanda attorea di scioglimento della comunione ereditaria esistente sui summenzionati immobili
è fondata e va dunque accolta. Ed invero provata deve dirsi la comproprietà dell'immobile fra i convenuti in virtù della documentazione prodotta da parte attrice ( nello specifico:
1. documentazione ipotecaria e catastale per il ventennio anteriore sul nominativo di ciascun comproprietario SIg.ri: CP_1 [...]
SI. , , , CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 CP_6 CP_7 Controparte_8
, e;
2. documentazione ipotecaria e catastale per il Controparte_9 CP_10 Controparte_11 ventennio anteriore sul nominativo del de cuius;
3. relazione di consulenza tecnica CP_12
(perizia) a firma del Geom. depositata nel giudizio n° rge 580\2013 -Tribunale Civile Persona_2 di Tivoli, in persona del Giudice dell'Esecuzione Dott.ssa Francesca Coccoli) e dalla CTU svolta nel presente giudizio. A tal riguardo giova rammentare come l'assenza di atti di accettazione espressa dell'eredità da parte dei convenuti non osti allo scioglimento della comunione, dovendosi ritenere provata la loro qualità di eredi. Sul punto invero la Suprema Corte ha avuto modo di precisare come ““I chiamati all'eredità, se citati in giudizio in qualità di eredi, hanno l'onere di costituirsi contestando l'avvenuta accettazione dell'eredità, diversamente si considerano legittimati passivi alla lite” ( Corte di Cassazione ,sentenza n. 17445, depositata il 28 giugno 2019).
Le quote ideali ereditarie debbono essere dunque così determinate:1) (quote oggetto di CP_1 pignoramento): ½ della piena proprietà degli appartamenti ad uso abitativo distinti in catasto al foglio
8, particelle 145 subalterni 2, 3 e 501 nonché la piena ed esclusiva proprietà del locale deposito censito in catasto fabbricati al foglio 8, particella 145, subalterno 1.; 2) QUOTA DI PROPRIETA' IN CAPO A CIASCUNO DEGLI EREDI, SIG.RI , , , , CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 CP_6
DOMENICO: 1/14 della piena proprietà degli appartamenti ad uso abitativo distinti in catasto al foglio 8, particelle 145 subalterni 2, 3 e 501;3) QUOTA DI PROPIETA' IN CAPO A CIASCUNO DEGLI EREDI , , : 1/56 della piena Parte_2 CP_9 Parte_3 proprietà degli appartamenti ad uso abitativo distinti in catasto al foglio 8, particelle 145 subalterni 2, 3 e 501.
Tanto premesso, alla luce della CTU svolta in sede di esecuzione immobiliare, si ritiene di dover qualificare tale immobile come non comodamente divisibile in natura ai sensi degli articoli
11144,1116,720 e 729 c.c.
A tal proposito giova rammentare come la tecnica della divisione in natura del bene comune trova fondamento nell'autonomo diritto di ciascun compartecipe sulla cosa in funzione della quota, che si converte, al momento dello scioglimento, nel diritto al conseguimento di una parte della cosa corrispondente alla rispettiva quota. Il principio che la divisione si effettua in natura rappresenta la regola ed implica che il consolidamento delle quote avvenga attribuendo i beni a ciascun condividente senza spezzettamento. Esso si applica per i beni mobili e per gl'immobili, senza che assuma rilevanza il numero delle cose oggetto della comunione o la fonte costitutiva della stessa. L'assegnazione ad un compartecipe o ad alcuni e la vendita a terzi costituiscono, invece, l'eccezione . La divisione in natura trova un limite nella tutela dell'interesse collettivo dei compartecipi ed un ulteriore limite nel concetto di comoda divisibilità della cosa.
In particolare la nozione di comoda divisibilità viene ricostruita attingendo al parametro normativo dell'art. 720, dettato in tema di divisione ereditaria, ma utilizzabile nella comunione ordinaria per effetto del rinvio contenuto nell'art. 1116 c.c..
Essa presuppone che l'idoneità funzionale della cosa da dividersi possa essere conseguita con spese non rilevanti e senza notevole pregiudizio per l'originario valore economico (C. 2117/1995).
La divisibilità dei beni immobili non può essere sostenuta soltanto in base al dato formale della distinta indicazione catastale, ma va accertata alla stregua di criteri obiettivi di natura economica e funzionale.
Il concetto di comoda divisibilità postula, sotto l'aspetto strumentale, la possibilità di un materiale pagina 4 di 5 frazionamento della cosa e quella di un frazionamento che non provochi un notevole deprezzamento del bene comune rispetto alla sua utilizzazione e che consenta la formazione di quote suscettibili di autonomo e libero godimento, non gravate da eccessivi pesi, servitù e limitazioni ( C. 7083/1995; C.
5133/1995) e, sotto l'aspetto economico-funzionale, che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole porzioni rispetto al valore dell'intero ( C. 2117/1995; C. 8201/1990; C. 1104/1990).
Infine l'art. 728, che, in tema di comunione ereditaria, prevede i conguagli monetari per compensare l'ineguaglianza delle attribuzioni in natura, per effetto dell'art. 1116, è applicabile alla comunione ordinaria (C. 2117/1995).
Ebbene nel caso di specie la CTU espletata ha rappresentato come i fabbricati in questione non risultino catastalmente frazionabili in tante parti quanti sono i comunisti.
Ne discende la necessità di procedere alla divisione tramite vendita ex art.788 e 570 e ss cpc. A tal fine pare corretta la stima effettuata dal CTU secondo valori di mercato. Ed infatti all'attualità l'intero presenta un valore commerciale di euro 95.591,20, (pag.29 CTU). E' dunque necessario rimettere la causa sul ruolo con separata ordinanza disponendo le modalità di vendita. All'esito della fase di vendita,da svolgersi ancora in fase cognitiva, dovrà essere adottato un progetto di distribuzione delle somme fra i comunisti da approvarsi con sentenza ex art.789 e 627 cpc.
Solo successivamente al passaggio in giudicato di tale ultima sentenza la causa dovrà essere riassunta Con ex art.627 cpc,procedendo quindi il alla ripartizione fra i creditori delle somme attribuite agli eredi di in questo giudizio. CP_1
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, nella persona del Giudice Unico dott.Francesco Lupia:
1) Dichiara titolare della quota ideale di ½ della piena proprietà degli appartamenti ad CP_1 uso abitativo distinti in catasto al foglio 8, particelle 145 subalterni 2, 3 e 501 nonché della piena ed esclusiva proprietà del locale deposito censito in catasto fabbricati al foglio 8, particella 145, subalterno
1.; 2) Dichiara , , , , titolari CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 CP_6 CP_7 della quota ideale di 1/14 ciascuno della piena proprietà degli appartamenti ad uso abitativo distinti in catasto al foglio 8, particelle 145 subalterni 2, 3 e 501; 3) , , Parte_2 CP_9
E titolari della quota ideale di 1/56 ciascuno della piena proprietà degli CP_11 CP_8 appartamenti ad uso abitativo distinti in catasto al foglio 8, particelle 145 subalterni 2, 3 e 501;
2)Dichiara l'indivisibilità dell'immobile e ne dispone la vendita;
3)Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
4) Spese legali come in parte motiva.
Tivoli 2.2.25 Il Giudice
Dott.Francesco Lupia
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