Sentenza 8 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/01/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO 3 SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del GOP designato, Dott.ssa Adele Di Lorenzo, all'esito dell'udienza del 08/01/2025, ha pronunciato con lettura di dispositivo e motivazione la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al N. 23369 / 2023. R.G. promossa da:
C.F. rapp.to/a e difeso/a dall' avv. Parte_1 C.F._1
CAPUANO MIRKO ed elett.te dom.to/a come in atti Ricorrente
Contro
rapp.to/a e difeso/a dall'avv.DI FEO AGOSTINO ed elett.te dom.to/a come CP_1
in atti Resistente
Oggetto :Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni :in atti
Ragioni di fatto e di dritto della decisione
Con ricorso depositato in data 12.12.2023, debitamente notificato, il ricorrente in epigrafe agiva in giudizio nei confronti dell' innanzi all'intestato Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, CP_1
per sentir accogliere le seguenti conclusioni : accertare e dichiarare che il sig. Parte_1
quale erede del sig. ha diritto al pagamento degli arretrati su pensione n. 13828016 Persona_1
cat VO a titolo di Anf - trattamento a titolo di famiglia pari ad euro 12.793,08 riconosciuti in favore del defunta sig. oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali con decorrenza dal Persona_1
120° giorno dalla maturazione del diritto fino al soddisfo nella misura dovuta. Esponeva che il defunto genitore aveva inoltrato in data 17.02.2017 a mezzo patronato domanda di Persona_1
Part trattamento di famiglia figlio inabile a suo carico a far data dal 02.2012 per gli anni dall'anno
2012 in poi;
di aver quindi in seguito al decesso avvenuto in data 17.10.2018 inoltrato domanda di pensione di reversibilità nonché domanda di rate maturate e non riscosse;
che in data 16.12.2020
che il predetto importo di euro 12.793,08 Mai veniva erogato all'erede sig. ; che a seguito di diffida del 26.07.2023 l' in data 24.08.2023, Parte_1 CP_1
comunicava che doveva essere inoltrata domanda amministrativa per i ratei maturati e non riscossi;
che in 04.10.2023 si provvedeva all'inoltro del modello AP23 a cui seguiva comunicazione
CP_ dell' del 07.10.2023 l' comunicava la reiezione della domanda atteso che “ tutte le CP_1 somme dovute agli eredi erano già pagate a seguito di precedente domanda del 20.06.2019”;
Con memoria depositata in data 21.02.2024, si costituiva in giudizio l' , contestando tutto CP_1 quanto dedotto ed argomentato da controparte ed eccependo, in via preliminare l'intervenuta decadenza dall'azione giudiziaria ex art. 47 DPR n. 639/1970 e succ. mod. nonché la carenza di Parte domanda amministrativa per i ratei maturati e non riscossi di richiesti con il presente giudizio in quanto la domanda amministrativa del 04.10.2023 riguardava i ratei di pensione maturati e non riscossi già liquidati agli eredi con domanda del 2019
All'udienza odierna all'esito della discussione la causa è decisa con la presente sentenza contestuale
Motivi della decisione
Va accolta l'eccezione preliminare avanzata dall' , pertanto, ricorso va dichiarato CP_1
inammissibile per intervenuta decadenza dall'azione giudiziaria ex art. 47 DPR n. 639/1970, come modificato dall'art. 4 d.l. n. 384/1992, conv. in L. n. 438/1992), secondo cui: “I commi secondo e terzo dell'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639, sono sostituiti dai seguenti: <
l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo
1989 n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma>>”.
Quanto alla decorrenza del termine decadenziale per l'esercizio dell'azione giudiziaria, la predetta disposizione (art. 47 cit.), nella nuova formulazione, prevede alternativamente, tre ipotesi di dies a quo: 1) dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'istituto; 2) dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della decisione;
3) dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione;
ove, manchi il ricorso amministrativo, alla data della richiesta, dunque, si sommano i termini presuntivi (art. 7 L. n.
533/1973, art. 46 co. 5 e 6 della L n. 88/1989) per l'esaurimento del procedimento amministrativo ai quali si aggiungono i tre anni o un anno di decadenza a secondo della prestazione richiesta.
Ora, l'art. 7 L. n. 533/73 prevede che le domande di prestazione rivolte agli Istituti assicuratori si intendono respinte con il decorso di 120 giorni dalla data della loro presentazione, senza che l'Istituto si sia pronunciato (cd. silenzio-rifiuto); l'art. 46, co. 5, L. n. 88/1989 dispone che il termine per proporre il ricorso amministrativo avverso le determinazioni dell' , implicite o CP_1
esplicite, in materia di prestazioni è di 90 giorni, e, al co. 6, che la decisione deve essere emessa nei
90 giorni successivi, decorsi i quali l'interessato può proporre l'azione giudiziaria.
Dal quadro normativo appena delineato risulta che la decorrenza del termine di decadenza in esame va individuata nella data della decisione, espressa o tacita, del ricorso amministrativo, solo quando tale decisione sia o debba considerarsi emessa prima della scadenza dei termini complessivamente prescritti per l'esaurimento dell'iter amministrativo. Se invece entro tali termini, pari a complessivi
300 giorni (120 giorni per la formazione del silenzio rifiuto;
90 giorni per la proposizione del ricorso amministrativo;
90 giorni, decorrenti dalla proposizione di quest'ultimo per la decisione da parte dell'organo adito), per qualunque ragione, tale decisione non è configurabile, il termine decadenziale prende comunque a decorrere dalla scadenza dei termini stessi, ossia, appunto, dal
301esimo giorno successivo alla richiesta di prestazione.
Nel caso di specie, in mancanza del ricorso amministrativo, la domanda di liquidazione della prestazione di ANF presentata dal de cuius è stata presentata in data 17.02.2017 per cui i termini per la conclusione del procedimento amministrativo sarebbero scaduti in data 17.12.2018 ovvero il
301esimo giorno successivo. Considerando il decesso avvenuto in data 17.10.2018, per il ricorrente erede, il termine da cui partire è quello della comunicazione del 16.12.2020 di liquidazione degli arretrati ANF relativi alla pensione del de cuius per cui i termini per la conclusione del procedimento amministrativo sarebbero scaduti il 17/10/2021 (301esimo giorno successivo). Ne consegue che parte ricorrente avrebbe dovuto esperire l'azione giudiziaria, nel rispetto del termine decadenziale di un anno ex art. 47, entro tale data (17/10/2021), mentre la stessa è stata proposta solo in data 12.12.2023, a termine decadenziale oramai spirato.
La domanda è, dunque, inammissibile.
Vista la dichiarazione ex art. 152 disp.att cpc.si compensano le spese
P.Q.M.
Il Tribunale di LI , in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- compensa le spese di lite
LI addì 08/01/2025
Il Giudice
Dr.ssa Adele Di Lorenzo