Ordinanza collegiale 8 luglio 2011
Ordinanza cautelare 28 ottobre 2011
Ordinanza cautelare 16 dicembre 2011
Decreto decisorio 21 febbraio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, decreto decisorio 21/02/2019, n. 1195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1195 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2019 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/02/2019
N. 01195/2019 REG.PROV.PRES.
N. 04830/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 4830 del 2011, proposto da
ON SS ZZ, IZ D'AN e LU D'NG, rappresentati e difesi dagli avvocati Caterina Zuardi Scorsone e Francesco Scorsone, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Scorsone – Zuardi in Roma, via Alberico II, 10;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede domicilia per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
NE EC, DO LO, EP AN, LB RN e QU NO, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del Decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, emesso dal Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza in data 15.3.2011 e pubblicato nel supplemento straordinario n. 1/9 in data 16.3.2011, e della graduatoria del Decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse Umane, Ufficio Terzo, Attività Concorsuale relativo all’“elenco degli idonei” con l'indicazione del voto scritto per la nomina alla qualifica di Vice-sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, indetto con DM 23.7.2009 elevati a 350 con DM 28.2.2011;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 7 giugno 2011 e che la Segreteria del Tribunale, decorsi cinque anni, ha comunicato alle parti apposito avviso di perenzione ultraquinquennale;
Rilevato che, nei successivi centottanta giorni, non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza sottoscritta dalla parte che ha rilasciato la procura di cui all’articolo 24 cod. proc. amm. e dal suo difensore;
Ritenuto, pertanto, che in difetto di tale nuova istanza, il ricorso va dichiarato perento;
P.Q.M.
Dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe.
Ai sensi dell’art. 83 cod. proc. amm., le spese di giudizio restano a carico delle parti che le hanno sopportate.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Ai sensi dell'art. 85, co. 3 cod. proc. amm., nel termine di sessanta giorni da tale comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato alle altre parti.
Così deciso in Roma il giorno 4 febbraio 2019.
| Il Presidente |
| Salvatore Mezzacapo |
IL SEGRETARIO