Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 04/04/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 2153/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile composto dai Magistrati:
Dott. Giuseppe Campagna Presidente
Dott.ssa Elena M. A. Luppino Giudice rel.
Dott. Flavio Tovani Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A P A R Z I A L E nel procedimento civile iscritto al n. 2153 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. del 03.04.2025, promosso
DA
(C.F.: ) nato a [...] (R.C.) l'11.08.1979, Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura resa in calce al ricorso, dall'avv. Domenico Violi, presso il cui studio sito in Reggio Calabria, via Nino Bixio, n.34, ha eletto domicilio
E
(C.F.: ) nata a [...]_1 C.F._2
(R.C.), il 21.01.1981, rappresentata e difesa, giusto mandato reso in calce all'atto, dall'Avv. Rocco Duardo, presso il cui studio sito in Reggio Calabria (RC), Via
Nazionale, n.174, ha eletto domicilio
-ricorrenti-
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
-visto il ricorso depositato il 30.07.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Bova Marina (R.C.) l'08.04.2010 proponendo contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-considerato che con decreto del 26.09.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 09.09.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 04.09.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48 , 473 bis 13 comma 3 , 473 bis 12 comma 3 c.p.c.;
-preso atto che con decreto del 30.10.2024 l'udienza è stata anticipata al giorno
25.02.2025, con termine per il deposito di note scritte, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., entro cinque giorni prima dell'udienza;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Bova Marina (R.C.) l'08.04.2010 b) nell'anno 2016 hanno adottato , Persona_1
nato a [...] il [...];
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data 27.09.2024 e che lo stesso ha apposto il visto in data 06.02.2025; - rilevato che sono state proposte cumulativamente domande di separazione e di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis 49 e che, di conseguenza, la causa debba essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato - con separata ordinanza - affinché il giudizio possa proseguire per la valutazione della sussistenza della volontà delle parti alla pronuncia di divorzio, al verificarsi del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e della decorrenza del termine prescritto dall'art. 3 della legge 1° dicembre
1970, n. 898;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato il 30.07.2024 da e così provvede: Parte_1 CP_1
-dichiara la separazione personale tra e il cui atto di Parte_1 CP_1
matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bova
Marina (R.C.) parte 2, serie A, n. 1 anno 2010, alle seguenti condizioni:
- I sigg. e vivranno separati fissando a loro piacimento il Parte_1 CP_1
domicilio e la residenza, con l'obbligo di darne all'altro comunicazione e di portarsi rispetto reciproco.
- Il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i Persona_2
genitori, secondo le disposizioni sull'affido condiviso, con la facoltà loro attribuita di esercitare la potestà sullo stesso.
- Il figlio sarà collocato presso la madre nell'unità immobiliare sita a Bova Marina
(RC) in Via Fondo Vrica n. 7, appartamento in locazione, presso cui la sig.ra CP_1
ed il figlio hanno stabilito la residenza anagrafica.
- I coniugi stabiliscono che il padre, compatibilmente con i propri impegni di lavoro e quelli del minore, avrà la facoltà di vedere e tenere con sé il figlio quando ne avrà modo, previo accordo con la sig.ra . CP_1 - In ipotesi di eventuale disaccordo fra i genitori, gli stessi si atterranno alle condizioni minime di seguito riportate, tenuto conto della distanza geografica del luogo di residenza e lavorativo del padre:
a) il padre potrà vedere e prendere con sé il figlio tre giorni alla settimana dalle ore
14,00 alle ore 20,00, ed alle ore 21,00 durante il periodo estivo;
i genitori potranno vedere e tenere con sé il figlio minore a fine settimana alterni, da intendersi dalle ore
13:00 del sabato sino alle ore 20:00 della domenica, e sino alle ore 21:00 delle domeniche estive. In ogni caso, in qualunque giorno della settimana, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio previo tempestivo avviso da comunicare almeno un giorno prima, sempre dalle ore 14,00 alle ore 20,00, ed alle ore 21,00 durante il periodo estivo.
b) nei periodi in cui non si trova presso la località di residenza del minore, il padre potrà chiamare o videochiamare il proprio figlio almeno tre volte la settimana, in modo da consentire una certa continuità di rapporti, continuità che la madre si impegna a garantire;
c) A partire dal 2024 e ad anni alterni, il figlio minore rimarrà con il padre durante le festività di Natale (dal 24 al 26 dicembre) e con la madre durante il Capodanno e l'Epifania (31 dicembre e 06 gennaio), con la madre durante il giorno di Pasqua e
Lunedì dell'Angelo dell'anno 2025, salvo diversi accordi tra i genitori.
d) Nel periodo estivo il padre potrà tenere con sé il figlio per due settimane anche non consecutive, da concordare preventivamente con la madre entro il mese di giugno.
e) In caso di ricorrenze (compleanno, onomastico, anniversario) che riguardino la famiglia di origine, in deroga ai punti sopra indicati, i genitori potranno concordare di tenere il figlio con sé; in caso le ricorrenze riguardano il figlio, questi ultimi rimarranno metà giornata con un genitore e metà giornata con l'altro, compatibilmente all'orario scolastico, salvo diverso accordo tra le parti.
- Eventuali gite, viaggi e uscite di qualsiasi tipo, di carattere eccezionale che comportino il pernottamento e comunque la permanenza superiore ad una giornata, dovranno essere preventivamente comunicate ed accordate da entrambi i genitori;
i genitori dovranno altresì tenersi informati in merito ad ogni altra attività scolastica, ludica o di altro genere che riguardi il figlio, con possibilità di partecipare e assistere alla stessa.
- Ogni questione o decisione straordinaria che riguarda il figlio dovrà essere gestita concordemente da entrambi i genitori, e la firma di ogni documento inerente il figlio minore verrà apposta e/o autorizzata previa valutazione di entrambi i genitori.
- Il sig. si impegna e si obbliga a versare alla sig.ra Parte_1 CP_1
mensilmente ed entro il 5 di ogni mese, la complessiva somma di Euro 300,00, di cui
Euro 250,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, somma che andrà rivalutata annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT, ed Euro 50,00 a titolo di contributo per il pagamento del canone locativo;
inoltre, il sig. Parte_1
autorizza sin da ora la sig.ra a riscuotere per intero (100%) l'Assegno unico CP_1
e universale per il figlio mensilmente liquidato da INPS e ciò sino a quando il figlio coabiterà con la madre, nonché l'indennità per invalidità civile riconosciuta al minore.
- il sig. provvederà altresì a corrispondere alla sig.ra il 50% delle spese Pt_1 CP_1
straordinarie da sostenere per il figlio minore così come indicate nel Protocollo del
Tribunale di Reggio Calabria che per agevole consultazione si riporta.
Le SPESE STRAORDINARIE subordinate al consenso di entrambi i genitori, sono suddivise nelle seguenti categorie:
• Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
• Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto); • Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
• Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
• organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
Le SPESE STRAORDINARIE OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione sono: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
Si considerano inoltre, COMPRESE NELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura delle patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, pre-scuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione e/o divorzi;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetica, ecc.) attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione anche di fatto o al divorzio).
- I genitori si impegnano reciprocamente a darsi informazioni in merito ad eventuali visite mediche di cui il minore potrebbe avere bisogno. - I sigg. e dichiarano di essere economicamente autosufficienti e Pt_1 CP_1
rinunciano a chiedersi la corresponsione dell'assegno di mantenimento;
dichiarano, inoltre, di aver fra loro definito ogni rapporto di natura economica.
- I coniugi, nel caso in cui volessero espatriare da soli o con il figlio, si danno sin da ora reciproco consenso con l'obbligo di darne comunicazione.
- I coniugi stabiliscono di dare esecuzione all'accordo a partire dal momento del deposito del ricorso.
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bova Marina (R.C.) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
- rimette la causa sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda divorzile;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 03.04.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Elena M. A. Luppino
Il Presidente
Dott. Giuseppe Campagna