CA
Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 24/10/2025, n. 1864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1864 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
D.ssa Alessandra Guerrieri Presidente rel.
D.ssa. Chiara Ermini Consigliere
Dott. Vincenzo Savoia Consigliere riunita in Camera di consiglio ha emesso la seguente,
SENTENZA nella causa n. r.g. 841/2025 avente ad oggetto appello averso la sentenza n.
841/2024 emessa dal Tribunale di PISTOIA, promossa da
, , rappresentato e difeso dall'Avv. LAMI CLAUDIA Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliato presso lo studio della medesima, giusta procura in atti,
APPELLANTE
contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. BINI Controparte_1 C.F._2
ELISA ed elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima, giusta procura in atti.
APPELLATA
con l'intervento del PG.
La causa è stata trattenuta in decisione all'esito del deposito delle note scritte depositate, ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 17/10/2025, sulle seguenti CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Voglia, in accoglimento dei suesposti motivi, riformare la sentenza del tribunale di Pistoia, indicata in epigrafe, riducendo l'ammontare (importo) del contributo al mantenimento ad Euro 200,00 o a quella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, riconosciuta a favore della sig ra e specificamente: CP_1 rideterminare l'importo mensile del contributo economico da corrispondersi alla signora anche disponendo l'esibizione del prospetto di risparmio relativo alla polizza CP_1 previdenziale di cui quest'ultima è titolare, nonché valutando, anche con l'ausilio di un
Ctu, il valore reddituale e/o locativo della proprietà immobiliare di cui l'appellata è titolare (quota parte) Con vittoria di spese.”
Per parte appellata: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze: In via principale:
Rigettare l'appello proposto dal Sig. avverso la sentenza n. 797/2024 del Parte_1
Tribunale di Pistoia, in quanto infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese ed onorari del secondo grado di appello.
In via di appello incidentale: In parziale riforma della sentenza impugnata, accogliere la domanda di addebito, e per l'effetto, dichiarare la separazione personale dei coniugi addebitabile esclusivamente al Sig. riconoscere alla sig.ra Parte_1 CP_1
, il diritto ad un assegno di mantenimento nella misura di euro 800,00 mensili,
[...]
o, nella misura che l'Ecc.ma Corte riterrà di giustizia;
riconoscere alla Sig.ra CP_1 la vittoria parziale nella percentuale che il Giudice riterrà di giustizia in merito alle spese
e onorari di causa relative al giudizio di primo grado. In ogni caso, con vittoria di spese
e onorari del presente grado di giudizio
P.G.: “ritiene infondati i motivi d'appello e condivisibile la motivazione della sentenza impugnata, di cui chiede la conferma.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 797/2024 emessa in data 29.10.2024, il Tribunale di Pistoia, nel pronunciare la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1
ha rigettato la domanda di addebito della separazione al marito,
[...] avanzata dalla e ha disposto in favore di quest'ultima un assegno di CP_1 mantenimento a carico del dell'importo di € 500,00 mensili, oltre Pt_1 rivalutazione Istat, compensando le spese di lite.
In ordine alla domanda di addebito, il Tribunale motivava nel modo seguente:
“La ricorrente, in primo luogo, addebita al resistente di averle taciuto lo stato di indebitamento nel quale versava la società di famiglia e di non avere fatto nulla per rimediare alla situazione che ha, poi, portato al fallimento. Rileva il Tribunale, anzitutto, come tale circostanza non si ritiene integri una violazione dei doveri matrimoniali da parte del resistente, né che possa essere una causa di addebito della separazione.
La questione relativa alle problematiche finanziarie del resistente non appare, comunque, connessa causalmente alla fine del matrimonio, considerato che, come allegato dalla stessa ricorrente, quest'ultima veniva a conoscenza delle problematiche finanziarie in questione già nel 2011, laddove, invece, la separazione di fatto avveniva nel 2020.
Evidentemente, in tale ampio lasso temporale, le parti hanno tentato di mantenere salda
l'unione, così che non può imputarsi ai problemi economici la fine del matrimonio.
La ricorrente, in secondo luogo, addebita al resistente di avere intrattenuto una relazione extraconiugale e di avere abbandonato il tetto coniugale.
Quanto all'abbandono del tetto coniugale, dalla narrazione della ricorrente stessa emerge chiaramente come lo stesso sia intervenuto quando l'unione matrimoniale era ampiamente compromessa, atteso che i rapporti tra i coniugi erano già notevolmente peggiorati dall'estate del 2019.
In merito alla relazione extraconiugale che avrebbe tenuto il resistente, l'unica teste sentita sul punto, la figlia delle parti, ha fornito dichiarazioni piuttosto generiche, avendo affermato di avere ascoltato, nell'estate 2019, una conversazione tra suo padre e un'altra persona, dalla quale si evinceva la sussistenza di una relazione («nell'estate
2019 mio padre era andato via di casa un attimo, gli è partita una telefonata a mia madre, e abbiamo ascoltato con chi era e da quello che abbiamo dedotto c'è stato un tradimento. Ricordo che lui diceva che era stanco, diceva alla persona che era con lui che non potevano sempre vedersi in macchina, ora è passato del tempo non ricordo più precisamente cosa si sono detti. Diceva di me che io non avrei mai accettato un'altra persona, insomma si capiva che era con una persona con la quale stava insieme»).
A prescindere, comunque, da quanto dichiarato dalla teste, va rilevato come la ricorrente non abbia provato in alcun modo che il matrimonio sia concluso proprio a causa di tale relazione extraconiugale, avendo, peraltro, la stessa teste precisato che la crisi di coppia era iniziata già nel 2012/2014.
La ricorrente, in terzo luogo, addebita al resistente la violazione del dovere di assistenza morale, per averla abbandonata quando si trovava a casa in congedo dal lavoro per un infortunio.
Non spiega la ricorrente come tale dedotta violazione sia correlata alla fine del matrimonio, così che anche sotto tale profilo la domanda è infondata. La domanda di addebito della ricorrente deve, quindi, essere rigettata.”
Quanto alle questioni economiche, il primo giudice esprimeva le seguenti valutazioni:
“Al fine di esaminare la domanda, occorre soffermarsi sulle condizioni reddituali delle parti.
La ricorrente svolge attività lavorativa per una impresa di pulizia e, come risultante dalle buste paga in atti (cfr. doc. 11 prodotto il 24.4.2024, ovvero buste paga dell'anno
2023), percepisce circa € 850 al mese (somma che tiene conto del netto di tutte le buste paga diviso per dodici mensilità).
La stessa è onerata del pagamento del canone di locazione, per € 500 mensili (cfr. doc.
3 allegato al ricorso), ma è, verosimilmente, aiutata nel pagamento del canone e delle utenze dalla figlia , economicamente autosufficiente, con lei convivente e Per_1 cointestataria del contratto di locazione;
la ricorrente è, altresì, onerata del pagamento di un prestito per € 350 mensili (cfr. doc. 8 allegato alla memoria integrativa di parte ricorrente), a suo dire contratto al fine di onorare i debiti assunti dal marito, circostanza, questa, che è rimasta sfornita di prova. È, infine, titolare di una quota di immobile a
Pescia, ricevuta per successione (cfr. doc. 12 allegato alla memoria integrativa di parte resistente), che non risulta produttiva di alcun reddito.
Il resistente svolge attività di autotrasportatore e, come risultante dalle buste paga in atti (cfr. doc. prodotto il 29.4.2024, ovvero buste paga dell'anno 2023), percepisce circa
€ 2.750 al mese (somma che tiene conto del netto di tutte le buste paga diviso per dodici mensilità); a nulla rileva la questione, più volte agitata da parte resistente, per cui le indennità di trasferta non costituiscono reddito imponibile, in quanto tali indennità, anche se non sono valutate a fini fiscali, sono, comunque, rilevanti per determinare la capacità economica del resistente.
Lo stesso è onerato del pagamento del canone di locazione per € 530 al mese (cfr. doc.
9 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) e sopporta debiti con il fisco che, a seguito della adesione alla definizione agevolata, ammontano ad € 8.636 (cfr. docc.
17a, 17b e 17 c depositati il 18.7.2023).
Tenuto, allora, conto dei reciproci redditi, appare evidente la disparità reddituale tra le parti, godendo il resistente di un reddito nettamente superiore rispetto a quello della ricorrente.
Valutato, inoltre, che il matrimonio ha avuto durata quasi di 30 anni, e considerato che, come allegato dal resistente stesso, la ricorrente, dal 2002 al 2010, si è completamente dedicata alla famiglia, appare congruo porre un contributo di mantenimento in suo favore, confermando, come previsto in sede di ordinanza presidenziale, l'importo di €
500 mensili.”
Le spese di lite venivano integralmente compensate dal Tribunale tenuto conto della reciproca soccombenza.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello sulle conclusioni Parte_1 trascritte in epigrafe, lamentando, quale unico motivo, l'erronea quantificazione del contributo economico dovuto a titolo di assegno di mantenimento.
Secondo l'appellante, il Tribunale non avrebbe correttamente esaminato le condizioni reddituali delle parti, poiché, con riferimento alla non avrebbe valutato la CP_1 potenzialità reddituale dell'immobile di cui la stessa è proprietaria pro quota a causa di successione né avrebbe svolto le necessarie indagini patrimoniali volte a determinare la quantità di risparmi accantonati dalla medesima di cui alla polizza CP_1 previdenziale di cui è titolare, per sua stessa ammissione, dal 2016; per quanto riguarda il invece, il primo giudice avrebbe errato il calcolo del suo reddito netto, Pt_1 considerando fonte di reddito anche i rimborsi spese (che invece non sono produttivi di reddito, motivo per cui non vengono inserite nelle dichiarazioni fiscali), addivenendo, così, ad attribuire un reddito mensile netto all'appellante di mille euro superiore a quello effettivo (pari a € 1.680,00). Premesso che il tenore di vita matrimoniale è ancora un indice rilevante ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento per il coniuge, ha evidenziato altresì l'appellante che il tenore della famiglia a Persona_2 decorrere dall'anno 2010 era stato contraddistinto da precarietà e notevoli difficoltà economiche, circostanza ampiamente pacifica perché dedotta da entrambe le parti negli scritti difensivi del giudizio di primo grado. In conclusione, la avrebbe un CP_1 reddito da lavoro dipendente leggermente inferiore a quello del ma tale circostanza Pt_1 sarebbe compensata dal fatto che la stessa ha la quota parte di proprietà di un'unità immobiliare e dei risparmi, mentre l'appellante non è titolare di alcun diritto reale e ha posizioni debitorie aperte. Inoltre, la condivide la spesa del canone locativo CP_1 con la figlia , così come le utenze, mentre il ha a totale carico la spesa Per_1 Pt_1 per il canone locativo e per le utenze.
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo Controparte_1 appello incidentale in ordine al rigetto della domanda di addebito, alla quantificazione dell'assegno di mantenimento riconosciuto in suo favore e alla compensazione delle spese di lite.
In ordine all'appello avversario ha dedotto quanto segue: - La era comproprietaria per la quota di 1/6 di un immobile sito in Pescia, CP_1 pervenutole per successione, ma tale quota è stata alienata dopo che la causa è stata trattenuta a sentenza e prima dell'introduzione del presente giudizio (doc
3). La somma ricavata dalla vendita (€ 35.000,00) non ha costituito un incremento patrimoniale, essendo stata interamente utilizzata per estinguere posizioni debitorie accumulate dalla deducente nel corso degli anni, come per esempio il contratto di finanziamento contratto con GO (cfr doc 9 fascicolo di primo grado) per far fronte ai problemi economici derivanti dal fallimento della società dell'ex marito, nel tentativo di salvare la casa di famiglia andata all'asta,
e di ripianare i debiti contratti proprio da quest'ultimo. Pertanto, l'immobile di cui sopra non costituisce, né ha mai costituito una fonte di reddito o una risorsa economica disponibile.
- La polizza cui fa riferimento l'appellante non è uno strumento di accumulo di risparmio liquido, bensì un fondo pensione (piano individuale pensionistico) sottoscritto nel 2016, con un versamento mensile di € 50,00, che ha una finalità esclusivamente previdenziale e non è liquidabile prima del raggiungimento dell'età pensionabile, se non a costo della perdita del capitale versato. Tali forme di previdenza complementare, per giurisprudenza pacifica, non possono essere considerate patrimonio disponibile ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento, a meno che non ne sia provata la concreta e immediata esigibilità.
- L'onere di dimostrare la natura meramente restitutoria delle indennità di trasferta riconosciute al sarebbe gravata su quest'ultimo, mentre alcuna prova in tal Pt_2 senso è stata fornita. Correttamente, pertanto, il Giudice di prime cure ha considerato tali somme come parte integrante della capacità reddituale complessiva del anche se non valutabili ai fini fiscali, in linea con Pt_1
l'orientamento giurisprudenziale che distingue tra rimborsi analitici (non tassabili)
e indennità forfettarie (aventi natura retributiva e quindi rilevanti). in parziale riforma della sentenza di primo grado per i seguenti motivi:
I) “Sulla riforma della domanda di addebito”
Nel corso del giudizio di primo grado, secondo l'appellata, sarebbe emerso in modo inequivocabile che la crisi coniugale era da attribuirsi esclusivamente alla condotta del le prove testimoniali assunte avevano confermato che la relazione extraconiugale Pt_1 intrattenuta dal aveva rappresentato una delle cause principali ed efficienti della Pt_1 intollerabilità della prosecuzione della convivenza ed erroneamente il Tribunale aveva svalutato la portata di tali elementi. La ha dunque chiesto la riforma del capo CP_1 impugnato e la declaratoria di addebito della separazione al Pt_1
II) “Sulla quantificazione dell'assegno di mantenimento riconosciuto alla Sig.ra
CP_1
Secondo l'appellata, la somma riconosciuta dal Tribunale in favore della non CP_1 sarebbe adeguata. Infatti, la medesima svolge un'attività lavorativa part–time, essendole stata riconosciuta una infermità del 49%, con riferimento alla quale percepisce una busta paga il cui importo mensile oscilla fra gli € 600,00 e gli € 800,00,
a seconda delle ore lavorate, ed è onerata dal pagamento del canone di locazione di €
500,00 mensili. Ha evidenziato che dal mese di aprile 2025 il avrebbe interrotto il Pt_1 versamento dell'assegno di mantenimento e dalla richiesta di diretta di pagamento al datore di lavoro era emerso che il medesimo non lavora più presso la CP_2 dal 4 febbraio 2025, avendo comunque certamente ricevuto la quota del trattamento di fine rapporto. A nulla varrebbe la circostanza per cui la figlia conviva con la Per_1 madre in quanto, se da una parte la stessa può contribuire a pagare una quota delle spese, dall'altra la sua presenza nell'abitazione le fa aumentare. Del resto, l'attuale partecipazione alle spese da parte della figlia non fa che evitare al momento l'indigenza della il cui estratto del conto corrente riporta un saldo attuale di appena € 59. CP_1
Al contrario, il che percepisce una busta paga di circa € 2.750,00 al mese, anche Pt_1 se onerato dal pagamento del canone di locazione per € 530,00 al mese, e dall'obbligo di versare € 500,00 per il mantenimento della può contare su una somma CP_1 residua nettamente che si aggira attorno a € 1.720,00. Peraltro, il convive con Pt_1 altra donna, che potrebbe essere titolare di reddito da lavoro e quindi contribuire alle spese. L'appellata ha quindi chiesto che le sia riconosciuto un assegno di mantenimento mensile di almeno € 800,00.
III) “Sulla compensazione delle spese”
Le spese di lite del primo grado di giudizio dovrebbero essere poste a carico del in Pt_1 quanto in parte soccombente in detto giudizio, se non per la totalità almeno per una percentuale. Infatti, il medesimo aveva chiesto di non versare alcun assegno di mantenimento alla o in subordine di quantificare detto assegno nella misura CP_1 di € 100,00 mensili, oltre che di versare alla figlia la somma di € 250,00 Per_1 mensili.
3. All'udienza del 17.102025, svolta mediante trattazione scritta, preso atto delle note conclusive depositate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Per motivi di ordine logico, pare opportuno esaminare in primo luogo il motivo di appello incidentale proposto dalla appellata in punto di addebito Controparte_1 della separazione.
Tale motivo appare, prima ancora che infondato, inammissibile.
Il Tribunale ha diffusamente motivato sul fatto che, anche avuto riguardo alla testimonianza resa dalla figlia delle parti, sia da escludere la sussistenza di un nesso di causalità tra la presunta relazione extraconiugale del risalente all'estate del 2019, Pt_1
e l'irreversibilità della crisi coniugale, che aveva iniziato a manifestarsi fin dal 2012/2014
a causa delle problematiche finanziarie insorte in ambito familiare. Il rigetto della domanda di addebito avanzata dalla trova dunque fondamento nel principio, CP_1 pacifico anche nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito”. (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 40795 del 20/12/2021).
Con il motivo di appello in esame, la si è limitata ad affermare: “Le prove CP_1 testimoniali assunte hanno confermato che la relazione extraconiugale intrattenuta dal
Sig. ha rappresentato una delle cause principali ed efficienti della intollerabilità Pt_1 della prosecuzione della convivenza”, senza specificare né a quali testimonianze si intenda fare riferimento né in qual modo le medesime dovrebbero inficiare le valutazioni del primo giudice, che appaiono, peraltro, pienamente condivisibili.
Il motivo in esame viola, dunque, il principio di specificità dell'appello, secondo cui
“l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice” (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 36481 del
13/12/2022).
5. L'unico motivo dell'appello principale proposto dal e il secondo motivo Pt_1 dell'appello incidentale proposto dalla possono essere esaminati CP_1 congiuntamente, riguardando entrambi la quantificazione dell'assegno di mantenimento riconosciuto in favore della moglie.
Va premesso che, nel caso specifico, non è in contestazione che sussistano i presupposti per il riconoscimento alla di un assegno di mantenimento, e che dunque la CP_1 stessa non disponga dei mezzi economici sufficienti a mantenere il tenore di vita matrimoniale: invero, il si è limitato, con la sua impugnazione, a chiederne la Pt_1 riduzione.
Si tratta dunque di verificare se il Tribunale abbia operato una corretta comparazione della capacità economica delle parti ai fini della quantificazione dell'emolumento in questione.
Nello specifico, il lamenta in primo luogo come il primo giudice non abbia tenuto Pt_1 conto della potenzialità reddituale dell'immobile di cui la è proprietaria. In CP_1 proposito, quest'ultima ha documentato la vendita dell'immobile con un ricavato pro quota di € 36.000, a suo dire destinato a ripianare debiti familiari, tra cui quello contratto con GO per il quale, nel giudizio di primo grado, ha dedotto di versare una rata mensile di € 350,00. Si tratta, dunque, di un onere di cui la stessa non è più gravata.
Non pare invece di rilievo il fatto che la medesima sia titolare di una polizza previdenziale, in quanto destinata soltanto a incrementare il futuro trattamento pensionistico.
Solo nelle note scritte autorizzate ex art. 127 ter c.p.c. l'appellante sembra dolersi del fatto che la svolga un'attività lavorativa part time, sebbene la misura della CP_1 invalidità che le è stata riconosciuta (al 49%) non sarebbe impeditiva di un'attività a tempo pieno: si tratta di un argomento nuovo rispetto a quelli posti a fondamento dell'impugnazione e che, pertanto, non può essere oggetto di esame.
Quanto al fatto che il Tribunale abbia determinato la capacità economica del Pt_1 considerando anche le indennità di trasferta che il medesimo percepisce, anche se le stesse non costituiscono reddito imponibile, si tratta di una doglianza solo parzialmente fondata. Anzitutto, è pacifico che, il giudice debba determinare la misura dell'assegno di separazione “tenendo conto non solo dei redditi delle parti ma anche di altre circostanze non indicate specificatamente, da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 605 del 12/01/2017). Ciò premesso, si osserva che, nello specifico, trattasi di indennità di trasferta determinata non in modo analitico, cioè ancorato agli esborsi per vitto e alloggio effettivamente sostenuti e documentati dal dipendente, ma forfettario: se dunque, da un lato, sarebbe stato onere del comprovare come l'indennità mensile di oltre € 1.000,00 mensili versatagli in Pt_1 busta paga venga utilizzata per intero a coprire le spese di vitto e alloggio sostenute durante le trasferte, dall'altro lato, in mancanza di una tale prova, neppure può disconoscersi che almeno una parte della suddetta indennità sia destinata a sostenere dette spese. In conclusione, a parere della Corte, si sarebbe dovuto valutare come effettiva utilità economica in capo al non l'importo totale dell'indennità di trasferta Pt_1 ma una quota di essa, equitativamente determinata in € 500,00 mensili.
Considerando, dunque, che la può contare su un reddito mensile di circa € CP_1
850,00 e che, convivendo con la figlia (economicamente indipendente), gli Per_3 oneri di locazione di cui è gravata possono essere quantificati nella misura di € 250,00
(pari al 50% dell'intero canone di locazione), mentre il può contare su entrate Pt_1 mensili (al netto del 50% circa dell'indennità di trasferta) pari a circa € 2.180,00 ed è gravato da oneri di locazione per € 530,00 oltre che da debiti erariali come indicati in sentenza, pare equo quantificare l'assegno mensile spettante alla nell'importo CP_1 di € 370,00 mensili, oltre rivalutazione Istat.
6. In considerazione dell'esito del giudizio va confermata la statuizione del primo giudice di compensazione integrale delle spese di lite, da estendere anche alle spese di secondo grado.
P.Q.M.
decidendo nel procedimento istaurato da nei confronti di Parte_1 CP_1
la Corte d'appello, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento
[...] dell'appello principale e in parziale riforma della sentenza del Tribunale di PISTOIA appellata, respinto l'appello incidentale:
- dispone l'obbligo di di corrispondere a entro il Parte_1 Controparte_1 giorno 10 di ogni mese, a titolo di mantenimento, l'importo di € 370,00, oltre rivalutazione Istat, con decorrenza dalla data della domanda;
- conferma per il resto l'impugnata sentenza;
- compensa integralmente le spese anche del secondo grado del giudizio;
- dà atto che ricorrono nei confronti della parte appellata i presupposti per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13.1 quater DPR n.
115/2002.
Firenze, 17/10/2025
La Presidente D.ssa Alessandra Guerrieri
Nota. La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
D.ssa Alessandra Guerrieri Presidente rel.
D.ssa. Chiara Ermini Consigliere
Dott. Vincenzo Savoia Consigliere riunita in Camera di consiglio ha emesso la seguente,
SENTENZA nella causa n. r.g. 841/2025 avente ad oggetto appello averso la sentenza n.
841/2024 emessa dal Tribunale di PISTOIA, promossa da
, , rappresentato e difeso dall'Avv. LAMI CLAUDIA Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliato presso lo studio della medesima, giusta procura in atti,
APPELLANTE
contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. BINI Controparte_1 C.F._2
ELISA ed elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima, giusta procura in atti.
APPELLATA
con l'intervento del PG.
La causa è stata trattenuta in decisione all'esito del deposito delle note scritte depositate, ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 17/10/2025, sulle seguenti CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Voglia, in accoglimento dei suesposti motivi, riformare la sentenza del tribunale di Pistoia, indicata in epigrafe, riducendo l'ammontare (importo) del contributo al mantenimento ad Euro 200,00 o a quella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, riconosciuta a favore della sig ra e specificamente: CP_1 rideterminare l'importo mensile del contributo economico da corrispondersi alla signora anche disponendo l'esibizione del prospetto di risparmio relativo alla polizza CP_1 previdenziale di cui quest'ultima è titolare, nonché valutando, anche con l'ausilio di un
Ctu, il valore reddituale e/o locativo della proprietà immobiliare di cui l'appellata è titolare (quota parte) Con vittoria di spese.”
Per parte appellata: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze: In via principale:
Rigettare l'appello proposto dal Sig. avverso la sentenza n. 797/2024 del Parte_1
Tribunale di Pistoia, in quanto infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese ed onorari del secondo grado di appello.
In via di appello incidentale: In parziale riforma della sentenza impugnata, accogliere la domanda di addebito, e per l'effetto, dichiarare la separazione personale dei coniugi addebitabile esclusivamente al Sig. riconoscere alla sig.ra Parte_1 CP_1
, il diritto ad un assegno di mantenimento nella misura di euro 800,00 mensili,
[...]
o, nella misura che l'Ecc.ma Corte riterrà di giustizia;
riconoscere alla Sig.ra CP_1 la vittoria parziale nella percentuale che il Giudice riterrà di giustizia in merito alle spese
e onorari di causa relative al giudizio di primo grado. In ogni caso, con vittoria di spese
e onorari del presente grado di giudizio
P.G.: “ritiene infondati i motivi d'appello e condivisibile la motivazione della sentenza impugnata, di cui chiede la conferma.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 797/2024 emessa in data 29.10.2024, il Tribunale di Pistoia, nel pronunciare la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1
ha rigettato la domanda di addebito della separazione al marito,
[...] avanzata dalla e ha disposto in favore di quest'ultima un assegno di CP_1 mantenimento a carico del dell'importo di € 500,00 mensili, oltre Pt_1 rivalutazione Istat, compensando le spese di lite.
In ordine alla domanda di addebito, il Tribunale motivava nel modo seguente:
“La ricorrente, in primo luogo, addebita al resistente di averle taciuto lo stato di indebitamento nel quale versava la società di famiglia e di non avere fatto nulla per rimediare alla situazione che ha, poi, portato al fallimento. Rileva il Tribunale, anzitutto, come tale circostanza non si ritiene integri una violazione dei doveri matrimoniali da parte del resistente, né che possa essere una causa di addebito della separazione.
La questione relativa alle problematiche finanziarie del resistente non appare, comunque, connessa causalmente alla fine del matrimonio, considerato che, come allegato dalla stessa ricorrente, quest'ultima veniva a conoscenza delle problematiche finanziarie in questione già nel 2011, laddove, invece, la separazione di fatto avveniva nel 2020.
Evidentemente, in tale ampio lasso temporale, le parti hanno tentato di mantenere salda
l'unione, così che non può imputarsi ai problemi economici la fine del matrimonio.
La ricorrente, in secondo luogo, addebita al resistente di avere intrattenuto una relazione extraconiugale e di avere abbandonato il tetto coniugale.
Quanto all'abbandono del tetto coniugale, dalla narrazione della ricorrente stessa emerge chiaramente come lo stesso sia intervenuto quando l'unione matrimoniale era ampiamente compromessa, atteso che i rapporti tra i coniugi erano già notevolmente peggiorati dall'estate del 2019.
In merito alla relazione extraconiugale che avrebbe tenuto il resistente, l'unica teste sentita sul punto, la figlia delle parti, ha fornito dichiarazioni piuttosto generiche, avendo affermato di avere ascoltato, nell'estate 2019, una conversazione tra suo padre e un'altra persona, dalla quale si evinceva la sussistenza di una relazione («nell'estate
2019 mio padre era andato via di casa un attimo, gli è partita una telefonata a mia madre, e abbiamo ascoltato con chi era e da quello che abbiamo dedotto c'è stato un tradimento. Ricordo che lui diceva che era stanco, diceva alla persona che era con lui che non potevano sempre vedersi in macchina, ora è passato del tempo non ricordo più precisamente cosa si sono detti. Diceva di me che io non avrei mai accettato un'altra persona, insomma si capiva che era con una persona con la quale stava insieme»).
A prescindere, comunque, da quanto dichiarato dalla teste, va rilevato come la ricorrente non abbia provato in alcun modo che il matrimonio sia concluso proprio a causa di tale relazione extraconiugale, avendo, peraltro, la stessa teste precisato che la crisi di coppia era iniziata già nel 2012/2014.
La ricorrente, in terzo luogo, addebita al resistente la violazione del dovere di assistenza morale, per averla abbandonata quando si trovava a casa in congedo dal lavoro per un infortunio.
Non spiega la ricorrente come tale dedotta violazione sia correlata alla fine del matrimonio, così che anche sotto tale profilo la domanda è infondata. La domanda di addebito della ricorrente deve, quindi, essere rigettata.”
Quanto alle questioni economiche, il primo giudice esprimeva le seguenti valutazioni:
“Al fine di esaminare la domanda, occorre soffermarsi sulle condizioni reddituali delle parti.
La ricorrente svolge attività lavorativa per una impresa di pulizia e, come risultante dalle buste paga in atti (cfr. doc. 11 prodotto il 24.4.2024, ovvero buste paga dell'anno
2023), percepisce circa € 850 al mese (somma che tiene conto del netto di tutte le buste paga diviso per dodici mensilità).
La stessa è onerata del pagamento del canone di locazione, per € 500 mensili (cfr. doc.
3 allegato al ricorso), ma è, verosimilmente, aiutata nel pagamento del canone e delle utenze dalla figlia , economicamente autosufficiente, con lei convivente e Per_1 cointestataria del contratto di locazione;
la ricorrente è, altresì, onerata del pagamento di un prestito per € 350 mensili (cfr. doc. 8 allegato alla memoria integrativa di parte ricorrente), a suo dire contratto al fine di onorare i debiti assunti dal marito, circostanza, questa, che è rimasta sfornita di prova. È, infine, titolare di una quota di immobile a
Pescia, ricevuta per successione (cfr. doc. 12 allegato alla memoria integrativa di parte resistente), che non risulta produttiva di alcun reddito.
Il resistente svolge attività di autotrasportatore e, come risultante dalle buste paga in atti (cfr. doc. prodotto il 29.4.2024, ovvero buste paga dell'anno 2023), percepisce circa
€ 2.750 al mese (somma che tiene conto del netto di tutte le buste paga diviso per dodici mensilità); a nulla rileva la questione, più volte agitata da parte resistente, per cui le indennità di trasferta non costituiscono reddito imponibile, in quanto tali indennità, anche se non sono valutate a fini fiscali, sono, comunque, rilevanti per determinare la capacità economica del resistente.
Lo stesso è onerato del pagamento del canone di locazione per € 530 al mese (cfr. doc.
9 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) e sopporta debiti con il fisco che, a seguito della adesione alla definizione agevolata, ammontano ad € 8.636 (cfr. docc.
17a, 17b e 17 c depositati il 18.7.2023).
Tenuto, allora, conto dei reciproci redditi, appare evidente la disparità reddituale tra le parti, godendo il resistente di un reddito nettamente superiore rispetto a quello della ricorrente.
Valutato, inoltre, che il matrimonio ha avuto durata quasi di 30 anni, e considerato che, come allegato dal resistente stesso, la ricorrente, dal 2002 al 2010, si è completamente dedicata alla famiglia, appare congruo porre un contributo di mantenimento in suo favore, confermando, come previsto in sede di ordinanza presidenziale, l'importo di €
500 mensili.”
Le spese di lite venivano integralmente compensate dal Tribunale tenuto conto della reciproca soccombenza.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello sulle conclusioni Parte_1 trascritte in epigrafe, lamentando, quale unico motivo, l'erronea quantificazione del contributo economico dovuto a titolo di assegno di mantenimento.
Secondo l'appellante, il Tribunale non avrebbe correttamente esaminato le condizioni reddituali delle parti, poiché, con riferimento alla non avrebbe valutato la CP_1 potenzialità reddituale dell'immobile di cui la stessa è proprietaria pro quota a causa di successione né avrebbe svolto le necessarie indagini patrimoniali volte a determinare la quantità di risparmi accantonati dalla medesima di cui alla polizza CP_1 previdenziale di cui è titolare, per sua stessa ammissione, dal 2016; per quanto riguarda il invece, il primo giudice avrebbe errato il calcolo del suo reddito netto, Pt_1 considerando fonte di reddito anche i rimborsi spese (che invece non sono produttivi di reddito, motivo per cui non vengono inserite nelle dichiarazioni fiscali), addivenendo, così, ad attribuire un reddito mensile netto all'appellante di mille euro superiore a quello effettivo (pari a € 1.680,00). Premesso che il tenore di vita matrimoniale è ancora un indice rilevante ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento per il coniuge, ha evidenziato altresì l'appellante che il tenore della famiglia a Persona_2 decorrere dall'anno 2010 era stato contraddistinto da precarietà e notevoli difficoltà economiche, circostanza ampiamente pacifica perché dedotta da entrambe le parti negli scritti difensivi del giudizio di primo grado. In conclusione, la avrebbe un CP_1 reddito da lavoro dipendente leggermente inferiore a quello del ma tale circostanza Pt_1 sarebbe compensata dal fatto che la stessa ha la quota parte di proprietà di un'unità immobiliare e dei risparmi, mentre l'appellante non è titolare di alcun diritto reale e ha posizioni debitorie aperte. Inoltre, la condivide la spesa del canone locativo CP_1 con la figlia , così come le utenze, mentre il ha a totale carico la spesa Per_1 Pt_1 per il canone locativo e per le utenze.
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo Controparte_1 appello incidentale in ordine al rigetto della domanda di addebito, alla quantificazione dell'assegno di mantenimento riconosciuto in suo favore e alla compensazione delle spese di lite.
In ordine all'appello avversario ha dedotto quanto segue: - La era comproprietaria per la quota di 1/6 di un immobile sito in Pescia, CP_1 pervenutole per successione, ma tale quota è stata alienata dopo che la causa è stata trattenuta a sentenza e prima dell'introduzione del presente giudizio (doc
3). La somma ricavata dalla vendita (€ 35.000,00) non ha costituito un incremento patrimoniale, essendo stata interamente utilizzata per estinguere posizioni debitorie accumulate dalla deducente nel corso degli anni, come per esempio il contratto di finanziamento contratto con GO (cfr doc 9 fascicolo di primo grado) per far fronte ai problemi economici derivanti dal fallimento della società dell'ex marito, nel tentativo di salvare la casa di famiglia andata all'asta,
e di ripianare i debiti contratti proprio da quest'ultimo. Pertanto, l'immobile di cui sopra non costituisce, né ha mai costituito una fonte di reddito o una risorsa economica disponibile.
- La polizza cui fa riferimento l'appellante non è uno strumento di accumulo di risparmio liquido, bensì un fondo pensione (piano individuale pensionistico) sottoscritto nel 2016, con un versamento mensile di € 50,00, che ha una finalità esclusivamente previdenziale e non è liquidabile prima del raggiungimento dell'età pensionabile, se non a costo della perdita del capitale versato. Tali forme di previdenza complementare, per giurisprudenza pacifica, non possono essere considerate patrimonio disponibile ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento, a meno che non ne sia provata la concreta e immediata esigibilità.
- L'onere di dimostrare la natura meramente restitutoria delle indennità di trasferta riconosciute al sarebbe gravata su quest'ultimo, mentre alcuna prova in tal Pt_2 senso è stata fornita. Correttamente, pertanto, il Giudice di prime cure ha considerato tali somme come parte integrante della capacità reddituale complessiva del anche se non valutabili ai fini fiscali, in linea con Pt_1
l'orientamento giurisprudenziale che distingue tra rimborsi analitici (non tassabili)
e indennità forfettarie (aventi natura retributiva e quindi rilevanti). in parziale riforma della sentenza di primo grado per i seguenti motivi:
I) “Sulla riforma della domanda di addebito”
Nel corso del giudizio di primo grado, secondo l'appellata, sarebbe emerso in modo inequivocabile che la crisi coniugale era da attribuirsi esclusivamente alla condotta del le prove testimoniali assunte avevano confermato che la relazione extraconiugale Pt_1 intrattenuta dal aveva rappresentato una delle cause principali ed efficienti della Pt_1 intollerabilità della prosecuzione della convivenza ed erroneamente il Tribunale aveva svalutato la portata di tali elementi. La ha dunque chiesto la riforma del capo CP_1 impugnato e la declaratoria di addebito della separazione al Pt_1
II) “Sulla quantificazione dell'assegno di mantenimento riconosciuto alla Sig.ra
CP_1
Secondo l'appellata, la somma riconosciuta dal Tribunale in favore della non CP_1 sarebbe adeguata. Infatti, la medesima svolge un'attività lavorativa part–time, essendole stata riconosciuta una infermità del 49%, con riferimento alla quale percepisce una busta paga il cui importo mensile oscilla fra gli € 600,00 e gli € 800,00,
a seconda delle ore lavorate, ed è onerata dal pagamento del canone di locazione di €
500,00 mensili. Ha evidenziato che dal mese di aprile 2025 il avrebbe interrotto il Pt_1 versamento dell'assegno di mantenimento e dalla richiesta di diretta di pagamento al datore di lavoro era emerso che il medesimo non lavora più presso la CP_2 dal 4 febbraio 2025, avendo comunque certamente ricevuto la quota del trattamento di fine rapporto. A nulla varrebbe la circostanza per cui la figlia conviva con la Per_1 madre in quanto, se da una parte la stessa può contribuire a pagare una quota delle spese, dall'altra la sua presenza nell'abitazione le fa aumentare. Del resto, l'attuale partecipazione alle spese da parte della figlia non fa che evitare al momento l'indigenza della il cui estratto del conto corrente riporta un saldo attuale di appena € 59. CP_1
Al contrario, il che percepisce una busta paga di circa € 2.750,00 al mese, anche Pt_1 se onerato dal pagamento del canone di locazione per € 530,00 al mese, e dall'obbligo di versare € 500,00 per il mantenimento della può contare su una somma CP_1 residua nettamente che si aggira attorno a € 1.720,00. Peraltro, il convive con Pt_1 altra donna, che potrebbe essere titolare di reddito da lavoro e quindi contribuire alle spese. L'appellata ha quindi chiesto che le sia riconosciuto un assegno di mantenimento mensile di almeno € 800,00.
III) “Sulla compensazione delle spese”
Le spese di lite del primo grado di giudizio dovrebbero essere poste a carico del in Pt_1 quanto in parte soccombente in detto giudizio, se non per la totalità almeno per una percentuale. Infatti, il medesimo aveva chiesto di non versare alcun assegno di mantenimento alla o in subordine di quantificare detto assegno nella misura CP_1 di € 100,00 mensili, oltre che di versare alla figlia la somma di € 250,00 Per_1 mensili.
3. All'udienza del 17.102025, svolta mediante trattazione scritta, preso atto delle note conclusive depositate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Per motivi di ordine logico, pare opportuno esaminare in primo luogo il motivo di appello incidentale proposto dalla appellata in punto di addebito Controparte_1 della separazione.
Tale motivo appare, prima ancora che infondato, inammissibile.
Il Tribunale ha diffusamente motivato sul fatto che, anche avuto riguardo alla testimonianza resa dalla figlia delle parti, sia da escludere la sussistenza di un nesso di causalità tra la presunta relazione extraconiugale del risalente all'estate del 2019, Pt_1
e l'irreversibilità della crisi coniugale, che aveva iniziato a manifestarsi fin dal 2012/2014
a causa delle problematiche finanziarie insorte in ambito familiare. Il rigetto della domanda di addebito avanzata dalla trova dunque fondamento nel principio, CP_1 pacifico anche nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito”. (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 40795 del 20/12/2021).
Con il motivo di appello in esame, la si è limitata ad affermare: “Le prove CP_1 testimoniali assunte hanno confermato che la relazione extraconiugale intrattenuta dal
Sig. ha rappresentato una delle cause principali ed efficienti della intollerabilità Pt_1 della prosecuzione della convivenza”, senza specificare né a quali testimonianze si intenda fare riferimento né in qual modo le medesime dovrebbero inficiare le valutazioni del primo giudice, che appaiono, peraltro, pienamente condivisibili.
Il motivo in esame viola, dunque, il principio di specificità dell'appello, secondo cui
“l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice” (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 36481 del
13/12/2022).
5. L'unico motivo dell'appello principale proposto dal e il secondo motivo Pt_1 dell'appello incidentale proposto dalla possono essere esaminati CP_1 congiuntamente, riguardando entrambi la quantificazione dell'assegno di mantenimento riconosciuto in favore della moglie.
Va premesso che, nel caso specifico, non è in contestazione che sussistano i presupposti per il riconoscimento alla di un assegno di mantenimento, e che dunque la CP_1 stessa non disponga dei mezzi economici sufficienti a mantenere il tenore di vita matrimoniale: invero, il si è limitato, con la sua impugnazione, a chiederne la Pt_1 riduzione.
Si tratta dunque di verificare se il Tribunale abbia operato una corretta comparazione della capacità economica delle parti ai fini della quantificazione dell'emolumento in questione.
Nello specifico, il lamenta in primo luogo come il primo giudice non abbia tenuto Pt_1 conto della potenzialità reddituale dell'immobile di cui la è proprietaria. In CP_1 proposito, quest'ultima ha documentato la vendita dell'immobile con un ricavato pro quota di € 36.000, a suo dire destinato a ripianare debiti familiari, tra cui quello contratto con GO per il quale, nel giudizio di primo grado, ha dedotto di versare una rata mensile di € 350,00. Si tratta, dunque, di un onere di cui la stessa non è più gravata.
Non pare invece di rilievo il fatto che la medesima sia titolare di una polizza previdenziale, in quanto destinata soltanto a incrementare il futuro trattamento pensionistico.
Solo nelle note scritte autorizzate ex art. 127 ter c.p.c. l'appellante sembra dolersi del fatto che la svolga un'attività lavorativa part time, sebbene la misura della CP_1 invalidità che le è stata riconosciuta (al 49%) non sarebbe impeditiva di un'attività a tempo pieno: si tratta di un argomento nuovo rispetto a quelli posti a fondamento dell'impugnazione e che, pertanto, non può essere oggetto di esame.
Quanto al fatto che il Tribunale abbia determinato la capacità economica del Pt_1 considerando anche le indennità di trasferta che il medesimo percepisce, anche se le stesse non costituiscono reddito imponibile, si tratta di una doglianza solo parzialmente fondata. Anzitutto, è pacifico che, il giudice debba determinare la misura dell'assegno di separazione “tenendo conto non solo dei redditi delle parti ma anche di altre circostanze non indicate specificatamente, da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 605 del 12/01/2017). Ciò premesso, si osserva che, nello specifico, trattasi di indennità di trasferta determinata non in modo analitico, cioè ancorato agli esborsi per vitto e alloggio effettivamente sostenuti e documentati dal dipendente, ma forfettario: se dunque, da un lato, sarebbe stato onere del comprovare come l'indennità mensile di oltre € 1.000,00 mensili versatagli in Pt_1 busta paga venga utilizzata per intero a coprire le spese di vitto e alloggio sostenute durante le trasferte, dall'altro lato, in mancanza di una tale prova, neppure può disconoscersi che almeno una parte della suddetta indennità sia destinata a sostenere dette spese. In conclusione, a parere della Corte, si sarebbe dovuto valutare come effettiva utilità economica in capo al non l'importo totale dell'indennità di trasferta Pt_1 ma una quota di essa, equitativamente determinata in € 500,00 mensili.
Considerando, dunque, che la può contare su un reddito mensile di circa € CP_1
850,00 e che, convivendo con la figlia (economicamente indipendente), gli Per_3 oneri di locazione di cui è gravata possono essere quantificati nella misura di € 250,00
(pari al 50% dell'intero canone di locazione), mentre il può contare su entrate Pt_1 mensili (al netto del 50% circa dell'indennità di trasferta) pari a circa € 2.180,00 ed è gravato da oneri di locazione per € 530,00 oltre che da debiti erariali come indicati in sentenza, pare equo quantificare l'assegno mensile spettante alla nell'importo CP_1 di € 370,00 mensili, oltre rivalutazione Istat.
6. In considerazione dell'esito del giudizio va confermata la statuizione del primo giudice di compensazione integrale delle spese di lite, da estendere anche alle spese di secondo grado.
P.Q.M.
decidendo nel procedimento istaurato da nei confronti di Parte_1 CP_1
la Corte d'appello, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento
[...] dell'appello principale e in parziale riforma della sentenza del Tribunale di PISTOIA appellata, respinto l'appello incidentale:
- dispone l'obbligo di di corrispondere a entro il Parte_1 Controparte_1 giorno 10 di ogni mese, a titolo di mantenimento, l'importo di € 370,00, oltre rivalutazione Istat, con decorrenza dalla data della domanda;
- conferma per il resto l'impugnata sentenza;
- compensa integralmente le spese anche del secondo grado del giudizio;
- dà atto che ricorrono nei confronti della parte appellata i presupposti per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13.1 quater DPR n.
115/2002.
Firenze, 17/10/2025
La Presidente D.ssa Alessandra Guerrieri
Nota. La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.