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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 08/01/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 961 del Ruolo Generale dell'anno
2023 promossa da
(C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'avv. Michela Lupi Jr. ed elettivamente domiciliata ad
Abano Terme (PD), via Santuario, n. 39, presso lo studio del difensore;
appellante contro
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Trevisan ed elettivamente domiciliato a
Belluno, piazza dei Martiri n. 8, presso lo studio del difensore;
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 140/2023 del Tribunale di Belluno
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis:
pagina 1 di 11 - in via pregiudiziale /preliminare e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza n. 140/2023 del Tribunale di Belluno impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto, con revoca della sanzione inflitta con ordinanza del 9 novembre 2023;
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 140/2023 emessa dal Tribunale di Belluno, Sezione Civile, Giudice Dott. Margiotta, nell'ambito del giudizio civile N.R.G. 1172/2019, depositata in cancelleria in data 24/04/2023, notificata il 28/04/2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria domanda, istanza o eccezione, così giudicare: nel merito, in via principale: accertare e dichiarare che in conseguenza delle vicende di cui in narrativa, la Dott.ssa ha maturato un diritto di credito avente natura Parte_1 risarcitoria nei confronti del Dott. e che il credito spettante a Parte_2 quest'ultima a titolo di ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza delle condotte descritte in narrativa ammonta ad Euro 15.000.00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto al saldo e, conseguentemente, condannare il Dott. alla rifusione in favore della Parte_2
Dott.ssa della complessiva somma sopra indicata, ovvero della diversa Parte_1 somma, anche maggiore, che sarà ritenuta di giustizia all'esito della causa In ogni caso: con vittoria di spese, compensi, rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% ai sensi del D.M. 55/2014, IVA e C.P.A. come per legge"; e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
- In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse
e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello”.
Per Parte_2
pagina 2 di 11 Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis: in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità e/o la manifesta infondatezza dell'impugnazione per tutti i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta essendo i motivi d'appello una mera riproposizione delle difese attoree del processo di primo grado disattese dal Giudice e inoltre essendo
l'impugnazione del tutto generica e quindi priva della benché minima indicazione delle censure e violazioni richieste dall'art. 342, comma 1, nn. 2 e 3, c.p.c.; sempre in via preliminare/pregiudiziale: confermarsi il rigetto della domanda di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado;
nel merito: rigettare tutte le domande dell'appellante dirette a riformare la sentenza di I grado, anche con riferimento alle spese di lite, perché infondate in fatto e in diritto e comunque non provate per tutti i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta e, per l'effetto, confermarsi integralmente la sentenza appellata n. 140/2023 del Tribunale di Belluno, Giudice Dott. Beniamino
Margiotta, nell'ambito del giudizio civile n. 1172/2019 R.G., depositata in
Cancelleria il 24/04/2023 e notificata il 28/04/2023; in subordine: nel denegato e non creduto caso in cui fosse ritenuta e provata una qualche debenza del contenuto appellato, contenersi la somma nei limiti del provato.
In ogni caso: con vittoria di diritti, onorari e spese di entrambi i gradi del giudizio.
In via istruttoria: ci si oppone fermamente all'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni già esposti a verbale d'udienza del 27/09/2021 avanti al Tribunale di Belluno nel procedimento di I grado.
Si richiamano tutti i propri atti, documenti e deduzioni contenuti nel fascicolo telematico di I grado da intendersi qui integralmente ritrascritti.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 25.9.2019 adiva il Tribunale di Parte_1
Belluno esponendo che:
- l'aveva querelata, accusandola di avere proferito nei suoi Parte_2 confronti frasi diffamatorie;
pagina 3 di 11 - ne era seguito un procedimento penale che l'aveva vista imputata del reato di cui all'art. 595 c.p.c., conclusosi con una sentenza di assoluzione;
- pertanto, la querela presentata dal , con l'intento di danneggiarla, si era Pt_2 rivelata del tutto infondata.
Ciò premesso, evocava in giudizio per sentirlo condannare al Parte_2 risarcimento del danno subito.
Si costituiva il convenuto chiedendo il rigetto della domanda in quanto l'assoluzione della era avvenuta a seguito dell'applicazione - errata – Parte_1 dell'esimente della provocazione, ex art. 599 c.p., quindi, il fatto sussisteva, anche se ritenuto scriminato dal Giudice di Pace, e provata era stata la condotta diffamatoria della da egli denunciata. Parte_1
Con sentenza n. 140/2023 il Tribunale rigettava la domanda svolta dall'attrice ritenendo che il non avesse posto in essere alcun comportamento illecito Pt_2 atteso che:
- il si era limitato a riportare fedelmente e pedissequamente i fatti così Pt_2 come si erano svolti, allegando alla querela anche la lettera scritta dall'attrice e, conseguentemente, doveva escludersi che egli avesse incolpato falsamente la del reato di diffamazione, anche perché, a prescindere dal tenore Parte_1 della sentenza di assoluzione che nel giudizio non faceva in alcun modo stato, nella missiva si rilevavano chiari elementi suscettibili di ledere l'onore e la reputazione del convenuto;
- nella sentenza di assoluzione non era stata esclusa la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato e non era condivisibile la decisione del
Giudice di pace, secondo cui la aveva agito nello stato d'ira Parte_1 determinato dal fatto ingiusto del atteso che, in realtà, l'attrice, nel Pt_2 lamentare il venir meno della collaborazione con il Centro Consorzi di Belluno, non aveva subito alcun fatto ingiusto da parte del;
Pt_2
- doveva escludersi che al fosse addebitabile il reato di cui all'art. 368 c.p. Pt_2 sia sulla scorta delle valutazioni espresse in ordine alla sussistenza del delitto di diffamazione commesso dalla sia in mancanza di un qualsivoglia Parte_1 ipotetico elemento psicologico che avrebbe mosso il nella commissione del Pt_2
pagina 4 di 11 delitto di calunnia;
né, in via incidentale, era stata accertata la colpevolezza del in ordine alla commissione di detto reato;
Pt_2
- anche ammettendo che effettivamente ricorresse la scusante di cui all'art. 599
c.p., non poteva ritenersi esigibile dal querelante che costui, a fronte di una materialità della condotta tanto accentuata, si facesse carico anche di una valutazione prognostica in materia di sussistenza di uno stato d'impeto i cui contorni erano ab origine tanto labili;
- d'altronde, il fatto che la querela sporta dal non fosse calunniosa era stato Pt_2 espressamente riconosciuto anche dall'attrice quando aveva affermato che la condotta di costui fosse “al limite della calunnia”, limite che, evidentemente, non era stato travalicato;
- la condotta di nella vicenda non poteva essere censurata anche in Parte_2 considerazione del fatto che egli ha avanzato alla la possibilità di Parte_1 dimettere una lettera di scuse da indirizzare anche ai destinatari della prima lettera, possibilità declinata dall'attrice, e aveva preso parte al tentativo di conciliazione esperito dal Tribunale, mentre la non era comparsa Parte_1 adducendo non meglio precisati “imprevisti sul percorso”. Da tale contegno processuale potevano essere tratti argomenti di prova ex art. 116 c.p.c., argomenti che corroboravano l'univoco svolgimento dei fatti come esposti nella motivazione.
Avverso detta sentenza ha proposto appello . Parte_1
si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del gravame. Parte_2
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, all'udienza del 13 novembre 2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 352 c.p.c.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di appello la dopo avere ripercorso quanto Parte_1 accaduto precedentemente all'invio della sua missiva, lamenta che il Tribunale avrebbe errato nella ricostruzione dei fatti e avrebbe omesso di valutare le prove documentali acquisite, in particolare gli atti del processo penale che avevano pagina 5 di 11 portato alla sua assoluzione. L'appellante afferma che non era sua intenzione diffamare il , dirigente del Centro Consorzi, ma di aver voluto comprendere – Pt_2 seppur con toni forti e amareggiati in ragione di una pesante situazione di emarginazione nel contesto lavorativo che determinava la fondata paura di perdere la propria principale fonte di reddito – le motivazioni dell'improvviso mancato rinnovo dei propri incarichi, precisando al contempo di essersi rivolta, in assenza di spiegazioni da parte di , alle persone ritenute gerarchicamente Pt_2 sovraordinate rispetto a quest'ultimo, come ritenuto anche dal Giudice di pace che, a dire dell'appellante, nel mandarla assolta, avrebbe “acclarato la condotta calunniosa dell'odierno convenuto”.
Con il secondo motivo, la afferma che il Tribunale avrebbe errato Parte_1 nell'escludere l'elemento oggettivo e l'elemento soggettivo del reato di calunnia in capo all'appellato, il quale non aveva risposto alle sue plurime richieste di spiegazioni, costringendola a rivolgersi ai superiori gerarchici del . Stante il Pt_2 suo diritto di critica, la descrizione del comportamento del , contenuto nella Pt_2 missiva, non potrebbe essere ritenuta diffamatoria. Inoltre, la sentenza di assoluzione pronunciata nei suoi confronti dovrebbe fare stato nel giudizio civile.
Quanto all'elemento soggettivo, l'appellante rileva che il conosceva quanto Pt_2 accaduto tra lui e la nel corso della collaborazione professionale;
Parte_1 conosceva le sue defezioni e ben sapeva che le critiche vigorose mosse nei suoi confronti erano supportate da riscontri fattuali e, soprattutto, sapeva che non erano diffamatorie.
Con il terzo motivo l'appellante, alla luce della ricostruzione della vicenda, ritiene sussistere la fondatezza della sua pretesa risarcitoria, sia patrimoniale, sia non patrimoniale.
Con l'ultimo motivo di impugnazione si censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che la mancata dimissione di una lettera di scuse da parte della unitamente alla sua mancata comparizione all'udienza del Parte_1
26 maggio 2022, costituissero argomenti di prova ex art. 116 c.p.c. per il rigetto delle domande attoree, quando, in realtà, la predetta aveva depositato una pagina 6 di 11 lettera chiarificatrice in sede penale e non era riuscita ad essere presente all'udienza del 26 maggio 2022 per difficoltà sulla strada dovute ad un incidente.
L'appello proposto non può trovare accoglimento con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Infondati sono il primo e il secondo motivo di impugnazione che, in quanto connessi, possono essere esaminati congiuntamente.
Il principio di diritto costantemente affermato dalla Suprema Corte è nel senso che la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio, o la proposizione di una querela per un reato perseguibile solo su iniziativa di parte, possono costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante o del querelante, in caso di successivo proscioglimento o assoluzione, solo ove contengano sia l'elemento oggettivo, che l'elemento soggettivo del reato di calunnia, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante o del querelante, interrompendo ogni nesso causale tra tale iniziativa e il danno eventualmente subito dal denunciato o querelato (Cass. n. 1542/2010; Cass. n. 11898/2016; Cass. n. 30998/2018).
Ne consegue che spetta all'attore, che in sede civile chieda il risarcimento dei danni assumendo che la denuncia era calunniosa, dimostrare che la controparte aveva consapevolezza dell'innocenza del denunciato.
Quanto al rapporto tra giudizio penale e giudizio civile (Cass. n.17316/2018), “la sentenza penale, pronunciata sui medesimi fatti oggetto del giudizio civile, non ha efficacia di giudicato in quest'ultimo quando esuli dalle ipotesi previste negli artt.
651 e 652 c.p.p.”, pertanto, il giudice civile, al di fuori delle ipotesi in cui l'illecito penale coincida materialmente con quello civile e costituisca un giudicato esterno, può liberamente utilizzare il materiale probatorio acquisito in sede penale, al fine di ricostruire “allo scopo” i fatti oggetto della decisione e di procedere a una nuova valutazione del comportamento assunto dal denunciante, non essendo il giudicato penale vincolante nel giudizio civile in ordine all'accertamento dei fatti materiali.
Nel caso di specie il Tribunale ha correttamente espletato un giudizio autonomo e indipendente dal giudicato formatosi in sede penale andando a verificare se pagina 7 di 11 sussistessero o meno gli elementi costitutivi del reato di calunnia, in relazione al quale non vi è stato nessun pronunciamento penale, quale elemento costitutivo della fattispecie di illecito civile oggetto di causa.
Il giudicato penale di assoluzione “perché il fatto non costituisce reato” appare del tutto ininfluente ai fini dell'accertamento dell'illecito di calunnia, dovendosi, invece, svolgere un accertamento alla luce di corretti principi di diritto e, in via del tutto autonoma dal giudice penale, verificare la sussistenza di elementi attestanti la “consapevolezza dell'altrui innocenza” al tempo della denuncia, tenendo conto di tutte le circostanze del caso.
In sintesi, in assenza di una ricognizione piena ed esaustiva degli elementi che connotano la condotta che integra il reato di calunnia, collocati al tempo della denuncia dei fatti e non al tempo successivo della pronuncia di assoluzione dell'attore dal fatto di reato, oggetto della calunnia, la sentenza penale di assoluzione dell'attore non costituisce un giudicato ai sensi degli artt. 651, 652 e
654 c.p.p.
Il mero fatto della presentazione di una denuncia all'autorità giudiziaria e l'eventuale assoluzione dell'imputato nel processo penale obbligano il denunciante al risarcimento dei danni solo se sia dimostrato che egli era consapevole dell'innocenza del denunciato.
Venendo al merito della vicenda, osserva il Collegio, che quello che viene in rilievo nella fattispecie è il contenuto della stessa dove sono presenti plurimi e chiari elementi suscettibili di ledere l'onore e la reputazione dell'appellato.
Tanto emerge dalla lettura di detta missiva dove il comportamento del viene Pt_2 definito come ingiustificabile, inadeguato, prepotente. L'appellato viene descritto come un soggetto capace di mettere in atto una serie di conseguenze negative all'interno di dinamiche di potere e, in particolare, di esercitare un potente condizionamento sul proprio subordinato o collaboratore, agendo in uno strano modo, guidato non da coerenza, competenza e capacità dirigenziali, bensì da paure personali, esercizio di potere, atteggiamenti di solidarietà interessata, accompagnati da una buona dose di mentalità maschilista.
pagina 8 di 11 Non può essere condivisa l'affermazione dell'appellante secondo cui il Giudice di
Pace avrebbe “acclarato” la condotta calunniosa dell'odierno appellato atteso che nella sentenza di assoluzione non era stata esclusa la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, né tantomeno messa in dubbio la sussistenza dell'elemento materiale, avendo il Giudice di Pace soltanto ritenuto sussistere la condizione di non punibilità di cui all'art. 599 c.p.
Detta causa di non punibilità non ha natura di scriminante ma di scusante, idonea a eliminare solo la rimproverabilità della condotta dell'autore in ragione delle motivazioni del suo agire, ferma restando l'illiceità del fatto, imputabile a titolo di dolo (Cass. pen. n. 26477/2021).
Nel caso di specie, come correttamente rilevato dal Giudice di primo grado, non può essere affermato che la querela proposta da sia stata presentata Parte_2 con intento calunnioso in quanto egli nella querela si era limitato a riportare i fatti come si erano svolti, allegando anche la lettera inviata dalla facendo Parte_1 riferimento al comportamento ingiurioso e diffamatorio della predetta, comportamento che, sotto il profilo dell'elemento oggettivo, ha trovato conferma in sede penale. Più in particolare, è stato escluso l'elemento soggettivo ma non la materialità del reato di diffamazione.
Ne consegue che la circostanza che il giudice penale abbia assolto la Parte_1 ritenendo che la stessa avesse agito in uno stato di ira provocato dal comportamento del , non rende calunniosa la querela a fronte della prova che Pt_2 la aveva, comunque, posto in essere una condotta ingiuriosa e Parte_1 diffamatoria.
Peraltro, come rilevato dal Tribunale, la decisione del Giudice di pace non appare condivisibile, tenuto conto l'esimente di cui all'art. 599 c.p. richiede che il fatto previsto dall'articolo 595 c.p. sia stato commesso nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso, quando sia dagli atti del procedimento penale, sia dagli atti del procedimento di primo grado emerge che i problemi all'interno del Centro Consorzi risalivano al 2012 e riguardavano e la non il direttore , e che il contratto Controparte_1 Parte_1 Parte_2 con la non è stato più rinnovato successivamente all'invio della sua Parte_1
pagina 9 di 11 missiva (verbale interrogatorio dell'imputata dichiarazioni rese dal Parte_1 teste;
s.i.t. e deposizione di . CP_1 Testimone_1
Né a diversa conclusione si perviene considerando e valutando le circostanze e le modalità della condotta del denunciante: le motivazioni che avevano portato la a inviare la missiva al presidente del Centro Consorzi, Parte_1 Testimone_1
e al presidente dell'Unione Artigiani, Giacomo Deon, non nascevano da un comportamento ingiusto posto in essere dal nei suoi confronti, ma dalla Pt_2 mancata conoscenza delle ragioni che avevano portato a una diminuzione degli incarichi alla stessa conferiti, diminuzione che, come sopra specificato, non era collegata a problemi sorti con l'appellato, bensì con il . CP_1
D'altra parte, il contratto d'opera professionale che legava la al Centro Parte_1
Consorzi era caratterizzato dall'intuitu personae, e la decisione di avvalersi dell'opera della professionista non poteva che essere rimessa all'insindacabile giudizio del committente, il quale può in ogni caso decidere di rivolgersi ad altri prestatori anche sulla base di una altrettanto insindacabile perdita della fiducia, come è, poi, accaduto nel caso di specie.
Non è, poi, emerso, né è stato allegato dall'appellante, quale sarebbe stato il movente che avrebbe determinato il a querelare la nella Pt_2 Parte_1 consapevolezza dell'innocenza dell'incolpata, quando, nel reato di calunnia è importante individuare il movente, data l'importanza che l'elemento soggettivo dell'illecito assume quando si accusa una persona di un fatto-reato insussistente.
Va perciò escluso che possa configurarsi in capo a una responsabilità Parte_2 ai fini del risarcimento del danno.
Il rigetto dei primi due motivi di appello comporta l'assorbimento degli ulteriori motivi proposti.
Stante l'infondatezza dell'appello, deve essere Parte_1 condannata al pagamento delle spese di giudizio in favore di , Parte_2 liquidate come in dispositivo secondo il valore della controversia (scaglione da euro 5.201,00 a euro 26.000,00), con l'applicazione dei parametri medi, senza fase istruttoria.
pagina 10 di 11 Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del Testo Unico Spese di Giustizia n.115/02.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente decidendo sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Belluno n. 140/2023, così decide:
- rigetta l'appello proposto e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite del grado in favore dell'appellato liquidate in euro 3.966,00 per compensi, oltre spese generali
(15%), IVA e CPA come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
d.p.r. n. 115/2002.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 20 novembre 2024
Il Presidente
Guido Marzella
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 961 del Ruolo Generale dell'anno
2023 promossa da
(C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'avv. Michela Lupi Jr. ed elettivamente domiciliata ad
Abano Terme (PD), via Santuario, n. 39, presso lo studio del difensore;
appellante contro
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Trevisan ed elettivamente domiciliato a
Belluno, piazza dei Martiri n. 8, presso lo studio del difensore;
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 140/2023 del Tribunale di Belluno
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis:
pagina 1 di 11 - in via pregiudiziale /preliminare e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza n. 140/2023 del Tribunale di Belluno impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto, con revoca della sanzione inflitta con ordinanza del 9 novembre 2023;
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 140/2023 emessa dal Tribunale di Belluno, Sezione Civile, Giudice Dott. Margiotta, nell'ambito del giudizio civile N.R.G. 1172/2019, depositata in cancelleria in data 24/04/2023, notificata il 28/04/2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria domanda, istanza o eccezione, così giudicare: nel merito, in via principale: accertare e dichiarare che in conseguenza delle vicende di cui in narrativa, la Dott.ssa ha maturato un diritto di credito avente natura Parte_1 risarcitoria nei confronti del Dott. e che il credito spettante a Parte_2 quest'ultima a titolo di ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza delle condotte descritte in narrativa ammonta ad Euro 15.000.00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto al saldo e, conseguentemente, condannare il Dott. alla rifusione in favore della Parte_2
Dott.ssa della complessiva somma sopra indicata, ovvero della diversa Parte_1 somma, anche maggiore, che sarà ritenuta di giustizia all'esito della causa In ogni caso: con vittoria di spese, compensi, rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% ai sensi del D.M. 55/2014, IVA e C.P.A. come per legge"; e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
- In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse
e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello”.
Per Parte_2
pagina 2 di 11 Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis: in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità e/o la manifesta infondatezza dell'impugnazione per tutti i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta essendo i motivi d'appello una mera riproposizione delle difese attoree del processo di primo grado disattese dal Giudice e inoltre essendo
l'impugnazione del tutto generica e quindi priva della benché minima indicazione delle censure e violazioni richieste dall'art. 342, comma 1, nn. 2 e 3, c.p.c.; sempre in via preliminare/pregiudiziale: confermarsi il rigetto della domanda di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado;
nel merito: rigettare tutte le domande dell'appellante dirette a riformare la sentenza di I grado, anche con riferimento alle spese di lite, perché infondate in fatto e in diritto e comunque non provate per tutti i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta e, per l'effetto, confermarsi integralmente la sentenza appellata n. 140/2023 del Tribunale di Belluno, Giudice Dott. Beniamino
Margiotta, nell'ambito del giudizio civile n. 1172/2019 R.G., depositata in
Cancelleria il 24/04/2023 e notificata il 28/04/2023; in subordine: nel denegato e non creduto caso in cui fosse ritenuta e provata una qualche debenza del contenuto appellato, contenersi la somma nei limiti del provato.
In ogni caso: con vittoria di diritti, onorari e spese di entrambi i gradi del giudizio.
In via istruttoria: ci si oppone fermamente all'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni già esposti a verbale d'udienza del 27/09/2021 avanti al Tribunale di Belluno nel procedimento di I grado.
Si richiamano tutti i propri atti, documenti e deduzioni contenuti nel fascicolo telematico di I grado da intendersi qui integralmente ritrascritti.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 25.9.2019 adiva il Tribunale di Parte_1
Belluno esponendo che:
- l'aveva querelata, accusandola di avere proferito nei suoi Parte_2 confronti frasi diffamatorie;
pagina 3 di 11 - ne era seguito un procedimento penale che l'aveva vista imputata del reato di cui all'art. 595 c.p.c., conclusosi con una sentenza di assoluzione;
- pertanto, la querela presentata dal , con l'intento di danneggiarla, si era Pt_2 rivelata del tutto infondata.
Ciò premesso, evocava in giudizio per sentirlo condannare al Parte_2 risarcimento del danno subito.
Si costituiva il convenuto chiedendo il rigetto della domanda in quanto l'assoluzione della era avvenuta a seguito dell'applicazione - errata – Parte_1 dell'esimente della provocazione, ex art. 599 c.p., quindi, il fatto sussisteva, anche se ritenuto scriminato dal Giudice di Pace, e provata era stata la condotta diffamatoria della da egli denunciata. Parte_1
Con sentenza n. 140/2023 il Tribunale rigettava la domanda svolta dall'attrice ritenendo che il non avesse posto in essere alcun comportamento illecito Pt_2 atteso che:
- il si era limitato a riportare fedelmente e pedissequamente i fatti così Pt_2 come si erano svolti, allegando alla querela anche la lettera scritta dall'attrice e, conseguentemente, doveva escludersi che egli avesse incolpato falsamente la del reato di diffamazione, anche perché, a prescindere dal tenore Parte_1 della sentenza di assoluzione che nel giudizio non faceva in alcun modo stato, nella missiva si rilevavano chiari elementi suscettibili di ledere l'onore e la reputazione del convenuto;
- nella sentenza di assoluzione non era stata esclusa la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato e non era condivisibile la decisione del
Giudice di pace, secondo cui la aveva agito nello stato d'ira Parte_1 determinato dal fatto ingiusto del atteso che, in realtà, l'attrice, nel Pt_2 lamentare il venir meno della collaborazione con il Centro Consorzi di Belluno, non aveva subito alcun fatto ingiusto da parte del;
Pt_2
- doveva escludersi che al fosse addebitabile il reato di cui all'art. 368 c.p. Pt_2 sia sulla scorta delle valutazioni espresse in ordine alla sussistenza del delitto di diffamazione commesso dalla sia in mancanza di un qualsivoglia Parte_1 ipotetico elemento psicologico che avrebbe mosso il nella commissione del Pt_2
pagina 4 di 11 delitto di calunnia;
né, in via incidentale, era stata accertata la colpevolezza del in ordine alla commissione di detto reato;
Pt_2
- anche ammettendo che effettivamente ricorresse la scusante di cui all'art. 599
c.p., non poteva ritenersi esigibile dal querelante che costui, a fronte di una materialità della condotta tanto accentuata, si facesse carico anche di una valutazione prognostica in materia di sussistenza di uno stato d'impeto i cui contorni erano ab origine tanto labili;
- d'altronde, il fatto che la querela sporta dal non fosse calunniosa era stato Pt_2 espressamente riconosciuto anche dall'attrice quando aveva affermato che la condotta di costui fosse “al limite della calunnia”, limite che, evidentemente, non era stato travalicato;
- la condotta di nella vicenda non poteva essere censurata anche in Parte_2 considerazione del fatto che egli ha avanzato alla la possibilità di Parte_1 dimettere una lettera di scuse da indirizzare anche ai destinatari della prima lettera, possibilità declinata dall'attrice, e aveva preso parte al tentativo di conciliazione esperito dal Tribunale, mentre la non era comparsa Parte_1 adducendo non meglio precisati “imprevisti sul percorso”. Da tale contegno processuale potevano essere tratti argomenti di prova ex art. 116 c.p.c., argomenti che corroboravano l'univoco svolgimento dei fatti come esposti nella motivazione.
Avverso detta sentenza ha proposto appello . Parte_1
si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del gravame. Parte_2
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, all'udienza del 13 novembre 2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 352 c.p.c.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di appello la dopo avere ripercorso quanto Parte_1 accaduto precedentemente all'invio della sua missiva, lamenta che il Tribunale avrebbe errato nella ricostruzione dei fatti e avrebbe omesso di valutare le prove documentali acquisite, in particolare gli atti del processo penale che avevano pagina 5 di 11 portato alla sua assoluzione. L'appellante afferma che non era sua intenzione diffamare il , dirigente del Centro Consorzi, ma di aver voluto comprendere – Pt_2 seppur con toni forti e amareggiati in ragione di una pesante situazione di emarginazione nel contesto lavorativo che determinava la fondata paura di perdere la propria principale fonte di reddito – le motivazioni dell'improvviso mancato rinnovo dei propri incarichi, precisando al contempo di essersi rivolta, in assenza di spiegazioni da parte di , alle persone ritenute gerarchicamente Pt_2 sovraordinate rispetto a quest'ultimo, come ritenuto anche dal Giudice di pace che, a dire dell'appellante, nel mandarla assolta, avrebbe “acclarato la condotta calunniosa dell'odierno convenuto”.
Con il secondo motivo, la afferma che il Tribunale avrebbe errato Parte_1 nell'escludere l'elemento oggettivo e l'elemento soggettivo del reato di calunnia in capo all'appellato, il quale non aveva risposto alle sue plurime richieste di spiegazioni, costringendola a rivolgersi ai superiori gerarchici del . Stante il Pt_2 suo diritto di critica, la descrizione del comportamento del , contenuto nella Pt_2 missiva, non potrebbe essere ritenuta diffamatoria. Inoltre, la sentenza di assoluzione pronunciata nei suoi confronti dovrebbe fare stato nel giudizio civile.
Quanto all'elemento soggettivo, l'appellante rileva che il conosceva quanto Pt_2 accaduto tra lui e la nel corso della collaborazione professionale;
Parte_1 conosceva le sue defezioni e ben sapeva che le critiche vigorose mosse nei suoi confronti erano supportate da riscontri fattuali e, soprattutto, sapeva che non erano diffamatorie.
Con il terzo motivo l'appellante, alla luce della ricostruzione della vicenda, ritiene sussistere la fondatezza della sua pretesa risarcitoria, sia patrimoniale, sia non patrimoniale.
Con l'ultimo motivo di impugnazione si censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che la mancata dimissione di una lettera di scuse da parte della unitamente alla sua mancata comparizione all'udienza del Parte_1
26 maggio 2022, costituissero argomenti di prova ex art. 116 c.p.c. per il rigetto delle domande attoree, quando, in realtà, la predetta aveva depositato una pagina 6 di 11 lettera chiarificatrice in sede penale e non era riuscita ad essere presente all'udienza del 26 maggio 2022 per difficoltà sulla strada dovute ad un incidente.
L'appello proposto non può trovare accoglimento con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Infondati sono il primo e il secondo motivo di impugnazione che, in quanto connessi, possono essere esaminati congiuntamente.
Il principio di diritto costantemente affermato dalla Suprema Corte è nel senso che la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio, o la proposizione di una querela per un reato perseguibile solo su iniziativa di parte, possono costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante o del querelante, in caso di successivo proscioglimento o assoluzione, solo ove contengano sia l'elemento oggettivo, che l'elemento soggettivo del reato di calunnia, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante o del querelante, interrompendo ogni nesso causale tra tale iniziativa e il danno eventualmente subito dal denunciato o querelato (Cass. n. 1542/2010; Cass. n. 11898/2016; Cass. n. 30998/2018).
Ne consegue che spetta all'attore, che in sede civile chieda il risarcimento dei danni assumendo che la denuncia era calunniosa, dimostrare che la controparte aveva consapevolezza dell'innocenza del denunciato.
Quanto al rapporto tra giudizio penale e giudizio civile (Cass. n.17316/2018), “la sentenza penale, pronunciata sui medesimi fatti oggetto del giudizio civile, non ha efficacia di giudicato in quest'ultimo quando esuli dalle ipotesi previste negli artt.
651 e 652 c.p.p.”, pertanto, il giudice civile, al di fuori delle ipotesi in cui l'illecito penale coincida materialmente con quello civile e costituisca un giudicato esterno, può liberamente utilizzare il materiale probatorio acquisito in sede penale, al fine di ricostruire “allo scopo” i fatti oggetto della decisione e di procedere a una nuova valutazione del comportamento assunto dal denunciante, non essendo il giudicato penale vincolante nel giudizio civile in ordine all'accertamento dei fatti materiali.
Nel caso di specie il Tribunale ha correttamente espletato un giudizio autonomo e indipendente dal giudicato formatosi in sede penale andando a verificare se pagina 7 di 11 sussistessero o meno gli elementi costitutivi del reato di calunnia, in relazione al quale non vi è stato nessun pronunciamento penale, quale elemento costitutivo della fattispecie di illecito civile oggetto di causa.
Il giudicato penale di assoluzione “perché il fatto non costituisce reato” appare del tutto ininfluente ai fini dell'accertamento dell'illecito di calunnia, dovendosi, invece, svolgere un accertamento alla luce di corretti principi di diritto e, in via del tutto autonoma dal giudice penale, verificare la sussistenza di elementi attestanti la “consapevolezza dell'altrui innocenza” al tempo della denuncia, tenendo conto di tutte le circostanze del caso.
In sintesi, in assenza di una ricognizione piena ed esaustiva degli elementi che connotano la condotta che integra il reato di calunnia, collocati al tempo della denuncia dei fatti e non al tempo successivo della pronuncia di assoluzione dell'attore dal fatto di reato, oggetto della calunnia, la sentenza penale di assoluzione dell'attore non costituisce un giudicato ai sensi degli artt. 651, 652 e
654 c.p.p.
Il mero fatto della presentazione di una denuncia all'autorità giudiziaria e l'eventuale assoluzione dell'imputato nel processo penale obbligano il denunciante al risarcimento dei danni solo se sia dimostrato che egli era consapevole dell'innocenza del denunciato.
Venendo al merito della vicenda, osserva il Collegio, che quello che viene in rilievo nella fattispecie è il contenuto della stessa dove sono presenti plurimi e chiari elementi suscettibili di ledere l'onore e la reputazione dell'appellato.
Tanto emerge dalla lettura di detta missiva dove il comportamento del viene Pt_2 definito come ingiustificabile, inadeguato, prepotente. L'appellato viene descritto come un soggetto capace di mettere in atto una serie di conseguenze negative all'interno di dinamiche di potere e, in particolare, di esercitare un potente condizionamento sul proprio subordinato o collaboratore, agendo in uno strano modo, guidato non da coerenza, competenza e capacità dirigenziali, bensì da paure personali, esercizio di potere, atteggiamenti di solidarietà interessata, accompagnati da una buona dose di mentalità maschilista.
pagina 8 di 11 Non può essere condivisa l'affermazione dell'appellante secondo cui il Giudice di
Pace avrebbe “acclarato” la condotta calunniosa dell'odierno appellato atteso che nella sentenza di assoluzione non era stata esclusa la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, né tantomeno messa in dubbio la sussistenza dell'elemento materiale, avendo il Giudice di Pace soltanto ritenuto sussistere la condizione di non punibilità di cui all'art. 599 c.p.
Detta causa di non punibilità non ha natura di scriminante ma di scusante, idonea a eliminare solo la rimproverabilità della condotta dell'autore in ragione delle motivazioni del suo agire, ferma restando l'illiceità del fatto, imputabile a titolo di dolo (Cass. pen. n. 26477/2021).
Nel caso di specie, come correttamente rilevato dal Giudice di primo grado, non può essere affermato che la querela proposta da sia stata presentata Parte_2 con intento calunnioso in quanto egli nella querela si era limitato a riportare i fatti come si erano svolti, allegando anche la lettera inviata dalla facendo Parte_1 riferimento al comportamento ingiurioso e diffamatorio della predetta, comportamento che, sotto il profilo dell'elemento oggettivo, ha trovato conferma in sede penale. Più in particolare, è stato escluso l'elemento soggettivo ma non la materialità del reato di diffamazione.
Ne consegue che la circostanza che il giudice penale abbia assolto la Parte_1 ritenendo che la stessa avesse agito in uno stato di ira provocato dal comportamento del , non rende calunniosa la querela a fronte della prova che Pt_2 la aveva, comunque, posto in essere una condotta ingiuriosa e Parte_1 diffamatoria.
Peraltro, come rilevato dal Tribunale, la decisione del Giudice di pace non appare condivisibile, tenuto conto l'esimente di cui all'art. 599 c.p. richiede che il fatto previsto dall'articolo 595 c.p. sia stato commesso nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso, quando sia dagli atti del procedimento penale, sia dagli atti del procedimento di primo grado emerge che i problemi all'interno del Centro Consorzi risalivano al 2012 e riguardavano e la non il direttore , e che il contratto Controparte_1 Parte_1 Parte_2 con la non è stato più rinnovato successivamente all'invio della sua Parte_1
pagina 9 di 11 missiva (verbale interrogatorio dell'imputata dichiarazioni rese dal Parte_1 teste;
s.i.t. e deposizione di . CP_1 Testimone_1
Né a diversa conclusione si perviene considerando e valutando le circostanze e le modalità della condotta del denunciante: le motivazioni che avevano portato la a inviare la missiva al presidente del Centro Consorzi, Parte_1 Testimone_1
e al presidente dell'Unione Artigiani, Giacomo Deon, non nascevano da un comportamento ingiusto posto in essere dal nei suoi confronti, ma dalla Pt_2 mancata conoscenza delle ragioni che avevano portato a una diminuzione degli incarichi alla stessa conferiti, diminuzione che, come sopra specificato, non era collegata a problemi sorti con l'appellato, bensì con il . CP_1
D'altra parte, il contratto d'opera professionale che legava la al Centro Parte_1
Consorzi era caratterizzato dall'intuitu personae, e la decisione di avvalersi dell'opera della professionista non poteva che essere rimessa all'insindacabile giudizio del committente, il quale può in ogni caso decidere di rivolgersi ad altri prestatori anche sulla base di una altrettanto insindacabile perdita della fiducia, come è, poi, accaduto nel caso di specie.
Non è, poi, emerso, né è stato allegato dall'appellante, quale sarebbe stato il movente che avrebbe determinato il a querelare la nella Pt_2 Parte_1 consapevolezza dell'innocenza dell'incolpata, quando, nel reato di calunnia è importante individuare il movente, data l'importanza che l'elemento soggettivo dell'illecito assume quando si accusa una persona di un fatto-reato insussistente.
Va perciò escluso che possa configurarsi in capo a una responsabilità Parte_2 ai fini del risarcimento del danno.
Il rigetto dei primi due motivi di appello comporta l'assorbimento degli ulteriori motivi proposti.
Stante l'infondatezza dell'appello, deve essere Parte_1 condannata al pagamento delle spese di giudizio in favore di , Parte_2 liquidate come in dispositivo secondo il valore della controversia (scaglione da euro 5.201,00 a euro 26.000,00), con l'applicazione dei parametri medi, senza fase istruttoria.
pagina 10 di 11 Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del Testo Unico Spese di Giustizia n.115/02.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente decidendo sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Belluno n. 140/2023, così decide:
- rigetta l'appello proposto e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite del grado in favore dell'appellato liquidate in euro 3.966,00 per compensi, oltre spese generali
(15%), IVA e CPA come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
d.p.r. n. 115/2002.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 20 novembre 2024
Il Presidente
Guido Marzella
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
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