Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 05/06/2025, n. 1311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1311 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Foggia
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della giudice designata dott.ssa Valentina di Leo
All'esito dell'udienza del 5/6/2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al n. 9334/2024 R.G. promossa da:
, con l'avv. Marco Dibitonto Parte_1
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
, con il funzionario dott. ex art. 417 bis c.p.c.
[...] CP_2
RESISTENTE
Oggetto: Riconoscimento diritto alla corresponsione della Retribuzione Professionale Docenti ex art. 7
CCNL Comparto Scuola
Motivi in fatto e in diritto della decisione
1.- La ricorrente, premesso di essere stata in precedenza docente temporanea di scuola media superiore, impiegata per supplenze brevi e saltuarie, per i seguenti periodi: dal 23.11.2019 al 21.12.2019 per 9 ore settimanali e dal 21.3.2020 all'11.6.2020 per 18 ore settimanali, ha lamentato di essere stata utilizzata dall'Amministrazione scolastica per l'attività di docenza indicata senza percepire la retribuzione professionale docente prevista dall'art. 7 CCNL 2001 corrisposta esclusivamente ai docenti di ruolo o ai docenti precari che avevano ricoperto supplenze annuali al 31 agosto o al 30 giugno.
Parte ricorrente assume, dunque, di aver subìto un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai colleghi docenti a tempo indeterminato e a quelli precari che avevano ricoperto supplenze annuali, per non avere beneficiato, a differenza di questi ultimi, della retribuzione professionale docente, e
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delle relative differenze retributive quantificate in euro 568,32, come da dettagliati conteggi contenuti in ricorso, vinte le spese con attribuzione.
Tardivamente costituitosi in giudizio (data prima udienza 27.2.2025, costituzione MIM 25.2.2025), il non si è opposto all'accoglimento dell'avversa pretesa, rilevando “un lievissimo errore del CP_1
calcolo stesso relativamente ai 29 giorni con 9 ore di servizio del periodo 23/11/2019- 21/12/2109:
Euro 85,26 anziché 83,52” e chiedendo che la retribuzione professionale docenti venga liquidata proporzionalmente al servizio ed all'orario di insegnamento prestato al netto delle assenze suscettibili di detrazione economica.
La causa, celebrata secondo la modalità indicata in epigrafe, è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti.
Pertanto, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa e acquisite brevi note di trattazione da almeno una delle parti, la causa è stata decisa come da sentenza depositata telematicamente.
2.- Il ricorso è in massima parte fondato e deve essere accolto nei limiti e per i motivi che si illustrano.
Si osserva, in primo luogo, che i periodi di supplenze temporanee indicati dalla ricorrente, oltre a non essere stati minimamente contestati, risultano anche debitamente documentati.
Ciò posto, con recente pronuncia del 27.7.2018 n. 20015, la Suprema Corte ha statuito che “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la
"retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”.
Ed invero, deve rilevarsi che l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio
2 scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” ed aggiungendo, al comma 3, che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...”. Tale ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e precisando, poi, che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
Dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della retribuzione professionale docenti, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto ( art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. in tal senso, fra le tante Cass. n.
17773/2017).
Ciò determina la conseguenza che tale emolumento rientra nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
La clausola 4 dell'Accordo quadro, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno;
inoltre, non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo
3 Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di
Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).
Ciò premesso, nella specie deve escludersi che la ricorrente, supplente temporanea, seppure per coprire diverse vacanze per i giorni di cui ai contratti a termine allegati al ricorso e allo stato matricolare allegato alla memoria di costituzione, in quanto assunta per ragioni sostitutive, non renda una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito.
Invero, anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito, non essendo provate significative diversificazioni nello svolgimento dell'attività lavorativa fra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei.
Dunque, una volta escluse significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto europeo.
Pertanto, come affermato dalla Suprema Corte e dalla giurisprudenza di merito più recente (cfr. sentenza n. 1169/2019 pubbl. il 08/07/2019 emessa dal Tribunale di Torino giudice AUDISIO e sentenza nr. 1900/2020 pubblicata il 24.2.2020, emessa dal Tribunale di Roma giudice BRACCI prodotta in atti da parte ricorrente), con valutazioni che si condividono, deve ritenersi che “le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio “al personale docente ed educativo”, senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , CP_1
secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese” (cfr. Cass. 27.7.2018, n. 20015).
4 L'art. 7 del CCNL 2001 introduce la retribuzione professionale docenti con l'obiettivo di valorizzare la funzione docente e riconoscere il ruolo della funzione docente nel miglioramento del servizio scolastico: si tratta di obiettivi programmatici e non di compensi a titolo di corrispettivo per determinate attività poste in essere.
Non si giustificherebbe pertanto una interpretazione restrittiva del dato contrattuale volta ad escludere determinati tipi di supplenza, come correttamente argomentato nell'ordinanza del giudice di legittimità sopra riportata, a cui si intende dare seguito.
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto, con condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento della retribuzione professionale docenti calcolata secondo i criteri di quantificazione di cui al CCNL comparto scuola ratione temporis applicabile, quantificata in euro 566,58.
Pa Trattasi dell'importo indicato dalla ricorrente nelle note di depositate, da ultimo, in data 29.5.2025, ricalcolato tenendo conto dei rilievi del in ordine al lievissimo errore di calcolo riscontrato per CP_1
il periodo dal 23.11.2019 al 21.12.2019.
Il convenuto va conseguentemente condannato al pagamento dell'importo sopra indicato, CP_1
oltre accessori.
3.- Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ex D.M. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), tenuto conto del valore della causa e della natura marcatamente seriale del contenzioso (cause di lavoro sino a € 1.100,00; valori minimi) seguono la soccombenza del CP_1
Si fa luogo all'aumento di cui all'articolo 4, comma 1-bis, del D.M. 55/2014 nella misura del 10%.
PQM
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni ulteriore istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento della Retribuzione Professionale Docenti - istituita dall'art. 7 del CCNL comparto scuola del 15.3.2001 per i periodi dettagliatamente indicati in ricorso;
- per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento delle differenze retributive quantificate in CP_1 euro 566,58, oltre interessi legali dalle scadenze al soddisfo, da portarsi in detrazione dell'eventuale maggior danno della rivalutazione monetaria;
- condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. Marco Dibitonto CP_1 dichiaratosi antistatario, che liquida in complessivi €.353,10 (importo comprensivo dell'aumento del
10% di cui all'articolo 4, comma 1bis, del D.M. 55/2014) per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%, come per legge.
Foggia, data del deposito La Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valentina di Leo
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