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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 14/03/2025, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11866/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11866/2022 avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio LLavv. IOVANE PAOLA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in PIAZZA IV NOVEMBRE 4B VERGATO presso il difensore avv. IOVANE PAOLA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio LLavv. ANGELICI Controparte_1 C.F._2
SIMONE, elettivamente domiciliato in VIA SAN VITALE 57 40127 BOLOGNA presso il difensore avv. ANGELICI SIMONE
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 28-11-2024.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 18/10/2022 ricorreva all'intestato Tribunale al fine di sentire Parte_1 pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio contratto con il 29/09/2000 in Controparte_1
Marocco e non trascritto in Italia, specificando che dalla loro unione erano nati il 25/08/2007 e Per_1 il 20/11/2009. Per_2
La ricorrente rappresentava che la separazione personale tra i coniugi era stata dichiarata con sentenza n. 1108/2019 del 16/05/2019, che aveva stabilito l'affido condiviso dei figli e l'obbligo del sig. di corrispondere alla ricorrente a titolo di mantenimento ordinario dei figli l'importo di euro CP_1
300 mensili complessivi (euro 150,00 per ciascun figlio).
Ella chiedeva (con conclusioni successivamente modificate in comparsa conclusionale, e quindi tardivamente): l'affido congiunto dei figli con collocamento presso di sé; la prosecuzione del monitoraggio dei Servizi Sociali sul nucleo;
stabilire incontri liberi dei figli con il padre;
stabilire a carico di quest'ultimo un assegno di mantenimento ordinario per ogni figlio pari ad euro 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il Protocollo in uso presso codesto Tribunale;
condannare il convenuto al pagamento delle spese processuali in favore LLER (poiché la ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato); l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 156 c.c., ovvero l'ordine diretto al datore di lavoro per il pagamento del contributo ordinario di mantenimento “LA
FRATERNITÀ SOC COOP. SOCIALE srl Via Borghetto 2G Rimini” o all'INPS sede competente o del nuovo eventuale datore di lavoro che verrà individuato.
Il 19/09/2023 si costituiva in giudizio il quale, pur aderendo alla domanda di Controparte_1
scioglimento del matrimonio, chiedeva il rigetto delle domande avverse e l'accoglimento delle proprie, che erano le seguenti: disporre l'affido congiunto dei due figli con collocamento prevalente presso la madre;
disporre la prosecuzione del monitoraggio dei Servizi Sociali sul nucleo familiare;
stabilire a proprio carico a titolo di mantenimento ordinario dei figli un contributo mensile pari ad € 200,00 complessivi (100,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale;
condannare l'attrice al pagamento delle spese processuali.
L'udienza presidenziale veniva fissata per il 07/03/2023, poi rinviata per consentire la rinnovazione della notifica al 16/05/2023; in tale data le parti chiedevano termine per dedurre e veniva dunque nuovamente disposto un rinvio al 26/09/2023. All'esito di tale udienza, tentata la conciliazione con esito negativo, la Giudice si riservava. Con ordinanza presidenziale del 11/12/2023 veniva stabilito: a carico del marito, un contributo al mantenimento ordinario di euro 350,00 mensili complessivi per entrambi i figli;
l'affido degli stessi al Servizio Sociale;
che il Servizio disponesse la ripresa del percorso di sostegno dei minori presso la NPI del territorio e procedesse alla valutazione delle pagina 2 di 7 competenze genitoriali avvalendosi di psicologi del SSN e LLUniversità, esprimendosi, all'esito delle stesse, sulle migliori soluzioni in punto di affidamento;
che gli incontri padre-figli si svolgessero in forma semi-protetta e con cadenza settimanale;
la conferma delle altre condizioni previste dalla sentenza di separazione, cioè il collocamento prevalente dei figli presso la madre, la suddivisione al
50% delle spese straordinarie, l'attribuzione alla madre del 100% LLAssegno Unico per i figli. Con sentenza 930/2024 pubblicata il 26-3-2024 era pronunziato lo scioglimento del vincolo matrimoniale.
Le statuizioni LLordinanza presidenziale erano parzialmente modificate all'udienza del 08/10/24, all'esito di un'evoluzione positiva della situazione del nucleo, evidenziata dai Servizi: era stabilito, pertanto, l'affido condiviso ai genitori dei due figli minorenni e che le visite paterne si svolgessero in forma libera, con mantenimento della vigilanza del Servizio;
ferme le restanti statuizioni. La causa veniva ritenuta matura per la decisione senza lo svolgimento di alcuna ulteriore istruttoria e veniva fissata udienza per precisazione delle conclusioni al 28/11/2024, all'esito della quale la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Dato atto di tutto ciò, va premesso che a seguito della pronuncia di scioglimento del matrimonio, il thema decidendum LLodierno giudizio resta circoscritto alle richieste economiche, nonché a quelle relative all'affidamento ed al collocamento dei figli.
Quanto a tali questioni, si ritiene sia la soluzione più conforme al principio del best interest of the child quella di confermare quanto richiesto congiuntamente dalle parti stesse (si veda precisazione delle conclusioni depositate in atti) e caldeggiato dalla relazione dei Servizi Sociali (si v. pag. n. 4, relazione del 26/09/2024), così affidando congiuntamente i minori ai loro genitori e collocandoli presso la madre, con costante vigilanza dei Servizi stessi sul nucleo. Considerata l'età dei minori (17 e 15 anni) si ritiene opportuno confermare che i loro incontri con il padre saranno liberamente concordati dagli stessi, ferma restando la necessità che il Servizio vigili in caso di disaccordo sul calendario, nonché, in relazione all'adozione delle decisioni da prendere sui figli da parte dei genitori, su eventuali contrasti tra questi ultimi, mediando anche nella trasmissione delle notizie che riguardano la vita dei figli.
Per quanto attiene alle questioni economiche, si osserva quanto segue.
La ricorrente è attualmente assunta quale lavapiatti in un ristorante e percepisce un reddito che si assesta mediamente sui 422 euro mensili;
ella, inoltre, ha dichiarato in udienza (verbale 08/10/2024) di percepire da ottobre 2024 euro 467,00 mensili di assegno unico per i due figli minori, che corrispondono al 100% LLimporto previsto per tale sussidio. Al momento, la stessa è destinataria di ulteriori 135,00 euro, pari al quinto dello stipendio del resistente, a lui pignorato in quanto somme arretrate dovute per il mantenimento ordinario dei figli - secondo quanto stabilito dalla sentenza di separazione- e non corrisposte. La ricorrente ha ulteriormente specificato di avere un basso grado di pagina 3 di 7 scolarizzazione e di comprensione della lingua italiana (circostanza confermata dal resistente), fattori che le rendono estremamente difficile reperire un lavoro più remunerativo, anche considerato che la stessa si occupa dei minori in via prevalente. Ella, infine, corrisponde un canone di locazione pari a
50,00 euro mensili per l'alloggio ACER concessole.
Il resistente, invece, secondo le CU prodotte, percepisce un reddito mensile pari a circa 880,00 euro netti (considerate 12 mensilità, che corrispondono a quelle reali, e non 13, rilevanti ai soli fini stipendiali); da tale importo debbono essere detratti i 100,00 euro mensili corrisposti come canone di locazione per il proprio alloggio, ma sicuramente non quanto dovuto a titolo di mantenimento arretrato non corrisposto (ovvero, le somme pignorate dalla ricorrente, in quanto avrebbero dovuto essere tempestivamente versate) né le paghette elargite occasionalmente ai figli, da considerarsi, appunto, quale elargizione spontanea e non adempimento di un'obbligazione.
Da tutto quanto precede si ritiene corretto confermare quanto disposto in sede di ordinanza presidenziale e condannare il resistente a corrispondere a titolo di mantenimento ordinario dei due figli
(il cui mantenimento diretto è in maggior misura a carico della madre, stante l'assenza, a quanto consta, di pernotti degli stessi presso il padre) euro 300,00 complessivi (175,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, regolate secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna. Ciò anche in considerazione del fatto che i minori sono ormai di età avanzata ed hanno quindi esigenze di mantenimento più consistenti rispetto a quelle prese in considerazione al momento della separazione giudiziale.
Per quanto attiene alle somme percepite a titolo di assegno unico, si ritiene che le difese formulate da parte resistente abbiano come presupposto logico il suo accordo tacito sulla corresponsione delle stesse in misura totale alla madre, posto che egli non ha mai chiesto la variazione di tale statuizione e ha formulato le proprie domande dando quest'ultima per scontata.
Quanto alla richiesta della attrice di pronunciare condanna, nei confronti del datore di lavoro del padre, al pagamento diretto in proprio favore del contributo al mantenimento ordinario dei figli, essa non può essere accolta. Infatti, si rammenta che, quanto al procedimento che era previsto dall'art. 8, l. n.
898/1970 (oggi abrogato), esso, ai commi dal 3° al 6°, conteneva la disciplina LLinvito diretto da parte LLavente diritto al terzo, applicabile dopo il giudicato sulla sentenza sullo status. Si trattava di procedimento stragiudiziale che prevedeva tre passaggi: – la costituzione in mora LLobbligato tramite invio di raccomandata a.r. o via pec;
– il decorso del periodo minimo di 30 giorni dalla ricezione della messa in mora;
– ove persista l'inadempimento, la notifica diretta al terzo, con comunicazione anche all'obbligato, del provvedimento che ha disposto l'assegno e che ne contiene la misura, con l'invito a versargli direttamente le somme dovute. Ere quindi precluso il ricorso pagina 4 di 7 all'Autorità Giudiziaria, per carenza di interesse ad agire. L'attuale disciplina di cui all'art. 473 bis 37
c.p.c. ha esteso questo meccanismo anche al credito nascente da una sentenza di separazione.
Stante la soccombenza reciproca delle parti circa l'importo dovuto a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli e stante la formulazione di conclusioni congiunte su tutte le altre questioni (quanto all'affidamento ed al collocamento dei minori, al calendario di visita nonché alla vigilanza del Servizio), le spese di giudizio vanno compensate integralmente.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) affida congiuntamente ad entrambi i genitori i minori (nata il [...]) e (nato Per_1 Per_2 il 20/11/2009), con collocamento prevalente degli stessi presso la madre;
2) costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi LLart. 337 sexies, comma 2 c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico LLaltro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
3) stabilisce che i figli possano incontrare liberamente il padre;
4) conferma il mandato di vigilanza del Servizio Sociale sul nucleo familiare, che avrà un ruolo di mediazione, in caso di disaccordo sul calendario, e vigilerà con particolare riferimento alle condizioni di salute e scolastiche dei figli e alle comunicazioni fra i genitori relative ai figli medesimi e all'eventuale necessaria mediazione per l'assunzione di decisioni nelle questioni di particolare rilievo;
5) dalla data della domanda pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario dei figli versando entro il giorno 5 di ogni mese su conto corrente intestato alla madre la somma di euro 350,00 (175,00 per ciascun figlio); su tale somma decorre di anno in anno la rivalutazione istat;
6) pone a carico di ciascuno dei genitori le spese straordinarie per i figli nella misura del 50%
ciascuno; si applica il vigente Protocollo del Tribunale di Bologna, che di seguito integralmente si riporta:
Spese ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento:
pagina 5 di 7 spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli : quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario , mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona.
Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
- spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano a causa o dopo lo scioglimento LLunione tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo : spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordata dai genitori in ordine alla frequenza LListituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport
(ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e corredo sportivo); spese ludico - ricreativo - culturali, precedute dalla scelta concordata della attività (ivi incluse le spese per
l'acquisto delle relative attrezzature).
- Campi scuola estivi , baby sitter , pre scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, etc) non offre tempestive alternative.
- Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida.
- Abbonamento mezzi di trasporto pubblici.
- Spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione LListituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento.
- Visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere
d'urgenza.
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità:
Il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (raccomandata, fax o mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso LLaltro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto
(raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
pagina 6 di 7 La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità LLesborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Dà atto che per accordo fra le parti l'assegno unico è percepito al 100% dalla madre;
7) Respinge la domanda di ordinare al datore di lavoro del padre il pagamento diretto del contributo al mantenimento ordinario dei figli in favore della madre;
8) Spese legali compensate.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio LL11.3.2025.
Si comunichi al Servizio Sociale.
La Giudice Relatrice
Dott.ssa Francesca Neri
Il Presidente
Dott. Stefano Giusberti
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11866/2022 avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio LLavv. IOVANE PAOLA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in PIAZZA IV NOVEMBRE 4B VERGATO presso il difensore avv. IOVANE PAOLA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio LLavv. ANGELICI Controparte_1 C.F._2
SIMONE, elettivamente domiciliato in VIA SAN VITALE 57 40127 BOLOGNA presso il difensore avv. ANGELICI SIMONE
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 28-11-2024.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 18/10/2022 ricorreva all'intestato Tribunale al fine di sentire Parte_1 pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio contratto con il 29/09/2000 in Controparte_1
Marocco e non trascritto in Italia, specificando che dalla loro unione erano nati il 25/08/2007 e Per_1 il 20/11/2009. Per_2
La ricorrente rappresentava che la separazione personale tra i coniugi era stata dichiarata con sentenza n. 1108/2019 del 16/05/2019, che aveva stabilito l'affido condiviso dei figli e l'obbligo del sig. di corrispondere alla ricorrente a titolo di mantenimento ordinario dei figli l'importo di euro CP_1
300 mensili complessivi (euro 150,00 per ciascun figlio).
Ella chiedeva (con conclusioni successivamente modificate in comparsa conclusionale, e quindi tardivamente): l'affido congiunto dei figli con collocamento presso di sé; la prosecuzione del monitoraggio dei Servizi Sociali sul nucleo;
stabilire incontri liberi dei figli con il padre;
stabilire a carico di quest'ultimo un assegno di mantenimento ordinario per ogni figlio pari ad euro 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il Protocollo in uso presso codesto Tribunale;
condannare il convenuto al pagamento delle spese processuali in favore LLER (poiché la ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato); l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 156 c.c., ovvero l'ordine diretto al datore di lavoro per il pagamento del contributo ordinario di mantenimento “LA
FRATERNITÀ SOC COOP. SOCIALE srl Via Borghetto 2G Rimini” o all'INPS sede competente o del nuovo eventuale datore di lavoro che verrà individuato.
Il 19/09/2023 si costituiva in giudizio il quale, pur aderendo alla domanda di Controparte_1
scioglimento del matrimonio, chiedeva il rigetto delle domande avverse e l'accoglimento delle proprie, che erano le seguenti: disporre l'affido congiunto dei due figli con collocamento prevalente presso la madre;
disporre la prosecuzione del monitoraggio dei Servizi Sociali sul nucleo familiare;
stabilire a proprio carico a titolo di mantenimento ordinario dei figli un contributo mensile pari ad € 200,00 complessivi (100,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale;
condannare l'attrice al pagamento delle spese processuali.
L'udienza presidenziale veniva fissata per il 07/03/2023, poi rinviata per consentire la rinnovazione della notifica al 16/05/2023; in tale data le parti chiedevano termine per dedurre e veniva dunque nuovamente disposto un rinvio al 26/09/2023. All'esito di tale udienza, tentata la conciliazione con esito negativo, la Giudice si riservava. Con ordinanza presidenziale del 11/12/2023 veniva stabilito: a carico del marito, un contributo al mantenimento ordinario di euro 350,00 mensili complessivi per entrambi i figli;
l'affido degli stessi al Servizio Sociale;
che il Servizio disponesse la ripresa del percorso di sostegno dei minori presso la NPI del territorio e procedesse alla valutazione delle pagina 2 di 7 competenze genitoriali avvalendosi di psicologi del SSN e LLUniversità, esprimendosi, all'esito delle stesse, sulle migliori soluzioni in punto di affidamento;
che gli incontri padre-figli si svolgessero in forma semi-protetta e con cadenza settimanale;
la conferma delle altre condizioni previste dalla sentenza di separazione, cioè il collocamento prevalente dei figli presso la madre, la suddivisione al
50% delle spese straordinarie, l'attribuzione alla madre del 100% LLAssegno Unico per i figli. Con sentenza 930/2024 pubblicata il 26-3-2024 era pronunziato lo scioglimento del vincolo matrimoniale.
Le statuizioni LLordinanza presidenziale erano parzialmente modificate all'udienza del 08/10/24, all'esito di un'evoluzione positiva della situazione del nucleo, evidenziata dai Servizi: era stabilito, pertanto, l'affido condiviso ai genitori dei due figli minorenni e che le visite paterne si svolgessero in forma libera, con mantenimento della vigilanza del Servizio;
ferme le restanti statuizioni. La causa veniva ritenuta matura per la decisione senza lo svolgimento di alcuna ulteriore istruttoria e veniva fissata udienza per precisazione delle conclusioni al 28/11/2024, all'esito della quale la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Dato atto di tutto ciò, va premesso che a seguito della pronuncia di scioglimento del matrimonio, il thema decidendum LLodierno giudizio resta circoscritto alle richieste economiche, nonché a quelle relative all'affidamento ed al collocamento dei figli.
Quanto a tali questioni, si ritiene sia la soluzione più conforme al principio del best interest of the child quella di confermare quanto richiesto congiuntamente dalle parti stesse (si veda precisazione delle conclusioni depositate in atti) e caldeggiato dalla relazione dei Servizi Sociali (si v. pag. n. 4, relazione del 26/09/2024), così affidando congiuntamente i minori ai loro genitori e collocandoli presso la madre, con costante vigilanza dei Servizi stessi sul nucleo. Considerata l'età dei minori (17 e 15 anni) si ritiene opportuno confermare che i loro incontri con il padre saranno liberamente concordati dagli stessi, ferma restando la necessità che il Servizio vigili in caso di disaccordo sul calendario, nonché, in relazione all'adozione delle decisioni da prendere sui figli da parte dei genitori, su eventuali contrasti tra questi ultimi, mediando anche nella trasmissione delle notizie che riguardano la vita dei figli.
Per quanto attiene alle questioni economiche, si osserva quanto segue.
La ricorrente è attualmente assunta quale lavapiatti in un ristorante e percepisce un reddito che si assesta mediamente sui 422 euro mensili;
ella, inoltre, ha dichiarato in udienza (verbale 08/10/2024) di percepire da ottobre 2024 euro 467,00 mensili di assegno unico per i due figli minori, che corrispondono al 100% LLimporto previsto per tale sussidio. Al momento, la stessa è destinataria di ulteriori 135,00 euro, pari al quinto dello stipendio del resistente, a lui pignorato in quanto somme arretrate dovute per il mantenimento ordinario dei figli - secondo quanto stabilito dalla sentenza di separazione- e non corrisposte. La ricorrente ha ulteriormente specificato di avere un basso grado di pagina 3 di 7 scolarizzazione e di comprensione della lingua italiana (circostanza confermata dal resistente), fattori che le rendono estremamente difficile reperire un lavoro più remunerativo, anche considerato che la stessa si occupa dei minori in via prevalente. Ella, infine, corrisponde un canone di locazione pari a
50,00 euro mensili per l'alloggio ACER concessole.
Il resistente, invece, secondo le CU prodotte, percepisce un reddito mensile pari a circa 880,00 euro netti (considerate 12 mensilità, che corrispondono a quelle reali, e non 13, rilevanti ai soli fini stipendiali); da tale importo debbono essere detratti i 100,00 euro mensili corrisposti come canone di locazione per il proprio alloggio, ma sicuramente non quanto dovuto a titolo di mantenimento arretrato non corrisposto (ovvero, le somme pignorate dalla ricorrente, in quanto avrebbero dovuto essere tempestivamente versate) né le paghette elargite occasionalmente ai figli, da considerarsi, appunto, quale elargizione spontanea e non adempimento di un'obbligazione.
Da tutto quanto precede si ritiene corretto confermare quanto disposto in sede di ordinanza presidenziale e condannare il resistente a corrispondere a titolo di mantenimento ordinario dei due figli
(il cui mantenimento diretto è in maggior misura a carico della madre, stante l'assenza, a quanto consta, di pernotti degli stessi presso il padre) euro 300,00 complessivi (175,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, regolate secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna. Ciò anche in considerazione del fatto che i minori sono ormai di età avanzata ed hanno quindi esigenze di mantenimento più consistenti rispetto a quelle prese in considerazione al momento della separazione giudiziale.
Per quanto attiene alle somme percepite a titolo di assegno unico, si ritiene che le difese formulate da parte resistente abbiano come presupposto logico il suo accordo tacito sulla corresponsione delle stesse in misura totale alla madre, posto che egli non ha mai chiesto la variazione di tale statuizione e ha formulato le proprie domande dando quest'ultima per scontata.
Quanto alla richiesta della attrice di pronunciare condanna, nei confronti del datore di lavoro del padre, al pagamento diretto in proprio favore del contributo al mantenimento ordinario dei figli, essa non può essere accolta. Infatti, si rammenta che, quanto al procedimento che era previsto dall'art. 8, l. n.
898/1970 (oggi abrogato), esso, ai commi dal 3° al 6°, conteneva la disciplina LLinvito diretto da parte LLavente diritto al terzo, applicabile dopo il giudicato sulla sentenza sullo status. Si trattava di procedimento stragiudiziale che prevedeva tre passaggi: – la costituzione in mora LLobbligato tramite invio di raccomandata a.r. o via pec;
– il decorso del periodo minimo di 30 giorni dalla ricezione della messa in mora;
– ove persista l'inadempimento, la notifica diretta al terzo, con comunicazione anche all'obbligato, del provvedimento che ha disposto l'assegno e che ne contiene la misura, con l'invito a versargli direttamente le somme dovute. Ere quindi precluso il ricorso pagina 4 di 7 all'Autorità Giudiziaria, per carenza di interesse ad agire. L'attuale disciplina di cui all'art. 473 bis 37
c.p.c. ha esteso questo meccanismo anche al credito nascente da una sentenza di separazione.
Stante la soccombenza reciproca delle parti circa l'importo dovuto a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli e stante la formulazione di conclusioni congiunte su tutte le altre questioni (quanto all'affidamento ed al collocamento dei minori, al calendario di visita nonché alla vigilanza del Servizio), le spese di giudizio vanno compensate integralmente.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) affida congiuntamente ad entrambi i genitori i minori (nata il [...]) e (nato Per_1 Per_2 il 20/11/2009), con collocamento prevalente degli stessi presso la madre;
2) costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi LLart. 337 sexies, comma 2 c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico LLaltro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
3) stabilisce che i figli possano incontrare liberamente il padre;
4) conferma il mandato di vigilanza del Servizio Sociale sul nucleo familiare, che avrà un ruolo di mediazione, in caso di disaccordo sul calendario, e vigilerà con particolare riferimento alle condizioni di salute e scolastiche dei figli e alle comunicazioni fra i genitori relative ai figli medesimi e all'eventuale necessaria mediazione per l'assunzione di decisioni nelle questioni di particolare rilievo;
5) dalla data della domanda pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario dei figli versando entro il giorno 5 di ogni mese su conto corrente intestato alla madre la somma di euro 350,00 (175,00 per ciascun figlio); su tale somma decorre di anno in anno la rivalutazione istat;
6) pone a carico di ciascuno dei genitori le spese straordinarie per i figli nella misura del 50%
ciascuno; si applica il vigente Protocollo del Tribunale di Bologna, che di seguito integralmente si riporta:
Spese ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento:
pagina 5 di 7 spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli : quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario , mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona.
Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
- spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano a causa o dopo lo scioglimento LLunione tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo : spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordata dai genitori in ordine alla frequenza LListituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport
(ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e corredo sportivo); spese ludico - ricreativo - culturali, precedute dalla scelta concordata della attività (ivi incluse le spese per
l'acquisto delle relative attrezzature).
- Campi scuola estivi , baby sitter , pre scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, etc) non offre tempestive alternative.
- Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida.
- Abbonamento mezzi di trasporto pubblici.
- Spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione LListituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento.
- Visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere
d'urgenza.
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità:
Il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (raccomandata, fax o mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso LLaltro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto
(raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
pagina 6 di 7 La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità LLesborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Dà atto che per accordo fra le parti l'assegno unico è percepito al 100% dalla madre;
7) Respinge la domanda di ordinare al datore di lavoro del padre il pagamento diretto del contributo al mantenimento ordinario dei figli in favore della madre;
8) Spese legali compensate.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio LL11.3.2025.
Si comunichi al Servizio Sociale.
La Giudice Relatrice
Dott.ssa Francesca Neri
Il Presidente
Dott. Stefano Giusberti
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