Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 20/06/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2794/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario Di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice
Dott.ssa Chiara Martello Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. 2794/2024 V.G. promossa da:
, (c.f. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e
, (c.f. ) nata a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv Paola BERTELLO (c.f. ) e l'avv. Elena C.F._3
MOLINERI (c.f. ) che li rappresentano e difendono per procura in atti, C.F._4
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sig.ri e hanno congiuntamente Parte_1 Controparte_1 richiesto la regolamentazione delle condizioni di affidamento, collocazione, visita e mantenimento del figlio minore nato a [...] il [...] dalla loro relazione more uxorio alle seguenti Persona_1 condizioni:
- disporre l'affidamento del figlio , nato a [...] il [...], congiuntamente ad Persona_1 entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione materna, ove il minore manterrà residenza anagrafica e domicilio, prevedendo le seguenti modalità di affidamento:
1) I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale di comune accordo, assumendo congiuntamente le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute. Limitatamente alle
1
2) il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio , salvo diversi accordi, con le seguenti modalità ed Per_1 orari:
- a week-end alternati, dal venerdi (dopo cena) al lunedi mattina, allorquando lo accompagnerà all'asilo;
- nelle settimane in cui il minore trascorrerà il week-end con il papà, un giorno infrasettimanale, indicativamente giovedi, dall'uscita dall'asilo al mattino successivo, allorquando lo accompagnerà all'asilo;
- nelle settimane in cui il minore trascorrerà il week-end con la mamma, due giorni infrasettimanali, indicativamente mercoledi dall'uscita dall'asilo al venerdi mattina, quando lo accompagnerà all'asilo; inoltre, salvo diversi accordi:
- durante le vacanze natalizie, il bambino trascorrerà con ciascun genitore uguale periodo comprendente ad anni alterni il giorno di Natale o Capodanno;
nel 2024 trascorrerà il periodo comprendente Natale con Per_1 la mamma e quello comprendente Capodanno con il papà e cosi' via ad anni alterni;
- durante le vacanze pasquali, il bambino trascorrerà con ciascun genitore eguale periodo comprendente ad anni alterni il giorno di Pasqua o Pasquetta;
nell'anno 2025 trascorrerà il periodo comprendente Pasqua con il papà e quello comprendente Pasquetta con la mamma e cosi' via ad anni alterni;
- durante le vacanze estive, il bambino trascorrerà con ciascun genitore due settimane anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
Resta inteso che i genitori potranno avvalersi dell'aiuto dei nonni anche per accompagnare e riprendere all'asilo. Per_1
I genitori si impegnano a comunicare con congruo preavviso eventuali impedi-menti di salute o lavoro a causa dei quali siano impossibilitati a vedere o tenere con sè il bambino nei periodi sovraindicati.
3) il padre verserà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio , entro il giorno 15 di ogni Per_1 mese, l'importo di € 300,00 (trecento/00) mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, e rimborserà alla medesima il 50% delle spese straordinarie necessarie nell'interesse del minore (a titolo esemplificativo e non esaustivo, mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche quali ad es. retta dell'asilo, mensa e gite, sportive, ludiche e ricreative, secondo il Protocollo d'intesa del Tribunale di Torino) preventivamente concordate se non necessitate ed opportunamente documentate e cio' sino a quando il figlio non sarà economicamente autosufficiente.
La madre dichiara sin d'ora di non avere nulla a pretendere a titolo di arretrati del contributo al mantenimento nonché delle spese straordinarie per il figlio, avendo il padre provveduto regolarmente al mantenimento del bambino.
4) il padre e la madre, in ossequio a quanto previsto dall'art. 317 bis Codice civile, s'impegnano sin d'ora a garantire, rispettivamente, ai nonni materni e paterni l'esercizio del diritto di mantenere rapporti significativi con il nipote;
5) il padre e la madre prestano sin d'ora reciprocamente il consenso al rilascio e/o rinnovo della carta d'identità di . Per_1
6) le parti concordano che l'assegno unico per il figlio , attualmente pari ad € 57,00 circa mensili, verrà Per_1 percepito per intero dalla madre sig.ra ; qualora l'importo dell'assegno superasse i € 150,00 Controparte_1
2 mensili, lo stesso spetterà ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e pertanto la madre rifonderà al padre la quota del 50% dell'assegno percepito.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno provveduto, sotto la loro responsabilità, a indicare le disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a loro carico come previsto dall'art. 473 bis.51 c. 3 c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto in data 05/11/2024 esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
***
Il ricorso può trovare accoglimento in quanto le condizioni previste dai coniugi sono conformi alla legge e rispondenti agli interessi del figlio minore , nato dalla relazione non coniugale tra le parti, Persona_1 di cui si è omesso l'ascolto in quanto manifestamente superfluo (art. 473 bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Nulla sulle spese stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
1) Dispone sull'affidamento, la collocazione, il diritto di visita e il mantenimento del figlio minore
[...]
nato a [...] il [...], nonché sulle ulteriori questioni connesse, in Persona_1 conformità alle condizioni concordate dalle parti di cui al ricorso, ribadite con le note di trattazione scritta, condizioni che qui si hanno per integralmente trascritte. 2) Nulla sulle spese;
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 14 maggio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Martello Dott.ssa Roberta Bonaudi
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