Sentenza 14 marzo 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/03/2018, n. 11642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11642 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2018 |
Testo completo
la seguente
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da CC IT AN, nata a [...] il [...] e IA CI, nato ad [...] il [...] avverso il decreto emesso 1'1/07/2016 dal Giudice per le indagini preliminari di Parma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Pietro Silvestri;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Delia Cardia, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato;
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Il Gip del Tribunale di Parma ha disposto l'archiviazione del procedimento penale nei riguardi di UC MA avente ad oggetto il reato di calunnia in danno di CC IT AN e IA CI, cui sarebbe stato falsamente attribuito il reato di falso in atto pubblico. Dagli atti emerge che: a) a fondamento del procedimento vi è l'assunto secondo cui nel febbraio del 2012 CC IT AN e IA CI, rispettivamente Soprintendente e funzionario della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Parma e Piacenza, avrebbero falsamente attestato in una relazione redatta il 27/02/2012 che uno studente tirocinante, iscritto al terzo anno della facoltà di Architettura, avesse compiuto una determinata attività; b) la denuncia del reato fu presentata dott.ssa Chiara IO, anch'essa funzionario, e poi portata a conoscenza di CC IT e di altre persone;
c) UC MA, coordinatore provinciale di una associazione sindacale, in un dato momento intervenne con una mail, indirizzata a più soggetti, in cui affermò che la IO aveva fatto correttamente una segnalazione di falso e che sarebbe stata lei a decidere se e come proseguire nella iniziativa intrapresa.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di CC e IA articolando un unico motivo in cui si assume che il provvedimento del Gip sarebbe abnorme per aver escluso la rilevanza della richiesta di integrazione di indagine, consistita nell'acquisizione di tutte le mail inviate dagli indagati nel periodo interessato e nell'assunzione di dichiarazioni da parte di alcune persone che avrebbero potuto ricostruire il contesto generale in cui i fatti si sarebbero verificati.
3. Il 20/09/2017 è stata depositata una memoria difensiva nell'interesse di UC MA in cui si deduce che il ricorso sarebbe stato proposto tardivamente;
in tal senso si valorizza il timbro apposto a margine, che reca la data 21/7/2016. Nel merito si insiste per la ritualità del provvedimento di archiviazione.
4. Il ricorso è tempestivo, essendo stato proposto il 15/07/2016, ma infondato. È noto che l'archiviazione può essere pronunciata "de plano", in presenza di opposizione della persona offesa alla richiesta, ove ricorrano due condizioni, delle quali si deve dare atto con adeguata motivazione, e cioè l'inammissibilità dell'opposizione, per l'omessa indicazione dell'oggetto dell'investigazione suppletiva ovvero per l'eventuale difetto di pertinenza o di rilevanza degli elementi indicati, in quanto inidonei ad incidere sulle risultanze delle indagini preliminari, e l'infondatezza della notizia di reato (fra le altre, Sez. 6, n. 18029 dell'8/04/2015, P.O. in proc. Pazzaglini, Rv. 263472). Nel provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari, facendo corretta applicazione dei suddetti principi, ha chiarito come gli atti investigativi ulteriori, indicati degli opponenti, assolvessero ad una funzione meramente esplorativa, attesa la loro valenza generica ed indeterminata, non essendo stati descritti nemmeno i temi di indagine da approfondire;
sotto altro profilo, sono state illustrate, con coerente e logica motivazione, le ragioni giuridiche giustificative della richiesta di archiviazione e, dunque, dell'infondatezza dell'eventuale azione penale per il reato di calunnia. Il G.i.p. ha spiegato perché il contenuto della mail inviata da UC non possa in nessun modo configurare il reato di calunnia: da essa non emerge né l'attribuzione ai ricorrenti di un fatto specifico di reato, né la consapevolezza della ipotetica falsa incolpazione.
5. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 1'11 ottobre 2017. Il onsigliere estensore Il Presidente Pietro Sii