TRIB
Sentenza 12 gennaio 2024
Sentenza 12 gennaio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 12/01/2024, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Antonio Tufano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 786 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2017, ed avente ad oggetto appello avverso sentenza del giudice di pace
T R A
rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Jaime Asproso e dall'avv. Parte_1
Luigi Cristiano, elettivamente domiciliati presso quest'ultimo in Nola alla via Binni n. 22;
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Andreina Mercogliano, presso la quale domicilia in Cicciano
alla via Marconi n. 54;
APPELLATA
E
, in persona del Sindaco p.t., domiciliato come in atti;
CP_2
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 12.10.2023, le parti costituite si sono riportate ai rispettivi scritti, chiedendone l'integrale accoglimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 3453/2016, il Giudice di Pace di Nola, dr. Luigi Beneduce, ha accolto il ricorso in opposizione proposto da avverso la comunicazione preventiva di iscrizione Parte_1
ipotecaria. Le spese di lite sono state integralmente compensate, per non avere il ricorrente
“osservato l'obbligo di comunicare al concessionario della riscossione, ex art. 1 c. 538-543 L. n.
228/2012, le ragioni per le quali le somme iscritte a ruolo non erano dovute consentendo la
riesamina degli atti in autotutela”.
Con atto di appello regolarmente e tempestivamente notificato alle controparti, Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza, censurandola esclusivamente nella parte relativa alla liquidazione delle spese di lite, per violazione del principio di soccombenza. Con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti.
Si è costituita in giudizio , la quale ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ed ha CP_1
eccepito il difetto di legittimazione passiva. Con vittoria di spese di lite.
Non si è costituito in giudizio il la cui contumacia è stata dichiarata dal precedente CP_2
istruttore all'udienza del 23.11.2017.
Ciò premesso, in via del tutto preliminare si evidenzia che, stante la mancata proposizione di appello incidentale, ogni questione (sollevata da ) afferente il merito della controversia, e CP_1
nello specifico il difetto di legittimazione passiva, è coperta da giudicato, e per l'effetto non verrà
esaminata.
L'oggetto del presente giudizio è pertanto circoscritto al capo di sentenza relativo alla liquidazione delle spese di lite, per i motivi suindicati.
L'appello risulta fondato per i motivi che seguono. Il giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto che l'art. 1 c. 538-543 L. 228/2012 configuri a carico del contribuente l'obbligo di attivare la procedura delineata da tali disposizioni. Ed invece,
tali norme esprimono una mera facoltà, dall'esercizio della quale consegue – invece – l'eventuale obbligo del concessionario alla riscossione di sospendere ogni iniziativa volta alla riscossione del credito.
Non v'è dubbio che la norma inviti, ma non obblighi, il contribuente, in un'ottica transattiva e deflattiva, ad indicare al concessionario eventuali ragioni ostative alla riscossione del credito.
Aggiungasi ad ogni modo che secondo l'art. 92 c.p.c. la compensazione delle spese di lite può
essere disposta al ricorrere delle sole ipotesi espressamente indicate dalla legge, e nello specifico:
soccombenza reciproca, novità della questione trattata e mutamento della giurisprudenza. Si
consideri altresì che la Corte Costituzionale (sentenza 77 del 2018) ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale della norma nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese al ricorrere di “gravi ed eccezionali ragioni”.
Orbene, considerato che il ricorso è stato accolto per non avere le parti resistenti (contumaci)
depositato alcun atto relativo all'accertamento, alla contestazione e alla notifica della contestazione stessa, è evidente che non ricorre nessuna delle ipotesi appena evidenziate. Non vi è soccombenza reciproca, essendo le resistenti/appellate interamente soccombenti, né è stata trattata una questione di assoluta novità o vi è stato un mutamento giurisprudenziale rispetto alla questione dirimente, né,
infine, data la scarsa complessità della controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni
(secondo le coordinate ermeneutiche dettate dalla Corte Costituzionale) che possano in ipotesi supportare la pronuncia di compensazione.
Per tali ragioni, ha errato il giudice di pace nel compensare le spese in quanto, in attuazione del principio di soccombenza, avrebbe dovuto porre le stesse interamente a carico delle parti resistenti.
Ne consegue che l'appello è fondato e va accolto, e per l'effetto ed il CP_1 CP_2
vanno condannate, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio, ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto della scarsa complessità, del valore e della natura documentale della controversia, della durata del giudizio, della contumacia delle resistenti e della mancata celebrazione di attività istruttorie.
Le spese di lite seguono la soccombenza anche nel presente grado di giudizio: la liquidazione avviene sulla scorta di quanto disposto dal D.M. 55/2014, nella formulazione attualmente vigente,
tenuto conto delle attività espletate nella presente sede processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, così provvede: Parte_1
- Accoglie l'appello per i motivi di cui in parte motiva, e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna ed il in solido tra loro, al CP_1 CP_2
pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio, quantificate in Euro 125,00 per spese ed Euro 900,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali
(15%) come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti;
- Condanna ed il in solido tra loro, al pagamento al pagamento CP_1 CP_2
delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in Euro 174,00 per spese ed Euro
1.278,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti.
Nola, 11.1.2024
Il Giudice
(dott. Antonio Tufano)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Antonio Tufano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 786 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2017, ed avente ad oggetto appello avverso sentenza del giudice di pace
T R A
rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Jaime Asproso e dall'avv. Parte_1
Luigi Cristiano, elettivamente domiciliati presso quest'ultimo in Nola alla via Binni n. 22;
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Andreina Mercogliano, presso la quale domicilia in Cicciano
alla via Marconi n. 54;
APPELLATA
E
, in persona del Sindaco p.t., domiciliato come in atti;
CP_2
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 12.10.2023, le parti costituite si sono riportate ai rispettivi scritti, chiedendone l'integrale accoglimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 3453/2016, il Giudice di Pace di Nola, dr. Luigi Beneduce, ha accolto il ricorso in opposizione proposto da avverso la comunicazione preventiva di iscrizione Parte_1
ipotecaria. Le spese di lite sono state integralmente compensate, per non avere il ricorrente
“osservato l'obbligo di comunicare al concessionario della riscossione, ex art. 1 c. 538-543 L. n.
228/2012, le ragioni per le quali le somme iscritte a ruolo non erano dovute consentendo la
riesamina degli atti in autotutela”.
Con atto di appello regolarmente e tempestivamente notificato alle controparti, Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza, censurandola esclusivamente nella parte relativa alla liquidazione delle spese di lite, per violazione del principio di soccombenza. Con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti.
Si è costituita in giudizio , la quale ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ed ha CP_1
eccepito il difetto di legittimazione passiva. Con vittoria di spese di lite.
Non si è costituito in giudizio il la cui contumacia è stata dichiarata dal precedente CP_2
istruttore all'udienza del 23.11.2017.
Ciò premesso, in via del tutto preliminare si evidenzia che, stante la mancata proposizione di appello incidentale, ogni questione (sollevata da ) afferente il merito della controversia, e CP_1
nello specifico il difetto di legittimazione passiva, è coperta da giudicato, e per l'effetto non verrà
esaminata.
L'oggetto del presente giudizio è pertanto circoscritto al capo di sentenza relativo alla liquidazione delle spese di lite, per i motivi suindicati.
L'appello risulta fondato per i motivi che seguono. Il giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto che l'art. 1 c. 538-543 L. 228/2012 configuri a carico del contribuente l'obbligo di attivare la procedura delineata da tali disposizioni. Ed invece,
tali norme esprimono una mera facoltà, dall'esercizio della quale consegue – invece – l'eventuale obbligo del concessionario alla riscossione di sospendere ogni iniziativa volta alla riscossione del credito.
Non v'è dubbio che la norma inviti, ma non obblighi, il contribuente, in un'ottica transattiva e deflattiva, ad indicare al concessionario eventuali ragioni ostative alla riscossione del credito.
Aggiungasi ad ogni modo che secondo l'art. 92 c.p.c. la compensazione delle spese di lite può
essere disposta al ricorrere delle sole ipotesi espressamente indicate dalla legge, e nello specifico:
soccombenza reciproca, novità della questione trattata e mutamento della giurisprudenza. Si
consideri altresì che la Corte Costituzionale (sentenza 77 del 2018) ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale della norma nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese al ricorrere di “gravi ed eccezionali ragioni”.
Orbene, considerato che il ricorso è stato accolto per non avere le parti resistenti (contumaci)
depositato alcun atto relativo all'accertamento, alla contestazione e alla notifica della contestazione stessa, è evidente che non ricorre nessuna delle ipotesi appena evidenziate. Non vi è soccombenza reciproca, essendo le resistenti/appellate interamente soccombenti, né è stata trattata una questione di assoluta novità o vi è stato un mutamento giurisprudenziale rispetto alla questione dirimente, né,
infine, data la scarsa complessità della controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni
(secondo le coordinate ermeneutiche dettate dalla Corte Costituzionale) che possano in ipotesi supportare la pronuncia di compensazione.
Per tali ragioni, ha errato il giudice di pace nel compensare le spese in quanto, in attuazione del principio di soccombenza, avrebbe dovuto porre le stesse interamente a carico delle parti resistenti.
Ne consegue che l'appello è fondato e va accolto, e per l'effetto ed il CP_1 CP_2
vanno condannate, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio, ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto della scarsa complessità, del valore e della natura documentale della controversia, della durata del giudizio, della contumacia delle resistenti e della mancata celebrazione di attività istruttorie.
Le spese di lite seguono la soccombenza anche nel presente grado di giudizio: la liquidazione avviene sulla scorta di quanto disposto dal D.M. 55/2014, nella formulazione attualmente vigente,
tenuto conto delle attività espletate nella presente sede processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, così provvede: Parte_1
- Accoglie l'appello per i motivi di cui in parte motiva, e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna ed il in solido tra loro, al CP_1 CP_2
pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio, quantificate in Euro 125,00 per spese ed Euro 900,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali
(15%) come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti;
- Condanna ed il in solido tra loro, al pagamento al pagamento CP_1 CP_2
delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in Euro 174,00 per spese ed Euro
1.278,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti.
Nola, 11.1.2024
Il Giudice
(dott. Antonio Tufano)