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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 06/10/2025, n. 2904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2904 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile
R.G. 689/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. DO AN Presidente dott. Federico Bressan Consigliere dott. FR UC OL Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo in data 11.4.2023, promossa con atto di citazione in appello da in persona del legale rappresentante pro tempore sig. con Parte_1 Parte_2
sede in via Buonarroti n. 1, Ponte San Nicolò (Pd), p. i.v.a. e c.f. rappresentata e P.IVA_1
difesa dall'Avv. Marco Lombardo;
appellante contro c.f. ), con sede in via Portogallo n. 11/86, Padova Controparte_1 P.IVA_2
(PD), rappresentata e difesa dagli avv.ti Gaetano Forcella e Carlo Peruzzi;
appellata
Oggetto: “Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex 1669 c.c.)”; appello avverso la sentenza n. 449/2023 del Tribunale di Padova, pubblicata il 10/3/2023, nel
1 procedimento n. 6809/2021 R.G.
CONCLUSIONI
- per parte appellante:
“In via principale:
- contrariis reiectis, accertato l'inadempimento di rispetto al contratto Controparte_1
stipulato con in data 14 gennaio 2021 nei termini indicati in parte narrativa, Parte_1
condannarsi la convenuta al pagamento in favore di della somma pari ad € 11.733,23 Parte_1
oltre interessi commerciali a far data dal 1 aprile 2021 sino al saldo;
- contrariis reiectis, accertato l'avvenuto esercizio del diritto recesso in data 30 marzo 2021 da parte di dal contratto stipulato con in data 14 gennaio 2021, Controparte_1 Parte_1
condannarsi la convenuta al pagamento in favore di della somma pari ad € Parte_1
49.095,01, oltre interessi commerciali a far data dal 1 aprile 2021 sino al saldo;
In via subordinata
- contrariis reiectis, accertata l'illegittima condotta posta in essere da nei Controparte_1
confronti di in violazione del principio di buona fede nei termini indicati in parte Parte_1
narrativa, condannarsi la convenuta al pagamento in favore di della somma pari ad Parte_1
€ 50.000,00, ovvero nella diversa minor somma che dovesse essere riconosciuta di giustizia da parte dell'Autorità adita, oltre interessi commerciali a far data dal 1 aprile 2021 sino al saldo.
In ogni caso
- con vittoria di spese di lite ed competenze professionali relative tanto al primo grado di giudizio quanto di quello d'appello.
In via istruttoria
2 Si insiste per l'ammissione delle richieste istruttorie formulate tanto a prova diretta quanto contraria nelle memorie ex art. 183 VI co., n. 2) e 3) c.p.c. che si ripropongono in questa sede.
Si chiede di essere ammessi alla prova per testimoni sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che nel gennaio 2021, richiedeva a di svolgere attività di guardiania CP_1 Controparte_1 Pt_1
per loro conto presso il deposito DMO di AR NI (Pd) dal 1 febbraio 2021 e sino al 30 aprile 2021,
dal lunedì al venerdì dalle ore 5.30 alle ore 21.00 e presso il deposito DMO di SC (Pd), a partire dal 29 gennaio 2021, tutti i giorni h. 24, per la durata di un anno?
2) Vero che, in relazione alla circostanza di cui al capitolo di prova che precede, ha effettuato Pt_1
attività di selezione del personale da assumere per adibire a tali mansioni?
3) Vero che prima, in relazione alla circostanza di cui al capitolo di prova che precede, chiedeva Pt_1
a se c'era del personale, tra quello che aveva già prestato attività di guardiania Controparte_1
presso le sedi DMO, che doveva essere sottoposto a selezione per poi essere assunto?
4) Dica il teste, in relazione alla circostanza di cui al capitolo di prova che precede, quale risposta fornì
a ? Controparte_1 Pt_1
5) Vero che la modalità di selezione del personale di cui al capitolo di prova sub 2 si è sviluppata attraverso la pubblicazione di annunci di ricerca operatori su portali web, la ricezione dei curricula da parte dei candidati, la selezione dei curricula, l'espletamento di colloqui telefonici con 18 candidati della durata di circa 1 ora ciascuno ed il successivo espletamento di colloqui in presenza presso la sede di con 7 Pt_1
candidati della durata di circa 1 ora e mezza ciascuno?
6) Vero che nel corso del mese di febbraio 2021 chiese a di assumere quale Controparte_1 Pt_1
dipendente da adibire a mansione di guardiania presso la sede DMO di SC il sig. Parte_3
?
[...]
3 7) Vero che Lei ha svolto la mansione di responsabile dei servizi prestati da in favore di Pt_1 [...]
interfacciandosi giornalmente da fine gennaio 2021 a fine marzo 2021 con la sig.ra Controparte_1
, Security Manager di Parte_4 CP_1
8) Vero che Lei veniva contattata in data 17 gennaio 2021 da parte della sig.ra la Parte_4
quale Le chiese se potesse aiutare nell'improvvisa gestione dell'attività di ripristino di un Pt_1 CP_1
punto vendita della Brands Industry a causa di un furto avvenuto la notte del 17 gennaio 2021, come da documento sub 23 del fascicolo attoreo che Le si rammostra?
9) Vero che, in relazione alle circostanze di cui al capitolo che precede, ha prestato attività per Pt_1
complessive 6 ore di lavoro per il tramite di un proprio operatore?
10) Dica il teste se ha prestato altre attività in favore di diverse da quelle Pt_1 Controparte_1
svolte presso le sedi DMO di SC e AR e presso il punto vendita della Brands Industry;
11) Vero che richiedeva, a partire da metà del mese di febbraio 2021, ai propri operatori che Pt_1
prestavano attività di guardiania presso le sedi DMO di SC e AR di attestare con fotografie e video lo stato dei locali e bagni da loro utilizzati nel corso dello svolgimento della loro mansione?
12) Vero che comunicava a , in plurime occasioni nel corso del mese di febbraio 2021, che CP_1 Pt_1
non appena DMO avrebbe ultimato i lavori della garitta, l'attività di guardiania presso la sede di
SC sarebbe stata effettuata da parte degli operatori tutti i giorni per 24 ore al giorno? Pt_1
13) Vero che, completati i lavori della garitta verso fine febbraio 2021, a partire da inizio marzo 2021 gli operatori della società hanno iniziato a prestare attività di guardiania presso la sede DMO di Pt_5
SC nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 5.30 alle ore 21.00?
14) Vero che durante lo svolgimento di un turno di guardiania ad inizio marzo 2021, l'operatore si Pt_5
addormentava sul luogo di lavoro?
4 15) Vero che la sig.ra provvedeva a comunicarLe per il tramite di messaggio Parte_4
attraverso l'applicazione whatsapp in data 6 marzo 2021 che avrebbe dovuto sospendere l'attività Pt_1
di guardiania presso la sede DMO di AR a partire dal giorno 8 marzo 2021 mentre avrebbe continuato a svolgerla presso la sede DMO di SC, come da documento sub 29 del fascicolo attoreo che Le si rammostra?
16) Vero che ha continuato a svolgere attività di guardiania presso la sede DMO di SC Pt_1
sino al 31 marzo 2021?
17) Vero che Lei comunicò con la sig.ra nel periodo tra il 12 ed il 31 marzo 2021 Parte_4
attraverso l'applicazione whatsapp come da documento sub 33 del fascicolo attoreo che Le si rammostra?
18) Vero che l'operatore in servizio durante l'effettuazione del turno di guardiania presso la sede Pt_1
DMO di SC la notte tra il 16 ed il 17 marzo 2021, riscontrava che i bagni degli uomini erano chiusi, come da documento sub 30-6 che Le si rammostra?
19) Vero che l'operatore in servizio durante l'effettuazione del turno di guardiania presso la sede Pt_1
DMO di SC la notte tra il 17 ed il 18 marzo 2021, riscontrava il mancato collegamento dei monitor presenti nella postazione a lui destinata alla rete di telecamere, come da documento sub 31 del fascicolo attoreo che Le si rammostra?
20) Dica il teste se, nel periodo compreso tra il 17 marzo 2021 ed il 31 marzo 2021, la postazione ove gli operatori effettuavano l'attività di guardiania presso la sede DMO di SC era dotata di Pt_1
sistema di monitoraggio video funzionante?
21) Vero che, nel periodo compreso tra il febbraio 2021 ed il marzo 2021, il sig. ebbe modo Parte_6
di conversare telefonicamente con il sig. in merito a questioni attinenti lo svolgimento Persona_1
dell'attività di per conto di presso le sedi DMO di AR e SC, come da documenti Pt_1 CP_1
audio allegati sub 30 al fascicolo attoreo che Le si sottopongono in ascolto?
5 22) Dica il teste a quali persone appartengono le voci delle conversazioni contenute nei documenti audio allegati sub 30 al fascicolo attoreo che Le si sottopongono in ascolto.
Si indicano quali testimoni:
- La sig.ra di Padova, dipendente , su tutti i capitoli di prova;
Testimone_1 Pt_1
- Il sig. , residente in [...], sui capitoli di prova da 11 a 14, Tes_2
19 e 20.
- Il sig. residente in [...], sui capitoli di prova Testimone_3
13,14, 18 e 20.
- olIl sig. dipendente sui capitoli di prova sub 21 e 22. Parte_6 Controparte_1
In caso di ammissione delle richieste di prova orale formulate da controparte in sede di giudizio di primo grado si chiede di poter sentire, a prova contraria sui suddetti capitoli di prova, la sig.ra Testimone_1
di Padova, dipendente , su tutti i capitoli di prova mentre il sig. , residente in [...]Pt_1 Tes_2
(Ro), via San Gaetano n. 857, ed il sig. residente in [...]
Colombarina n. 8, sul solo capitoli di prova sub 11”;
- per parte appellata:
“In via principale per i motivi esposti in atti, rigettare l'appello proposto Con vittoria di spese, diritti ed onorari Parte_1
del grado.
In via istruttoria,
qualora la Corte d'Appello ammettesse le prove orali richieste da controparte, prudenzialmente
[...]
chiede a sua volta di essere ammessa alla prova orale come formulata nelle depositate CP_1
memorie n.2 e 3 ex art.183 VI co. c.p.c.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
6 premesso di aver concluso in data 14.1.2021 con un contratto Parte_1 Controparte_1
annuale di collaborazione commerciale, da intendersi in termini di subappalto, per lo svolgimento di attività di portierato e guardiania a partire dal successivo 29.1.2021 in favore della committente principale resso due depositi siti rispettivamente in AR NI e in SC e CP_2
di aver provveduto a tal fine all'assunzione di apposito personale dipendente, conveniva in giudizio denunciandone l'inadempimento per avere questa posticipato Controparte_1
unilateralmente la data di inizio dell'esecuzione del contratto e per essersi avvalsa del personale di per un monte ore inferiore a quello contrattualmente stabilito, lamentando altresì Parte_1
l'illegittimo esercizio del diritto di recesso;
in via subordinata invocava la violazione del principio di buona fede sia in fase precontrattuale ex art. 1337 c.c., sia nell'esecuzione del contratto ex art. 1375 c.c., in ragione del comportamento complessivamente tenuto dalla convenuta e tale da ledere il legittimo affidamento dell'attrice. Domandava in via principale la condanna della società convenuta al risarcimento del danno patrimoniale derivante dall'inadempimento del contratto nel periodo antecedente la data di scioglimento unilaterale del
1.4.2021 per complessivi € 11.733,23 oltre interessi commerciali, nonché la condanna al risarcimento del danno derivante dal mancato guadagno per effetto dell'avvenuto recesso per complessivi € 49.095,01 oltre interessi commerciali;
in via subordinata, l'accertamento della violazione del principio di buona fede ex artt. 1337 e 1375 c.c. e la conseguente condanna della convenuta al pagamento della somma di € 50.000,00 o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi commerciali.
Costituitasi, la convenuta instava per il rigetto delle domande attoree, evidenziando che, prima della stipula del contratto, era stata prospettata la mera possibilità d'incarichi di guardiania per e che il contratto stipulato il 14.1.2021 si sostanziava in un accordo quadro di CP_2
7 collaborazione commerciale avente carattere occasionale e discontinuo, negando di essere incorsa in violazione degli obblighi informativi precontrattuali;
eccepiva in subordine la responsabilità di ex art. 1227 comma 2 c.c. per aver questa imprudentemente assunto Parte_1
nuovo personale nonché l'inadempimento dell'attrice all'accordo quadro del 14.1.2021 e la conseguente compensazione tra le pretese attoree e il controcredito risarcitorio da mancato guadagno, stante la definitiva compromissione dei rapporti commerciali con la committente principale a seguito dell'inadeguato servizio reso da Parte_1
Con sentenza n. 449/2023 pubblicata il 13.3.2023, il Tribunale, ritenute irrilevanti le prove orali dedotte, ha rigettato le domande attoree, escludendo che tra le parti fossero stati pattuiti precisi e vincolanti servizi di guardiania, sottolineando la previsione della facoltà di recesso ad nutum e non ravvisando condotte inadempienti della convenuta.
Avverso la sentenza, ha proposto tempestivo appello sulla base di due motivi, coi Parte_1
quali ha lamentato:
1) l'erroneità della valutazione effettuata dal giudice di prime cure circa la natura ed i termini del rapporto contrattuale insorto tra le parti e la conseguente statuizione in merito alla fondatezza o meno delle domande di condanna svolte dall'attrice in via principale;
2) l'erroneità della valutazione effettuata dal giudice di prime cure circa la ritenuta non sussistenza di comportamenti contrari a buona fede da parte di e conseguente mancata CP_1
insorgenza di danno in capo all'odierna appellante, con rigetto della domanda risarcitoria svolta da quest'ultima in via subordinata.
Si è costituita che ha sostenuto la correttezza della decisione appellata e Controparte_1
concluso per il rigetto del gravame, anche riproponendo eccezioni e difese rimaste assorbite in primo grado.
8 La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 18.9.2025 previa precisazione delle conclusioni e deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
Il primo motivo d'appello è infondato.
L'appellante ripropone una qualificazione del rapporto tra le parti in termini di subappalto, attribuendo rilievo secondario al testo del contratto sottoscritto in data 14.1.2021 in quanto predisposto dalla controparte;
la corrispondenza anteriore e i contatti (telefonici e via mail) successivi alla sottoscrizione indicherebbero che era stata pattuita una “prestazione di specifica e predeterminata (per modalità e durata) attività di guardiania da parte di in favore di Pt_1
presso il deposito DMO di AR NI (Pd) dal 1 febbraio 2021 al 30 aprile 2021, nelle CP_1
giornate dal lunedì al venerdì e nel lasso orario compreso dalle ore 5.30 alle ore 21.00 e presso il deposito DMO di SC (Pd), a partire dal 29 gennaio 2021 e sino al 13 gennaio 2022, per tutti i giorni della settimana e nel lasso orario delle 24 ore” (appello, pag. 8).
Risultano tuttavia corrette le contrarie conclusioni raggiunte dal giudice di prime cure, a partire dal giusto rilievo attribuito all'unico documento sottoscritto da entrambe le parti, denominato
“contratto di collaborazione commerciale” (doc. 4 . Parte_1
Come osservato dal Tribunale:
“Nelle premesse è scritto che “ ha la necessità occasionale e discontinua di Controparte_1
usufruire di servizi resi da società terze per l'espletamento dei servizi per la propria clientela”.
Al punto 3.1 l'operatività della collaborazione è così descritta: “ Controparte_3
dall'accettazione del servizio affidato, espleterà il medesimo con precisione e professionalità nei tempi e nei modi opportuni e necessari, seguendo le specifiche di lavoro sottoscritte con CP_1
che verranno di volta in volta redatte e consegnate alla presa in carico del servizio”.
9 Al punto 3.3 si legge: “in caso di servizi continuativi e durevoli, qualora si presentasse la necessità di sospendere l'erogazione del servizio da parte di la stessa Controparte_3
ha l'obbligo di comunicare tale eventualità con un preavviso congruo”.
Al punto 4.1 è previsto che “il compenso per le prestazioni eseguite da Controparte_3
presso viene stabilito tra le parti in € 11,70 uomo/ora IVA. Per altri servizi il compenso CP_2
potrà essere concordato di volta in volta”.
Al punto 8.1 il recesso è consentito ad ambo le parti e richiede solo una “previa comunicazione scritta tra le parti”.
La decorrenza è stata stabilita al punto 9 dalla data di sottoscrizione, con durata annuale del contratto.
Il contratto quindi:
- non contiene alcun riferimento a un appalto in essere con né qualifica il rapporto CP_2
come di subappalto;
- definisce esplicitamente “occasionali e discontinue” le esigenze di CP_1
- non prevede alcun obbligo di accettazione dei servizi da parte di;
Pt_1
- prevede la collaborazione continuativa e durevole come una mera eventualità;
- non indica né un impegno preciso di giorni e ore, né il numero di personale richiesto;
- consente il recesso ad nutum a entrambe le parti.
L'unico riferimento alla è contenuto al punto 4.1 relativo al compenso” (sentenza CP_2
primo grado, pagg. 4-5).
Come si vede, il contratto non contiene prescrizioni vincolanti circa il contenuto (in termini di date, orari, durata) dei servizi che sarebbero stati richiesti.
L'interlocuzione antecedente alla sottoscrizione del testo aveva incluso, è vero, una indicazione
10 del servizio che era stato richiesto da a (si veda la mail del CP_2 Controparte_1
2.1.2021 doc. 3 ) ma, appunto, la comunicazione era limitata a tale elemento;
non si legge Pt_1
che fosse stato sottoscritto tra questi due soggetti un contratto d'appalto di servizi né, tantomeno, che s'intendeva obbligare a richiedere quei servizi a (e questa si obbligava a CP_1 Parte_1
prestarli); è in ogni caso decisivo che nel successivo testo contrattuale non sia inserito un riferimento a servizi già concordati in quanto “Il fatto invece che non sia stato inserito è al contrario chiaro e inequivoco indice della volontà delle parti di non assumere vincoli e ciò appare più che giustificato anche perché si trattava della prima collaborazione tra e CP_1
” (sentenza primo grado, pag. 5). era infatti stata costituita da pochi mesi Pt_1 Parte_1
(maggio 2020) e non aveva svolto fino a quel momento servizi analoghi: ciò rende assai verosimile che sia stato stipulato un contratto quadro per servizi la cui entità sarebbe stata determinata e verificata in seguito, limitandosi le parti a definire solo il compenso di quelli eventualmente richiesti presso le sedi di per le quali la prospettiva di utilizzo CP_2
appariva prossima (come poi in effetti comunque accaduto).
Il fatto che il testo del contratto sia stato predisposto da è di scarsa rilevanza Controparte_1
nel caso di specie, non essendovi sul punto clausole d'incerta interpretazione, tanto più che è stata prodotta corrispondenza tra le parti nella quale si legge che ha richiesto con Parte_1
riferimento alla bozza ricevuta “una delucidazione in merito all'articolo 4.6” relativo alla responsabilità verso terzi (si veda la mail del 13.1.2021, doc. 4 ), ottenendola prima di Pt_1
sottoscrivere: si deve ritenere che se il testo sottoposto alla sua sottoscrizione fosse stato radicalmente differente da quello che si aspettava sulla base delle trattative svolte, specie Pt_1
quanto a consistenza delle prestazioni che – in tesi - riteneva di essersi assicurata, essa avrebbe richiesto gli opportuni chiarimenti e le necessarie modifiche;
non risulta invece sia stata in quella
11 fase sollevata nessuna obiezione in proposito.
Anche la concordata assenza di un termine di preavviso per il recesso, come osservato dal giudice di prime cure, è significativo del carattere occasionale della collaborazione pattuita, e ciò a vantaggio sia di che ancora non aveva testato i servizi che sarebbe stata in grado CP_1 Pt_1
di rendere, sia di , che non aveva ancora una struttura, anche in termini di personale, pronta Pt_1
a far fronte a qualsiasi richiesta e non aveva esperienza nel settore.
Quanto al comportamento successivo delle parti, il Tribunale ha osservato, ex art. 1362 c.c., che
“quando infatti con missiva del 26.1.2021 (doc. 9 att.) preannunciava termini del servizio CP_1
diversi da quelli della mail del 2.1.2021 quanto a inizio, fasce orarie, ecc., nulla ha Pt_1
obiettato o replicato”: tale affermazione è contestata dall'appellante, e tuttavia rimane vero che contestazione documentata è significativamente distante in termini temporali (diffida pec di data data 9.3.2021, doc. 11 , in cui questa avanzava la pretesa “di essere messa immediatamente Pt_1
in condizione di adempiere al contratto mediante l'effettuazione del servizio di portierato h24 nella sede di SC della DMO”). Quanto alle telefonate intercorse nel periodo di febbraio e di marzo 2021 tra dipendenti e/o collaboratori delle due società, la cui registrazione e trascrizione è stata prodotta in giudizio dall'attrice, non ne emerge nessuna evidenza né del fatto che le pattuizioni in effetti concluse fossero diverse da quelle che si leggono nel testo contrattuale né del fatto che avesse assicurato di aver sottoscritto un contratto di appalto Controparte_1
con se ne ricava solo l'indicazione che, al contrario, un contratto non c'era e che CP_2
le aspettative (evidentemente partecipate come tali a in fase precontrattuale) che la stessa Pt_1
aveva maturato circa gli incarichi che sarebbero stati conferiti da Controparte_1 [...]
erano state in parte ridimensionate, con inevitabile ricaduta su CP_2 Parte_1
Risulta pertanto confermata la correttezza della conclusione raggiunta dal Tribunale, secondo cui
12 “la pretesa quindi di vedersi riconosciuto il compenso per la differenza tra le ore lavorate e quelle pattuite è del tutto infondata, in assenza appunto di vincoli contrattuali sul punto, così come quella per il mancato guadagno per l'interruzione della collaborazione, avendo CP_1
legittimamente esercitato il recesso” (sentenza primo grado, pag. 6).
Per le medesime ragioni è infondato il secondo motivo d'appello, in forza del quale l'appellante ha insistito per vedersi riconosciuto, in via subordinata, un risarcimento a titolo di responsabilità precontrattuale.
A tale proposito il giudice di prime cure ha osservato che “il contratto concluso tra le parti non può ritenersi pregiudizievole per : l'accettazione dei servizi era facoltativa, aveva facoltà Pt_1
di recesso, non aveva obblighi di assunzione di nuovo personale (peraltro i contratti in atti sono tre a tempo determinato per un solo mese e uno soltanto annuale, cfr. doc. da 5 a 8)” (sentenza primo grado, pag. 6): tra le ipotesi note di responsabilità precontrattuale ex art.1337 c.c. (rottura ingiustificata delle trattative, conclusione di un contratto invalido o inefficace, contratto pregiudizievole per la parte vittima dell'altrui comportamento scorretto) il Tribunale ha preso in esame quella che poteva apparire astrattamente conferente (l'ultima di cui sopra) raggiugendo la conclusione che non sia risultata provata l'interferenza del comportamento scorretto di una delle parti e che non siano stati provati danni collegati al dedotto comportamento da un rapporto conseguenziale e diretto.
Come si è osservato, infatti, non vi sono elementi per ritenere che il contratto concluso tra le parti presenti contenuti (e dunque obbligazioni) diversi da quelli ai quali, sulla base delle trattative precontrattuali intercorse, le parti hanno inteso attribuire natura di impegno vincolante, anche per
, per la quale, si ribadisce, “l'accettazione dei servizi era facoltativa, aveva facoltà di Pt_1
recesso, non aveva obblighi di assunzione di nuovo personale” (sentenza primo grado, pag. 6).
13 Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, nelle comunicazioni via mail che hanno preceduto la sottoscrizione del contratto non si legge un impegno espresso circa il lavoro che sarebbe stato richiesto, né vi è mai affermazione della già intervenuta stipula di uno specifico contratto d'appalto con essendovi semmai la prospettazione di quello che appariva CP_2
essere, in quel momento, l'impegno richiesto dalla committenza.
In quel contesto volendosi inserire nel settore, ha assunto del personale, e tuttavia Parte_1
ciò non risulta l'effetto di una condotta decettiva dell'odierna appellata ma la condizione necessaria per offrire quei servizi che intendeva per la prima volta svolgere. Le trascrizioni dei colloqui successivi tra le parti, cui si è già fatto cenno, confermano che si è avvalsa - fino CP_1
al recesso, che appare giustificato dalla mancanza di intesa rapidamente emersa anche a seguito dell'insoddisfazione di per l'entità dei servizi richiestile – dell'opera di nei limiti Pt_1 Pt_1
nei quali è stata richiesta da senza che la minor consistenza di questa rispetto alle CP_2
aspettative iniziali, determinata dal fatto che referì affiancare plurimi soggetti nello CP_2
svolgimento degli incarichi di guardiania, possa dirsi il frutto di scorrettezze compiute da CP_1
prima o dopo il contratto concluso tra le parti.
L'appello deve in conclusione essere respinto, con conferma della sentenza di primo grado. Si deve in tal senso osservare che le istanze di prova orale proposte dall'appellante non sono suscettibili, quand'anche fossero accolte, di determinare un diverso esito del gravame, non potendo le stesse recare elementi sufficienti a corroborare le tesi attoree circa il contenuto delle obbligazioni assunte dalle parti o circa un comportamento scorretto assunto dall'odierna appellata, anche quanto alla fase di esecuzione del contratto.
Le spese anticipate per il presente grado di giudizio dall'appellata costituita, vittoriosa, vanno poste a carico dell'appellante, secondo la regola della soccombenza, e sono liquidate in
14 dispositivo in base ai parametri medi di cui al DM 55/14 come aggiornato con DM 147/22 in relazione al valore della causa, per le fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale).
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dev'essere dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Parte_1
Padova n. 449/2023 pubblicata il 13.3.2023;
- condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata costituita Controparte_1
delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in € 6.946,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/02 a carico di parte appellante.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 18 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
FR UC OL DO AN
15
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile
R.G. 689/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. DO AN Presidente dott. Federico Bressan Consigliere dott. FR UC OL Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo in data 11.4.2023, promossa con atto di citazione in appello da in persona del legale rappresentante pro tempore sig. con Parte_1 Parte_2
sede in via Buonarroti n. 1, Ponte San Nicolò (Pd), p. i.v.a. e c.f. rappresentata e P.IVA_1
difesa dall'Avv. Marco Lombardo;
appellante contro c.f. ), con sede in via Portogallo n. 11/86, Padova Controparte_1 P.IVA_2
(PD), rappresentata e difesa dagli avv.ti Gaetano Forcella e Carlo Peruzzi;
appellata
Oggetto: “Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex 1669 c.c.)”; appello avverso la sentenza n. 449/2023 del Tribunale di Padova, pubblicata il 10/3/2023, nel
1 procedimento n. 6809/2021 R.G.
CONCLUSIONI
- per parte appellante:
“In via principale:
- contrariis reiectis, accertato l'inadempimento di rispetto al contratto Controparte_1
stipulato con in data 14 gennaio 2021 nei termini indicati in parte narrativa, Parte_1
condannarsi la convenuta al pagamento in favore di della somma pari ad € 11.733,23 Parte_1
oltre interessi commerciali a far data dal 1 aprile 2021 sino al saldo;
- contrariis reiectis, accertato l'avvenuto esercizio del diritto recesso in data 30 marzo 2021 da parte di dal contratto stipulato con in data 14 gennaio 2021, Controparte_1 Parte_1
condannarsi la convenuta al pagamento in favore di della somma pari ad € Parte_1
49.095,01, oltre interessi commerciali a far data dal 1 aprile 2021 sino al saldo;
In via subordinata
- contrariis reiectis, accertata l'illegittima condotta posta in essere da nei Controparte_1
confronti di in violazione del principio di buona fede nei termini indicati in parte Parte_1
narrativa, condannarsi la convenuta al pagamento in favore di della somma pari ad Parte_1
€ 50.000,00, ovvero nella diversa minor somma che dovesse essere riconosciuta di giustizia da parte dell'Autorità adita, oltre interessi commerciali a far data dal 1 aprile 2021 sino al saldo.
In ogni caso
- con vittoria di spese di lite ed competenze professionali relative tanto al primo grado di giudizio quanto di quello d'appello.
In via istruttoria
2 Si insiste per l'ammissione delle richieste istruttorie formulate tanto a prova diretta quanto contraria nelle memorie ex art. 183 VI co., n. 2) e 3) c.p.c. che si ripropongono in questa sede.
Si chiede di essere ammessi alla prova per testimoni sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che nel gennaio 2021, richiedeva a di svolgere attività di guardiania CP_1 Controparte_1 Pt_1
per loro conto presso il deposito DMO di AR NI (Pd) dal 1 febbraio 2021 e sino al 30 aprile 2021,
dal lunedì al venerdì dalle ore 5.30 alle ore 21.00 e presso il deposito DMO di SC (Pd), a partire dal 29 gennaio 2021, tutti i giorni h. 24, per la durata di un anno?
2) Vero che, in relazione alla circostanza di cui al capitolo di prova che precede, ha effettuato Pt_1
attività di selezione del personale da assumere per adibire a tali mansioni?
3) Vero che prima, in relazione alla circostanza di cui al capitolo di prova che precede, chiedeva Pt_1
a se c'era del personale, tra quello che aveva già prestato attività di guardiania Controparte_1
presso le sedi DMO, che doveva essere sottoposto a selezione per poi essere assunto?
4) Dica il teste, in relazione alla circostanza di cui al capitolo di prova che precede, quale risposta fornì
a ? Controparte_1 Pt_1
5) Vero che la modalità di selezione del personale di cui al capitolo di prova sub 2 si è sviluppata attraverso la pubblicazione di annunci di ricerca operatori su portali web, la ricezione dei curricula da parte dei candidati, la selezione dei curricula, l'espletamento di colloqui telefonici con 18 candidati della durata di circa 1 ora ciascuno ed il successivo espletamento di colloqui in presenza presso la sede di con 7 Pt_1
candidati della durata di circa 1 ora e mezza ciascuno?
6) Vero che nel corso del mese di febbraio 2021 chiese a di assumere quale Controparte_1 Pt_1
dipendente da adibire a mansione di guardiania presso la sede DMO di SC il sig. Parte_3
?
[...]
3 7) Vero che Lei ha svolto la mansione di responsabile dei servizi prestati da in favore di Pt_1 [...]
interfacciandosi giornalmente da fine gennaio 2021 a fine marzo 2021 con la sig.ra Controparte_1
, Security Manager di Parte_4 CP_1
8) Vero che Lei veniva contattata in data 17 gennaio 2021 da parte della sig.ra la Parte_4
quale Le chiese se potesse aiutare nell'improvvisa gestione dell'attività di ripristino di un Pt_1 CP_1
punto vendita della Brands Industry a causa di un furto avvenuto la notte del 17 gennaio 2021, come da documento sub 23 del fascicolo attoreo che Le si rammostra?
9) Vero che, in relazione alle circostanze di cui al capitolo che precede, ha prestato attività per Pt_1
complessive 6 ore di lavoro per il tramite di un proprio operatore?
10) Dica il teste se ha prestato altre attività in favore di diverse da quelle Pt_1 Controparte_1
svolte presso le sedi DMO di SC e AR e presso il punto vendita della Brands Industry;
11) Vero che richiedeva, a partire da metà del mese di febbraio 2021, ai propri operatori che Pt_1
prestavano attività di guardiania presso le sedi DMO di SC e AR di attestare con fotografie e video lo stato dei locali e bagni da loro utilizzati nel corso dello svolgimento della loro mansione?
12) Vero che comunicava a , in plurime occasioni nel corso del mese di febbraio 2021, che CP_1 Pt_1
non appena DMO avrebbe ultimato i lavori della garitta, l'attività di guardiania presso la sede di
SC sarebbe stata effettuata da parte degli operatori tutti i giorni per 24 ore al giorno? Pt_1
13) Vero che, completati i lavori della garitta verso fine febbraio 2021, a partire da inizio marzo 2021 gli operatori della società hanno iniziato a prestare attività di guardiania presso la sede DMO di Pt_5
SC nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 5.30 alle ore 21.00?
14) Vero che durante lo svolgimento di un turno di guardiania ad inizio marzo 2021, l'operatore si Pt_5
addormentava sul luogo di lavoro?
4 15) Vero che la sig.ra provvedeva a comunicarLe per il tramite di messaggio Parte_4
attraverso l'applicazione whatsapp in data 6 marzo 2021 che avrebbe dovuto sospendere l'attività Pt_1
di guardiania presso la sede DMO di AR a partire dal giorno 8 marzo 2021 mentre avrebbe continuato a svolgerla presso la sede DMO di SC, come da documento sub 29 del fascicolo attoreo che Le si rammostra?
16) Vero che ha continuato a svolgere attività di guardiania presso la sede DMO di SC Pt_1
sino al 31 marzo 2021?
17) Vero che Lei comunicò con la sig.ra nel periodo tra il 12 ed il 31 marzo 2021 Parte_4
attraverso l'applicazione whatsapp come da documento sub 33 del fascicolo attoreo che Le si rammostra?
18) Vero che l'operatore in servizio durante l'effettuazione del turno di guardiania presso la sede Pt_1
DMO di SC la notte tra il 16 ed il 17 marzo 2021, riscontrava che i bagni degli uomini erano chiusi, come da documento sub 30-6 che Le si rammostra?
19) Vero che l'operatore in servizio durante l'effettuazione del turno di guardiania presso la sede Pt_1
DMO di SC la notte tra il 17 ed il 18 marzo 2021, riscontrava il mancato collegamento dei monitor presenti nella postazione a lui destinata alla rete di telecamere, come da documento sub 31 del fascicolo attoreo che Le si rammostra?
20) Dica il teste se, nel periodo compreso tra il 17 marzo 2021 ed il 31 marzo 2021, la postazione ove gli operatori effettuavano l'attività di guardiania presso la sede DMO di SC era dotata di Pt_1
sistema di monitoraggio video funzionante?
21) Vero che, nel periodo compreso tra il febbraio 2021 ed il marzo 2021, il sig. ebbe modo Parte_6
di conversare telefonicamente con il sig. in merito a questioni attinenti lo svolgimento Persona_1
dell'attività di per conto di presso le sedi DMO di AR e SC, come da documenti Pt_1 CP_1
audio allegati sub 30 al fascicolo attoreo che Le si sottopongono in ascolto?
5 22) Dica il teste a quali persone appartengono le voci delle conversazioni contenute nei documenti audio allegati sub 30 al fascicolo attoreo che Le si sottopongono in ascolto.
Si indicano quali testimoni:
- La sig.ra di Padova, dipendente , su tutti i capitoli di prova;
Testimone_1 Pt_1
- Il sig. , residente in [...], sui capitoli di prova da 11 a 14, Tes_2
19 e 20.
- Il sig. residente in [...], sui capitoli di prova Testimone_3
13,14, 18 e 20.
- olIl sig. dipendente sui capitoli di prova sub 21 e 22. Parte_6 Controparte_1
In caso di ammissione delle richieste di prova orale formulate da controparte in sede di giudizio di primo grado si chiede di poter sentire, a prova contraria sui suddetti capitoli di prova, la sig.ra Testimone_1
di Padova, dipendente , su tutti i capitoli di prova mentre il sig. , residente in [...]Pt_1 Tes_2
(Ro), via San Gaetano n. 857, ed il sig. residente in [...]
Colombarina n. 8, sul solo capitoli di prova sub 11”;
- per parte appellata:
“In via principale per i motivi esposti in atti, rigettare l'appello proposto Con vittoria di spese, diritti ed onorari Parte_1
del grado.
In via istruttoria,
qualora la Corte d'Appello ammettesse le prove orali richieste da controparte, prudenzialmente
[...]
chiede a sua volta di essere ammessa alla prova orale come formulata nelle depositate CP_1
memorie n.2 e 3 ex art.183 VI co. c.p.c.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
6 premesso di aver concluso in data 14.1.2021 con un contratto Parte_1 Controparte_1
annuale di collaborazione commerciale, da intendersi in termini di subappalto, per lo svolgimento di attività di portierato e guardiania a partire dal successivo 29.1.2021 in favore della committente principale resso due depositi siti rispettivamente in AR NI e in SC e CP_2
di aver provveduto a tal fine all'assunzione di apposito personale dipendente, conveniva in giudizio denunciandone l'inadempimento per avere questa posticipato Controparte_1
unilateralmente la data di inizio dell'esecuzione del contratto e per essersi avvalsa del personale di per un monte ore inferiore a quello contrattualmente stabilito, lamentando altresì Parte_1
l'illegittimo esercizio del diritto di recesso;
in via subordinata invocava la violazione del principio di buona fede sia in fase precontrattuale ex art. 1337 c.c., sia nell'esecuzione del contratto ex art. 1375 c.c., in ragione del comportamento complessivamente tenuto dalla convenuta e tale da ledere il legittimo affidamento dell'attrice. Domandava in via principale la condanna della società convenuta al risarcimento del danno patrimoniale derivante dall'inadempimento del contratto nel periodo antecedente la data di scioglimento unilaterale del
1.4.2021 per complessivi € 11.733,23 oltre interessi commerciali, nonché la condanna al risarcimento del danno derivante dal mancato guadagno per effetto dell'avvenuto recesso per complessivi € 49.095,01 oltre interessi commerciali;
in via subordinata, l'accertamento della violazione del principio di buona fede ex artt. 1337 e 1375 c.c. e la conseguente condanna della convenuta al pagamento della somma di € 50.000,00 o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi commerciali.
Costituitasi, la convenuta instava per il rigetto delle domande attoree, evidenziando che, prima della stipula del contratto, era stata prospettata la mera possibilità d'incarichi di guardiania per e che il contratto stipulato il 14.1.2021 si sostanziava in un accordo quadro di CP_2
7 collaborazione commerciale avente carattere occasionale e discontinuo, negando di essere incorsa in violazione degli obblighi informativi precontrattuali;
eccepiva in subordine la responsabilità di ex art. 1227 comma 2 c.c. per aver questa imprudentemente assunto Parte_1
nuovo personale nonché l'inadempimento dell'attrice all'accordo quadro del 14.1.2021 e la conseguente compensazione tra le pretese attoree e il controcredito risarcitorio da mancato guadagno, stante la definitiva compromissione dei rapporti commerciali con la committente principale a seguito dell'inadeguato servizio reso da Parte_1
Con sentenza n. 449/2023 pubblicata il 13.3.2023, il Tribunale, ritenute irrilevanti le prove orali dedotte, ha rigettato le domande attoree, escludendo che tra le parti fossero stati pattuiti precisi e vincolanti servizi di guardiania, sottolineando la previsione della facoltà di recesso ad nutum e non ravvisando condotte inadempienti della convenuta.
Avverso la sentenza, ha proposto tempestivo appello sulla base di due motivi, coi Parte_1
quali ha lamentato:
1) l'erroneità della valutazione effettuata dal giudice di prime cure circa la natura ed i termini del rapporto contrattuale insorto tra le parti e la conseguente statuizione in merito alla fondatezza o meno delle domande di condanna svolte dall'attrice in via principale;
2) l'erroneità della valutazione effettuata dal giudice di prime cure circa la ritenuta non sussistenza di comportamenti contrari a buona fede da parte di e conseguente mancata CP_1
insorgenza di danno in capo all'odierna appellante, con rigetto della domanda risarcitoria svolta da quest'ultima in via subordinata.
Si è costituita che ha sostenuto la correttezza della decisione appellata e Controparte_1
concluso per il rigetto del gravame, anche riproponendo eccezioni e difese rimaste assorbite in primo grado.
8 La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 18.9.2025 previa precisazione delle conclusioni e deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
Il primo motivo d'appello è infondato.
L'appellante ripropone una qualificazione del rapporto tra le parti in termini di subappalto, attribuendo rilievo secondario al testo del contratto sottoscritto in data 14.1.2021 in quanto predisposto dalla controparte;
la corrispondenza anteriore e i contatti (telefonici e via mail) successivi alla sottoscrizione indicherebbero che era stata pattuita una “prestazione di specifica e predeterminata (per modalità e durata) attività di guardiania da parte di in favore di Pt_1
presso il deposito DMO di AR NI (Pd) dal 1 febbraio 2021 al 30 aprile 2021, nelle CP_1
giornate dal lunedì al venerdì e nel lasso orario compreso dalle ore 5.30 alle ore 21.00 e presso il deposito DMO di SC (Pd), a partire dal 29 gennaio 2021 e sino al 13 gennaio 2022, per tutti i giorni della settimana e nel lasso orario delle 24 ore” (appello, pag. 8).
Risultano tuttavia corrette le contrarie conclusioni raggiunte dal giudice di prime cure, a partire dal giusto rilievo attribuito all'unico documento sottoscritto da entrambe le parti, denominato
“contratto di collaborazione commerciale” (doc. 4 . Parte_1
Come osservato dal Tribunale:
“Nelle premesse è scritto che “ ha la necessità occasionale e discontinua di Controparte_1
usufruire di servizi resi da società terze per l'espletamento dei servizi per la propria clientela”.
Al punto 3.1 l'operatività della collaborazione è così descritta: “ Controparte_3
dall'accettazione del servizio affidato, espleterà il medesimo con precisione e professionalità nei tempi e nei modi opportuni e necessari, seguendo le specifiche di lavoro sottoscritte con CP_1
che verranno di volta in volta redatte e consegnate alla presa in carico del servizio”.
9 Al punto 3.3 si legge: “in caso di servizi continuativi e durevoli, qualora si presentasse la necessità di sospendere l'erogazione del servizio da parte di la stessa Controparte_3
ha l'obbligo di comunicare tale eventualità con un preavviso congruo”.
Al punto 4.1 è previsto che “il compenso per le prestazioni eseguite da Controparte_3
presso viene stabilito tra le parti in € 11,70 uomo/ora IVA. Per altri servizi il compenso CP_2
potrà essere concordato di volta in volta”.
Al punto 8.1 il recesso è consentito ad ambo le parti e richiede solo una “previa comunicazione scritta tra le parti”.
La decorrenza è stata stabilita al punto 9 dalla data di sottoscrizione, con durata annuale del contratto.
Il contratto quindi:
- non contiene alcun riferimento a un appalto in essere con né qualifica il rapporto CP_2
come di subappalto;
- definisce esplicitamente “occasionali e discontinue” le esigenze di CP_1
- non prevede alcun obbligo di accettazione dei servizi da parte di;
Pt_1
- prevede la collaborazione continuativa e durevole come una mera eventualità;
- non indica né un impegno preciso di giorni e ore, né il numero di personale richiesto;
- consente il recesso ad nutum a entrambe le parti.
L'unico riferimento alla è contenuto al punto 4.1 relativo al compenso” (sentenza CP_2
primo grado, pagg. 4-5).
Come si vede, il contratto non contiene prescrizioni vincolanti circa il contenuto (in termini di date, orari, durata) dei servizi che sarebbero stati richiesti.
L'interlocuzione antecedente alla sottoscrizione del testo aveva incluso, è vero, una indicazione
10 del servizio che era stato richiesto da a (si veda la mail del CP_2 Controparte_1
2.1.2021 doc. 3 ) ma, appunto, la comunicazione era limitata a tale elemento;
non si legge Pt_1
che fosse stato sottoscritto tra questi due soggetti un contratto d'appalto di servizi né, tantomeno, che s'intendeva obbligare a richiedere quei servizi a (e questa si obbligava a CP_1 Parte_1
prestarli); è in ogni caso decisivo che nel successivo testo contrattuale non sia inserito un riferimento a servizi già concordati in quanto “Il fatto invece che non sia stato inserito è al contrario chiaro e inequivoco indice della volontà delle parti di non assumere vincoli e ciò appare più che giustificato anche perché si trattava della prima collaborazione tra e CP_1
” (sentenza primo grado, pag. 5). era infatti stata costituita da pochi mesi Pt_1 Parte_1
(maggio 2020) e non aveva svolto fino a quel momento servizi analoghi: ciò rende assai verosimile che sia stato stipulato un contratto quadro per servizi la cui entità sarebbe stata determinata e verificata in seguito, limitandosi le parti a definire solo il compenso di quelli eventualmente richiesti presso le sedi di per le quali la prospettiva di utilizzo CP_2
appariva prossima (come poi in effetti comunque accaduto).
Il fatto che il testo del contratto sia stato predisposto da è di scarsa rilevanza Controparte_1
nel caso di specie, non essendovi sul punto clausole d'incerta interpretazione, tanto più che è stata prodotta corrispondenza tra le parti nella quale si legge che ha richiesto con Parte_1
riferimento alla bozza ricevuta “una delucidazione in merito all'articolo 4.6” relativo alla responsabilità verso terzi (si veda la mail del 13.1.2021, doc. 4 ), ottenendola prima di Pt_1
sottoscrivere: si deve ritenere che se il testo sottoposto alla sua sottoscrizione fosse stato radicalmente differente da quello che si aspettava sulla base delle trattative svolte, specie Pt_1
quanto a consistenza delle prestazioni che – in tesi - riteneva di essersi assicurata, essa avrebbe richiesto gli opportuni chiarimenti e le necessarie modifiche;
non risulta invece sia stata in quella
11 fase sollevata nessuna obiezione in proposito.
Anche la concordata assenza di un termine di preavviso per il recesso, come osservato dal giudice di prime cure, è significativo del carattere occasionale della collaborazione pattuita, e ciò a vantaggio sia di che ancora non aveva testato i servizi che sarebbe stata in grado CP_1 Pt_1
di rendere, sia di , che non aveva ancora una struttura, anche in termini di personale, pronta Pt_1
a far fronte a qualsiasi richiesta e non aveva esperienza nel settore.
Quanto al comportamento successivo delle parti, il Tribunale ha osservato, ex art. 1362 c.c., che
“quando infatti con missiva del 26.1.2021 (doc. 9 att.) preannunciava termini del servizio CP_1
diversi da quelli della mail del 2.1.2021 quanto a inizio, fasce orarie, ecc., nulla ha Pt_1
obiettato o replicato”: tale affermazione è contestata dall'appellante, e tuttavia rimane vero che contestazione documentata è significativamente distante in termini temporali (diffida pec di data data 9.3.2021, doc. 11 , in cui questa avanzava la pretesa “di essere messa immediatamente Pt_1
in condizione di adempiere al contratto mediante l'effettuazione del servizio di portierato h24 nella sede di SC della DMO”). Quanto alle telefonate intercorse nel periodo di febbraio e di marzo 2021 tra dipendenti e/o collaboratori delle due società, la cui registrazione e trascrizione è stata prodotta in giudizio dall'attrice, non ne emerge nessuna evidenza né del fatto che le pattuizioni in effetti concluse fossero diverse da quelle che si leggono nel testo contrattuale né del fatto che avesse assicurato di aver sottoscritto un contratto di appalto Controparte_1
con se ne ricava solo l'indicazione che, al contrario, un contratto non c'era e che CP_2
le aspettative (evidentemente partecipate come tali a in fase precontrattuale) che la stessa Pt_1
aveva maturato circa gli incarichi che sarebbero stati conferiti da Controparte_1 [...]
erano state in parte ridimensionate, con inevitabile ricaduta su CP_2 Parte_1
Risulta pertanto confermata la correttezza della conclusione raggiunta dal Tribunale, secondo cui
12 “la pretesa quindi di vedersi riconosciuto il compenso per la differenza tra le ore lavorate e quelle pattuite è del tutto infondata, in assenza appunto di vincoli contrattuali sul punto, così come quella per il mancato guadagno per l'interruzione della collaborazione, avendo CP_1
legittimamente esercitato il recesso” (sentenza primo grado, pag. 6).
Per le medesime ragioni è infondato il secondo motivo d'appello, in forza del quale l'appellante ha insistito per vedersi riconosciuto, in via subordinata, un risarcimento a titolo di responsabilità precontrattuale.
A tale proposito il giudice di prime cure ha osservato che “il contratto concluso tra le parti non può ritenersi pregiudizievole per : l'accettazione dei servizi era facoltativa, aveva facoltà Pt_1
di recesso, non aveva obblighi di assunzione di nuovo personale (peraltro i contratti in atti sono tre a tempo determinato per un solo mese e uno soltanto annuale, cfr. doc. da 5 a 8)” (sentenza primo grado, pag. 6): tra le ipotesi note di responsabilità precontrattuale ex art.1337 c.c. (rottura ingiustificata delle trattative, conclusione di un contratto invalido o inefficace, contratto pregiudizievole per la parte vittima dell'altrui comportamento scorretto) il Tribunale ha preso in esame quella che poteva apparire astrattamente conferente (l'ultima di cui sopra) raggiugendo la conclusione che non sia risultata provata l'interferenza del comportamento scorretto di una delle parti e che non siano stati provati danni collegati al dedotto comportamento da un rapporto conseguenziale e diretto.
Come si è osservato, infatti, non vi sono elementi per ritenere che il contratto concluso tra le parti presenti contenuti (e dunque obbligazioni) diversi da quelli ai quali, sulla base delle trattative precontrattuali intercorse, le parti hanno inteso attribuire natura di impegno vincolante, anche per
, per la quale, si ribadisce, “l'accettazione dei servizi era facoltativa, aveva facoltà di Pt_1
recesso, non aveva obblighi di assunzione di nuovo personale” (sentenza primo grado, pag. 6).
13 Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, nelle comunicazioni via mail che hanno preceduto la sottoscrizione del contratto non si legge un impegno espresso circa il lavoro che sarebbe stato richiesto, né vi è mai affermazione della già intervenuta stipula di uno specifico contratto d'appalto con essendovi semmai la prospettazione di quello che appariva CP_2
essere, in quel momento, l'impegno richiesto dalla committenza.
In quel contesto volendosi inserire nel settore, ha assunto del personale, e tuttavia Parte_1
ciò non risulta l'effetto di una condotta decettiva dell'odierna appellata ma la condizione necessaria per offrire quei servizi che intendeva per la prima volta svolgere. Le trascrizioni dei colloqui successivi tra le parti, cui si è già fatto cenno, confermano che si è avvalsa - fino CP_1
al recesso, che appare giustificato dalla mancanza di intesa rapidamente emersa anche a seguito dell'insoddisfazione di per l'entità dei servizi richiestile – dell'opera di nei limiti Pt_1 Pt_1
nei quali è stata richiesta da senza che la minor consistenza di questa rispetto alle CP_2
aspettative iniziali, determinata dal fatto che referì affiancare plurimi soggetti nello CP_2
svolgimento degli incarichi di guardiania, possa dirsi il frutto di scorrettezze compiute da CP_1
prima o dopo il contratto concluso tra le parti.
L'appello deve in conclusione essere respinto, con conferma della sentenza di primo grado. Si deve in tal senso osservare che le istanze di prova orale proposte dall'appellante non sono suscettibili, quand'anche fossero accolte, di determinare un diverso esito del gravame, non potendo le stesse recare elementi sufficienti a corroborare le tesi attoree circa il contenuto delle obbligazioni assunte dalle parti o circa un comportamento scorretto assunto dall'odierna appellata, anche quanto alla fase di esecuzione del contratto.
Le spese anticipate per il presente grado di giudizio dall'appellata costituita, vittoriosa, vanno poste a carico dell'appellante, secondo la regola della soccombenza, e sono liquidate in
14 dispositivo in base ai parametri medi di cui al DM 55/14 come aggiornato con DM 147/22 in relazione al valore della causa, per le fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale).
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dev'essere dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Parte_1
Padova n. 449/2023 pubblicata il 13.3.2023;
- condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata costituita Controparte_1
delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in € 6.946,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/02 a carico di parte appellante.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 18 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
FR UC OL DO AN
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