Ordinanza presidenziale 1 febbraio 2024
Rigetto
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 21/03/2025, n. 2346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2346 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02346/2025REG.PROV.COLL.
N. 07260/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7260 del 2021, proposto dalla società -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Ivo Formigaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a;
Relatrice all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 gennaio 2025 la consigliera Silvia Martino;
Nessuno presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso di primo grado la società odierna appellante esponeva di gestire una discarica di rifiuti inerti, ubicata nel territorio del Comune di -OMISSIS-, in località -OMISSIS-, in forza dell’autorizzazione prot. -OMISSIS- rilasciata in data 14 dicembre 2011 dal Sindaco del Comune di -OMISSIS- alla società -OMISSIS- e del successivo provvedimento di subentro prot. n-OMISSIS- rilasciato in data 19 febbraio 2016.
A seguito di accertamenti eseguiti nei primi mesi del 2017 sul materiale conferito in discarica, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS- in data 24 maggio 2017 disponeva il sequestro di parte della discarica, ipotizzando il mancato rispetto dei criteri per il conferimento di rifiuti.
Successivamente, il IP presso il Tribunale di -OMISSIS- con decreto del 31 ottobre 2017, ipotizzando la commissione dei reati previsti dall’art. 256, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, disponeva il sequestro preventivo dell’intera area adibita a discarica, nominando quale custode il Sindaco del Comune di -OMISSIS-.
L’Amministrazione, a sua volta, con ordinanza -OMISSIS- del 29 gennaio 2018 diffidava la ricorrente “ ad eliminare le irregolarità riscontrate nel decreto di sequestro preventivo del G.I.P .” nel termine di 30 giorni.
Di tale diffida la ricorrente chiedeva l’annullamento in autotutela in quanto ( in thesi ) viziata per l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento e per l’omessa allegazione del decreto di sequestro preventivo dell’area e del verbale del Nucleo Operativo Specialistico TA (di seguito NOSF) della Provincia di -OMISSIS- del 28 novembre 2017.
Tuttavia il Sindaco del Comune di -OMISSIS-, con l’ordinanza n-OMISSIS- del 3 ottobre 2018, adottava una nuova diffida, con l’avvertimento che, trascorso inutilmente tale termine, sarebbe stata disposta la revoca dell’autorizzazione all’esercizio della discarica.
La società aggiungeva che, trattandosi di circoscritti cumuli di rifiuti, essa comunicava all’Amministrazione di aver dato incarico ad un tecnico di fiducia di predisporre un cronoprogramma dei lavori da eseguire, e che, a fronte di tale comunicazione, il Comune di -OMISSIS- con nota del 31 ottobre 2018 chiedeva l’inoltro entro il 4 novembre 2018 del cronoprogramma dei lavori da eseguire entro il 15 dicembre 2018, avvertendo nuovamente che, in difetto, avrebbe dato corso alla revoca dell’autorizzazione.
Il tecnico incaricato provvedeva a predisporre un elaborato tecnico per la messa in sicurezza dei rifiuti non conformi presenti nella discarica, con l’indicazione del tempo necessario per lo svolgimento di ogni fase, precisando che nel contempo era stata chiesta all’Autorità giudiziaria l’autorizzazione (concessa con decreto del 29 gennaio 2019) ad accedere al sito sottoposto a sequestro “ per poter valutare le azioni da porre in essere per la messa in sicurezza dei rifiuti ivi giacenti ”.
Il Comune di -OMISSIS-, a sua volta, con nota del 30 gennaio 2019 dava un assenso di massima al cronoprogramma degli interventi proposto dal tecnico incaricato, ma chiedeva un maggiore dettaglio, avanzando altresì pretese di natura economica.
La richiesta del Comune veniva riscontrata con nota del 4 febbraio 2019, ivi rappresentando che in data 23 gennaio 2019 si era proceduto alla delimitazione dei cumuli di rifiuti e ai necessari campionamenti e che sarebbe stato concordato con l’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente (di seguito APPA) un cronoprogramma degli interventi, sì da soddisfare integralmente le richieste del Comune.
Di seguito l’APPA con nota del 4 febbraio 2019, nel concordare con la richiesta del Comune di un maggiore dettaglio nella stesura del cronoprogramma e nella descrizione degli interventi previsti, precisava che non era comunque possibile autorizzare “ alcun intervento che preveda la messa in sicurezza permanente dei rifiuti non ammessi allo smaltimento ”.
Quindi la società, in data 6 marzo 2019, in occasione di un incontro svoltosi presso il Comune di -OMISSIS- alla presenza di rappresentanti del l’APPA e del NOSF, illustrava gli interventi indicati nel cronoprogramma e, a seguito di un approfondimento sui contenuti tecnici e sulla cronologia di esecuzione, vedeva accolta la proposta di procedere alla copertura della parte di suolo risultata non idonea al conferimento di rifiuti.
Di conseguenza con istanza del 9 maggio 2019 veniva chiesta all’Autorità giudiziaria l’autorizzazione ad accedere alla discarica per effettuare il concordato intervento di messa in sicurezza; tuttavia la Procura della Repubblica negava l’autorizzazione.
Da ultimo la ricorrente rappresentava che in data 7 gennaio 2020 si era svolto un ulteriore incontro presso il Comune di -OMISSIS-, nel corso del quale il proprio rappresentante si era reso “ ancora una volta parte diligente al fine di tentare di trovare una soluzione al problema ”.
Ciononostante il Comune avviava il procedimento di revoca dell’autorizzazione all’esercizio della discarica, che si concludeva con l’impugnato provvedimento prot. -OMISSIS- del 10 marzo 2020.
1.1. Il ricorso di primo grado per l’annullamento del suddetto provvedimento, era affidato a tre mezzi di gravame (da pag. 7 a pag. 15).
2. Il T.r.g.a di -OMISSIS-, con la sentenza oggetto dell’odierna impugnativa, ha respinto il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite.
3. Con il presente appello, la società, rimasta soccombente, deduce i seguenti mezzi di gravame.
I. ERROR IN IUDICANDO. ERRONEITÀ DELLA MOTIVAZIONE IN RELAZIONE AL PRIMO MOTIVO DI RICORSO PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 86, COMMA 4, LETT. D) E ART. 86, COMMA 5, D.P.G.P. 26.01.1987, N. 1-41/LEGISL. VIZIO DI OMESSA PRONUNCIA E/O PRONUNCIA PARZIALE SUL PRIMO MOTIVO DI RICORSO.
Con il primo motivo di ricorso, la società aveva censurato il mancato rispetto da parte del Comune di -OMISSIS- di quanto disposto dagli artt. 86, comma 4, lett. d) e art. 86, comma 5, d.P.G.P. 26.01.1987, n. 1-41/Legisl. e, in specie, del rapporto di progressione logica necessaria tra l’inadempimento del soggetto interessato, la previa diffida e la successiva (eventuale) irrogazione della sospensione e/o revoca dell’autorizzazione, in ragione della gravità delle condotte contestate.
In particolare, si era lamentata la compromissione dei diritti partecipativi dell’appellante al procedimento amministrativo e si era contestata l’assoluta genericità delle diffide n-OMISSIS-2018 e n-OMISSIS-/2018 nella parte in cui non erano state esplicitate le asserite violazioni addebitate alla società, così come, parimenti, non erano state indicate quali azioni la stessa avrebbe dovuto concretamente porre in essere per eliminare le irregolarità riscontrate.
Il T.a.r. ha ritenuto le censure tardive in ragione del fatto che la diffida non costituirebbe un atto endoprocedimentale, bensì un atto autonomamente lesivo e in quanto tale immediatamente impugnabile.
L’appellante richiama invece la giurisprudenza secondo cui la diffida assolve alla funzione di mezzo di comunicazione dell’avvio del procedimento destinato a culminare (o meno) nella statuizione sanzionatoria (della sospensione e/o della revoca) in modo da soddisfare le esigenze del giusto procedimento di cui all’art. 7, L n. 241/1990 ( ex multis : Cons. Stato, Sez. IV, 31.01.2020, n. 803; Cons. Stato, Sez. IV, 26.06.2018, n-OMISSIS-22; Cons. Stato, Sez. V, 5.12.2012, n. 62387; Cons. Stato, Sez. VI, 15.11.2020, n. 8049; T.A.R. Abruzzo, Sez. I, L’Aquila, 23.03.2016, n. 185).
L’appellante ribadisce l’assoluta genericità e indeterminatezza degli obblighi imposti con le diffide n-OMISSIS-2018 e n-OMISSIS-/2018 la quale si rifletterebbe inevitabilmente anche sulla legittimità del provvedimento di revoca dell’autorizzazione all’esercizio della discarica di rifiuti inerti.
Le diffide si sono peraltro limitate a richiamare altri atti (es. verbale dei NOS e verbali contenenti i rapporti di rapporti di APPA) che non erano mai stati precedentemente messi a disposizione della società.
II. ERROR IN IUDICANDO. ERRONEITÀ DELLA MOTIVAZIONE PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3, L. N. 241/1990. ERRATA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E RELATIVO TRAVISAMENTO IN RELAZIONE AL SECONDO MOTIVO DI RICORSO. CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTA DELLA PRONUNCIA DI PRIMO GRADO.
Con il secondo motivo di ricorso, -OMISSIS- aveva censurato il provvedimento di revoca dell’autorizzazione all’esercizio della discarica di rifiuti inerti anche sotto il profilo della violazione dell’art. 3 della l. n. 241/90 e dell’assenza delle circostanze atte a giustificare la revoca tout court dell’autorizzazione, in particolare, dei reiterati e gravi inadempimenti alle diffide e alle prescrizioni impartite dall’Autorità penale e amministrativa.
Il Tribunale amministrativo ha correttamente dato atto che l’odierna appellante non era rimasta totalmente inadempiente alle prescrizioni impartite dal Comune di -OMISSIS-, ma ha poi rigettato anche tale censura affermando – secondo la ricorrente contraddittoriamente – che non vi è dubbio che vi siano stati i plurimi inadempimenti contestati all’odierna appellante.
Il primo giudice avrebbe dato una lettura incompleta e parziale di tutte le circostanze e gli avvenimenti che si sono succeduti nel tempo e non avrebbe tenuto nella debita considerazione le continue e costanti interlocuzioni che si sono susseguite tra la società odierna appellante, il Comune di -OMISSIS- e la stessa A.P.P.A.
Secondo la società, la bonifica dell’area in esame non era concretamente eseguibile poiché la discarica di rifiuti inerti era stata sottoposta a sequestro preventivo dall’autorità giudiziaria penale (cfr. doc. 4 del fascicolo di primo grado).
La finalità della misura cautelare era quella di permettere alle Autorità amministrative a ciò deputate la realizzazione di nuove verifiche in loco , finalizzate a provare la sussistenza dei reati ascritti agli allora imputati nel procedimento penale RGNR. -OMISSIS-nonché dell’effettivo danno ambientale.
La bonifica dell’area avrebbe irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa degli imputati.
Secondo la giurisprudenza amministrativa la pendenza di un sequestro preventivo incide sulla concreta eseguibilità dell’ordine di bonifica e dell’eventuale esecuzione in danno ad opera dell’Amministrazione e, in ogni caso, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza penale la competenza sulle procedure di rimozione, avvio a recupero o smaltimento di rifiuti e sull’ordine di ripristino dello stato dei luoghi spetta unicamente all’Autorità amministrativa e non all’Autorità giudiziaria penale (cfr. Cass. Pen., Sez. III, 10.06.2014, n. 28577 secondo cui “ la bonifica dei luoghi interessati da reati ambientali, ovvero la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, non può essere disposta dall’autorità giudiziaria in pendenza di un procedimento penale, trattandosi di una sanzione penale atipica che può essere irrogata dal giudice penale solo con la sentenza di condanna ”).
Pertanto, il provvedimento di revoca del 10.03.2020 non avrebbe potuto essere giustificato alla luce degli asseriti inadempimenti alle prescrizioni impartite alla società dall’autorità penale, posto che essa non è competente a disporre e ordinare alcuna misura ripristinatoria nel corso del processo penale.
Il Tribunale amministrativo avrebbe infine trascurato il fatto che tra l’avviso di avvio del procedimento di revoca dell’autorizzazione del 17.12.2018 e l’adozione effettiva del provvedimento finale avvenuta in data 10.03.2020 sia trascorso un considerevole lasso di tempo e che comunque la comunicazione di avvio (doc. 16 del fascicolo di primo grado) riporti unicamente quali presupposti per l’adozione del provvedimento caducatorio solo l’omesso adempimento da parte di -OMISSIS- delle prescrizioni impartite con le diffide n-OMISSIS-2018 e n-OMISSIS-/2018 e non, quindi, tutti gli ulteriori asseriti inadempimenti ad esse successivi.
Il T.a.r. si sarebbe quindi basato su fatti e accadimenti contestati solo in occasione del provvedimento finale, rispetto ai quali non si sarebbe formato un formale contraddittorio tra le parti.
III. ERROR IN IUDICANDO. VIZIO DI OMESSA PRONUNCIA SUL TERZO MOTIVO DI RICORSO. ERRONEITÀ DELLA MOTIVAZIONE PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 86, COMMA 5, D.P.G.P. 26.01.1987 N. 1-41/LEGISL. ERRATA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E RELATIVO TRAVISAMENTO IN RELAZIONE AL TERZO MOTIVO DI RICORSO.
Con il terzo motivo di ricorso, -OMISSIS- aveva censurato la legittimità del provvedimento di revoca dell’autorizzazione all’esercizio della discarica di rifiuti inerti anche sotto il diverso profilo della violazione dell’art. 86, comma 5, d.P.G.P. 26.01.1987, n. 1-41/Legisl. e della carenza di motivazione in relazione all’asserito danno ambientale irreparabile indicato.
Il Tribunale amministrativo ha concluso, al riguardo, che “ una volta acclarato come la revoca dell’autorizzazione sia giustificata dalle reiterate violazioni, da parte della ricorrente, delle prescrizioni impartite dal Comune, viene meno l’interesse della ricorrente medesima all’esame del terzo motivo, poiché l’eventuale accoglimento dello stesso non potrebbe determinare l’annullamento dell’impugnato provvedimento di revoca ”.
L’appellante ha impugnato perciò anche il capo della decisione di primo grado che ha dichiarato assorbito il terzo motivo di censura promosso innanzi al T.R.G.A., contestualmente riproponendo le censure avanzate nel merito avverso il provvedimento gravato in primo grado in via principale.
III.1. Come si evince dalla lettura del decreto prot. -OMISSIS- del 10.03.2020, la revoca sarebbe stata giustificata dal fatto che l’Amministrazione appellata avrebbe “valutato” un asserito e non meglio precisato “concreto rischio di un danno ambientale irreparabile” nonché alla luce del fatto che le condotte poste in essere da -OMISSIS- sarebbero state tali da “mettere in serio pericolo tanto la salute pubblica, quanto l’ambiente”.
Si tratterebbe di mere petizioni di principio svincolate dalla realtà fattuale.
Nel provvedimento impugnato, infatti, manca la specifica indicazione di quale sarebbe il danno ambientale concretamente sussistente e in quali pericoli incorrerebbe la salute pubblica.
4. Si è costituito, per resistere, il Comune di -OMISSIS-.
5. In data 11 marzo 2024 la società ha confermato di avere tuttora interesse alla definizione dell’appello, “ nelle more dell’individuazione di una soluzione condivisa con il Comune di -OMISSIS- circa le modalità operative di ripristino ambientale dell’area in esame (es. anche attraverso la presentazione di un progetto operativo di bonifica )”.
6. In data 13 gennaio 2025 il Comune di -OMISSIS- ha depositato note difensive affermando che, a suo dire, sarebbe cessata la materia del contendere in quanto la società non ha più rapporti con il Comune, essendo esauritosi il rapporto a monte che la legava, quale affittuaria di azienda, con la Società -OMISSIS- in fallimento.
In ogni caso, non vi è in atto nessuna interlocuzione con la società e l’Amministrazione sta provvedendo autonomamente alla bonifica e chiusura del sito.
7. L’appello, infine, è passato in decisione all’udienza straordinaria del 15 gennaio 2025.
8. In via preliminare si osserva che, a fronte dell’esplicita manifestazione di interesse della società appellante, non è possibile pervenire ad una pronuncia di improcedibilità, così come richiesto dal Comune (peraltro solo nell’imminenza dell’udienza di discussione).
9. Ciò posto, l’appello è infondato e deve essere respinto.
Al riguardo, si osserva quanto segue.
10. Il primo giudice ha anzitutto richiamato la diffusa motivazione del provvedimento di revoca, dalla quale risulta, tra l’altro, che dopo l’incontro tenutosi il 6 marzo 2019 alla presenza di rappresentanti della ricorrente, del Comune e dell’APPA, “ è stata ribadita la necessità di rivedere integralmente la relazione e il crono-programma dei lavori con la previsione della completa asportazione del materiale non conforme ”.
Tuttavia “ nei mesi seguenti la ricorrente non ha adempiuto a quanto richiesto dal Comune e dall’APPA «in merito alla redazione di un puntuale e dettagliato crono-programma delle lavorazioni necessarie per dare corso all’asportazione del materiale non conforme», e nel corso del successivo incontro tenutosi l’8 gennaio 2020 «è stata ribadita, ulteriormente, la necessità della previa integrale bonifica della discarica».
Successivamente “ il Comune nella nota del 15 gennaio 2020 ha evidenziato che «L’unica e sola priorità della scrivente Amministrazione è che la discarica venga integralmente bonificata, secondo le modalità di asportazione e rimessa in pristino già indicate, a Voi note, che vengono in questa sede ribadite e ciò al primario scopo di arginare il grave danno ambientale già causato, prescindendo, in questa sede, dalla questione economica e richiamandosi sul punto alle precedenti diffide. Nessuna diversa soluzione potrà, pertanto, essere accettata dall’Amministrazione ».
La revoca dell’autorizzazione è stata quindi disposta per le seguenti ragioni:
- « a far data dalla comunicazione dell’avvio del procedimento di revoca, -OMISSIS- è rimasta inerte, non ponendo in essere alcuna attività minimamente idonea alla rimessa in pristino/bonifica della discarica secondo i termini più volte formalmente indicati dagli Enti competenti, nonostante l’ampio periodo concesso a tal fine, inutilmente trascorso, si ritiene legittimo, oltreché necessario nel pubblico interesse e della pubblica salute, giungere alla definizione del procedimento, adottando la preannunciata revoca »;
- persiste l’inadempimento della ricorrente « al risarcimento del danno ambientale in favore del Comune di -OMISSIS- come da convenzione del 19 febbraio 2016, -OMISSIS-» ;
- le condotte poste in essere dalla ricorrente « costituiscono persistenti e gravi inadempimenti alle diffide e alle prescrizioni impartite dalle autorità penale e amministrativa » e, in assenza di « alcuna tempestiva azione di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale, nonostante le plurime diffide », le condotte medesime « sono tali da mettere in serio pericolo tanto la salute pubblica, quanto l’ambiente », tenuto conto del « delicato contesto ambientale in cui si inserisce la discarica » caratterizzato, fra l’altro, « dalla presenza di una falda acquifera », nonché del « concreto rischio di un danno ambientale irreparabile derivante dal protrarsi della situazione di inerzia rispetto alla bonifica e al ripristin o».
11. Ciò posto, per quanto riguarda la contestata valenza lesiva delle diffide ad eliminare le irregolarità riscontrate, va richiamato il contenuto dell’art. 86, comma 5 della legge provinciale in materia (D.P.G.P. 26 gennaio 1987 n. 1-41/Legisl. - Testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti), secondo cui “ L’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione, ove rilevi l’inosservanza delle prescrizioni di cui al comma 4 e di quelle stabilite dall’autorizzazione, diffida il soggetto inadempiente ad eliminare le irregolarità entro un congruo termine, trascorso inutilmente il quale procede secondo la gravità delle infrazioni: a) alla sospensione dell’autorizzazione fino al termine massimo di sei mesi; b) alla revoca dell’autorizzazione in caso di reiterate violazioni o del manifestarsi di situazioni di pericolo per la salute pubblica o per l’ambiente ”.
Alla luce di tali disposizioni il primo giudice ha correttamente concluso che la diffida così disciplinata è “ un provvedimento autonomamente lesivo della sfera giuridica del soggetto autorizzato, e come tale autonomamente impugnabile ” e che non avendo la ricorrente tempestivamente impugnato le diffide in precedenza adottate, non erano più esaminabili i vizi propri di queste ultime.
Del carattere immediatamente lesivo dei suddetti provvedimenti di diffida non è possibile dubitare, poiché essi hanno imposto alla società un determinato comportamento, pena l’adozione di provvedimenti sanzionatori.
Vero è che, come rilevato dalla Sezione (da ultimo, sez. IV sentenza n. 803 del 2020) la diffida assolve “ anche alla funzione di mezzo di comunicazione dell’avvio del procedimento destinato a culminare (o meno) nella statuizione sanzionatoria (della sospensione e/o della revoca) in modo da soddisfare le esigenze del giusto procedimento di cui all’art. 7, della l. n. 241 del 1990 (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 26 giugno 2018, n-OMISSIS-33; sez. V, 5 dicembre 2012, n.6238; sez. VI, 15 novembre 2010, n. 8049) ”.
Ciò tuttavia non elide il fatto che la diffida, nella fattispecie in esame, è un atto tipizzato, facente parte di un procedimento a formazione progressiva nell’ambito del quale costituisce il necessario presupposto ai fini dell’eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio.
Di tale lesività la ricorrente era peraltro ben consapevole tanto da essersi immediatamente adoperata – come dalla stessa esposto - per ottenere la rimozione della prima diffida.
Va ad ogni modo sottolineato - quanto alla pretesa indeterminatezza degli obblighi imposti - che la società era il gestore della discarica e che quindi, come tale, rivestiva una posizione di garanzia al fine di assicurare il solo ingresso di rifiuti autorizzati e la sicurezza dell’impianto.
Non vi è poi alcuna prova del fatto che l’Amministrazione non abbia reso disponibili i verbali del NOS e i rapporti dell’APPA, citati nelle diffide.
Vi è anzi prova del contrario, atteso che già dal 22 ottobre 2018 – secondo quanto da essa stessa riferito - la società era in grado di predisporre quantomeno un cronoprogramma delle attività da svolgere.
Il primo mezzo dell’appello, pertanto, deve essere respinto.
12. Quanto alla pretesa insussistenza dei gravi inadempimenti rilevati dal Comune e posti a base della revoca, anche in questo caso le critiche della ricorrente non sono idonee a scalfire la puntuale analisi svolta dal T.a.r. il quale ha fatto osservare che la società, di fatto, ha lasciato per lungo tempo i rifiuti pericolosi in situ , senza dare alcuna idonea giustificazione.
Soprattutto non è contestato il rilievo del primo giudice secondo cui non può escludersi che le “reiterate violazioni” contestate alla ricorrente siano ad essa imputabili “ sol perché la discarica è stata sottoposta a sequestro e l’Autorità giudiziaria ha negato l’autorizzazione, richiesta dalla ricorrente in data 9 maggio 2019, ad accedervi per effettuare l’intervento di messa in sicurezza dell’area ”.
Il T.a.r. ha infatti riscontrato che “ dall’esame del decreto in data 27 maggio 2019, a firma del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS-, si evince che l’autorizzazione richiesta è stata negata non per ragioni connesse al procedimento penale pendente, bensì con la seguente motivazione, quanto mai significativa anche nel presente giudizio: «rilevato dalla nota prot. -OMISSIS-di data 17 maggio 2019 dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente e dalla nota prot. -OMISSIS-di data 21 maggio 2019 del Comune di -OMISSIS- come le parti nel complesso non abbiano raggiunto un programma condiviso per intervenire sull’area di discarica in questione» ”.
In sostanza, l’Autorità giudiziaria penale non ha opposto all’accesso alcuna ragione specifica connessa al procedimento penale ma ha constatato l’insussistenza da parte della società di una concreta volontà di adempiere all’ordine disposto dall’Autorità amministrativa.
Sicché, in tale ottica, non può non rilevare la circostanza che la ricorrente, a seguito dell’ennesima richiesta del Comune in data 15 gennaio 2020, non si sia prontamente attivata per presentare all’Autorità giudiziaria una nuova richiesta di autorizzazione al fine di accedere al sito sottoposto a sequestro e quindi finalmente provvedere all’asportazione dei rifiuti e alla rimessa in pristino.
Anche il secondo mezzo, in definitiva, deve essere rigettato.
13. Non miglior sorte riveste il terzo motivo.
Il T.a.r. si è infatti limitato ad osservare che la concorrente sussistenza di un accertato danno ambientale non è un presupposto indefettibile della revoca.
In particolare, “ dalla motivazione del provvedimento impugnato emerge con ineludibile chiarezza che la revoca dell’autorizzazione è stata disposta perché, come previsto dall’art. 86, comma 5, del TULP, da un lato, sono state accertate «reiterate violazioni» alle prescrizioni contenute nell’autorizzazione e nelle diffide; dall’altro, è stato acclarato il manifestarsi di una situazione di «pericolo per la salute pubblica o per l’ambiente». Questi due ultime requisiti, peraltro, non debbono necessariamente concorrere, essendo sufficiente, come avvenuto nella fattispecie, l’accertamento di reiterate violazioni ”.
In tal senso, è anche la costante giurisprudenza della Sezione formatasi in ordine all’omologa previsione dell’art. 208 del Codice dell’ambiente (cfr. sez. IV, n. 803 del 2020, cit.).
Va soggiunto che alcun rilievo può essere attribuito al tempo trascorso tra le originarie diffide e il provvedimento di revoca, ovvero alla circostanza che i comportamenti e inadempimenti successivi alle diffide sarebbero stati contestati solo con l’atto di revoca.
Premesso che la ricorrente stessa ha sottolineato che l’atto di avvio del procedimento, nella materia in esame, è costituito proprio dal provvedimento di diffida ad eliminare le irregolarità riscontrate, è evidente che l’atto di revoca si è limitato a constatare un comportamento della società, ovvero il suo perdurante inadempimento, eventualità rispetto alla quale erano già state a suo tempo prospettate le pertinenti conseguenze sanzionatorie.
14. In definitiva, per quanto sopra argomentato, l’appello deve essere respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società appellante alla rifusione delle spese del grado in favore del Comune di -OMISSIS-, che liquida complessivamente in euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniela Di Carlo, Presidente FF
Silvia Martino, Consigliere, Estensore
Carmelina Addesso, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia Martino | Daniela Di Carlo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.