CASS
Sentenza 14 marzo 2024
Sentenza 14 marzo 2024
Massime • 1
E' inammissibile il rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza territoriale ex art. 24-bis cod. proc. pen. disposto dal giudice, al quale gli atti siano stati trasmessi per effetto di una sentenza dichiarativa di incompetenza emessa da altro giudice, che si ritenga, a sua volta, territorialmente incompetente, in quanto la natura anticipatoria e preventiva di tale strumento postula che non vi sia già stata una decisione sulla competenza territoriale, sicché, in tal caso, l'unico rimedio esperibile risulta il conflitto di competenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/03/2024, n. 22304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22304 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GIP DEL TRIBUNALE DI SIENA avverso l'ordinanza del 11/10/2023 del GIP TRIBUNALE di SIENA udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI;
lette le conclusioni del PG RAFFAELE PICCIRILLO che ha chiesto l'inammissibilità del rinvio pregiudiziale letta la memoria difensiva nell'interesse di RK AT Penale Sent. Sez. 3 Num. 22304 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: GAI EMANUELA Data Udienza: 14/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Siena, nel corso dell'udienza preliminare nei confronti di numerosi imputati, tra cui, per quanto qui rileva, RK AT RO e TA VI, ha rimesso alla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 24-bis cod.proc.pen., la risoluzione in via pregiudiziale della questione concernente la competenza per territorio sollevata in ordine ai reati contestati alla RK di cui all'art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 (capo 1), art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 (capo 22) e alla TA di cui all'art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 (capo 2). 2. Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele LO ha chiesto l'inammissibilità del ricorso pregiudiziale. Lette le conclusioni scritte da RK AT con le quali chiede la trasmissione degli atti all'Autorità giudiziaria di Roma, giudice territorialmente competente. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siena ha rimesso a questa Corte, ai sensi dell'art. 24-bis, cod.proc.pen., la questione della competenza per territorio in relazione ai reati tributari rispettivamente ascritti alle imputate RK AT RO e TA VI. In particolare, come evincibile dall'ordinanza di rimessione dell'11/10/2023, con sentenza resa in data 6 aprile 2023, il Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Arezzo ha dichiarato la propria incompetenza e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Siena in relazione a numerose fattispecie di violazioni tributarie di cui al d.lvo n. 74 del 2000, ascritte a numerosi imputati, ritenendo la competenza territoriale del suddetto Tribunale. Il Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Siena ha ritenuto la propria competenza territoriale in relazione alle posizioni di alcuni imputati (OT AN, ON IE, D'MA CO) in ragione della sede effettiva in Poggibonsi della società Mac Service srl, alla quale si riferiscono le condotte contestate nel capo 13) dell'imputazione, mentre non si ritiene competente in relazione alle due posizioni specificate in epigrafe, in quanto non coinvolte nel reato che radica la competenza territoriale senese, risultando, invece, per costoro, che le imputazioni riguardano fatti commessi nel circondario aretino, e segnatamente in AN IO (v. i capi 1 e 22 per la OR e il capo 2 per la CATALDO), sicchè riteneva sussistente la competenza del Tribunale di Arezzo, secondo il consolidato principio per il quale in tema di competenza determinata dall'ipotesi di connessione oggettiva 1 fondata sull'astratta configurabilità del vincolo della continuazione fra le analoghe, ma distinte fattispecie di reato ascritte ai diversi imputati, l'identità del disegno criminoso perseguito è idonea a determinare lo spostamento della competenza per connessione, sia per materia, sia per territorio, solo se l'episodio o gli episodi in continuazione riguardino lo stesso o - se sono più di uno - gli stessi imputati. Sulla base di tali argomenti rimetteva in via pregiudiziale alla Corte di cassazione la questione concernente la competenza per territorio. 4. Così ricostruita la vicenda processuale, deve osservarsi, in premessa, che il nuovo istituto del "rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione, per la decisione sulla questione della competenza per territorio", disciplinato dall'art. 24-bis cod.proc.pen, è stato introdotto nell'ordinamento dall'art. 4, comma 1, del d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, in attuazione del disposto dell'art. 1, comma 13, lett. n) della legge delega 27 settembre 2021, n. 134. A mezzo di tale strumento, viene offerta la possibilità - al giudice procedente che si trovi a dirimere una questione inerente al tema della competenza per territorio - di rimettere, d'ufficio o su istanza di parte, la relativa questione alla Corte di cassazione con un esito preclusivo quanto alla possibilità di prospettare nuovamente la medesima questione nel corso del procedimento. Come affermato in motivazione da Sez. 3, n. 41594 del 06/07/2023, Rv. 285114 — 01), il nuovo istituto riveste una funzione strumentale, rispetto al raggiungimento del fine di una intangibile definizione del tema della competenza per territorio, in modo che risulti scongiurato il pericolo della inutile celebrazione di processi, fondati su una errata attribuzione di competenza, con conseguente necessità di dover iniziare da capo il processo" (cfr. Commissione Lattanzi, Relazione finale e proposte di emendamenti al d.d.l. A.C. 2435, p. 40, che ha anche evidenziato che "l'introduzione di un istituto che consente alla Corte di risolvere in via definitiva la questione relativa alla competenza, mettendo così il processo "in sicurezza", risponde evidentemente anche al principio costituzionale dell'efficienza e della ragionevole durata del processo") (sent. cit.). Il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione si presenta come meccanismo risolutivo preventivo che si aggiunge, quindi, agli ordinari strumenti di impugnazione nel sistema della definizione della questione sulla competenza territoriale. Infatti, nell'introdurre il rinvio pregiudiziale, ex art. 24 bis cod.proc.pen., il legislatore ha lasciata inalterata la disciplina dei conflitti disciplinati dagli artt. 30 e ss. A differenza del conflitto, ex art. 30 cod. proc. pen., tuttavia, la natura anticipatoria e preventiva dello strumento del rinvio pregiudiziale presuppone, nella nuova architettura delineata dopo la riforma, che sulla competenza non vi sia ancora stata 2 una decisione da parte di altro giudice parimenti investito della questione della competenza territoriale. Diversamente opinando non si comprenderebbe la ragione per la quale il rimedio pregiudiziale sia stato inserito all'art. 24 bis cod.proc.pen., Capo IV - Provvedimenti sulla giurisdizione e competenza - e non nella disciplina dei conflitti di competenza, Caso V - Conflitti di giurisdizione e compentenza- che è rimasta inalterata. 5. Come osserva il Procuratore generale, il Giudice ha attivato lo strumento del rinvio pregiudiziale esprimendo un parziale dissenso rispetto al provvedimento del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Arezzo che, con sentenza, aveva dichiarato la propria incompetenza ritenendo la competenza del Tribunale di Siena. Lo strumento attivabile, nel caso in cui si reagisca ad una decisione di altro giudice che si è pronunciato sulla questione della competenza territoriale con sentenza, era quello del conflitto negativo risultando inammissibile la percorribilità del rinvio pregiudiziale e ciò anche tenuto conto che in base al principio della tassatività dei mezzi gravame, la sentenza con la quale il giudice dichiara la propria incompetenza per territorio non è impugnabile per cassazione, potendo solo dare luogo ad un conflitto di competenza (Sez. 1, n. 31797 del 27/10/2020, Cusato, Rv. 279803 - 01). 6. La richiesta pregiudiziale ex art. 24 bis cod.proc.pen. è, dunque, inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibilelia rimess[Q.n,jla rimessione della questione pregiudiziale di competenza. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 24 bis comma 4 cod.proc.pen. Così deciso il 14/03/2024
lette le conclusioni del PG RAFFAELE PICCIRILLO che ha chiesto l'inammissibilità del rinvio pregiudiziale letta la memoria difensiva nell'interesse di RK AT Penale Sent. Sez. 3 Num. 22304 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: GAI EMANUELA Data Udienza: 14/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Siena, nel corso dell'udienza preliminare nei confronti di numerosi imputati, tra cui, per quanto qui rileva, RK AT RO e TA VI, ha rimesso alla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 24-bis cod.proc.pen., la risoluzione in via pregiudiziale della questione concernente la competenza per territorio sollevata in ordine ai reati contestati alla RK di cui all'art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 (capo 1), art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 (capo 22) e alla TA di cui all'art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 (capo 2). 2. Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele LO ha chiesto l'inammissibilità del ricorso pregiudiziale. Lette le conclusioni scritte da RK AT con le quali chiede la trasmissione degli atti all'Autorità giudiziaria di Roma, giudice territorialmente competente. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siena ha rimesso a questa Corte, ai sensi dell'art. 24-bis, cod.proc.pen., la questione della competenza per territorio in relazione ai reati tributari rispettivamente ascritti alle imputate RK AT RO e TA VI. In particolare, come evincibile dall'ordinanza di rimessione dell'11/10/2023, con sentenza resa in data 6 aprile 2023, il Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Arezzo ha dichiarato la propria incompetenza e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Siena in relazione a numerose fattispecie di violazioni tributarie di cui al d.lvo n. 74 del 2000, ascritte a numerosi imputati, ritenendo la competenza territoriale del suddetto Tribunale. Il Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Siena ha ritenuto la propria competenza territoriale in relazione alle posizioni di alcuni imputati (OT AN, ON IE, D'MA CO) in ragione della sede effettiva in Poggibonsi della società Mac Service srl, alla quale si riferiscono le condotte contestate nel capo 13) dell'imputazione, mentre non si ritiene competente in relazione alle due posizioni specificate in epigrafe, in quanto non coinvolte nel reato che radica la competenza territoriale senese, risultando, invece, per costoro, che le imputazioni riguardano fatti commessi nel circondario aretino, e segnatamente in AN IO (v. i capi 1 e 22 per la OR e il capo 2 per la CATALDO), sicchè riteneva sussistente la competenza del Tribunale di Arezzo, secondo il consolidato principio per il quale in tema di competenza determinata dall'ipotesi di connessione oggettiva 1 fondata sull'astratta configurabilità del vincolo della continuazione fra le analoghe, ma distinte fattispecie di reato ascritte ai diversi imputati, l'identità del disegno criminoso perseguito è idonea a determinare lo spostamento della competenza per connessione, sia per materia, sia per territorio, solo se l'episodio o gli episodi in continuazione riguardino lo stesso o - se sono più di uno - gli stessi imputati. Sulla base di tali argomenti rimetteva in via pregiudiziale alla Corte di cassazione la questione concernente la competenza per territorio. 4. Così ricostruita la vicenda processuale, deve osservarsi, in premessa, che il nuovo istituto del "rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione, per la decisione sulla questione della competenza per territorio", disciplinato dall'art. 24-bis cod.proc.pen, è stato introdotto nell'ordinamento dall'art. 4, comma 1, del d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, in attuazione del disposto dell'art. 1, comma 13, lett. n) della legge delega 27 settembre 2021, n. 134. A mezzo di tale strumento, viene offerta la possibilità - al giudice procedente che si trovi a dirimere una questione inerente al tema della competenza per territorio - di rimettere, d'ufficio o su istanza di parte, la relativa questione alla Corte di cassazione con un esito preclusivo quanto alla possibilità di prospettare nuovamente la medesima questione nel corso del procedimento. Come affermato in motivazione da Sez. 3, n. 41594 del 06/07/2023, Rv. 285114 — 01), il nuovo istituto riveste una funzione strumentale, rispetto al raggiungimento del fine di una intangibile definizione del tema della competenza per territorio, in modo che risulti scongiurato il pericolo della inutile celebrazione di processi, fondati su una errata attribuzione di competenza, con conseguente necessità di dover iniziare da capo il processo" (cfr. Commissione Lattanzi, Relazione finale e proposte di emendamenti al d.d.l. A.C. 2435, p. 40, che ha anche evidenziato che "l'introduzione di un istituto che consente alla Corte di risolvere in via definitiva la questione relativa alla competenza, mettendo così il processo "in sicurezza", risponde evidentemente anche al principio costituzionale dell'efficienza e della ragionevole durata del processo") (sent. cit.). Il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione si presenta come meccanismo risolutivo preventivo che si aggiunge, quindi, agli ordinari strumenti di impugnazione nel sistema della definizione della questione sulla competenza territoriale. Infatti, nell'introdurre il rinvio pregiudiziale, ex art. 24 bis cod.proc.pen., il legislatore ha lasciata inalterata la disciplina dei conflitti disciplinati dagli artt. 30 e ss. A differenza del conflitto, ex art. 30 cod. proc. pen., tuttavia, la natura anticipatoria e preventiva dello strumento del rinvio pregiudiziale presuppone, nella nuova architettura delineata dopo la riforma, che sulla competenza non vi sia ancora stata 2 una decisione da parte di altro giudice parimenti investito della questione della competenza territoriale. Diversamente opinando non si comprenderebbe la ragione per la quale il rimedio pregiudiziale sia stato inserito all'art. 24 bis cod.proc.pen., Capo IV - Provvedimenti sulla giurisdizione e competenza - e non nella disciplina dei conflitti di competenza, Caso V - Conflitti di giurisdizione e compentenza- che è rimasta inalterata. 5. Come osserva il Procuratore generale, il Giudice ha attivato lo strumento del rinvio pregiudiziale esprimendo un parziale dissenso rispetto al provvedimento del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Arezzo che, con sentenza, aveva dichiarato la propria incompetenza ritenendo la competenza del Tribunale di Siena. Lo strumento attivabile, nel caso in cui si reagisca ad una decisione di altro giudice che si è pronunciato sulla questione della competenza territoriale con sentenza, era quello del conflitto negativo risultando inammissibile la percorribilità del rinvio pregiudiziale e ciò anche tenuto conto che in base al principio della tassatività dei mezzi gravame, la sentenza con la quale il giudice dichiara la propria incompetenza per territorio non è impugnabile per cassazione, potendo solo dare luogo ad un conflitto di competenza (Sez. 1, n. 31797 del 27/10/2020, Cusato, Rv. 279803 - 01). 6. La richiesta pregiudiziale ex art. 24 bis cod.proc.pen. è, dunque, inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibilelia rimess[Q.n,jla rimessione della questione pregiudiziale di competenza. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 24 bis comma 4 cod.proc.pen. Così deciso il 14/03/2024