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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/05/2025, n. 2201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2201 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. 9210/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 9210/20 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2120/20, emesso dal Tribunale di Salerno in data 25/09/20, depositato il 09/10/20
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Cosimo Pio Di Benedetto, presso il cui Parte_1
studio è elettivamente domiciliato in Eboli (SA), al viale Amendola n. 68, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione
OPPONENTE
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Controparte_1
Benintendi, presso il cui studio è elett.te dom.ta in Torino, alla via Cernaia n. 24, giusta procura notarile del 25/06/20 in atti
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Con le note sostitutive dell'udienza del 13/11/24 i difensori delle parti si riportavano alle rispettive conclusioni in atti, di cui chiedevano l'accoglimento.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 30/11/20, proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 2120/20, notificato il 27/10/20, con cui il Tribunale di Salerno gli aveva intimato il pagamento, in favore della della somma di € 18.224,25, oltre interessi Controparte_1
pagina 1 di 4 e spese processuali, di cui € 9.032,42 a titolo di saldo del contratto di finanziamento n. 5348622 ed
€ 9.191,83 a titolo di saldo del contratto di finanziamento n. 5560103.
L'opponente eccepiva: la nullità del ricorso monitorio per carenza dei requisiti prescritti dall'art. 125 c.p.c., non avendo la società opposta precisato il numero e l'importo delle rate insolute, ed essendo insufficiente la certificazione ex art. 50 d.lgs. n. 385/93; il mancato scorporo delle rate pagate;
l'illegittima applicazione degli interessi e della decadenza dal beneficio del termine.
Il concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo ed il rigetto dell'avversa domanda, vinte le Pt_1
spese giudiziali.
Con comparsa di risposta, depositata il 04/08/21, si costituiva la la quale Controparte_1
concludeva per il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e diritto, con conferma dell'opposto decreto ingiuntivo e vittoria di spese giudiziali.
Con ordinanza del 12/01/22 il G.I. accoglieva l'istanza ex art. 648 c.p.c.
Espletato con esito negativo il tentativo di mediazione ex art. 5 d.lgs. n. 28/10 ed acquisita documentazione varia, con le note sostitutive dell'udienza del 13/11/24 le parti precisavano le conclusioni ed il G.I., con ordinanza del 17/11/24, assegnava la causa in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c.
L'opposizione è infondata.
Dalla documentazione in atti, prodotta fin dalla fase monitoria, risulta che Parte_1
stipulava con la due contratti di finanziamento (n. 5348622 e n. 5560103), Controparte_1 rispettivamente in data 20/12/17 e 30/10/18, entrambi dell'importo di € 10.000,00.
I contratti, non disconosciuti dall'opponente, indicano gli importi finanziati, la restituzione rateale mensile dei prestiti, l'importo delle singole rate, il TAN ed il TAEG applicati, oltre alle spese da sostenere.
Sono stati, altresì, prodotti gli estratti conto ed i relativi piani di ammortamento, dai quali si desume che: a) in relazione al primo contratto n. 5348622 del 20/12/17, il ha pagato solo le Pt_1 prime 20 rate, rispetto alle 96 pattuite, con debito residuo di € 9.032,42 alla data del 10/02/20; b) in relazione al secondo contratto n. 5560103 del 30/10/18, sono state onorate solo le prime 9 rate rispetto alle 60 concordate, con debito residuo di € 9.191,83 alla data del 10/02/20. Nel febbraio
2020 il veniva, quindi, dichiarato decaduto dal beneficio del termine. Pt_1
In considerazione di ciò, deve ritenersi che parte opposta abbia offerto adeguata prova della propria pretesa creditoria, avendo prodotto il titolo negoziale e la relativa documentazione contabile posta a fondamento della stessa.
Le doglianze sollevate dall'opponente risultano tutte non meritevoli di accoglimento.
pagina 2 di 4 In primo luogo, nel ricorso monitorio risultano chiaramente delineati sia il “petitum” che la “causa petendi” della vantata pretesa creditoria, essendo stati indicati i contratti di finanziamento intercorsi tra le parti, con un richiamo alla documentazione contabile da cui è possibile desumere la residua debitoria gravante sull'opponente.
In ogni caso, deve rammentarsi che l'opposizione a decreto ingiuntivo costituisce un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice non si limita a verificare la sussistenza dei presupposti normativi per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accerta la fondatezza della pretesa creditoria tenendo conto di tutte le prove acquisite.
E nel presente giudizio, la documentazione prodotta, non disconosciuta dal comprova, come Pt_1
già detto, la sussistenza del credito maturato, considerato che le contestazioni sollevate risultano del tutto generiche, non avendo il allegato, prima ancora che dimostrato, quali rate avrebbe Pt_1
pagato in più rispetto a quelle conteggiate dalla controparte (in proposito, è inammissibile l'interrogatorio formale deferito all'opposta volto ad accertare, in relazione ai finanziamenti per cui
è causa, il generico “pagamento di rate”, posto che è pacifico che alcune rate siano state pagate), e per quale ragione sarebbero illegittimi gli interessi calcolati o l'applicazione della decadenza dal beneficio del termine.
Si rileva, in proposito, che gli artt. 8 e 9 delle condizioni di finanziamento attribuiscono alla società opposta “la facoltà di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine… se: a) il cliente non provveda puntualmente al pagamento di almeno due rate del Finanziamento alle scadenze contrattualmente previste;
”, fattispecie verificatasi nel caso in esame.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, già provvisoriamente esecutivo.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate come in dispositivo, secondo i valori medi del D.M. n. 147/22 (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 9210/20 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 2120/20, emesso dal
Tribunale di Salerno in data 25/09/20, depositato il 09/10/20, già provvisoriamente esecutivo;
pagina 3 di 4 2) condanna al pagamento, in favore della delle spese Parte_1 Controparte_1 processuali, che si liquidano in € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Salerno, 19 maggio 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 9210/20 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2120/20, emesso dal Tribunale di Salerno in data 25/09/20, depositato il 09/10/20
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Cosimo Pio Di Benedetto, presso il cui Parte_1
studio è elettivamente domiciliato in Eboli (SA), al viale Amendola n. 68, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione
OPPONENTE
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Controparte_1
Benintendi, presso il cui studio è elett.te dom.ta in Torino, alla via Cernaia n. 24, giusta procura notarile del 25/06/20 in atti
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Con le note sostitutive dell'udienza del 13/11/24 i difensori delle parti si riportavano alle rispettive conclusioni in atti, di cui chiedevano l'accoglimento.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 30/11/20, proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 2120/20, notificato il 27/10/20, con cui il Tribunale di Salerno gli aveva intimato il pagamento, in favore della della somma di € 18.224,25, oltre interessi Controparte_1
pagina 1 di 4 e spese processuali, di cui € 9.032,42 a titolo di saldo del contratto di finanziamento n. 5348622 ed
€ 9.191,83 a titolo di saldo del contratto di finanziamento n. 5560103.
L'opponente eccepiva: la nullità del ricorso monitorio per carenza dei requisiti prescritti dall'art. 125 c.p.c., non avendo la società opposta precisato il numero e l'importo delle rate insolute, ed essendo insufficiente la certificazione ex art. 50 d.lgs. n. 385/93; il mancato scorporo delle rate pagate;
l'illegittima applicazione degli interessi e della decadenza dal beneficio del termine.
Il concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo ed il rigetto dell'avversa domanda, vinte le Pt_1
spese giudiziali.
Con comparsa di risposta, depositata il 04/08/21, si costituiva la la quale Controparte_1
concludeva per il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e diritto, con conferma dell'opposto decreto ingiuntivo e vittoria di spese giudiziali.
Con ordinanza del 12/01/22 il G.I. accoglieva l'istanza ex art. 648 c.p.c.
Espletato con esito negativo il tentativo di mediazione ex art. 5 d.lgs. n. 28/10 ed acquisita documentazione varia, con le note sostitutive dell'udienza del 13/11/24 le parti precisavano le conclusioni ed il G.I., con ordinanza del 17/11/24, assegnava la causa in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c.
L'opposizione è infondata.
Dalla documentazione in atti, prodotta fin dalla fase monitoria, risulta che Parte_1
stipulava con la due contratti di finanziamento (n. 5348622 e n. 5560103), Controparte_1 rispettivamente in data 20/12/17 e 30/10/18, entrambi dell'importo di € 10.000,00.
I contratti, non disconosciuti dall'opponente, indicano gli importi finanziati, la restituzione rateale mensile dei prestiti, l'importo delle singole rate, il TAN ed il TAEG applicati, oltre alle spese da sostenere.
Sono stati, altresì, prodotti gli estratti conto ed i relativi piani di ammortamento, dai quali si desume che: a) in relazione al primo contratto n. 5348622 del 20/12/17, il ha pagato solo le Pt_1 prime 20 rate, rispetto alle 96 pattuite, con debito residuo di € 9.032,42 alla data del 10/02/20; b) in relazione al secondo contratto n. 5560103 del 30/10/18, sono state onorate solo le prime 9 rate rispetto alle 60 concordate, con debito residuo di € 9.191,83 alla data del 10/02/20. Nel febbraio
2020 il veniva, quindi, dichiarato decaduto dal beneficio del termine. Pt_1
In considerazione di ciò, deve ritenersi che parte opposta abbia offerto adeguata prova della propria pretesa creditoria, avendo prodotto il titolo negoziale e la relativa documentazione contabile posta a fondamento della stessa.
Le doglianze sollevate dall'opponente risultano tutte non meritevoli di accoglimento.
pagina 2 di 4 In primo luogo, nel ricorso monitorio risultano chiaramente delineati sia il “petitum” che la “causa petendi” della vantata pretesa creditoria, essendo stati indicati i contratti di finanziamento intercorsi tra le parti, con un richiamo alla documentazione contabile da cui è possibile desumere la residua debitoria gravante sull'opponente.
In ogni caso, deve rammentarsi che l'opposizione a decreto ingiuntivo costituisce un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice non si limita a verificare la sussistenza dei presupposti normativi per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accerta la fondatezza della pretesa creditoria tenendo conto di tutte le prove acquisite.
E nel presente giudizio, la documentazione prodotta, non disconosciuta dal comprova, come Pt_1
già detto, la sussistenza del credito maturato, considerato che le contestazioni sollevate risultano del tutto generiche, non avendo il allegato, prima ancora che dimostrato, quali rate avrebbe Pt_1
pagato in più rispetto a quelle conteggiate dalla controparte (in proposito, è inammissibile l'interrogatorio formale deferito all'opposta volto ad accertare, in relazione ai finanziamenti per cui
è causa, il generico “pagamento di rate”, posto che è pacifico che alcune rate siano state pagate), e per quale ragione sarebbero illegittimi gli interessi calcolati o l'applicazione della decadenza dal beneficio del termine.
Si rileva, in proposito, che gli artt. 8 e 9 delle condizioni di finanziamento attribuiscono alla società opposta “la facoltà di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine… se: a) il cliente non provveda puntualmente al pagamento di almeno due rate del Finanziamento alle scadenze contrattualmente previste;
”, fattispecie verificatasi nel caso in esame.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, già provvisoriamente esecutivo.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate come in dispositivo, secondo i valori medi del D.M. n. 147/22 (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 9210/20 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 2120/20, emesso dal
Tribunale di Salerno in data 25/09/20, depositato il 09/10/20, già provvisoriamente esecutivo;
pagina 3 di 4 2) condanna al pagamento, in favore della delle spese Parte_1 Controparte_1 processuali, che si liquidano in € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Salerno, 19 maggio 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
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