Sentenza 29 luglio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/07/2004, n. 14398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14398 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTORIERI Franco - Presidente -
Dott. ELEFANTE Antonino - Consigliere -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
Dott. SCHERILLO Giovanna - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MO LU, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE CARSO 20, presso lo studio dell'avvocato FLAVIO DE LUCA che lo difende unitamente all'avvocato RAFFAELE CRESCENZI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IL SRL, in persona del legale rappresentante MI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA V COLONNA 40, presso lo studio dell'avvocato LU PAZIENZA, difeso dall'avvocato RAFFAELE STODUTO, giunta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 861/00 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 02/10/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/04 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito l'Avvocato PANARITI Benito Paolo, con delega dell'avvocato DE LUCA Flavio, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento del ricorso;
udita l'Avvocato STODUTO Raffaele, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 15/12/94 la s.r.l. IN convenne davanti al Tribunale di Foggia IG OL, col quale aveva concluso un contratto preliminare di compravendita immobiliare, e, deducendo che il convenuto, promissario acquirente, nonostante diffida, non aveva provveduto a stipulare l'atto definitivo, chiese che il contratto fosse dichiarato risolto ed il convenuto condannato al risarcimento del danno.
Il OL, rimasto contumace, si costituì successivamente chiedendo - per quanto ancora rileva - di essere rimesso in termini. Chiese, inoltre, in via riconvenzionale, l'esecuzione in forma specifica del contratto formulando anche richieste istruttorie. Respinta, con ordinanza non impugnata, la richiesta di rimessione in termini il Tribunale, con sentenza 26/6/98, dichiarò il contratto risolto per inadempimento del convenuto, che condannò alla restituzione di quanto percepito in forza del contratto risolto;
rigettò la domanda di risarcimento del danno e dichiarò inammissibile la domanda riconvenzionale.
La decisione fu confermata dalla Corte d'appello di Bari che, con sentenza 2/10/2000, rigettò il gravame del soccombente. Contro la decisione il OL ha proposto ricorso per Cassazione per tre motivi illustrati con una memoria.
Ha resistito l'intimata con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Col primo motivo si denuncia la nullità della notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado ai sensi degli artt. 139 e 141 c.p.c. (in riferimento all'art. 8 secondo comma legge n. 890/82, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla
Corte Costituzionale), sia perché effettuata nel luogo di residenza anagrafica del convenuto (attuale ricorrente) anziché nel domicilio espressamente indicato nei contratto preliminare, nel quale avrebbe dovuto essere effettuata ai sensi del secondo comma dell'art. 141 c.p.c., sia perché, trattandosi di notifica a mezzo posta, non era stata data notizia al destinatario del compimento delle formalità prescritte dall'art. 8 secondo comma legge n. 890/92 e del deposito del piego, così come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 346/98. La censura è inammissibile, in quanto la questione della nullità della notificazione della citazione, che forma oggetto del motivo, viene dedotta per la prima volta in questa sede. Nè rileva la dedotta questione di incostituzionalità, atteso che, non avendo il ricorrente eccepito la nullità della citazione o della notificazione (come accertato dalla sentenza di primo grado - sul punto passata in giudicato), la sua costituzione aveva comunque sanato l'eventi tale vizio della vocatio in ius.
2 - Col secondo motivo si denuncia contraddittorietà della motivazione per avere la sentenza ritenuto grave l'inadempimento del ricorrente non tenendo conto che, dopo le diffide inviate dalla IN, erano continuate le trattative tra le parti e che, se la citazione fosse stata notificata regolarmente, il ricorrente avrebbe potuto formulare l'offerta tempestivamente.
Anche questa censura va disattesa.
Contrariamente a quanto si sostiene nel ricorso, la sentenza ha tenuto conto della concreta situazione di fatto, che ha attentamente valutato, giungendo alla conclusione, incensurabile perché frutto del libero apprezzamento del giudice di merito e fondata su ragioni logiche, che andava confermato il giudizio di gravità dell'inadempimento del OL, atteso che costui, neanche dopo la diffida ed i successivi incontri con la controparte, mai aveva creato le condizioni per consentire la stipulazione del definitivo, e che l'impedimento da lui accampato (e cioè una caduta verificatasi nel novembre 94, che non gli aveva, però, impedito di uscire di casa per recarsi dal medico) non costituiva impedimento di carattere assoluto per formulare, anche in tali condizioni fisiche, una concreta proposta in ordine ai tempi necessari per la stipulazione. Sotto questo profilo, pertanto, il motivo è inammissibile, concretandosi in una censura di merito.
Nel resto, il motivo è infondato.
Non risulta, infatti, che, dopo la notificazione della citazione, che era avvenuta regolarmente,il ricorrente avesse formulato rituale offerta di adempimento.
3 - Col terzo motivo si lamenta, con riferimento agli artt. 167 c.p.c. e 2697 c.c., il mancato accoglimento delle richieste istruttorie del ricorrente, il quale non aveva potuto ne' contrastare la domanda della controparte ne' provarci la domanda riconvenzionale, restando limitato nel suo diritto di difesa.
Anche questa doglianza va disattesa.
Il OL, ritenuto dal giudice di primo grado decaduto dai mezzi di prova in quanto costituitosi tardivamente e non rimesso in termini (v. sentenza di primo grado, pag. 3), dedusse, con l'appello, che la controparte aveva accettato il contraddittorio sulla domanda riconvenzionale e sulle richieste istruttorie da lui formulate. La Corte barese ha disatteso l'appello, osservando che dai verbali di causa, il cui contenuto ha specificamente richiamato nella sentenza, risultava il contrario.
Senza nulla opporre in ordine a tali specifiche risultanze di causa, il ricorrente, col motivo in esame, si è limitato ad una contestazione puramente assertiva, che, come tale, è inammissibile. Consegue il rigetto del ricorso, con la condanna del soccombente alle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in complessivi euro 2.100,00 (duemilacento), di cui euro 100,00 (cento) per spese.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2004