Rigetto
Sentenza 11 giugno 2025
Commentario • 1
- 1. TAR Toscana, sezione III, sentenza 14 novembre 2025, n. 1856https://www.eius.it/articoli/
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 11/06/2025, n. 5066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5066 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 05066/2025REG.PROV.COLL.
N. 03827/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3827 del 2024, proposto da
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Libera Valla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
VI OC IA SC, rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaele Daloiso, VI Di Cicco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Minervino Murge, OL AT, IC Elvira, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. 00391/2024, resa tra le parti, “della determinazione dirigenziale del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale - Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l'Agricoltura della Regione Puglia, n. 123 del 17.02.2023, comunicata al ricorrente il successivo 20.2.2023, avente ad oggetto: “P.S.R. Puglia 2014/2022 – Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste” – Sottomisura 8.3 “Sostegno ad interventi di prevenzione dei danni al patrimonio forestale causati dagli incendi, da calamità naturali e eventi catastrofici”. Bando approvato con Determinazione dell'Autorità di Gestione n. 144 del 10/07/2017 (BURP n. 86 del 20/07/2017). Ditta IS VI OC IA -DdS n. 54250703839 Sottomisura 8.3 Azioni 2 e 3. - Annullamento dei Provvedimenti di ammissibilità e concessione dell'aiuto approvati rispettivamente con DAdG n. 49 del 18.3.2019 e DAdG n. 331 del 9.10.2019, limitatamente alla posizione della ditta SC VI IA”;
- della nota prot.r_puglia/AOO_030/PROT/15/02/2023/002638 del 15.02.2023, a firma del Responsabile delle sottomisure 8.2 - 8.3 - 8.4 P.S.R. Puglia 2014/2022, con la quale si comunicava al ricorrente la chiusura del procedimento avviato;
-della nota prot. r_puglia/AOO_030/PROT/11/10/2022/0015000 dell'11.10.2022, a firma del Responsabile delle sottomisure 8.2 – 8.3 – 8.4 P.S.R. Puglia 2014/2022, recante comunicazione di avvio del procedimento di annullamento;
- per quanto di interesse del verbale di incontro del 19.7.2022 della Commissione preposta alla revisione dell'istrutttoria sulle domande di sostegno, nominata con determinazione dirigenziale n.193 del 4.3.2022 e successivo provvedimento n. 285 del 22.4.2022, verbale conosciuto dal ricorrente a seguito di accesso agli atti in data 23.3.2023; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso a quelli impugnati”.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di VI OC IA SC;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2025 il Cons. Davide Ponte e uditi per le parti gli avvocati Libera Valla e Raffaele Daloiso anche in sostituzione dell'avv. VI Di Cicco;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con l’appello in esame la Regione odierna parte appellante impugnava la sentenza n. 391 del 2024 del Tar Puglia, recante accoglimento dell’originario gravame. Quest’ultimo era stato proposto dalla odierna parte appellata, in qualità di parte istante, al fine di ottenere l’annullamento la determinazione del Dirigente del Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale e ambientale - Sezione attuazione programmi comunitari per l’agricoltura della Regione Puglia n. 123 del 17 febbraio 2023, recante l’annullamento delle determinazioni dell’Autorità di gestione PSR Puglia n. 49 del 18 marzo 2019 e n. 331 del 9 ottobre 2019, nella parte in cui ammettono la domanda del ricorrente, rispettivamente, all’istruttoria tecnica amministrativa e alla erogazione dell’aiuto previsto dal P.S.R. Puglia 2014/2022 – misura 8, sottomisura 8.3 “Sostegno ad interventi di prevenzione dei danni al patrimonio forestale causati dagli incendi, da calamità naturali ed eventi catastrofici”.
In particolare, l’atto di annullamento applica la “clausola di elusione”, di cui all’articolo 60 del Reg. UE n.1306/2013 stabilendo, altresì, di provvedere alla revoca degli aiuti concessi e al recupero delle somme erogate.
All’esito del giudizio di primo grado il Tar accoglieva il ricorso per mancanza dei presupposti di autotutela, sia in relazione al superamento del termine per l’annullamento, sia in relazione alla mancanza di motivazione in merito alle ragioni di interesse pubblico che giustificano il ritiro del provvedimento ampliativo già adottato, tenuto conto dell’affidamento maturato dal ricorrente in merito alla conservazione dei relativi effetti, sia per l’assenza dei presupposti del predetto art. 60.
Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, la Regione appellante censurava la sentenza impugnata deducendo la sussistenza dei presupposti della decadenza accertativa, in luogo dell’autotutela, nonché l’assenza del titolo giuridico per la conduzione dei terreni oggetto di intervento e l’assenza dell’erroneità della decurtazione dei punteggi autodichiarati dal ricorrente con riferimento al criterio delle “aree periurbane” e di quello delle “superfici contigue a interventi selvicolturali o di rimboschimento precedentemente realizzati”.
La parte appellata si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello e riproponendo, in via subordinata, i vizi di prime cure assorbiti dal Tar.
Alla pubblica udienza del 5 giugno 2025 la causa passava in decisione.
DIRITTO
1. Il provvedimento denominato di annullamento, impugnato in prime cure e qualificato dal Tar come annullamento in autotutela e conseguentemente annullato per violazione dei presupposti ex art. 21 nonies l. 241 del 1990, si basa sulla assenza dei requisiti richiesti dagli atti di gara.
2. L’appello è infondato.
3. Il primo ordine di censure, teso ad escludere l’applicazione dei principi in tema di autotutela, si fonda sulla qualificazione del provvedimento impugnato in termini di decadenza accertativa.
3.1 La deduzione non è condivisibile.
3.2 Il provvedimento di annullamento si basava sulla seguente motivazione: “ per i contratti di affitto, non risulta rispettato il requisito previsto dal Bando della durata di almeno anni 10 dalla data di pubblicazione dello stesso (20.07.2017). La tipologia del contratto con patto di futura vendita, della durata di 5 anni, non rispetta quanto previsto al paragrafo 14 punto v) lett. a) del Bando. Inoltre tale forma contrattuale, non è contemplata dalla circolare AGEA n.120 del 01.30.2016; ii) l’appendice al contratto di fitto fornita, presenta intestazione differente (Integrazione al contratto di Comodato terreni agricoli) rispetto a quella presente nel contratto con “patto di futura vendita” e risulta tardiva (datata 26.11.2018), rispetto alla data di pubblicazione del Bando, oltre che mancante dei riferimenti circa le modalità con cui è stata acquisita dalla P.A.; iii) alla ditta SC OL non spetterebbero: - n. 16 punti per le “Aree Periurbane” in quanto la ditta non ha prodotto alcuna documentazione a comprova di interventi realizzati nei dieci anni prima la presentazione della DdS (autorizzazioni della Regione Puglia e/o altri Enti); - n. 8 punti per “Superfici contigue ad interventi selvicolturali o di rimboschimento precedentemente realizzati” in quanto le particelle oggetto d'intervento sono separate dal contiguo Residence Rucci Cupari dalla strada vicinale Masella, che interrompe la fascia di 500 metri dal suddetto agglomerato urbano; iv) la ditta SC OL, risulta inadempiente riguardo, sia agli impegni presi con la DdS, ma anche con quanto ha sottoscritto sia nella Domanda di Sostegno che nel relativo Formulario. La ditta seppure consapevole delle conseguenze delle responsabilità penali rispetto alle dichiarazioni mendaci, ha sottoscritto dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000, difformi e mendaci rispetto alla realtà dei fatti ”.
4. In linea generale, va ribadito che l’ipotesi di atto di decadenza accertativa ricorre nel caso di esercizio di potestà correlata all'accertamento della inosservanza di obblighi che il destinatario del finanziamento si era impegnato ad osservare durante lo svolgimento del rapporto; quando il finanziamento sarebbe stato concesso ab origine in violazione di legge ovvero in assenza dei presupposti previsti dalla normativa, l’atto che ne prende atto e di conseguenza revoca il beneficio deve qualificarsi come provvedimento di annullamento in autotutela.
5. Nel caso di specie l’amministrazione ha infatti proceduto ad una rivalutazione degli originari presupposti. A nulla rileva, ai fini di qualificazione invocati con l’appello, che una più attenta attività di verifica e controllo ne abbia contestato ex post la conformità alle regole di assegnazione del contributo; tale attività di riesame dell’istruttoria già svolta costituisce, in definitiva, autotutela, nel termine tradizionale applicato dai Giudici di prime cure.
6. Ne consegue la sussistenza dei vizi concernenti la mancanza dei presupposti temporali e di motivazione della disposta autotutela così come rilevati dal Tar.
7. Anche le restanti censure desumibili dall’appello, seppur non dedotte in termini formali, distinti e specifici, si scontrano con le risultanze degli atti, correttamente valutate dai Giudici di prime cure.
8. Preliminarmente, va evidenziato come le difese giudiziali vadano al di là di quanto posto a fondamento dell’atto di ritiro, evocando qualificazioni giuridiche, rivalutazioni di elementi originari e questioni di rilevanza anche penale assenti negli atti impugnati, con conseguente violazione del principio in tema di divieto di integrazione postuma della motivazione.
In particolare, le accuse di alterazione degli atti appaiono smentite dalla circostanza per cui l’atto di ritiro si basa su di una diversa valutazione degli elementi originari.
9. In relazione alla sussistenza del titolo giuridico per la conduzione dei terreni oggetto di intervento, se per un verso il contratto prodotto ed oggetto di rivalutazione è sempre stato lo stesso, senza alcuna alterazione che giustifichi l’autotutela oltre il termine decadenziale (e ciò appare già dirimente ai fini di causa), per un altro verso a fronte delle generale dizione del bando (cfr. art. 10.1 “ Legittima conduzione delle superfici oggetto di intervento ”) la Regione non ha indicato lo specifico contrasto con la circolare Agea né le ragioni (invero incomprensibili) per le quali un contratto di locazione con patto di futura vendita non possa rientrare nei presupposti della lex specialis.
10. A quest’ultimo proposito, ma con rilevanza per ognuno degli elementi oggetto di contestazione, va ricordato che nelle procedure di gara (ma il principio è applicabile mutatis mutandis anche alle procedure lato sensu concorsuali), ai fini dell'interpretazione delle clausole della lex specialis , vanno applicate le norme in materia di contratti e anzitutto il criterio letterale e quello sistematico, ex artt. 1362 e 1363 cod. civ. ; conseguentemente, le stesse clausole non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in una funzione integrativa, diretta a evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole utilizzate e dalla loro connessione; soltanto ove il dato testuale presenti evidenti ambiguità deve essere prescelto dall'interprete il significato, ma ciò va fatto nel senso più favorevole al concorrente e non (come nel caso di sepcie) deteriore; tanto a maggior ragione quando trattasi di clausole che possono condurre all'esclusione dell'offerta, a fronte del criterio del favor partecipationis e del principio del clare loqui, per i quali, a fronte di più possibili interpretazioni di una clausola contenuta in un bando o in un disciplinare di gara, va sempre preferita la scelta ermeneutica che consenta la più ampia partecipazione e la tutela dell’affidamento degli interessati (cfr. ad es. Consiglio di Stato , sez. IV , 15/04/2025 , n. 3253).
11. In relazione alla durata del contratto, assume rilievo dirimente la circostanza per cui l’effettiva durata dell’affitto previsto nel contratto in esame, in virtù del combinato disposto dell’art. 1, comma 2, e degli artt. 45 e 58 della l. n. 203/1982, è ex lege quindicennale, come altresì confermato dalla sentenza del Tribunale di Foggia – Sez. Spec. Agraria n. 2808/2023, passata in giudicato.
12. In generale, va condiviso quanto evidenziato dal Tar, nel senso che le rivalutazioni svolte dalla Regione, oltre ad essere al di là dei limiti – anche temporali - di autotutela, sono frutto di una diversa opzione valutativa ma non di falsa rappresentazione o di palese contrasto con il bando (con conseguente inapplicabilità in radice dell’evocato art. 60 del Regolamento UE n. 1306/2013, come rettamente inteso dalla Cge, cfr. ad es. sentenza 7 aprile 2022, causa C176/20).
13. Alla luce delle considerazioni che precedono l’appello va pertanto respinto. Il rigetto dell’appello esclude la necessità di esaminare i motivi assorbiti in prime cure e riproposti dalla parte appellata.
14. Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di parte appellata, liquidate in complessivi euro 5.000,00 (ciqnuemila/00), oltre accessori dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere, Estensore
Lorenzo Cordi', Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Davide Ponte | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO