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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 06/12/2024, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
N. V.G. 2285/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 2285/2024 promosso da: ato il 7.01.1975 a LORETO (AN) e nata Controparte_1 Parte_1
il 22.05.1976 a LORETO (AN), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. ILLUMINATI LAURA;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: “pronunzi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in data 30.07.2005 dai SI.ri e nel Comune di Osimo Parte_1 Controparte_1
(AN), con atto iscritto al n. 65, Parte II, serie A, dell'Anno 2005, alle condizioni di seguito precisate disponendone, poi, l'annotazione negli atti dello Stato Civile del Comune di Osimo:
ASSEGNAZIONE CASA FAMILIARE: nel preminente interesse dei figli minorenni e Per_1
la casa familiare di proprietà esclusiva del SI. sita nel Persona_2 Controparte_1
Comune di Osimo, in Via L. Settembrini al civico 19 (contraddistinta al catasto fabbricati del Comune di Osimo al foglio 45, particella 551, sub 11, cat. A/2, classe 3, rendita catastale di € 426,08, munita della pertinenza di cui al foglio 45, particella 551, sub 8, cat. C/6 classe 4 rendita catastale € 156,18), resta assegnata alla SI.ra con tutto il mobilio ivi presente e, quindi, la stessa Parte_1
rimarrà il genitore collocatario presso cui i ragazzini avranno la residenza prevalente.
AFFIDAMENTO DEI FIGLI MINORENNI: l'affidamento dei figli sarà quello di Legge e, quindi, condiviso tra il SI. e la SI.ra ; Controparte_1 Parte_1
1 CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO IN FAVORE DEI FIGLI: il SI. verserà, Controparte_1
a titolo di contributo al mantenimento in favore dei figli e , la somma mensile Per_1 Per_2 complessiva di € 800,00 (diconsi euro ottocento/oo), da intendersi € 400,00 (diconsi euro quattrocento/oo) per ogni figlio, rivalutabile annualmente, come per Legge, secondo gli indici Istat.
Il versamento suddetto sarà effettuato mediante bonifico sul conto corrente della SI.ra
[...]
la quale si impegna sin da ora a comunicare al SI. eventuali Parte_1 Controparte_1
variazioni del codice Iban a questi oggi fornito. Il versamento dovrà avvenire entro il giorno 10 di ogni mese.
ASSEGNO UNICO UNIVERSALE: sarà integralmente incassato dalla SI.ra ; Parte_1
SPESE STRAORDINARIE SOSTENUTE PER I FIGLI: per l'individuazione e la regolamentazione delle spese straordinarie i coniugi adotteranno integralmente il Protocollo del Tribunale di Ancona
e le stesse saranno ripartite nella quota del 50% cadauno;
DIRITTO DI VISITA E DI FREQUENTAZIONE CON I MINORI: padre e figli, allo stato, eserciteranno il diritto di visita infrasettimanale nei pomeriggi del lunedì e del mercoledì dalle ore
17:00 fino alle 20:30; compatibilmente con gli impegni lavorativi/personali del padre nonché con quelli dei minori, il diritto di visita infrasettimanale durante le vacanze scolastiche estive potrà essere protratto fino alle ore 22.00.
e , inoltre, trascorreranno con il padre a settimane alterne il fine settimana, in Per_1 Per_2
particolare staranno col padre dal sabato pomeriggio alla domenica sera quando saranno riaccompagnati a casa dalla madre entro le 20:30; mentre, durante le vacanze scolastiche estive, compatibilmente anche con gli impegni lavorativi/personali del padre, saranno da questi riaccompagnati dalla madre a casa anche più tardi e, comunque, entro le 22.00.
Gli odierni separandi, alla stregua di quanto sopra, stabiliscono che dinanzi a eventuali o sopravvenuti impedimenti/ostacoli propri e/o dei loro figli è sempre fatta salva la possibilità di apportare variazioni agli orari e ai giorni di visita e di permanenza paterna sopra prestabiliti;
le suddette variazioni comunque andranno concordate tenendo conto dei reciproci e rispettivi impegni personali/lavorativi/scolastici di tutti i soggetti coinvolti. Infine, le parti stabiliscono che la SI.ra accompagnerà i figli dal padre a Fabriano o a Loreto presso la casa della nonna Parte_1
paterna, ovvero lì andrà a riprendere a Fabriano o a Loreto, massimo una volta al mese e ciò solo qualora sopraggiungessero per il SI. impedimenti o ostacoli per raggiungere i Controparte_1
figli o per riportarli dalla madre.
Durante le vacanze scolastiche estive il padre avrà diritto di trascorrere con i figli 8 giorni consecutivi e i restanti 7 giorni anche non consecutivamente. Il predetto periodo di permanenza estiva dovrà essere concordato e individuato tra i genitori in considerazione delle di loro eSIenze
2 lavorative/personali che, comunque, stabiliranno ogni anno entro il mese di Giugno. Ciascun genitore dovrà comunicare all'altro il luogo prescelto per trascorrere i giorni di vacanza con i figli.
Inoltre, gli odierni separandi stabiliscono che, e sempre compatibilmente con gli impegni lavorativi- ospedalieri del padre, durante le maggiori festività annuali il diritto di visita sarà regolamentato dal principio dell'alternanza, per cui e trascorreranno le festività natalizie, ad anni Per_1 Per_2
alterni, il giorno della Vigilia con un genitore e il giorno di Natale con l'altro, il giorno di Santo
Stefano con l'uno e il 31 di dicembre con l'altro, il 1° dell'anno con l'uno e il 06 gennaio con l'altro.
E così pure durante le festività pasquali e trascorreranno, ad anni alterni, il Per_1 Per_2
giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì in albis con l'altro. Il principio dell'alternanza regolerà, altresì, tutte le altre festività: 25 Aprile, 1 Maggio, 2 giugno, 1 Novembre e 8 Dicembre, come pure i compleanni dei figli, ove i coniugi separandi non si accordassero per trascorrere quest'ultimo insieme. Per quanto riguarda, invece, i compleanni dei ricorrenti, questi ultimi concordano che, indipendentemente, dal diritto di visita e/o frequentazione che dovesse cadere in quel giorno, i figli, compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori, staranno col genitore che compie gli anni e, anche in tal caso, l'altro genitore recupererà il giorno di visita o il fine settimana eventualmente perduto;
ASSEGNO DIVORZILE: il SI. e la SI.ra con la Controparte_1 Parte_1
sottoscrizione del presente ricorso dichiarano di avere ciascuno una propria capacità reddituale e di non aver in alcuna maniera sacrificato le proprie aspettative professionali/lavorative in favore della famiglia durante il matrimonio, di talché nulla pretendono l'uno dall'altra a titolo di assegno divorzile.
SPESE E COMPENSI del presente procedimento saranno integralmente compensati tra le parti”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 29.05.2024, e Controparte_1 [...]
si sono rivolti a questo Tribunale per ottenere la cessazione degli effetti civili del Parte_1
matrimonio da loro contratto a Osimo (AN) il 30.07.2005.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c..
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla legge n. 898 del 1970.
3 Dalla documentazione prodotta risulta infatti che, con decreto n. 8303/2021, il Tribunale di
Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al
Presidente del Tribunale il 6.07.2021.
Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge. Inoltre, non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Osimo (AN) il 30.07.2005 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Osimo (AN) al n. 65, parte 2, serie A dell'anno 2005.
Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro eSIenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
Le spese di lite, come concordato, sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Controparte_1 [...]
ad Osimo (AN) il 30/07/2005 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Parte_1
Osimo (AN) al n. 65, parte 2, serie A dell'anno 2005; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Osimo (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di conSIlio del 20.11.2024.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 2285/2024 promosso da: ato il 7.01.1975 a LORETO (AN) e nata Controparte_1 Parte_1
il 22.05.1976 a LORETO (AN), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. ILLUMINATI LAURA;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: “pronunzi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in data 30.07.2005 dai SI.ri e nel Comune di Osimo Parte_1 Controparte_1
(AN), con atto iscritto al n. 65, Parte II, serie A, dell'Anno 2005, alle condizioni di seguito precisate disponendone, poi, l'annotazione negli atti dello Stato Civile del Comune di Osimo:
ASSEGNAZIONE CASA FAMILIARE: nel preminente interesse dei figli minorenni e Per_1
la casa familiare di proprietà esclusiva del SI. sita nel Persona_2 Controparte_1
Comune di Osimo, in Via L. Settembrini al civico 19 (contraddistinta al catasto fabbricati del Comune di Osimo al foglio 45, particella 551, sub 11, cat. A/2, classe 3, rendita catastale di € 426,08, munita della pertinenza di cui al foglio 45, particella 551, sub 8, cat. C/6 classe 4 rendita catastale € 156,18), resta assegnata alla SI.ra con tutto il mobilio ivi presente e, quindi, la stessa Parte_1
rimarrà il genitore collocatario presso cui i ragazzini avranno la residenza prevalente.
AFFIDAMENTO DEI FIGLI MINORENNI: l'affidamento dei figli sarà quello di Legge e, quindi, condiviso tra il SI. e la SI.ra ; Controparte_1 Parte_1
1 CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO IN FAVORE DEI FIGLI: il SI. verserà, Controparte_1
a titolo di contributo al mantenimento in favore dei figli e , la somma mensile Per_1 Per_2 complessiva di € 800,00 (diconsi euro ottocento/oo), da intendersi € 400,00 (diconsi euro quattrocento/oo) per ogni figlio, rivalutabile annualmente, come per Legge, secondo gli indici Istat.
Il versamento suddetto sarà effettuato mediante bonifico sul conto corrente della SI.ra
[...]
la quale si impegna sin da ora a comunicare al SI. eventuali Parte_1 Controparte_1
variazioni del codice Iban a questi oggi fornito. Il versamento dovrà avvenire entro il giorno 10 di ogni mese.
ASSEGNO UNICO UNIVERSALE: sarà integralmente incassato dalla SI.ra ; Parte_1
SPESE STRAORDINARIE SOSTENUTE PER I FIGLI: per l'individuazione e la regolamentazione delle spese straordinarie i coniugi adotteranno integralmente il Protocollo del Tribunale di Ancona
e le stesse saranno ripartite nella quota del 50% cadauno;
DIRITTO DI VISITA E DI FREQUENTAZIONE CON I MINORI: padre e figli, allo stato, eserciteranno il diritto di visita infrasettimanale nei pomeriggi del lunedì e del mercoledì dalle ore
17:00 fino alle 20:30; compatibilmente con gli impegni lavorativi/personali del padre nonché con quelli dei minori, il diritto di visita infrasettimanale durante le vacanze scolastiche estive potrà essere protratto fino alle ore 22.00.
e , inoltre, trascorreranno con il padre a settimane alterne il fine settimana, in Per_1 Per_2
particolare staranno col padre dal sabato pomeriggio alla domenica sera quando saranno riaccompagnati a casa dalla madre entro le 20:30; mentre, durante le vacanze scolastiche estive, compatibilmente anche con gli impegni lavorativi/personali del padre, saranno da questi riaccompagnati dalla madre a casa anche più tardi e, comunque, entro le 22.00.
Gli odierni separandi, alla stregua di quanto sopra, stabiliscono che dinanzi a eventuali o sopravvenuti impedimenti/ostacoli propri e/o dei loro figli è sempre fatta salva la possibilità di apportare variazioni agli orari e ai giorni di visita e di permanenza paterna sopra prestabiliti;
le suddette variazioni comunque andranno concordate tenendo conto dei reciproci e rispettivi impegni personali/lavorativi/scolastici di tutti i soggetti coinvolti. Infine, le parti stabiliscono che la SI.ra accompagnerà i figli dal padre a Fabriano o a Loreto presso la casa della nonna Parte_1
paterna, ovvero lì andrà a riprendere a Fabriano o a Loreto, massimo una volta al mese e ciò solo qualora sopraggiungessero per il SI. impedimenti o ostacoli per raggiungere i Controparte_1
figli o per riportarli dalla madre.
Durante le vacanze scolastiche estive il padre avrà diritto di trascorrere con i figli 8 giorni consecutivi e i restanti 7 giorni anche non consecutivamente. Il predetto periodo di permanenza estiva dovrà essere concordato e individuato tra i genitori in considerazione delle di loro eSIenze
2 lavorative/personali che, comunque, stabiliranno ogni anno entro il mese di Giugno. Ciascun genitore dovrà comunicare all'altro il luogo prescelto per trascorrere i giorni di vacanza con i figli.
Inoltre, gli odierni separandi stabiliscono che, e sempre compatibilmente con gli impegni lavorativi- ospedalieri del padre, durante le maggiori festività annuali il diritto di visita sarà regolamentato dal principio dell'alternanza, per cui e trascorreranno le festività natalizie, ad anni Per_1 Per_2
alterni, il giorno della Vigilia con un genitore e il giorno di Natale con l'altro, il giorno di Santo
Stefano con l'uno e il 31 di dicembre con l'altro, il 1° dell'anno con l'uno e il 06 gennaio con l'altro.
E così pure durante le festività pasquali e trascorreranno, ad anni alterni, il Per_1 Per_2
giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì in albis con l'altro. Il principio dell'alternanza regolerà, altresì, tutte le altre festività: 25 Aprile, 1 Maggio, 2 giugno, 1 Novembre e 8 Dicembre, come pure i compleanni dei figli, ove i coniugi separandi non si accordassero per trascorrere quest'ultimo insieme. Per quanto riguarda, invece, i compleanni dei ricorrenti, questi ultimi concordano che, indipendentemente, dal diritto di visita e/o frequentazione che dovesse cadere in quel giorno, i figli, compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori, staranno col genitore che compie gli anni e, anche in tal caso, l'altro genitore recupererà il giorno di visita o il fine settimana eventualmente perduto;
ASSEGNO DIVORZILE: il SI. e la SI.ra con la Controparte_1 Parte_1
sottoscrizione del presente ricorso dichiarano di avere ciascuno una propria capacità reddituale e di non aver in alcuna maniera sacrificato le proprie aspettative professionali/lavorative in favore della famiglia durante il matrimonio, di talché nulla pretendono l'uno dall'altra a titolo di assegno divorzile.
SPESE E COMPENSI del presente procedimento saranno integralmente compensati tra le parti”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 29.05.2024, e Controparte_1 [...]
si sono rivolti a questo Tribunale per ottenere la cessazione degli effetti civili del Parte_1
matrimonio da loro contratto a Osimo (AN) il 30.07.2005.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c..
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla legge n. 898 del 1970.
3 Dalla documentazione prodotta risulta infatti che, con decreto n. 8303/2021, il Tribunale di
Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al
Presidente del Tribunale il 6.07.2021.
Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge. Inoltre, non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Osimo (AN) il 30.07.2005 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Osimo (AN) al n. 65, parte 2, serie A dell'anno 2005.
Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro eSIenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
Le spese di lite, come concordato, sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Controparte_1 [...]
ad Osimo (AN) il 30/07/2005 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Parte_1
Osimo (AN) al n. 65, parte 2, serie A dell'anno 2005; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Osimo (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di conSIlio del 20.11.2024.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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