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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 02/05/2025, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 3893/2022 R.A.C.L., promossa da
, codice fiscale , elettivamente domiciliata in Parte_1 CodiceFiscale_1
Cagliari, presso lo studio dell'avv. Luigi Pateri, che la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
elettivamente domiciliato in Cagliari, Controparte_1 presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Sotgia in virtù di procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12 dicembre 2022, ha convenuto in Parte_1
CP_ giudizio l' per chiederne la condanna al pagamento del trattamento di fine servizio, maturato dal mese di settembre 2020, oltre accessori.
Ha sostenuto la ricorrente di percepire il trattamento di pensione di vecchiaia dalla cessazione del rapporto alle dipendenze di una pubblica amministrazione statale, risalente al
31 agosto 2020, e di aver maturato il diritto al trattamento di buona uscita da commisurarsi a
32 anni, 1 mese e 4 giorni di servizio, reso dapprima alle dipendenze del Controparte_2
e poi del .
[...] Controparte_3
CP_ Si è costituito in giudizio l' che ha allegato di aver provveduto alla liquidazione della prestazione e di aver dato corso al pagamento dei due ratei, nella misura, rispettivamente, di euro 44.942,98, “con mandato n, 9000100993, esigibile dal 27.02.23”, e di euro 5.815,95,
“con mandato n. 900101750 esigibile dal 3.04.23”.
La ricorrente non ha contestato del deduzioni del convenuto e neppure il conteggio del t.f.s. dallo stesso prodotto, ma ha insistito nella pretesa originaria.
pagina 1 di 6 2. L'evoluzione della normativa in materia di indennità di buonuscita è stata esaustivamente ricostruita nella sentenza della Corte costituzionale n. 130/2023, che per estratto è utile trascrivere di seguito:
“La disciplina delle modalità di pagamento dell'indennità di buonuscita era originariamente contenuta nell'art. 26, terzo comma, del d.P.R. n. 1032 del 1973, a mente del quale, in caso di cessazione dal servizio per limiti di età, l'amministrazione doveva predisporre gli atti tre mesi prima del raggiungimento del limite predetto e inviarli almeno un mese prima al Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato, il quale era tenuto ad emettere il mandato di pagamento in modo da rendere possibile l'effettiva corresponsione del trattamento «immediatamente dopo la data di cessazione dal servizio e comunque non oltre quindici giorni dalla data medesima».
Il termine per la effettiva corresponsione della prestazione in esame è stato successivamente elevato a novanta giorni dall'art. 7, terzo comma, della legge 20 marzo
1980, n. 75, recante «Proroga del termine previsto dall'articolo 1 della legge 6 dicembre
1979, n. 610, in materia di trattamento economico del personale civile e militare dello Stato in servizio ed in quiescenza;
norme in materia di computo della tredicesima mensilità e di riliquidazione dell'indennità di buonuscita e norme di interpretazione e di attuazione dell'articolo 6 della legge 29 aprile 1976, n. 177, sul trasferimento degli assegni vitalizi al
Fondo sociale e riapertura dei termini per la opzione».
In seguito, l'art. 3, comma 2, del d.l. n. 79 del 1997, come convertito, qui in scrutinio, ha rimodulato i tempi di erogazione dei «trattamenti di fine servizio, comunque denominati», spettanti ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni (oggi definite dall'art. 1, comma 2, del
d.lgs. n. 165 del 2001) o ai loro superstiti o aventi causa che ne hanno titolo, disponendo che alla liquidazione «l'ente erogatore provvede decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione, decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro».
La citata disposizione prevede, altresì, che alla erogazione si dia corso «entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi».
3.2.- Nella versione originaria, l'art. 3, comma 2, del d.l. n. 79 del 1997, come convertito, stabiliva il termine di sei mesi per la liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque
pagina 2 di 6 denominati, e quello dei successivi tre mesi per la relativa corresponsione.
Tale previsione è stata modificata dapprima dall'art. 1, comma 22, lettera a), del decreto- legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, e in seguito dall'art. 1, comma 484, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)».
La prima delle richiamate disposizioni ha innalzato da sei a ventiquattro mesi il termine per il versamento del trattamento di fine servizio, decorrente dalla cessazione del rapporto di lavoro, senza modificare il termine semestrale per la corresponsione dell'emolumento nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio.
Tale ultimo termine è stato elevato a dodici mesi dall'art. 1, comma 484, lettera b), della legge n. 147 del 2013.
3.3.- Al differimento, appena illustrato, delle liquidazioni di cui si tratta si affianca la disciplina introdotta dall'art. 12, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010, come convertito, che ha previsto un regime di rateizzazione delle spettanze di fine servizio al dichiarato fine di concorrere «al consolidamento dei conti pubblici attraverso il contenimento della dinamica della spesa corrente nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti dall'Aggiornamento del programma di stabilità e crescita».
Il testo originario della disposizione citata prevedeva che la corresponsione del trattamento avvenisse in un unico importo annuale per le indennità di fine servizio di ammontare complessivo, al lordo delle relative trattenute fiscali, pari o inferiore a 90.000 euro;
in due importi annuali per le indennità di ammontare complessivo, al lordo delle relative trattenute fiscali, superiore a 90.000 euro, ma inferiore a 150.000 euro;
in tre importi annuali per le indennità di ammontare complessivo, al lordo delle relative trattenute fiscali, uguale o superiore a 150.000 euro.
3.4.- A seguito delle modifiche apportate all'art. 12, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010, come convertito, dall'art. 1, comma 484, lettera a), della legge n. 147 del 2013, la scansione dei pagamenti è stata rimodulata.
L'indennità di buonuscita, l'indennità premio di servizio, il trattamento di fine rapporto e
«ogni altra indennità equipollente corrisposta una-tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego» sono oggi riconosciuti «in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute
pagina 3 di 6 fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 50.000 euro» (art. 12, comma 7, lettera a); «in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro.
In tal caso il primo importo annuale è pari a 50.000 euro e il secondo importo annuale è pari all'ammontare residuo» (art. 12, comma 7, lettera b); «in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 100.000 euro, in tal caso il primo importo annuale è pari a 50.000 euro, il secondo importo annuale è pari a 50.000 euro e il terzo importo annuale è pari all'ammontare residuo» (art. 12, comma 7, lettera c)”.
3. L convenuto ha riconosciuto il diritto della ricorrente al trattamento di fine CP_1 servizio, considerando a tal fine l'anzianità di servizio di 32 anni, 1 mese e 3 giorni. CP_ Correttamente l' ha poi calcolato la misura del trattamento economico dovuto considerando esclusivamente 32 anni di servizio, avendo fatto applicazione dell'art. 18, comma 1, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, a mente del quale: “Se nel totale del servizio computabile ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita e dall'assegno vitalizio risulta una frazione di anno, la frazione superiore a sei mesi si computa come anno intero;
la frazione uguale o inferiore a sei mesi si trascura”. CP_ Parte ricorrente non ha sollevato contestazioni sul conteggio offerto in causa dall'
(allegato alla memoria di costituzione) relativo alla quantificazione del t.f.s. globalmente dovuto, nella misura lorda di euro 57.726,97 (al netto dell'irpef, euro 50,758,93), e neppure ha messo in discussione i pagamenti e la loro imputazione a capitale piuttosto che ad interessi.
4. Considerato l'importo globalmente dovuto e tenuto conto del fatto che nella specie si tratta di indennità spettante per collocamento a riposo a seguito del raggiungimento dei limiti di età, l' avrebbe dovuto erogate una prima rata (nella misura di euro 50.000,00 lordi) CP_1
decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro (arg. ex art. 12, comma 8, del d.l.
n. 78 del 2010, nella sua ultima versione, per rapporto all'art. 3, comma 2, del d.l. 79/1997, come convertito) ed il residuo alla scadenza dei dodici mesi ulteriormente successivi.
Le date di pagamento erano quindi le seguenti: 1° settembre 2021, prima rata;
1° settembre
2022, seconda rata.
I versamenti sono stati invece effettuati con evidente ritardo: per la prima tranche, di netti euro 44.942,98, il 27 febbraio 2023; per la seconda ed ultima tranche, di netti euro 5.815,95, il 3 aprile 2023.
5. Tenuto conto di quanto precede, il Tribunale deve dichiarare estinto il diritto della pagina 4 di 6 ricorrente al pagamento del capitale e regolare quello agli accessori (interessi legali sulla sorte capitale, decorsi tre mesi dalla scadenza del termine di pagamento), secondo la disciplina contenuta all'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del d.l. 79/1997, come convertito.
Il convenuto deve essere allora condannato a pagare in favore della ricorrente gli interessi legali, da calcolarsi:
- sulla sorte capitale di euro 44.942,98, dal 1° dicembre 2021 (decorsi tre mesi dalla scadenza del termine di pagamento del 1° settembre 2021) al 27 febbraio 2023 (data di pagamento del capitale);
- sulla sorte capitale di euro 5.815,95, dal 1° dicembre 2022 (decorsi tre mesi dalla scadenza del termine di pagamento del 1° settembre 2022) al 3 aprile 2023 (data di pagamento del capitale).
6.
Considerato che
il pagamento del capitale è avvenuto solo in data successiva al deposito
CP_ del ricorso introduttivo del presente giudizio e che l' deve ancora corrispondere gli accessori dovuti, le spese di lite devono essere poste a carico dell' , ai sensi dell'art. 91 CP_1
c.p.c.
Il resistente deve essere, quindi, condannato alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale (cause di valore compreso tra gli euro 52.000,01 e gli euro 260.000,00).
6.1. A proposito dell'opzione per la materia previdenziale, si rammenta che l'evoluzione normativa, stimolata dalla giurisprudenza costituzionale, pur avendo ricondotto le indennità di fine rapporto erogate nel settore pubblico al paradigma comune della retribuzione differita, nell'àmbito di un percorso di tendenziale assimilazione alle regole dettate nel settore privato dall'art. 2120 del c.c., ne ha salvaguardato la concorrente funzione previdenziale (Corte cost., sentenza 159 del 2019).
Le indennità sono corrisposte al momento della cessazione dal servizio allo scopo precipuo di “agevolare il superamento delle difficoltà economiche che possono insorgere nel momento in cui viene meno la retribuzione” (Corte cost. sentenza n. 106 del 1996) e in questo si coglie la funzione previdenziale che coesiste con la natura retributiva e rappresenta l'autentica ragion d'essere dell'erogazione delle indennità dopo la cessazione del rapporto di lavoro
(Corte cost., sentenza 159 del 2019).
Nella valorizzazione della funzione previdenziale del t.f.s. qui in discussione, si opta per l'applicazione dei parametri tariffari previsti per le cause in materia di previdenza.
pagina 5 di 6 6.2. Viene esclusa la liquidazione dei compensi per la fase istruttoria, che non si è svolta.
6.3. Deve disporsi la distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1) dichiara estinto il diritto della ricorrente al pagamento del trattamento di fine servizio
CP_ per effetto dei versamenti effettuati in corso di causa dall' nelle date e per gli importi meglio identificati in parte motiva;
CP_ 2) condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, degli interessi legali sui ratei di t.f.s. corrisposti in ritardo, da calcolarsi nel seguente modo:
- sulla sorte capitale di euro 44.942,98, con decorrenza dal 1° dicembre 2021 al 27 febbraio 2023;
- sulla sorte capitale di euro 5.815,95, con decorrenza dal 1° dicembre 2022 al 3 aprile
2023;
3) condanna il resistente alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 4.319,50, di cui euro 4.201,00 per compenso professionale, il residuo per spese di contributo unificato, oltre spese generali al 15% ed oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato di parte ricorrente.
Cagliari, 2 maggio 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 3893/2022 R.A.C.L., promossa da
, codice fiscale , elettivamente domiciliata in Parte_1 CodiceFiscale_1
Cagliari, presso lo studio dell'avv. Luigi Pateri, che la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
elettivamente domiciliato in Cagliari, Controparte_1 presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Sotgia in virtù di procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12 dicembre 2022, ha convenuto in Parte_1
CP_ giudizio l' per chiederne la condanna al pagamento del trattamento di fine servizio, maturato dal mese di settembre 2020, oltre accessori.
Ha sostenuto la ricorrente di percepire il trattamento di pensione di vecchiaia dalla cessazione del rapporto alle dipendenze di una pubblica amministrazione statale, risalente al
31 agosto 2020, e di aver maturato il diritto al trattamento di buona uscita da commisurarsi a
32 anni, 1 mese e 4 giorni di servizio, reso dapprima alle dipendenze del Controparte_2
e poi del .
[...] Controparte_3
CP_ Si è costituito in giudizio l' che ha allegato di aver provveduto alla liquidazione della prestazione e di aver dato corso al pagamento dei due ratei, nella misura, rispettivamente, di euro 44.942,98, “con mandato n, 9000100993, esigibile dal 27.02.23”, e di euro 5.815,95,
“con mandato n. 900101750 esigibile dal 3.04.23”.
La ricorrente non ha contestato del deduzioni del convenuto e neppure il conteggio del t.f.s. dallo stesso prodotto, ma ha insistito nella pretesa originaria.
pagina 1 di 6 2. L'evoluzione della normativa in materia di indennità di buonuscita è stata esaustivamente ricostruita nella sentenza della Corte costituzionale n. 130/2023, che per estratto è utile trascrivere di seguito:
“La disciplina delle modalità di pagamento dell'indennità di buonuscita era originariamente contenuta nell'art. 26, terzo comma, del d.P.R. n. 1032 del 1973, a mente del quale, in caso di cessazione dal servizio per limiti di età, l'amministrazione doveva predisporre gli atti tre mesi prima del raggiungimento del limite predetto e inviarli almeno un mese prima al Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato, il quale era tenuto ad emettere il mandato di pagamento in modo da rendere possibile l'effettiva corresponsione del trattamento «immediatamente dopo la data di cessazione dal servizio e comunque non oltre quindici giorni dalla data medesima».
Il termine per la effettiva corresponsione della prestazione in esame è stato successivamente elevato a novanta giorni dall'art. 7, terzo comma, della legge 20 marzo
1980, n. 75, recante «Proroga del termine previsto dall'articolo 1 della legge 6 dicembre
1979, n. 610, in materia di trattamento economico del personale civile e militare dello Stato in servizio ed in quiescenza;
norme in materia di computo della tredicesima mensilità e di riliquidazione dell'indennità di buonuscita e norme di interpretazione e di attuazione dell'articolo 6 della legge 29 aprile 1976, n. 177, sul trasferimento degli assegni vitalizi al
Fondo sociale e riapertura dei termini per la opzione».
In seguito, l'art. 3, comma 2, del d.l. n. 79 del 1997, come convertito, qui in scrutinio, ha rimodulato i tempi di erogazione dei «trattamenti di fine servizio, comunque denominati», spettanti ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni (oggi definite dall'art. 1, comma 2, del
d.lgs. n. 165 del 2001) o ai loro superstiti o aventi causa che ne hanno titolo, disponendo che alla liquidazione «l'ente erogatore provvede decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione, decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro».
La citata disposizione prevede, altresì, che alla erogazione si dia corso «entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi».
3.2.- Nella versione originaria, l'art. 3, comma 2, del d.l. n. 79 del 1997, come convertito, stabiliva il termine di sei mesi per la liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque
pagina 2 di 6 denominati, e quello dei successivi tre mesi per la relativa corresponsione.
Tale previsione è stata modificata dapprima dall'art. 1, comma 22, lettera a), del decreto- legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, e in seguito dall'art. 1, comma 484, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)».
La prima delle richiamate disposizioni ha innalzato da sei a ventiquattro mesi il termine per il versamento del trattamento di fine servizio, decorrente dalla cessazione del rapporto di lavoro, senza modificare il termine semestrale per la corresponsione dell'emolumento nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio.
Tale ultimo termine è stato elevato a dodici mesi dall'art. 1, comma 484, lettera b), della legge n. 147 del 2013.
3.3.- Al differimento, appena illustrato, delle liquidazioni di cui si tratta si affianca la disciplina introdotta dall'art. 12, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010, come convertito, che ha previsto un regime di rateizzazione delle spettanze di fine servizio al dichiarato fine di concorrere «al consolidamento dei conti pubblici attraverso il contenimento della dinamica della spesa corrente nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti dall'Aggiornamento del programma di stabilità e crescita».
Il testo originario della disposizione citata prevedeva che la corresponsione del trattamento avvenisse in un unico importo annuale per le indennità di fine servizio di ammontare complessivo, al lordo delle relative trattenute fiscali, pari o inferiore a 90.000 euro;
in due importi annuali per le indennità di ammontare complessivo, al lordo delle relative trattenute fiscali, superiore a 90.000 euro, ma inferiore a 150.000 euro;
in tre importi annuali per le indennità di ammontare complessivo, al lordo delle relative trattenute fiscali, uguale o superiore a 150.000 euro.
3.4.- A seguito delle modifiche apportate all'art. 12, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010, come convertito, dall'art. 1, comma 484, lettera a), della legge n. 147 del 2013, la scansione dei pagamenti è stata rimodulata.
L'indennità di buonuscita, l'indennità premio di servizio, il trattamento di fine rapporto e
«ogni altra indennità equipollente corrisposta una-tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego» sono oggi riconosciuti «in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute
pagina 3 di 6 fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 50.000 euro» (art. 12, comma 7, lettera a); «in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro.
In tal caso il primo importo annuale è pari a 50.000 euro e il secondo importo annuale è pari all'ammontare residuo» (art. 12, comma 7, lettera b); «in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 100.000 euro, in tal caso il primo importo annuale è pari a 50.000 euro, il secondo importo annuale è pari a 50.000 euro e il terzo importo annuale è pari all'ammontare residuo» (art. 12, comma 7, lettera c)”.
3. L convenuto ha riconosciuto il diritto della ricorrente al trattamento di fine CP_1 servizio, considerando a tal fine l'anzianità di servizio di 32 anni, 1 mese e 3 giorni. CP_ Correttamente l' ha poi calcolato la misura del trattamento economico dovuto considerando esclusivamente 32 anni di servizio, avendo fatto applicazione dell'art. 18, comma 1, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, a mente del quale: “Se nel totale del servizio computabile ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita e dall'assegno vitalizio risulta una frazione di anno, la frazione superiore a sei mesi si computa come anno intero;
la frazione uguale o inferiore a sei mesi si trascura”. CP_ Parte ricorrente non ha sollevato contestazioni sul conteggio offerto in causa dall'
(allegato alla memoria di costituzione) relativo alla quantificazione del t.f.s. globalmente dovuto, nella misura lorda di euro 57.726,97 (al netto dell'irpef, euro 50,758,93), e neppure ha messo in discussione i pagamenti e la loro imputazione a capitale piuttosto che ad interessi.
4. Considerato l'importo globalmente dovuto e tenuto conto del fatto che nella specie si tratta di indennità spettante per collocamento a riposo a seguito del raggiungimento dei limiti di età, l' avrebbe dovuto erogate una prima rata (nella misura di euro 50.000,00 lordi) CP_1
decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro (arg. ex art. 12, comma 8, del d.l.
n. 78 del 2010, nella sua ultima versione, per rapporto all'art. 3, comma 2, del d.l. 79/1997, come convertito) ed il residuo alla scadenza dei dodici mesi ulteriormente successivi.
Le date di pagamento erano quindi le seguenti: 1° settembre 2021, prima rata;
1° settembre
2022, seconda rata.
I versamenti sono stati invece effettuati con evidente ritardo: per la prima tranche, di netti euro 44.942,98, il 27 febbraio 2023; per la seconda ed ultima tranche, di netti euro 5.815,95, il 3 aprile 2023.
5. Tenuto conto di quanto precede, il Tribunale deve dichiarare estinto il diritto della pagina 4 di 6 ricorrente al pagamento del capitale e regolare quello agli accessori (interessi legali sulla sorte capitale, decorsi tre mesi dalla scadenza del termine di pagamento), secondo la disciplina contenuta all'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del d.l. 79/1997, come convertito.
Il convenuto deve essere allora condannato a pagare in favore della ricorrente gli interessi legali, da calcolarsi:
- sulla sorte capitale di euro 44.942,98, dal 1° dicembre 2021 (decorsi tre mesi dalla scadenza del termine di pagamento del 1° settembre 2021) al 27 febbraio 2023 (data di pagamento del capitale);
- sulla sorte capitale di euro 5.815,95, dal 1° dicembre 2022 (decorsi tre mesi dalla scadenza del termine di pagamento del 1° settembre 2022) al 3 aprile 2023 (data di pagamento del capitale).
6.
Considerato che
il pagamento del capitale è avvenuto solo in data successiva al deposito
CP_ del ricorso introduttivo del presente giudizio e che l' deve ancora corrispondere gli accessori dovuti, le spese di lite devono essere poste a carico dell' , ai sensi dell'art. 91 CP_1
c.p.c.
Il resistente deve essere, quindi, condannato alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale (cause di valore compreso tra gli euro 52.000,01 e gli euro 260.000,00).
6.1. A proposito dell'opzione per la materia previdenziale, si rammenta che l'evoluzione normativa, stimolata dalla giurisprudenza costituzionale, pur avendo ricondotto le indennità di fine rapporto erogate nel settore pubblico al paradigma comune della retribuzione differita, nell'àmbito di un percorso di tendenziale assimilazione alle regole dettate nel settore privato dall'art. 2120 del c.c., ne ha salvaguardato la concorrente funzione previdenziale (Corte cost., sentenza 159 del 2019).
Le indennità sono corrisposte al momento della cessazione dal servizio allo scopo precipuo di “agevolare il superamento delle difficoltà economiche che possono insorgere nel momento in cui viene meno la retribuzione” (Corte cost. sentenza n. 106 del 1996) e in questo si coglie la funzione previdenziale che coesiste con la natura retributiva e rappresenta l'autentica ragion d'essere dell'erogazione delle indennità dopo la cessazione del rapporto di lavoro
(Corte cost., sentenza 159 del 2019).
Nella valorizzazione della funzione previdenziale del t.f.s. qui in discussione, si opta per l'applicazione dei parametri tariffari previsti per le cause in materia di previdenza.
pagina 5 di 6 6.2. Viene esclusa la liquidazione dei compensi per la fase istruttoria, che non si è svolta.
6.3. Deve disporsi la distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1) dichiara estinto il diritto della ricorrente al pagamento del trattamento di fine servizio
CP_ per effetto dei versamenti effettuati in corso di causa dall' nelle date e per gli importi meglio identificati in parte motiva;
CP_ 2) condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, degli interessi legali sui ratei di t.f.s. corrisposti in ritardo, da calcolarsi nel seguente modo:
- sulla sorte capitale di euro 44.942,98, con decorrenza dal 1° dicembre 2021 al 27 febbraio 2023;
- sulla sorte capitale di euro 5.815,95, con decorrenza dal 1° dicembre 2022 al 3 aprile
2023;
3) condanna il resistente alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 4.319,50, di cui euro 4.201,00 per compenso professionale, il residuo per spese di contributo unificato, oltre spese generali al 15% ed oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato di parte ricorrente.
Cagliari, 2 maggio 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
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