Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 28/05/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1203/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice dott.ssa Lucia Rocchi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al N.R.G. 1203/2025 VG promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Brugnoli - Parte_1 C.F._1 giusta procura depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo - ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito a Fermo, vicolo Erioni n.4;
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Alberto Gallucci - giusta procura depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo - ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito a Porto Sant'Elpidio in via Sacconi n.
41;
***
i quali hanno contratto matrimonio concordatario a Porto Sant'Elpidio il 14/8/2021 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune, Anno 2021, Numero 14,
pagina 1 di 5
16/7/2017).
***
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
***
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi sopra indicati - e - con ricorso ex Parte_1 Controparte_1 art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21/3/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“A) i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
Per_ B) il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori, e lo stesso dimorerà nella casa della madre;
C) i coniugi pertanto concordano che la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori e che le decisioni di maggior interesse per il figlio saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli;
D) la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni di ordinaria amministrazione potrà essere esercitata separatamente nei rispettivi periodi di turnazione. Per_ Pertanto i coniugi concordano che il padre verserà a favore del figlio minore la somma mensile di E. 200,00
(duecentoeuro) per il suo mantenimento da rivalutare ogni anno secondo gli indici Istat ed avrà facoltà di vederlo e tenerlo con sé ogni qualvolta lo riterrà opportuno, previo accordo compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi dello stesso;
le vacanze natalizie e pasquali seguiranno il criterio dell'alternanza ed in particolare: Per_
1) il figlio comunque potrà stare con il padre il mercoledì di ogni settimana dall'uscita di scuola che avverrà alle ore 16,15 quando lo scuolabus lo lascerà a casa dei nonni in Via Matera 14; Per_
2) il figlio potrà stare con il padre anche nel giorno di venerdì dall'uscita di scuola come sopra anche con cena e pernotto quando non trascorrerà con esso i fine settimana;
3) quando invece trascorrerà i fine settimana con la madre, il minore potrà effettuare la cena con il padre che lo riaccompagnerà per le 21,00 presso l'abitazione della madre. pagina 2 di 5 Per_ 4) per le vacanze estive trascorrerà, ove possibile 10 giorni consecutivi con il padre nel mese di luglio, da concordare comunque tra i genitori ove vi fossero impedimenti sia del padre che del minore stesso.
5) nel mese di agosto il minore trascorrerà il periodo feriale con la madre ove è presumibile prevedere che la stessa possa avere 15 giorni consecutivi di ferie. Per_
6) vacanze pasquali: il giorno di Pasqua sarà a pranzo e a cena con il padre ed i nonni;
la madre lo preleverà Per_ a casa del padre alle 21,30. Il lunedì di Pasqua sarà tutto il giorno con la madre .
7) il 25 aprile: il minore sarà con il padre anche a cena e la madre provvederà a prelevarlo alle 21,30.
8) il I° maggio: il minore sarà con la madre mentre il I° novembre con il padre, con pernotto;
verrà ripreso dalla madre presso l'abitazione del padre il 2 novembre alle ore 9,00 .
I genitori di comune accordo concordano che il proprio figlio avrà il vestiario in entrambe le abitazioni e ciascun genitore se ne preoccuperà di gestirlo al meglio .
Le spese straordinarie sostenute per i figli minori, così come individuate dal Protocollo di intesa per la determinazione delle spese straordinarie dei figli nei procedimenti in materia di famiglia, recepito dal Tribunale di
Fermo, saranno a carico dei genitori nella misura del 50% cadauno ed il genitore che le anticiperà dovrà ottenere il rimborso della metà dall'altro entro 10 giorni dalla richiesta;
le spese straordinarie che potranno essere effettuate senza necessità di preventivo accordo sono le seguenti:
a): mediche: visite specialistiche prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal SSN;
tickets sanitari;
b): extrascolastiche: tempo prolungato;
pre-scuola e dopo-scuola; centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
c): scolastiche: cancelleria ed accessori per l'importo massimo annuo di euro 70,00; tasse scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
libri di esto;
gite scolastiche senza pernottamento;
trasporto pubblico;
servizio mensa (solo vitto);
Le spese per le quali è necessario un preventivo accordo sono invece le seguenti :
a): mediche: cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche;
cure termali e fisioterapiche da sostenere presso strutture private a totale pagamento o a pagamento non convenzionato, per accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal SSN;
farmaci particolari;
b): extrascolastiche: corsi istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e relative attrezzature;
spese di custodia
(baby sitter); viaggi e vacanze;
c): scolastiche: tasse scolastiche ed universitarie di istituti privati;
corsi di specializzazione gite scolastiche con pernottamento corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso la sede universitaria;
cancelleria ed accessori per importo annuo maggiore di euro 70,00.
pagina 3 di 5 I coniugi, godendo entrambi di redditi autonomi, dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto di non aver diritto, l'uno verso l'altra, al mantenimento;
i coniugi dichiarano di aver transatto definitivamente tra loro ogni rapporto di qualsiasi genere, ivi compreso quello patrimoniale, e di non aver più null'altro a pretendere l'una dall'altro in relazione all'intercorso rapporto matrimoniale;
i coniugi concordano che gli effetti del presente atto decorreranno dalla sottoscrizione dello stesso;
le spese legali del presente giudizio si intendono compensate tra le parti, con espressa rinuncia dei procuratori alla solidarietà professionale”.
2. Con il ricorso introduttivo le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed insistito nel recepimento da parte del Collegio dell'accordo raggiunto
Degli atti è stata data comunicazione al PM - il quale in data 27/3/2025 ha espresso “parere favorevole”.
3. La domanda volta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta da tempo intollerabile e non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Il Tribunale - valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso - stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita - atteso che l'accordo regolamenta compiutamente le condizioni inerenti sia alla prole che ai rapporti economici e che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Nulla sulle spese considerata la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio a Porto Sant'Elpidio il 14/8/2021 (atto trascritto nel registro pagina 4 di 5 degli atti di matrimonio del medesimo comune, Anno 2021, Numero 14, Parte II, Serie A, Ufficio
1);
OMOLOGA le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni - da intendersi ivi trascritte;
PRENDE ATTO delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Porto Sant'Elpidio perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del 15/5/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Lucia Rocchi Dott.ssa Sara Marzialetti
pagina 5 di 5