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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/07/2025, n. 3564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3564 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
n. 13479/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 13479 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Parte_1
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_1
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 25.09.2023
1. nata in [...]-Brasile), in data 03 Maggio 1989, Parte_1 cittadina Brasiliana, residente in [...](SP-Brasile), Rua João Batista Sabadine n.150, Bairro Figueredo, codice Fiscale/CPF.nr.228.164.748-01,
ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il formulando Controparte_1 le seguenti conclusioni:
Nel merito: Previo eventuale accertamento e declaratoria di sussistenza dei presupposti di
Dott. Giovanni Calasso 1
esperibilità della presenta azione giudiziale di status civitatis e di conseguente legittimità della stessa, ACCERTARE e DICHIARARE il diritto al riconoscimento della cittadinanza Italiana iure sanguinis - dalla nascita - in favore della signora Parte_1
, nata in [...]-Brasile), in data 03 Maggio 1989, stante la sussistenza dei
[...] presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa. Per l'effetto, ORDINARE al , in persona del Ministro pro-tempore e, Controparte_1 per esso, all'Autorità Consolare territorialmente competente ex art.7 comma 1 D.Lgs. 03.02 2011 n.71, di effettuare - in conformità a quanto previsto dall'art.11 D.Lgs. 03.02 2011 n.71, nonché dall'art.17 del D.P.R. 03.11.2000 n.396 e dall'art.16 comma 9 del D.P.R. 12.10.1993 n.572 e con osservanza dei termini previsti dall'art.2 Legge 07.08.1990 n.241 - tutti gli adempimenti previsti e/o necessari per provvedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni nei registri dello Stato civile competenti ex lege, della cittadinanza Italiana iure sanguinis della signora nonché ad emettere - ove di necessità, tenuto Parte_1 conto del riconoscimento già statuito con l'emananda Sentenza - la certificazione di cittadinanza, stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege. In via istruttoria ed unicamente nella denegata ipotesi di contestazione di validità ed efficacia della documentazione prodotta in giudizio da parte ricorrente: a) In conformità a quanto previsto dalla Circolare K 28.1. del 08.04.1991, ORDINARE al Controparte_1 [...]
, in persona del Ministro pro tempore, e per il tramite delle Autorità CP_1
Diplomatiche Italiane territorialmente competenti, di provvedere alla certificazione di conformità delle traduzioni in lingua Italiana della stessa documentazione, ad ogni effetto di legge. b) In conformità a quanto previsto dalla Circolare K 28.1 del 08.04.1991, Controparte_1
ORDINARE al , in persona del Ministro pro tempore, e per il tramite Controparte_1 delle Autorità Diplomatiche Italiane territorialmente competenti, di emettere la certificazione attestante che né gli ascendenti in linea diretta della signora Parte_1 né quest'ultima, hanno mai rinunciato allo status civitatis italiano, in conformità a quanto previsto dalla Circolare come previsto ai termini dell'art.7 della Legge Controparte_1
n.555 del 13.06.1912 e successive modifiche. In ogni caso: Con il favore delle spese, competenze ed onorari di causa, che si chiede vengano distratte, ex art.93 c.p.c., in favore dell'Avv. , quale procuratore Parte_1 antistatario.
A sostegno della domanda precisava che:
- era discendente del cittadino italiano nato in data [...], in Persona_1 Italia, nel Comune di Este, figlio legittimo di e di , come Persona_2 Persona_3 comprovato dal ”Certificato di Nascita”, N.185, anno 1885 datato 12.04.1995, il quale non aveva mai rinunciava alla cittadinanza Italiana. Lo stesso, in data 15 Febbraio 1913, in Itapira (SP-Brasile), contraeva matrimonio con la signora cittadina Brasiliana e Persona_4 dall'unione coniugale nasceva:
• in Itapira (SP-Brasile), in data 30 Luglio 1933, il signor il Persona_2 quale, in data 04 Febbraio 1958, in Itapira (SP-Brasile), contraeva matrimonio con la signora , cittadina Brasiliana e dall'unione Persona_5 CP_2 coniugale nasceva:
➢ in Itapira (SP-Brasile), in data 21 Febbraio 1959, la signora
[...] che, in data 20 Maggio 1983, in Itapira (SP-Brasile) Parte_2
Dott. Giovanni Calasso 2
contraeva matrimonio con il signor e Persona_6 dall'unione coniugale nasceva:
✓ in Itapira (SP-Brasile), in data 03 Maggio 1989, la signora
Parte_1
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento.
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , la ricorrente avrebbe dovuto limitarsi a Controparte_1 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Dagli atti si evince che:
- la ricorrente è discendente diretta del cittadino italiano nato in [...] 19 Persona_1
Giugno 1885, in Italia, nel Comune di Este
-Ha, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis
Dott. Giovanni Calasso 3
italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando la ricorrente cittadina italiana e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_1 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_1 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente è cittadina italiana;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite. Lecce-Venezia, 08.07.2025
IL GOP Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 4
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 13479 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Parte_1
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_1
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 25.09.2023
1. nata in [...]-Brasile), in data 03 Maggio 1989, Parte_1 cittadina Brasiliana, residente in [...](SP-Brasile), Rua João Batista Sabadine n.150, Bairro Figueredo, codice Fiscale/CPF.nr.228.164.748-01,
ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il formulando Controparte_1 le seguenti conclusioni:
Nel merito: Previo eventuale accertamento e declaratoria di sussistenza dei presupposti di
Dott. Giovanni Calasso 1
esperibilità della presenta azione giudiziale di status civitatis e di conseguente legittimità della stessa, ACCERTARE e DICHIARARE il diritto al riconoscimento della cittadinanza Italiana iure sanguinis - dalla nascita - in favore della signora Parte_1
, nata in [...]-Brasile), in data 03 Maggio 1989, stante la sussistenza dei
[...] presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa. Per l'effetto, ORDINARE al , in persona del Ministro pro-tempore e, Controparte_1 per esso, all'Autorità Consolare territorialmente competente ex art.7 comma 1 D.Lgs. 03.02 2011 n.71, di effettuare - in conformità a quanto previsto dall'art.11 D.Lgs. 03.02 2011 n.71, nonché dall'art.17 del D.P.R. 03.11.2000 n.396 e dall'art.16 comma 9 del D.P.R. 12.10.1993 n.572 e con osservanza dei termini previsti dall'art.2 Legge 07.08.1990 n.241 - tutti gli adempimenti previsti e/o necessari per provvedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni nei registri dello Stato civile competenti ex lege, della cittadinanza Italiana iure sanguinis della signora nonché ad emettere - ove di necessità, tenuto Parte_1 conto del riconoscimento già statuito con l'emananda Sentenza - la certificazione di cittadinanza, stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege. In via istruttoria ed unicamente nella denegata ipotesi di contestazione di validità ed efficacia della documentazione prodotta in giudizio da parte ricorrente: a) In conformità a quanto previsto dalla Circolare K 28.1. del 08.04.1991, ORDINARE al Controparte_1 [...]
, in persona del Ministro pro tempore, e per il tramite delle Autorità CP_1
Diplomatiche Italiane territorialmente competenti, di provvedere alla certificazione di conformità delle traduzioni in lingua Italiana della stessa documentazione, ad ogni effetto di legge. b) In conformità a quanto previsto dalla Circolare K 28.1 del 08.04.1991, Controparte_1
ORDINARE al , in persona del Ministro pro tempore, e per il tramite Controparte_1 delle Autorità Diplomatiche Italiane territorialmente competenti, di emettere la certificazione attestante che né gli ascendenti in linea diretta della signora Parte_1 né quest'ultima, hanno mai rinunciato allo status civitatis italiano, in conformità a quanto previsto dalla Circolare come previsto ai termini dell'art.7 della Legge Controparte_1
n.555 del 13.06.1912 e successive modifiche. In ogni caso: Con il favore delle spese, competenze ed onorari di causa, che si chiede vengano distratte, ex art.93 c.p.c., in favore dell'Avv. , quale procuratore Parte_1 antistatario.
A sostegno della domanda precisava che:
- era discendente del cittadino italiano nato in data [...], in Persona_1 Italia, nel Comune di Este, figlio legittimo di e di , come Persona_2 Persona_3 comprovato dal ”Certificato di Nascita”, N.185, anno 1885 datato 12.04.1995, il quale non aveva mai rinunciava alla cittadinanza Italiana. Lo stesso, in data 15 Febbraio 1913, in Itapira (SP-Brasile), contraeva matrimonio con la signora cittadina Brasiliana e Persona_4 dall'unione coniugale nasceva:
• in Itapira (SP-Brasile), in data 30 Luglio 1933, il signor il Persona_2 quale, in data 04 Febbraio 1958, in Itapira (SP-Brasile), contraeva matrimonio con la signora , cittadina Brasiliana e dall'unione Persona_5 CP_2 coniugale nasceva:
➢ in Itapira (SP-Brasile), in data 21 Febbraio 1959, la signora
[...] che, in data 20 Maggio 1983, in Itapira (SP-Brasile) Parte_2
Dott. Giovanni Calasso 2
contraeva matrimonio con il signor e Persona_6 dall'unione coniugale nasceva:
✓ in Itapira (SP-Brasile), in data 03 Maggio 1989, la signora
Parte_1
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento.
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , la ricorrente avrebbe dovuto limitarsi a Controparte_1 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Dagli atti si evince che:
- la ricorrente è discendente diretta del cittadino italiano nato in [...] 19 Persona_1
Giugno 1885, in Italia, nel Comune di Este
-Ha, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis
Dott. Giovanni Calasso 3
italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando la ricorrente cittadina italiana e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_1 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_1 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente è cittadina italiana;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite. Lecce-Venezia, 08.07.2025
IL GOP Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 4