Ordinanza collegiale 12 marzo 2019
Decreto presidenziale 18 luglio 2019
Ordinanza collegiale 20 gennaio 2020
Ordinanza collegiale 29 giugno 2020
Decreto presidenziale 23 luglio 2020
Ordinanza collegiale 15 gennaio 2021
Decreto presidenziale 16 marzo 2021
Decreto presidenziale 2 aprile 2021
Ordinanza collegiale 2 agosto 2021
Sentenza 10 febbraio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 10/02/2022, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/02/2022
N. 00241/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01318/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1318 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Danilo Lorenzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via 47° Rgt. Fanteria, n. 4;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento
in parte qua , del decreto del Ministero della Difesa n. -OMISSIS- - datato 09.08.2018, notificato il 22.08.2018, limitatamente alla parte in cui è stata negata la dipendenza da causa di servizio delle patologie denunciate dal ricorrente, nonché del parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio n. -OMISSIS- emesso nell'adunanza n. -OMISSIS- del 06.07.2018, anche questo limitatamente agli interessi del ricorrente, e di tutti gli atti agli stessi preordinati, connessi e/o consequenziali;
- per la declaratoria del diritto del ricorrente al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie “melanoma a diffusione superficiale in fase di accrescimento verticale della cute gamba sinistra (livello di Clark III) istologicamente dimostrato, asportato” e “intossicazione da metalli pesanti” con tutte le conseguenze di legge a ciò connesse ivi compresa la liquidazione dell'equo indennizzo spettante;
- e per la condanna in tal senso dell’Amministrazione intimata, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 dicembre 2021 la dott.ssa Anna Abbate e udito per la parte ricorrente il difensore avv.to D. Lorenzo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Sottufficiale ricorrente - arruolato nella Marina Militare sin dal 1980 con la qualifica di “Elettricista”, imbarcato in modo non continuativo per lunghe navigazioni dal 1981 al 2003 (oltreché nel periodo novembre 2006 - maggio 2007) e che ha partecipato anche alle Missioni all’estero in Albania - impugna il Decreto del Ministero della Difesa del 09/08/2018, notificato il 22/08/2018, nonché il conforme parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio del 06/07/2018, limitatamente alla parte in cui hanno negato la dipendenza da causa di servizio delle patologie “ Melanoma a diffusione superficiale in fase di accrescimento verticale della cute gamba sinistra (livello di Clark III) istologicamente dimostrato, asportato ” e “ Intossicazione da metalli pesanti ” a seguito della domanda per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio presentata dall’odierno ricorrente il 27/05/2017, e tutti gli atti agli stessi preordinati, connessi e/o consequenziali. Chiede, altresì, l’accertamento della dipendenza da causa di servizio delle predette patologie, con conseguente riconoscimento dell’equo indennizzo spettante per legge, nonché la condanna del Ministero della Difesa al pagamento dell’equo indennizzo, oltre rivalutazione monetaria e/o interessi legali.
A sostegno del ricorso ha dedotto il seguente, unico, pluriarticolato motivo di gravame:
1) Violazione di legge, in particolare dell’art. 64 del D.P.R. n. 1092/1973, in combinato disposto con il D.P.R. n. 461/2001; eccesso di potere per travisamento ed omessa valutazione dei fatti, oltre che irragionevolezza manifesta; motivazione manifestamente errata.
Dopo avere diffusamente illustrato il fondamento giuridico delle domande azionate, il ricorrente concludeva come sopra riportato.
In data 27/11/2018 si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, con la difesa dell’Avvocatura Erariale, depositando un atto di costituzione per resistere al ricorso.
Il 03/01/2019 il Ministero resistente ha depositato una memoria difensiva nella quale ha chiesto il rigetto dell’avverso ricorso.
All’esito dell’udienza pubblica del 19 Febbraio 2019, è stata emanata l’ordinanza collegiale istruttoria n. 431 del 12 marzo 2019 con cui questo Tribunale ha ritenuto necessario, ai fini del decidere, “ disporre, ex art. 66 c.p.a., una Verificazione, da svolgere nel contraddittorio tra le parti, affidata al Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Oncologia Medica dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, al fine di accertare se la patologia “melanoma a diffusione superficiale in fase di accrescimento verticale della cute gamba sinistra (livello di Clark III) istologicamente dimostrato, asportato” possa, sul piano causale o concausale, essere ricondotta ai fattori di rischio legati alla specifica attività lavorativa del militare ricorrente e, in particolare, all’esposizione ai raggi solari e agli altri fattori di rischio invocati nel ricorso (fra i quali i policlorobifenili, PCBs), anche se l’esposizione ai suddetti fattori di rischio risale ai periodi di imbarco terminati molti anni prima (quattordici anni) dell’insorgenza della malattia e anche se l'uniforme di servizio prevedeva l'uso di calzettoni .”, fissando per il compimento della Verificazione il termine di 90 (novanta) giorni decorrente dalla notificazione o, se antecedente, dalla comunicazione in via amministrativa, al RI nominato dal Tribunale, della predetta ordinanza e rinviando la causa per il prosieguo alla prima udienza pubblica del mese di gennaio 2020.
In data 21 giugno 2019, il RI nominato dal Tribunale, Dr.ssa Leo Silvana, ha depositato in atti la relazione di Verificazione (che ha escluso la sussistenza nel caso di specie di un nesso di causalità specifica tra l’esposizione ai raggi solari UV e ai PCBs e l’insorgenza del melanoma), non dando atto, però, nella medesima dell’avvenuto rispetto delle modalità operative sopra menzionate previste dall’ordinanza istruttoria n. 431/2019.
Subito dopo, in data 26 giugno 2019, il difensore di parte ricorrente ha depositato in atti un’istanza di anticipazione dell’udienza pubblica, già fissata dall’ordinanza n. 431/2019 per la prima udienza pubblica di gennaio 2020, “ al fine di poter procedere alla nomina di nuovo verificatore, previo accertamento della nullità e/o illegittimità della relazione peritale depositata in data 21/06/2019 ”, atteso che la Verificazione depositata era stata svolta “ in assoluto spregio del contenuto della citata Ordinanza ” in quanto il RI aveva provveduto a depositare “ una succinta relazione senza che lo stesso abbia provveduto a convocare le parti per l’inizio delle operazioni peritali, senza aver proceduto alla redazione di una prima bozza di perizia con termine per formulare eventuali osservazioni, senza aver coinvolto il consulente tecnico di parte [-OMISSIS-] regolarmente nominata dal ricorrente e, sostanzialmente, in assoluto difetto del legittimo contradittorio e senza dare possibilità alcuna di al ricorrente di partecipare alle operazioni peritali ed esercitare il proprio diritto di difesa; ”.
Con decreto n. 112 del 18 luglio 2019, il Presidente di questa Sezione ha respinto la richiesta di anticipazione dell’udienza, già fissata per la prima udienza pubblica del mese di gennaio 2020, “ Considerato che non è possibile accogliere la predetta istanza di anticipazione, sia in quanto per le udienze pubbliche di merito di questa Sezione antecedenti a quella del 14 Gennaio 2020 risultano essere stati già fissati ricorsi in numero superiore al carico massimo prestabilito dal C.P.G.A. (Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa) per ogni Magistrato Relatore, sia perché l’udienza di merito del 14 Gennaio 2020 è stata fissata dalla Sezione con ordinanza collegiale istruttoria ”.
Successivamente, parte ricorrente ha depositato in atti, rispettivamente in data 5 dicembre 2019 e 11 gennaio 2020, le osservazioni tecniche del Consulente di parte circa la relazione di Verificazione depositata e una relazione tecnica, sempre di parte, volta alla verifica delle concentrazioni di specie metalliche e amianti nei reperti da esame istologico, documenti che si pongono in contrasto rispetto alle conclusioni della relazione di Verificazione depositata in atti.
All’esito della udienza pubblica del 14 gennaio 2020, con ordinanza collegiale istruttoria n. 40 del 20/01/2020, questo Tribunale, “ Preso atto del fatto che il RI in precedenza nominato dal Tribunale ha svolto il proprio compito ausiliario senza l’osservanza delle modalità esecutive stabilite dall’ordinanza istruttoria n. 431/2019, come segnalato dalla difesa della parte ricorrente nella sopra menzionata istanza di anticipazione udienza del 26 giugno 2019, sicchè la relazione di Verificazione depositata dal predetto in data 21 giugno 2019 è da ritenersi inficiata da nullità ”, ha ritenuto necessario, ai fini del decidere, “ disporre nuovamente, ex art. 66 c.p.a., una Verificazione, da svolgere nel contraddittorio tra le parti, affidata questa volta al Direttore dell’Unità Operativa di Oncologia Medica dell’Ospedale Policlinico di Bari, al fine di accertare se la patologia “melanoma a diffusione superficiale in fase di accrescimento verticale della cute gamba sinistra (livello di Clark III) istologicamente dimostrato, asportato” possa, sul piano causale o concausale, essere ricondotta ai fattori di rischio legati alla specifica attività lavorativa del militare ricorrente e, in particolare, all’esposizione ai raggi solari e agli altri fattori di rischio invocati nel ricorso (fra i quali i policlorobifenili, PCBs), anche se l’esposizione ai suddetti fattori di rischio risale ai periodi di imbarco terminati molti anni prima (quattordici anni) dell’insorgenza della malattia e anche se l'uniforme di servizio prevedeva l'uso di calzettoni. ”, fissando per il compimento della Verificazione il termine di 60 (sessanta) giorni decorrente dalla notificazione o, se antecedente, dalla comunicazione in via amministrativa, al nuovo RI nominato dal Tribunale (in sostituzione del precedente), della predetta ordinanza e rinviando la causa per il prosieguo all’udienza pubblica del 23 giugno 2020.
Con nota del 28.1.2020, il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari della Regione Puglia, trasmetteva al Direttore U.O. Medicina Interna e Oncologia Clinica Dipartimento di Scienze Biomediche ed Oncologia Umana prof. Angelo Vacca, la predetta ordinanza di questo Tribunale n.40/2020, conferendo l’incarico di procedere agli incombenti ivi indicati.
Con nota del 3 febbraio 2020, il prof. Angelo Vacca, rilevava di non potersi occupare del caso specifico, non avendo alcuna competenza sul “melanoma maligno”, precisando che “l’esperto di melanoma dell’U.O.C. di Oncologia è il Prof. Marco Tucci”.
Con memoria depositata in data 20.06.2020, il ricorrente ha richiesto che questo T.A.R. adito adotti ogni decisione utile e necessaria ad effettuare la Verificazione disposta, valutando anche l’opportunità di nominare un Medico iscritto all’albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del Tribunale di Lecce o di altri Uffici Giudiziari.
In esito alla pubblica udienza del 23 giugno 2020, con ordinanza collegiale n. 680 del 29/06/2020, questo Tribunale, preso atto della suindicata nota del 3 febbraio 2020, con la quale il prof. Vacca Angelo dell’Ospedale Policlinico di Bari ha comunicato l’impossibilità di svolgere l’incarico affidatogli dal Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, ha ritenuto necessario, ai fini del decidere, “ disporre nuovamente (rectius: reiterarare), ex art. 66 c.p.a., una Verificazione, da svolgere nel contraddittorio tra le parti, da affidarsi al Direttore dell’Unità Operativa di Oncologia Medica dell’Ospedale Policlinico di Bari e, in particolare al Dirigente medico responsabile della U.O.C. di Oncologia prof. Marco Tucci, al fine di accertare se la patologia “melanoma a diffusione superficiale in fase di accrescimento verticale della cute gamba sinistra (livello di Clark III) istologicamente dimostrato, asportato” possa, sul piano causale o concausale, essere ricondotta ai fattori di rischio legati alla specifica attività lavorativa del militare ricorrente e, in particolare, all’esposizione ai raggi solari e agli altri fattori di rischio invocati nel ricorso (fra i quali i policlorobifenili, PCBs), anche se l’esposizione ai suddetti fattori di rischio risale ai periodi di imbarco terminati molti anni prima (quattordici anni) dell’insorgenza della malattia e anche se l'uniforme di servizio prevedeva l'uso di calzettoni ”, fissando per il compimento della Verificazione il termine di 60 (sessanta) giorni decorrente dalla notificazione o, se antecedente, dalla comunicazione in via amministrativa, al nuovo RI nominato dal Tribunale (in sostituzione del precedente), della predetta ordinanza e rinviando la causa per il prosieguo all’udienza pubblica del 14.1.2021.
Con nota del 09/07/2020, il prof. Marco Tucci, “ presa visione della ordinanza n.680/2020 TAR Puglia sede di Lecce ”, ha chiesto “ Che si proceda alla nomina di co-verificatore mediante indicazione di: -specialista in Medicina del Lavoro; e -specialista in Medicina Legale ”.
Con decreto n. 38 del 23/07/2020, il Presidente di questa Sezione ha respinto la suindicata istanza presentata in data 9 Luglio 2020 dal RI Prof. Marco Tucci, Dirigente Medico Responsabile dell’Unità Operativa Complessa di Oncologia Medica dell’Ospedale Policlinico dell’Università di Bari, e ha disposto “ che il predetto RI proceda, senza ulteriori indugi ed entro il termine di sessanta giorni già fissato, agli adempimenti prescritti dalla menzionata ordinanza istruttoria n. 680/2020 ”.
Il 09/12/2020, parte ricorrente (a seguito di altri precedenti depositi documentali) ha depositato in giudizio una relazione tecnica di parte rubricata “Analisi volta alla verifica delle concentrazioni di specie metalliche e amianto in reperti da esame istologico”.
In data 11/01/2021, il Ministero resistente ha depositato in giudizio note di trattazione scritta con richiesta di decisione, impugnando e contestando ogni conclusione contraria e chiedendo l’integrale rigetto dell’avversa di merito, con vittoria di spese e competenze di lite.
Il 13/01/2021, parte ricorrente ha depositato in giudizio note di udienza ex D.L. n. 28/2020 e D.L. n. 137/2020, in cui ha evidenziato “ che, ad oggi, non risulta ancora depositata la relazione di verificazione disposta dall’On.le TAR adito con Ordinanza n. 40/2020. Il RI ha predisposto una bozza di relazione, cui hanno fatto seguito osservazioni scritte da parte del sottoscritto procuratore, ma ancora non è stata redatta e depositata la relazione finale ”, chiedendo, pertanto, un breve rinvio della causa.
In esito alla udienza pubblica del 14 Gennaio 2021, con ordinanza istruttoria di proroga n. 68 del 15/01/2021, questa Sezione ha accordato al RI nominato Prof. Marco Tucci, Dirigente Medico Responsabile dell’Unità Operativa Complessa di Oncologia Medica dell’Ospedale Policlinico dell’Università di Bari, l’ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla comunicazione della predetta ordinanza di proroga, per il deposito della relazione finale di Verificazione.
Il 16/03/2021, parte ricorrente ha depositato in giudizio un’istanza di sostituzione del RI e anticipazione udienza, rilevando l’inutile decorso dell’ulteriore termine di 60 giorni per il deposito della relazione finale di verificazione.
Il 26/03/2021, parte ricorrente ha depositato in giudizio un’altra istanza di sostituzione del RI.
Le predette istanze sono state respinte con appositi decreti del Presidente di questa Sezione.
Il 18/06/2021, parte ricorrente ha depositato in giudizio una memoria difensiva ex art. 73 c.p.a., ribandendo “ come la patologia tumorale e la intossicazione contratta dal ricorrente debbano considerarsi come diretta causa o concausa del servizio dallo stesso svolto e delle condizioni ambientali presenti durante le missioni all’estero ” e insistendo per l’accoglimento del ricorso.
In pari data 18/06/2021, parte ricorrente ha depositato in giudizio un’istanza di discussione orale, mediante collegamento da remoto, del ricorso in vista della udienza pubblica del giorno 20.07.2021.
Il 02/07/2021, il RI nominato da questo Tribunale ha depositato in giudizio la relazione finale di Verificazione del 30/12/2020, nella quale conclude che “ Lo sviluppo di tale patologia, pur ammettendo l’esposizione ad alcuni fattori di rischio cancerogeni avvenuta in ambiente lavorativo, non è univocamente correlabile alla attività lavorativa svolta, in quanto anche in assenza di tale esposizione essa avrebbe potuto manifestarsi nei tempi e nei modi in cui si manifestò ”.
In esito alla pubblica udienza del 20/07/2021, dopo la discussione orale della causa mediante collegamento da remoto da parte del difensore del ricorrente (con l’auspicio di chiarimenti del RI sulla relazione depositata in atti), il Collegio - con ordinanza n. 1240 del 2 agosto 2021 - ha rilevato che la causa non appariva ancora matura per la decisione e, preso atto del deposito in giudizio della relazione finale di Verificazione solo in data 02/07/2021, successiva alla scadenza del termine prorogato fissato nella ordinanza n. 68/2021 di questo Tribunale, ha ritenuto “ opportuno e necessario accordare al RI nominato Prof. Marco Tucci, Dirigente Medico Responsabile dell’Unità Operativa Complessa di Oncologia Medica dell’Ospedale Policlinico dell’Università di Bari, la proroga del termine per il deposito della relazione finale di Verificazione sino alla data del 02/07/2021, in cui la stessa è stata depositata in giudizio.
Inoltre, rilevato che nella predetta relazione finale, il RI scrive che “La ricostruzione fenomenologica degli eventi, seppur con criterio ex post, non permette di stabilire con certezza in che modo i due fattori di rischio abbiano eventualmente potuto determinare l’insorgere della patologia neoplastica in analisi, potendosi qualificare esclusivamente come eventuali elementi concausali nello sviluppo della patologia. Tanto tenuto conto non già della non certa correlazione causale, ma anche della intrinseca genesi multifattoriale del melanoma. In maniera controfattuale - in tal senso - è possibile quindi sostenere con elevato grado di probabilità scientifica che la patologia avrebbe potuto manifestarsi nei modi e nei tempi con i quali si manifestò anche in assenza di tale esposizione lavorativa”, concludendo che “Lo sviluppo di tale patologia, pur ammettendo l’esposizione ad alcuni fattori di rischio cancerogeni avvenuta in ambiente lavorativo, non è univocamente correlabile alla attività lavorativa svolta, in quanto anche in assenza di tale esposizione essa avrebbe potuto manifestarsi nei tempi e nei modi in cui si manifestò”, [ha ritenuto] necessario, ai fini del decidere, ordinare al predetto RI nominato dal Tribunale l’esibizione di una dettagliata relazione di chiarimenti a integrazione della depositata relazione finale di Verificazione, al fine di precisare se i due fattori di rischio in questione (esposizione lavorativa ai raggi solari e esposizione lavorativa a fattori chimici, in particolare i Policlorobifenili) si possano o meno qualificare, a livello medico-legale, come elementi concausali efficienti e determinanti nello sviluppo della patologia neoplastica di che trattasi e, in caso affermativo, in che percentuale, anche tenuto conto che l’esposizione ai suddetti fattori di rischio risale ai periodi di imbarco terminati molti anni prima (quattordici anni) dell’insorgenza della malattia ”, accordando, quindi, al RI nominato Prof. Marco Tucci, Dirigente Medico Responsabile dell’Unità Operativa Complessa di Oncologia Medica dell’Ospedale Policlinico dell’Università di Bari, la proroga del termine per il deposito della relazione finale di Verificazione sino alla data del 02/07/2021, in cui la stessa è stata depositata in giudizio, e ordinando al predetto RI nominato di depositare, presso la Segreteria di questo Tribunale, la relazione integrativa di chiarimenti innanzi indicata, nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla notifica o comunicazione in via amministrativa della sopra menzionata ordinanza istruttoria, rinviando la causa, per l’ulteriore trattazione, all’udienza pubblica del 22/12/2021.
Il 27-30/09/2021, il predetto RI ha depositato in giudizio la richiesta relazione di chiarimenti, nella quale ha escluso un ruolo concausale determinante sia della foto esposizione che della esposizione a fattori chimici (in particolare i Policlorobifenili) nello sviluppo del melanoma per cui è causa.
Il 20/11/2021, il ricorrente ha depositato in giudizio una memoria difensiva per contestare le conclusioni a cui è giunto il RI (all’uopo, depositando perizia di parte a firma del dott. Arturo Cianciosi, con cui sono state evidenziate una serie di considerazioni critiche all’elaborato del RI), nella quale ha insistito per l’accoglimento del gravame.
Alla pubblica udienza del 22/12/2021, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
0. - Il ricorso è infondato nel merito e va, dunque, respinto.
1. - Con un unico pluriarticolato motivo di gravame, parte ricorrente lamenta - essenzialmente -“ come i giudizi espressi dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio e relativi alla non dipendenza da causa di servizio delle infermità denunciate, ed il conseguente decreto negativo impugnato, risultano manifestamente viziati da eccesso di potere per travisamento ed omessa valutazione dei fatti, oltre che irragionevolezza manifesta ”, avendo il Ministero della Difesa e l’organo tecnico intervenuto nella fase procedimentale “ omesso di valutare la reale attività lavorativa svolta dal ricorrente nonché l’incidenza che hanno avuto le condizioni ambientali di lavoro a bordo delle Unità Navali, oltre che l’ambiente tipico di tali imbarcazioni ”, nonché “ senza la minima valutazione reale e concreta dell’ambiente di lavoro e delle condizioni di cui alla missione all’estero ”.
Tutte le censure formulate sono prive di pregio giuridico.
Osserva il Collegio, in termini generali, che secondo l'art. 64 del D.P.R. n. 1092/1973 (in combinato disposto con gli artt. 2 e ss. del D.P.R. n. 461/2001), “ le infermità o le lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinante ” e che, secondo condivisibile giurisprudenza, « vale la pena ribadire che “nella nozione di causa efficiente e determinante di servizio possono farsi rientrare soltanto fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata, con esclusione, quindi, delle circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa ” (T.A.R. Puglia, Lecce; Sezione II, 31/1/2012 n. 208; Consiglio di Stato, 11/5/2007 n. 2274) » (T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 13/04/2017, n. 581; T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 10/05/2017, n. 737; T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 10/09/2018, n. 1334; nello stesso senso, cfr. anche T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione II, 03/05/2018, n. 745). In definitiva, “ per indirizzo consolidato nella giurisprudenza amministrativa, la rilevanza della concreta modalità di estrinsecazione del servizio alla stregua di concausa efficiente e determinante ex art. 64 D.P.R. 1092/1973 e ai sensi del D.P.R. 461/2001 presuppone che siano state evidenziate delle circostanze specificamente lesive, che esulino dalle normali condizioni di lavoro, determinate con riferimento alla peculiare tipologia di attività lavorativa svolta ” (T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione Seconda, 3 maggio 2018, n. 745, cit.).
Inoltre, per giurisprudenza costante, “ i giudizi medico-legali espressi dagli organi tecnico consultivi, ai fini dell’accertamento della dipendenza di una infermità da causa di servizio, sono giudizi connotati da discrezionalità tecnica la cui valutazione è sottratta al sindacato del giudice amministrativo, salvo i casi in cui si ravvisi irragionevolezza manifesta o palese travisamento dei fatti ” (Consiglio Stato, Sezione II, par. n 5050/2009 del 19/12/2011, ripreso da T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 13/04/2017, n. 581, cit., T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 10/05/2017, n. 737, cit., e T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 10/09/2018, n. 1334, cit.; nello stesso senso, cfr. anche T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione II, 03/05/2018, n. 745, cit.).
Ciò premesso, nel gravato parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio n. -OMISSIS-, emesso nell'adunanza n. -OMISSIS- del 06.07.2018, poi recepito nel Decreto Ministeriale impugnato, si legge:
“ - che l'infermità MELANOMA A DIFFUSI0NE SUPERFICIALE IN FASE 01 ACCRESCIMENTO VERTICALE DELLA CUTE GAMBA SINISTRA (LIVELLO 01 CLARK III) ISTOLOGICAMENTE DIMOSTRATO, ASPORATO NON PUO’ RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO, in quanto nell'etiopatogenesi viene invocata l'esposizione ai raggi solari che in realtà risale nei periodi di imbarco a molti anni prima . […] L'invocata esposizione ai raggi solari in realtà risale, nei periodi di imbarco a molti anni prima ed utile soggiungere che l'uniforme di servizio prevede l’uso di calzettoni. Per quanto sopra non risultano fattori specifici potenzialmente idonei a dar luogo ad una genesi neoplastica. Pertanto è da escludere ogni nesso di causalita' o di concausalita' efficiente e determinante con il servizio;
- che l'infermità INTOSSICAZIONE DA METALLI PESANTI (RILIEVO SU SANGUE E CAPELLO) NON PUO’ RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO, in quanto gli esami di laboratorio (…) e le deduzioni medicolegali di parte non tengono canto del congedo per infermità dal 15/01/2015 e dell'impiego ''Addetto Ufficio concorsi e Relazioni con il pubblico, Centro Selezione addestramento e Formazione del Personale volontario della Marina Militare dal 14/05/2007 al 15/04/2008" e "Addetto Ufficio concorsi e Relazioni con il Pubblico, Centro Selezione Addestramento e Formazione del Personale Volontario della Marina Militare dal 21/04/2008 al 08/06/2014". Pertanto non risulta possibile nel tipo di lavoro realmente svolto un inquinamento ambientale lavorativo di rilievo tossicologico, neanche sotto il profilo concausale efficiente e determinante, tenuto conto dei peculiari elementi chimici rilevati ”.
La Sezione, a fronte della sopra riportata valutazione tecnica - discrezionale della P.A. resistente, ha ritenuto necessario, ai fini del decidere, disporre, ex art. 66 c.p.a., una Verificazione, da svolgere nel contraddittorio tra le parti, “ al fine di accertare se la patologia “melanoma a diffusione superficiale in fase di accrescimento verticale della cute gamba sinistra (livello di Clark III) istologicamente dimostrato, asportato” possa, sul piano causale o concausale, essere ricondotta ai fattori di rischio legati alla specifica attività lavorativa del militare ricorrente e, in particolare, all’esposizione ai raggi solari e agli altri fattori di rischio invocati nel ricorso (fra i quali i policlorobifenili, PCBs), anche se l’esposizione ai suddetti fattori di rischio risale ai periodi di imbarco terminati molti anni prima (quattordici anni) dell’insorgenza della malattia e anche se l'uniforme di servizio prevedeva l'uso di calzettoni ”.
Come già precisato nella parte in fatto, il RI da ultimo nominato, Prof. Marco Tucci, Dirigente Medico Responsabile dell’Unità Operativa Complessa di Oncologia Medica dell’Ospedale Policlinico dell’Università di Bari, dopo che, con l’ordinanza n. 1240 del 02/08/2021, gli era stata accordata proroga sino alla data del 02/07/2021 per il deposito della relazione di Verificazione (depositata solo in tale data), disponendosi, altresì, chiarimenti tramite “ una dettagliata relazione di chiarimenti a integrazione della depositata relazione finale di Verificazione, al fine di precisare se i due fattori di rischio in questione (esposizione lavorativa ai raggi solari e esposizione lavorativa a fattori chimici, in particolare i Policlorobifenili) si possano o meno qualificare, a livello medico-legale, come elementi concausali efficienti e determinanti nello sviluppo della patologia neoplastica di che trattasi e, in caso affermativo, in che percentuale, anche tenuto conto che l’esposizione ai suddetti fattori di rischio risale ai periodi di imbarco terminati molti anni prima (quattordici anni) dell’insorgenza della malattia ”, ha depositato, il 27-30/09/2021, la relazione integrativa di chiarimenti, con la quale esclude, nel particolare caso di specie, allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, il ruolo di concausa determinante sia della foto esposizione che della esposizione a fattori chimici (in particolare i Policlorobifenili) nello sviluppo del melanoma.
In particolare, con riferimento all’esposizione del ricorrente ai raggi solari, il RI precisa “ che il paziente ebbe lo sviluppo di un melanoma a partenza dalla gamba; in accordo alle linee Guida AIOM tale sede non è inclusa tra quelle foto-esposte e quindi, da questo punto di vista, se il paziente ebbe ad utilizzare adeguati DPI e/o comunque idonea vestizione, potrebbe escludersi un ruolo determinante della foto esposizione nello sviluppo del melanoma stesso. Tanto tuttavia non può essere rapportato esclusivamente alla "prestazione" lavorativa essendo ben noto che la possibilità di sviluppo della patologia è funzione del tipo di esposizione, della storia familiare o personale di melanoma, delle caratteristiche fenotipiche individuali, della presenza di nevi melanocitici ed anche dell'età: tanto a significare che l'esposizione potrebbe essersi verificata anche in momenti diversi da quelli segnalati. In questo senso si ricorda che ruolo è svolto anche dalla esposizione giovanile, poiché la esposizione in questa fascia di età determina un maggior rischio di sviluppo della patologia nella età adulta ”, mentre, con riferimento all’esposizione ai policlorobifenili (PCBs), chiarisce che “- ad oggi - dovrebbe ritenersi poco probabile il ruolo dei PCB nel determinismo della patologia oncologica in esame, dovendosi prospettare - come anche si è detto - il ruolo di altri e diversi fattori di rischio ”.
Pertanto, alla stregua delle convincenti e corrette conclusioni rassegnate dal RI, Prof. Marco Tucci, il gravato parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio n. -OMISSIS-, emesso nell'adunanza n. -OMISSIS- del 06.07.2018, poi recepito nel Decreto Ministeriale impugnato, ha tratto conclusioni non manifestamente errate, illogiche ed irragionevoli nel ritenere le due patologie in questione non dipendenti da fatti di servizio, in quanto l’esposizione ai raggi solari e agli altri fattori di rischio invocati risale a peridi di imbarco terminati nel 2003, nei quali, peraltro, l’uniforme comportava l’uso di calzettoni, nel mentre il sottufficiale ricorrente sin dal 2007 è stato addetto all’U.R.P..
2. - Per le ragioni sopra sinteticamente indicate, il ricorso deve essere respinto.
3. - Ricorrono tuttavia i presupposti di legge, anche in relazione alla natura della controversia, per disporre che le spese del giudizio vadano interamente compensate tra le parti, ivi incluse le competenze della disposta Verificazione, che vanno poste a carico di entrambe le parti costituite in giudizio (ciascuna per ½) e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate, ivi incluso il compenso del RI nominato dal Tribunale, Prof. Marco Tucci, liquidato nella complessiva somma di € 1.500,00 (Millecinquecento/00), oltre accessori (se dovuti), posto a carico di entrambe le parti costituite in giudizio (ciascuna per ½).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Referendario, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.