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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 22/09/2025, n. 2620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2620 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in persona del giudice on. dott.ssa Maria Paola
Sanghez, ha emesso la seguente
SENTENZA
Resa contestualmente, previa discussione ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. mediante il rinvio alle note conclusionali, all'udienza cartolare del 22.9.2025, nella causa civile iscritta al n.4190/24
R.G. Trib.
TRA
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Parte_1
Rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Manco e Viola Manco, unitamente e disgiuntamente, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione, procuratori domiciliatari
- attrice–
CONTRO
(già in persona Controparte_1 Controparte_2 CP_3 del suo legale rappresentante pro-tempore,
-convenuta contumace-
MOTIVAZIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cod. proc. civ., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma
17, della legge 18 giugno 2009, n. 69, trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, di quest'ultima legge, di disposizione normativa suscettibile di trovare applicazione con riguardo ai giudizi che, alla data della suddetta entrata in vigore (4 luglio 2009), risultino ancora pendenti in primo grado, così come quello in esame.
1 Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia l'atto introduttivo e di costituzione di parte attrice, sia i verbali di causa, le memorie ex art.171 ter c.p.c., nonché le note conclusionali. Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza dover premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 cod. proc. civ., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, dai verbali delle udienze e dalle note di trattazione scritta in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, nonché dalle note conclusionali, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr., in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica prevista dall'art. 281-sexies cod. proc. civ., Cass. 19 ottobre 2006, n. 22409).
Nessuno si costituiva per la società convenuta nonostante la regolarità della notifica. All'udienza di prima comparizione, dichiarata la contumacia della società convenuta, trattandosi di causa di natura documentale, la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ex art.281 sexies c.p.c all'udienza cartolare del 22.9.2025, con termine a parte attrice per note conclusive di trattazione scritta.
In data odierna, dopo la discussione mediante il rinvio alle note conclusive, il giudice ha deciso la causa con sentenza contestuale inviata telematicamente.
DECISIONE
Preliminarmente, senza entrare nel merito della controversia, ritiene il giudice che sia fondata l'eccezione di prescrizione.
Risulta dalla documentazione in atti che la società per la fornitura dell'energia elettrica, Parte_1 in costanza di mercato tutelato, avesse perfezionato contratto con la Servizio Elettrico Nazionale
S.p.A., con somministrazione di bassa tensione trifase, come risultante dalle bollette relative al periodo Marzo - Maggio 2021 allegate.
Fino a dette mensilità la società ha sempre e puntualmente provveduto al pagamento di Parte_1 quanto dovuto, ed anzi, la stessa nel mese di Luglio 2021 risultava creditrice della società Servizio
Elettrico Nazionale S.p.A. dell'importo di € 76,98, come risultante dalla fattura del 18.7.2021 allegata in atti. Cessato il mercato tutelato, la società non riceveva alcuna Parte_1 comunicazione circa il nuovo soggetto erogatore dell'energia elettrica, né tanto meno alcuna bolletta diversa da quelle emesse dal Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. perveniva alla stessa.
Accadeva però che la Società con pec del 27.12.2021, allegato in atti, richiedeva il CP_4
2 pagamento di numero 4 bollette relative a inerenti le mensilità da Agosto 2021 a Novembre 2021.
Con pec del 7.1.2022, depositata in atti, la società nella persona del legale Parte_1 rappresentate, contestava la richiesta di pagamento della società evidenziando che non CP_4 solo alcuna comunicazione e alcuna bolletta era mai pervenuta in precedenza, ma anche che l'asserita sede in ES (risultante dalla pec ricevuta quale indirizzo della stessa società fosse inesistente, atteso che la sede della società è solo in Parte_1 Parte_1
AN . Tuttavia, già nel mese di Novembre 2021 la società aveva confermato, Parte_1 nonostante il passaggio al mercato non tutelato, di voler continuare a mantenere la fornitura dell'energia elettrica con Servizio Elettrico Nazionale S.p.A., che proprio in virtù del rapporto contrattuale in essere, emetteva le bollette di Dicembre 2021 e Gennaio 2022, che venivano regolarmente pagate dall'odierna attrice, come risultante dalla documentazione depositata in atti.
Ancora a tutt'oggi la società ha continuato e continua a ricevere l'erogazione Parte_1 dell'energia elettrica dal Servizio Elettrico Nazionale S.p.A.
Pertanto, dopo oltre due anni dall'ultima comunicazione da parte della società (vedi pec CP_4 del 27.12.2021), con nota del 4.3.2024, allegata in atti, la società di recupero crediti All Reserve
s.r.l. comunicava, tra l'altro irritualmente, che la società aveva ceduto crediti in Controparte_5 blocco alla Società (già Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, tra cui il credito presuntivamente vantato verso la società ed ammontante ad €
[...] Parte_1
18.438,18, intimandone il pagamento.
Alla luce di quanto sopra evidenziato, ai sensi dalla Delibera n. 97/2018/R/com dell' CP_6
(Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti) con cui è stata data esecuzione alla Legge n.
205/2017 (Legge di Bilancio 2018), poi ribadita e confermata nella Legge. n. 160/2019 (Legge di
Bilancio 2020), essendo trascorsi più di due anni dalla eventuale somministrazione alla società dell'energia elettrica a bassa tensione trifase, è chiaro che sia intervenuta la Parte_1 prescrizione biennale disciplinata e stabilita dalla legge di cui sopra.
Dappiù risulta che la società abbia mai ricevuto corretta ed ufficiale comunicazione Parte_1 della cessione dei crediti in blocco da parte della cessionaria, né mai alcuna documentazione relativa al consumo e alle fatture di cui si richiede il pagamento. Tra l'altro la comunicazione del
4.3.2024 della Società di recupero crediti, soggetto terzo ed estraneo tra le parti, non assolve all'onere di notifica che incombe sulla cessionaria in blocco, la quale fa mero riferimento di una cessione, che di fatto non è stata mai comunicata nelle forme e nei modi ex lege previsti alla società
Parte_1
Sul punto vi è costante ed univoca Giurisprudenza di legittimità che ha stabilito che la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della creditrice in virtù di un'operazione di
3 cessione in blocco ex art. 58 T.U.B. ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, fornendone la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, quale il contratto di cessione che nel caso in esame non risulta in atti.
Alla luce di tali considerazioni, il giudice preliminarmente, accerta e dichiara l'intervenuta prescrizione biennale del presunto credito richiesto dalla società Controparte_1
(già quale presunta cessionaria della società
[...] CP_2 CP_2 CP_3 CP_3 [...]
alla società ed ammontante ad € 18.438,18. CP_4 Parte_1
Sempre in via preliminare, dichiara il difetto di legittimazione attiva della società convenuta
(già FONDO alla Controparte_1 Controparte_2 CP_3 riscossione del presunto debito della società in ragione della mancanza del contratto Parte_1 di cessione contenente l'inclusione del presunto credito della società nei confronti della Parte_1 società poi ceduto a mezzo cessione di credito in blocco (mai comunicato alla CP_4 Pt_1
alla società (già FONDO
[...] Controparte_1 Controparte_2
VIR 1.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice on. dott.ssa Maria Paola Sanghez, definitivamente decidendo sulla domanda proposta dalla società in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, nei confronti della società convenuta Controparte_1
(già disattesa ogni altra azione, istanza ed
[...] Controparte_2 CP_3 eccezione così decide:
1. Accerta e dichiara l'intervenuta prescrizione biennale del presunto credito richiesto dalla società già Controparte_1 Controparte_2 CP_3 quale presunta cessionaria della società alla società ed ammontante CP_4 Parte_1 ad € 18.438,18.
2. Dichiara il difetto di legittimazione attiva della società convenuta Controparte_1 già per le ragioni di cui in premessa.
[...] Controparte_2 CP_3
Per l'effetto, condanna la società (già CP_1 CP_1 CP_1 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al CP_2 CP_3 pagamento delle spese del giudizio in favore dei procuratori costituiti antistatari avv.ti
Antonio e Viola Manco che, in ragione della non complessità del giudizio, si liquidano in
€.3.700,00, oltre ad €.300,00 per spese vive, oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Lecce, 22.9.2025 ore 16.00
4 Il giudice on.
Dott.ssa Maria Paola Sanghez
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in persona del giudice on. dott.ssa Maria Paola
Sanghez, ha emesso la seguente
SENTENZA
Resa contestualmente, previa discussione ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. mediante il rinvio alle note conclusionali, all'udienza cartolare del 22.9.2025, nella causa civile iscritta al n.4190/24
R.G. Trib.
TRA
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Parte_1
Rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Manco e Viola Manco, unitamente e disgiuntamente, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione, procuratori domiciliatari
- attrice–
CONTRO
(già in persona Controparte_1 Controparte_2 CP_3 del suo legale rappresentante pro-tempore,
-convenuta contumace-
MOTIVAZIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cod. proc. civ., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma
17, della legge 18 giugno 2009, n. 69, trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, di quest'ultima legge, di disposizione normativa suscettibile di trovare applicazione con riguardo ai giudizi che, alla data della suddetta entrata in vigore (4 luglio 2009), risultino ancora pendenti in primo grado, così come quello in esame.
1 Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia l'atto introduttivo e di costituzione di parte attrice, sia i verbali di causa, le memorie ex art.171 ter c.p.c., nonché le note conclusionali. Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza dover premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 cod. proc. civ., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, dai verbali delle udienze e dalle note di trattazione scritta in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, nonché dalle note conclusionali, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr., in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica prevista dall'art. 281-sexies cod. proc. civ., Cass. 19 ottobre 2006, n. 22409).
Nessuno si costituiva per la società convenuta nonostante la regolarità della notifica. All'udienza di prima comparizione, dichiarata la contumacia della società convenuta, trattandosi di causa di natura documentale, la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ex art.281 sexies c.p.c all'udienza cartolare del 22.9.2025, con termine a parte attrice per note conclusive di trattazione scritta.
In data odierna, dopo la discussione mediante il rinvio alle note conclusive, il giudice ha deciso la causa con sentenza contestuale inviata telematicamente.
DECISIONE
Preliminarmente, senza entrare nel merito della controversia, ritiene il giudice che sia fondata l'eccezione di prescrizione.
Risulta dalla documentazione in atti che la società per la fornitura dell'energia elettrica, Parte_1 in costanza di mercato tutelato, avesse perfezionato contratto con la Servizio Elettrico Nazionale
S.p.A., con somministrazione di bassa tensione trifase, come risultante dalle bollette relative al periodo Marzo - Maggio 2021 allegate.
Fino a dette mensilità la società ha sempre e puntualmente provveduto al pagamento di Parte_1 quanto dovuto, ed anzi, la stessa nel mese di Luglio 2021 risultava creditrice della società Servizio
Elettrico Nazionale S.p.A. dell'importo di € 76,98, come risultante dalla fattura del 18.7.2021 allegata in atti. Cessato il mercato tutelato, la società non riceveva alcuna Parte_1 comunicazione circa il nuovo soggetto erogatore dell'energia elettrica, né tanto meno alcuna bolletta diversa da quelle emesse dal Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. perveniva alla stessa.
Accadeva però che la Società con pec del 27.12.2021, allegato in atti, richiedeva il CP_4
2 pagamento di numero 4 bollette relative a inerenti le mensilità da Agosto 2021 a Novembre 2021.
Con pec del 7.1.2022, depositata in atti, la società nella persona del legale Parte_1 rappresentate, contestava la richiesta di pagamento della società evidenziando che non CP_4 solo alcuna comunicazione e alcuna bolletta era mai pervenuta in precedenza, ma anche che l'asserita sede in ES (risultante dalla pec ricevuta quale indirizzo della stessa società fosse inesistente, atteso che la sede della società è solo in Parte_1 Parte_1
AN . Tuttavia, già nel mese di Novembre 2021 la società aveva confermato, Parte_1 nonostante il passaggio al mercato non tutelato, di voler continuare a mantenere la fornitura dell'energia elettrica con Servizio Elettrico Nazionale S.p.A., che proprio in virtù del rapporto contrattuale in essere, emetteva le bollette di Dicembre 2021 e Gennaio 2022, che venivano regolarmente pagate dall'odierna attrice, come risultante dalla documentazione depositata in atti.
Ancora a tutt'oggi la società ha continuato e continua a ricevere l'erogazione Parte_1 dell'energia elettrica dal Servizio Elettrico Nazionale S.p.A.
Pertanto, dopo oltre due anni dall'ultima comunicazione da parte della società (vedi pec CP_4 del 27.12.2021), con nota del 4.3.2024, allegata in atti, la società di recupero crediti All Reserve
s.r.l. comunicava, tra l'altro irritualmente, che la società aveva ceduto crediti in Controparte_5 blocco alla Società (già Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, tra cui il credito presuntivamente vantato verso la società ed ammontante ad €
[...] Parte_1
18.438,18, intimandone il pagamento.
Alla luce di quanto sopra evidenziato, ai sensi dalla Delibera n. 97/2018/R/com dell' CP_6
(Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti) con cui è stata data esecuzione alla Legge n.
205/2017 (Legge di Bilancio 2018), poi ribadita e confermata nella Legge. n. 160/2019 (Legge di
Bilancio 2020), essendo trascorsi più di due anni dalla eventuale somministrazione alla società dell'energia elettrica a bassa tensione trifase, è chiaro che sia intervenuta la Parte_1 prescrizione biennale disciplinata e stabilita dalla legge di cui sopra.
Dappiù risulta che la società abbia mai ricevuto corretta ed ufficiale comunicazione Parte_1 della cessione dei crediti in blocco da parte della cessionaria, né mai alcuna documentazione relativa al consumo e alle fatture di cui si richiede il pagamento. Tra l'altro la comunicazione del
4.3.2024 della Società di recupero crediti, soggetto terzo ed estraneo tra le parti, non assolve all'onere di notifica che incombe sulla cessionaria in blocco, la quale fa mero riferimento di una cessione, che di fatto non è stata mai comunicata nelle forme e nei modi ex lege previsti alla società
Parte_1
Sul punto vi è costante ed univoca Giurisprudenza di legittimità che ha stabilito che la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della creditrice in virtù di un'operazione di
3 cessione in blocco ex art. 58 T.U.B. ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, fornendone la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, quale il contratto di cessione che nel caso in esame non risulta in atti.
Alla luce di tali considerazioni, il giudice preliminarmente, accerta e dichiara l'intervenuta prescrizione biennale del presunto credito richiesto dalla società Controparte_1
(già quale presunta cessionaria della società
[...] CP_2 CP_2 CP_3 CP_3 [...]
alla società ed ammontante ad € 18.438,18. CP_4 Parte_1
Sempre in via preliminare, dichiara il difetto di legittimazione attiva della società convenuta
(già FONDO alla Controparte_1 Controparte_2 CP_3 riscossione del presunto debito della società in ragione della mancanza del contratto Parte_1 di cessione contenente l'inclusione del presunto credito della società nei confronti della Parte_1 società poi ceduto a mezzo cessione di credito in blocco (mai comunicato alla CP_4 Pt_1
alla società (già FONDO
[...] Controparte_1 Controparte_2
VIR 1.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice on. dott.ssa Maria Paola Sanghez, definitivamente decidendo sulla domanda proposta dalla società in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, nei confronti della società convenuta Controparte_1
(già disattesa ogni altra azione, istanza ed
[...] Controparte_2 CP_3 eccezione così decide:
1. Accerta e dichiara l'intervenuta prescrizione biennale del presunto credito richiesto dalla società già Controparte_1 Controparte_2 CP_3 quale presunta cessionaria della società alla società ed ammontante CP_4 Parte_1 ad € 18.438,18.
2. Dichiara il difetto di legittimazione attiva della società convenuta Controparte_1 già per le ragioni di cui in premessa.
[...] Controparte_2 CP_3
Per l'effetto, condanna la società (già CP_1 CP_1 CP_1 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al CP_2 CP_3 pagamento delle spese del giudizio in favore dei procuratori costituiti antistatari avv.ti
Antonio e Viola Manco che, in ragione della non complessità del giudizio, si liquidano in
€.3.700,00, oltre ad €.300,00 per spese vive, oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Lecce, 22.9.2025 ore 16.00
4 Il giudice on.
Dott.ssa Maria Paola Sanghez
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