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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 17/09/2025, n. 916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 916 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------ La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Cinzia Alcamo - Presidente
2) Dott. Carmelo Ioppolo - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere relatore Ha pronunciato la seguente SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte ai nn.1163/2024 e 1887/2024 R.G.L. promosse in grado di appello, rispettivamente d a rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Spotorno. Parte_1
- appellante - contro
Controparte_1
[...]
- appellato -
e da
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Cacioppo.
[...]
- appellante - contro
rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Spotorno. Parte_1
- appellato -
Oggetto: indennità – rendita vitalizia o equivalente. CP_1
All'udienza dell'11 settembre 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti. Fatto e Motivi della Decisione Con sentenza n.3941 del 7.10.2024 il Tribunale di Palermo G.L., in accoglimento della domanda formulata da aveva dichiarato che quest'ultimo, in ragione della Parte_1 malattia professionale denunciata, aveva sofferto un danno biologico pari all'11% e per l'effetto aveva condannato l' a corrispondergli la differenza tra quanto già erogato in sede CP_1 amministrativa (8%) e quanto accertato giudizialmente.
1 L'adito Tribunale aveva altresì condannato l' convenuto a rifondere a controparte la CP_1 metà delle spese di lite, compensate nella residua quota, liquidate in €850,00 oltre accessori disponendone la distrazione in favore della procuratrice dichiaratasi antistataria. Avverso la predetta sentenza ha interposto gravame, con ricorso depositato il 16.10.2024,
lamentando l'ingiustificata parziale compensazione delle spese di lite e Parte_1
l'erronea quantificazione delle stesse in misura inferiore ai minimi di legge. Per la riforma della medesima sentenza ha proposto appello, con ricorso depositato il 22.10.2024, l' rilevando l'inammissibilità dell'avversa domanda vertendosi in un'ipotesi CP_1 di aggravamento “di una malattia professionale risalente al 1987, già valutata dall'Istituto e per la quale, essendo trascorsi 10 anni, non vi erano più margini temporali per stabilire eventuale aggravamento del quadro”. Riuniti i due giudizi ai sensi dell'art.335 c.p.c., le cause, in assenza di attività istruttoria, all'udienza dell'11.09.2025, all'esito di discussione e sulle conclusioni di cui in epigrafe, sono state decise come da dispositivo steso in calce alla presente.
Ragioni di ordine sistematico inducono ad esaminare in via prioritario l'appello proposto dall' perché attinente al merito della vertenza. CP_1
Gravame che appare fondato. Il CTU di prime cure a pagina 9 del suo elaborato così si esprimeva: “Il grado di menomazione, tenuto conto dei valori dei volumi e flussi polmonari (ultima determinazione del FEV1 al 62% del valore teorico), è ascrivibile al codice 333, del DM 12/07/2000, “insufficienza respiratoria lieve”, e valutabile nella misura dell'11(undici)%. Malattia professionale, peraltro, già riconosciuta nel 1987 da , con una percentuale dell'8 (otto)% che ha subito un CP_1 aggravamento, inevitabile, nell'arco di oltre 35 anni”. E', dunque, evidente che la percentuale di invalidità dell'11% è stata ritenuta dall'ausiliario del Giudice frutto di un aggravamento di una malattia professionale già diagnosticata nel 1987 in capo al e foriera all'epoca di una percentuale di menomazione accertata dall'Istituto Pt_1 assicurativo pari all'8%. Circostanza quest'ultima completamente taciuta del ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio di prime cure allorquando egli si limitava a riferire (e documentare) di aver presentato l'11.01.2023 una denuncia per malattia professionale per “interstiziopatia professionale e/o pneumoconiosi” (patologia fra l'altro, completamente esclusa dal CTU per il quale “Non sono rilevabili i segni di una pneumopatia interstiziale”). Aggravamento che non può trovare spazio nell'odierno giudizio, sia perché mai prospettato dalla difesa dell'istante, né oggetto di alcuna documentata istanza amministrativa (“La domanda di revisione deve essere presentata all'Istituto assicuratore e deve essere corredata da un certificato medico dal quale risulti che si è verificato un aggravamento nelle conseguenze della malattia professionale e risulti anche la nuova misura di riduzione dell'attitudine al lavoro” ex art.137 D.P.R. n.1124/1965) e sia perché l'eventuale domanda (mai, si ribadisce, dedotta o prodotta) risulterebbe inammissibile in quanto tardiva rispetto al termine decadenziale dettato dall'art.137 cit. (“La prima revisione può essere richiesta o disposta dopo che siano trascorsi sei mesi dalla data di cessazione del periodo di inabilità temporanea, ovvero, qualora non sussista tale inabilità, dopo che sia trascorsi un anno dalla data di manifestazione della malattia professionale. Ciascuna delle successive revisioni non può essere richiesta o disposta a distanza inferiore ad un anno dalla
2 precedente, mentre l'ultima può aversi soltanto per modificazioni avvenute entro il termine di quindici anni dalla costituzione della rendita”). L'accoglimento dell'appello dell' assorbe l'esame del gravame del lavoratore perché CP_1 unicamente incentrato su una diversa regolamentazione delle spese di lite in favore dell'originario ricorrente. Per quanto suesposto, in riforma dell'impugnata sentenza, deve essere rigettato il ricorso proposto in primo grado da Parte_2
Quest'ultimo, sebbene soccombente nel merito, deve essere dichiarato esente dal pagamento delle spese del doppio grado del giudizio avendo presentato regolare dichiarazione ai sensi dell'art.152 disp. att. c.p.c.. Per la medesima ragione sono poste definitivamente a carico dell' le spese della CTU di CP_1 primo grado.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in accoglimento dell'appello dell' , in riforma della sentenza n.3941/2024, pronunciata dal Tribunale di Palermo G.L. il CP_1
7 ottobre 2024, rigetta il ricorso di primo grado proposto da Parte_3
non tenuto al pagamento delle spese di lite del doppio grado del
[...] Parte_1 giudizio. Pone in via definitiva a carico dell' le spese della CTU espletata in primo grado. CP_1
Così deciso in Palermo l'11 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Claudio Antonelli Cinzia Alcamo
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------ La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Cinzia Alcamo - Presidente
2) Dott. Carmelo Ioppolo - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere relatore Ha pronunciato la seguente SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte ai nn.1163/2024 e 1887/2024 R.G.L. promosse in grado di appello, rispettivamente d a rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Spotorno. Parte_1
- appellante - contro
Controparte_1
[...]
- appellato -
e da
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Cacioppo.
[...]
- appellante - contro
rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Spotorno. Parte_1
- appellato -
Oggetto: indennità – rendita vitalizia o equivalente. CP_1
All'udienza dell'11 settembre 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti. Fatto e Motivi della Decisione Con sentenza n.3941 del 7.10.2024 il Tribunale di Palermo G.L., in accoglimento della domanda formulata da aveva dichiarato che quest'ultimo, in ragione della Parte_1 malattia professionale denunciata, aveva sofferto un danno biologico pari all'11% e per l'effetto aveva condannato l' a corrispondergli la differenza tra quanto già erogato in sede CP_1 amministrativa (8%) e quanto accertato giudizialmente.
1 L'adito Tribunale aveva altresì condannato l' convenuto a rifondere a controparte la CP_1 metà delle spese di lite, compensate nella residua quota, liquidate in €850,00 oltre accessori disponendone la distrazione in favore della procuratrice dichiaratasi antistataria. Avverso la predetta sentenza ha interposto gravame, con ricorso depositato il 16.10.2024,
lamentando l'ingiustificata parziale compensazione delle spese di lite e Parte_1
l'erronea quantificazione delle stesse in misura inferiore ai minimi di legge. Per la riforma della medesima sentenza ha proposto appello, con ricorso depositato il 22.10.2024, l' rilevando l'inammissibilità dell'avversa domanda vertendosi in un'ipotesi CP_1 di aggravamento “di una malattia professionale risalente al 1987, già valutata dall'Istituto e per la quale, essendo trascorsi 10 anni, non vi erano più margini temporali per stabilire eventuale aggravamento del quadro”. Riuniti i due giudizi ai sensi dell'art.335 c.p.c., le cause, in assenza di attività istruttoria, all'udienza dell'11.09.2025, all'esito di discussione e sulle conclusioni di cui in epigrafe, sono state decise come da dispositivo steso in calce alla presente.
Ragioni di ordine sistematico inducono ad esaminare in via prioritario l'appello proposto dall' perché attinente al merito della vertenza. CP_1
Gravame che appare fondato. Il CTU di prime cure a pagina 9 del suo elaborato così si esprimeva: “Il grado di menomazione, tenuto conto dei valori dei volumi e flussi polmonari (ultima determinazione del FEV1 al 62% del valore teorico), è ascrivibile al codice 333, del DM 12/07/2000, “insufficienza respiratoria lieve”, e valutabile nella misura dell'11(undici)%. Malattia professionale, peraltro, già riconosciuta nel 1987 da , con una percentuale dell'8 (otto)% che ha subito un CP_1 aggravamento, inevitabile, nell'arco di oltre 35 anni”. E', dunque, evidente che la percentuale di invalidità dell'11% è stata ritenuta dall'ausiliario del Giudice frutto di un aggravamento di una malattia professionale già diagnosticata nel 1987 in capo al e foriera all'epoca di una percentuale di menomazione accertata dall'Istituto Pt_1 assicurativo pari all'8%. Circostanza quest'ultima completamente taciuta del ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio di prime cure allorquando egli si limitava a riferire (e documentare) di aver presentato l'11.01.2023 una denuncia per malattia professionale per “interstiziopatia professionale e/o pneumoconiosi” (patologia fra l'altro, completamente esclusa dal CTU per il quale “Non sono rilevabili i segni di una pneumopatia interstiziale”). Aggravamento che non può trovare spazio nell'odierno giudizio, sia perché mai prospettato dalla difesa dell'istante, né oggetto di alcuna documentata istanza amministrativa (“La domanda di revisione deve essere presentata all'Istituto assicuratore e deve essere corredata da un certificato medico dal quale risulti che si è verificato un aggravamento nelle conseguenze della malattia professionale e risulti anche la nuova misura di riduzione dell'attitudine al lavoro” ex art.137 D.P.R. n.1124/1965) e sia perché l'eventuale domanda (mai, si ribadisce, dedotta o prodotta) risulterebbe inammissibile in quanto tardiva rispetto al termine decadenziale dettato dall'art.137 cit. (“La prima revisione può essere richiesta o disposta dopo che siano trascorsi sei mesi dalla data di cessazione del periodo di inabilità temporanea, ovvero, qualora non sussista tale inabilità, dopo che sia trascorsi un anno dalla data di manifestazione della malattia professionale. Ciascuna delle successive revisioni non può essere richiesta o disposta a distanza inferiore ad un anno dalla
2 precedente, mentre l'ultima può aversi soltanto per modificazioni avvenute entro il termine di quindici anni dalla costituzione della rendita”). L'accoglimento dell'appello dell' assorbe l'esame del gravame del lavoratore perché CP_1 unicamente incentrato su una diversa regolamentazione delle spese di lite in favore dell'originario ricorrente. Per quanto suesposto, in riforma dell'impugnata sentenza, deve essere rigettato il ricorso proposto in primo grado da Parte_2
Quest'ultimo, sebbene soccombente nel merito, deve essere dichiarato esente dal pagamento delle spese del doppio grado del giudizio avendo presentato regolare dichiarazione ai sensi dell'art.152 disp. att. c.p.c.. Per la medesima ragione sono poste definitivamente a carico dell' le spese della CTU di CP_1 primo grado.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in accoglimento dell'appello dell' , in riforma della sentenza n.3941/2024, pronunciata dal Tribunale di Palermo G.L. il CP_1
7 ottobre 2024, rigetta il ricorso di primo grado proposto da Parte_3
non tenuto al pagamento delle spese di lite del doppio grado del
[...] Parte_1 giudizio. Pone in via definitiva a carico dell' le spese della CTU espletata in primo grado. CP_1
Così deciso in Palermo l'11 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Claudio Antonelli Cinzia Alcamo
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