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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 06/06/2025, n. 959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 959 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Reggio di Calabria
Il Giudice
dott. Filippo Meneghello
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di appello iscritta al n. 3180/2019 R.G. e promossa con atto di citazione notificato da
( ) Parte_1 C.F._1
appellante
con il patrocinio dell'avv. CUZZOLA DOMENICA ( , C.F._2
contro
CP_1
appellato contumace
e contro
Controparte_2
appellato
pagina 1 di 13 con il patrocinio degli avv.ti ATTILIO COTRONEO e DOMENICO
POLIMENI.
*
Conclusioni per l'appellante - : Parte_1
“si insiste affinché l'On.le Tribunale adito, in riforma della
sentenza impugnata, Voglia accogliere la domanda svolta dalla
Signora e per tale via condannare parte Parte_1
convenuta al risarcimento dei danni biologico, morale, ed al
rimborso degli esborsi per le spese mediche, nei termini ed
importi per come richiesti nell'atto di citazione;
il tutto come
maggiore di interessi e rivalutazione come per legge dalla
tenutezza al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di
entrambi i gradi di giudizio”.
Conclusioni per l'appellata – : Controparte_2
“Si conclude per il rigetto dell'appello, ex adverso proposto,
con conseguente conferma della sentenza di primo grado e col
favore delle spese e dei compensi del giudizio”.
Conclusioni per l'appellata- : CP_1
“contumace”.
*
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 13 Con atto di citazione in appello notificato in data 24.9.2019,
proponeva gravame avverso la sentenza n. Parte_1
398/2019, emessa dal giudice di Pace di Reggio Calabria in data
22.2.2019 (dep. 26.2.2019), che rigettava la richiesta di risarcimento del danno patito dalla stessa a causa di un Pt_1
sinistro verificatosi in data 9.1.2013.
All'uopo l'appellante premetteva che:
- in data 9.1.2013 si trovava a bordo dell'autobus ATAM linea
101, tg. ED124NS, condotto da;
Persona_1
- giunti alla fermata nei pressi di via Giuseppe De Nava, la porta collocata al centro del mezzo si apriva e colpiva la al braccio destro, stringendolo contro un supporto Pt_1
metallico, causandole lesioni;
- veniva trasportata presso il P.S. degli Ospedali Riuniti di
Reggio Calabria, ove veniva dimessa con diagnosi di contusione polso ed avambraccio destro;
- le lesioni determinavano una invalidità temporanea (ITP di
20 giorni al 75%, 20 giorni al 50% e 80 giorni al 25%) e un danno biologico permanente del 3,5-4 %, pari ad € 5.987,25 a titolo di risarcimento del danno biologico, € 1.310,12 a titolo di risarcimento del danno morale;
€ 1.115,92 a titolo di rimborso delle spese mediche affrontate, per complessivi
€ 8.413,29;
pagina 3 di 13 - conveniva e l' Controparte_3 CP_1
innanzi al Giudice di Pace di Reggio Calabria, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti oltre agli interessi legali;
- con la sentenza impugnata (n.398/2019 del 22.2.2019), il
Giudice di Pace di Reggio Calabria rigettava la domanda,
disponendo la compensazione delle spese di lite;
- la sentenza si palesava erronea nella parte in cui il giudice di primo grado, non valutando correttamente il materiale probatorio, riteneva non adeguatamente dimostrato il nesso di causalità tra il movimento del braccio dell'attuatore pneumatico delle portiere e le lesioni lamentate, imputando l'evento alla disattenzione della danneggiata;
e citava in appello e CP_1 Controparte_4
chiedendo l'integrale riforma della sentenza impugnata e reiterando la domanda di condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro (biologico, morale,
esborsi per le spese mediche), oltre al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
All'udienza del 21.10.2020 si costituiva nel presente giudizio chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_4
e la conferma della sentenza impugnata, mentre non si CP_1
pagina 4 di 13 costituiva e all'udienza del 21.10.2020 ne veniva dichiarata la contumacia.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, La causa veniva istruita documentalmente.
Precisate le conclusioni all'udienza del 9.12.2024 e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La causa passa ora in decisone sulla base delle conclusioni in epigrafe.
*
Tanto premesso, l'appello è infondato, per le ragioni che seguono.
*
1. Prova del sinistro
In via preliminare va osservato che il principio della “ragione più liquida” permette al giudice di esaminare un motivo di merito suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di questioni preliminari, con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (S.U.
9936/2014).
pagina 5 di 13 Invero, anche a voler prescindere dal difetto di legittimazione passiva della compagnia assicuratrice per mancanza del presupposto oggettivo previsto dall'art 141 c.d.s., atteso che l'attrice/odierna appellante ha citato direttamente la compagnia assicurativa del mezzo su cui si è verificato il sinistro, tenuto conto che il sinistro non si è verificato nell'ambito della circolazione stradale, l'appello è infondato nel merito e la sentenza impugnata va integralmente confermata.
Quale unico motivo di appello, la difesa della ha Pt_1
censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto non provata l'effettiva verificazione del sinistro, nella dinamica allegata dall'attrice.
La censura è infondata.
In punto di diritto, occorre preliminarmente richiamare quanto prescritto dall'1681 c.c., secondo cui “Salva la responsabilità
per il ritardo e per l'inadempimento nell'esecuzione del
trasporto (1218 ss. c.c.), il vettore risponde dei sinistri che
colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e della
perdita o dell'avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé,
se non prova di avere adottalo tutte le misure idonee a evitare
il danno”.
Se è quindi vero che la norma pone a carico del vettore una presunzione relativa di responsabilità per gli infortuni che pagina 6 di 13 colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio, a meno che non dia prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno, è parimenti vero che tale presunzione non solleva il passeggero danneggiato dall'onere di dimostrare il nesso causale fra il sinistro stesso e l'attività del vettore.
Pertanto, nel contratto di trasporto di persone regolato dal codice civile, il viaggiatore che abbia subito danni “a causa”
del trasporto (quando cioè il sinistro è posto in diretta, e non occasionale, derivazione causale rispetto all'attività di trasporto) ha l'onere di provare il nesso eziologico esistente tra l'evento dannoso ed il trasporto medesimo, dovendo considerarsi verificatisi "durante il viaggio" anche i sinistri occorsi durante le operazioni preparatorie o accessorie, in genere, del trasporto e durante le fermate (come nel caso di specie la chiusura e apertura delle porte), essendo egli tenuto ad indicare la causa specifica di verificazione dell'evento
(Cass. 16893/2010).
In applicazione dei suddetti principi va opinato come l'effettiva dinamica del sinistro sia rimasta ignota, sicché l'appellante non abbia raggiunto la prova della riconducibilità del danno al trasporto.
pagina 7 di 13 Vanno, infatti, integralmente confermate le valutazioni effettuate dal Giudice di Pace, ivi compresa quella di insufficienza del materiale probatorio offerto dall'attrice a documentare l'effettiva verificazione del sinistro.
Già in sede assertiva la difesa della non ha chiarito se Pt_1
le lesioni siano state determinate da uno schiacciamento del braccio contro le portiere dell'autobus, in fase di chiusura,
ovvero se esse siano state effetto dal braccetto (asta o leveraggio) collegato al sistema pneumatico che si muove all'interno dell'abitacolo durante l'apertura delle porte — e che può ipoteticamente colpire o intrappolare una persona già a bordo, se si trova troppo vicina alla zona del meccanismo.
Ed invero nella prospettazione offerta dall'attrice/appellante il generico riferimento ad una stretta al braccio destro “contro un
supporto metallico”, così come le dichiarazioni del testimone ove fa riferimento alla fase di apertura del mezzo e Per_1
alla collisione con un supporto metallico, farebbero pensare alla seconda ipotesi.
Senonché tale dinamica, laconicamente descritta dalla difesa attorea, è già di per sé contraddittoria.
È noto che le porte degli autobus non sono progettate per stringere lateralmente contro la struttura interna del mezzo e che la maggior parte delle porte a libro o scorrevoli di cui sono pagina 8 di 13 dotati gli autobus di linea in Italia ha un'apertura fluida, con forza non sufficiente a imprigionare un arto contro un'altra struttura fissa.
È difficile poi immaginare che la porta riesca meccanicamente a spingere un braccio contro un supporto metallico, a meno che il braccio non sia già infilato in uno spazio angusto (ad esempio tra porta e montante laterale o tra anta e maniglia fissa).
Costituisce altresì fatto notorio che nella maggior parte degli autobus il braccetto del meccanismo di apertura delle porte
(soprattutto quelli a battente o a libro) si trova più in basso rispetto al braccio di una persona in piedi, di solito è
posizionato a circa 50–70 cm da terra, trovandosi quindi all'altezza delle ginocchia o delle cosce, non del busto o del braccio se sei in piedi.
Sicché, in linea di principio, è difficile che tale parte metallica colpisca un braccio in posizione normale (braccia lungo i fianchi).
Ne deriva che l'evento indicato dall'attrice si sarebbe potuto verificare (id est: era necessario allegare e provare al fine di dimostrare il nesso causale tra le lesioni e “il movimento delle portiere dell'autobus”), unicamente ove:
- il mezzo avesse porte a libro, che si aprono verso l'interno;
pagina 9 di 13 - la si fosse posizionata in modo anomalo, con il Pt_1
braccio vicino a un punto di chiusura o incernieramento;
- vi fosse un notevole affollamento che avesse spinto l'attrice vicino alla meccanica.
Ebbene, nessuna delle circostanze precedenti è stata oggetto non solo di prova, ma anche di allegazione.
Né siffatte carenze possono essere superate dalla compatibilità
tra le lesioni accertate e le modalità di sinistro riconosciuta dal CTU (pag.
5 - CTU), tenuto conto trattarsi di valutazione di tipo astratto che logicamente deve seguire la prova dell'effettiva verificazione del sinistro secondo determinate modalità (id est: derivazione causale dall'attività di trasporto).
Da ultimo va opinato come l'unico teste escusso, , Persona_1
conducente del mezzo a bordo del quale si è verificato il sinistro, conformemente a quanto già riferito nel rapporto informativo (doc. 1, fascicolo di primo grado - ), ha dato Pt_1
un riscontro del tutto generico in ordine alla dinamica allegata dall'attrice, peraltro parimenti generica come supra evidenziato,
non offrendo elementi utili alla puntuale ricostruzione del fatto.
Sul punto si evidenzia che il conducente del mezzo non stava osservando il teatro del sinistro e il comportamento pagina 10 di 13 effettivamente tenuto dall'odierna appellante al momento dei fatti, affermando di essersi accorto dell'evento solo successivamente all'accadimento stesso (“al momento dell'apertura
del mezzo, sentiva delle urla e rilevava che la signora Pt_1
veniva colpita dalla porta medesima, che stringeva il braccio
destro della signora contro un supporto metallico del Pt_1
mezzo” ( – verbale di udienza dell'1.2.2017). Persona_1
Le lacune assertive e probatorie determinano, pertanto,
l'impossibilità di riconduzione della fattispecie in esame all'ipotesi di responsabilità del vettore.
Conclusivamente l'attrice non ha dimostrato, in base a quanto evidenziato, il nesso eziologico tra il fatto (id est: il trasporto) e l'evento lesivo lamentato, sicché la circostanza che il sinistro si è verificato in occasione e non a causa del trasporto, implica il rigetto della domanda risarcitoria.
*
2. Spese di lite
Le spese di lite del giudizio di appello seguono la soccombenza dell'appellante e vanno liquidate, come in dispositivo, in favore di sulla base del D.M. 55/2014, scaglione di valore da CP_3
€ 5.201,00 a 26.000,00 € e valori tabellari medi, non essendovi motivi per discostarsene, con decurtazione della fase istruttoria del giudizio di appello, che non ha avuto luogo.
pagina 11 di 13 Vanno integralmente compensate le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra e sempre Parte_1 CP_1
rimasta contumace (Cass. 16174/2018).
Considerato l'integrale rigetto dell'appello, si accerta la sussistenza delle condizioni per il versamento da parte di di un ulteriore importo, a titolo di contributo Parte_2
unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del co. 1 bis, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del T.U.
spese giustizia D.P.R. 115/2002 e applicabile anche in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato del soccombente,
trattandosi di causa suscettibile di venire meno in futuro (S.U.
4315/2020).
P. Q. M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando in grado di appello, rigettata ogni diversa domanda e disattesa ogni ulteriore eccezione e deduzione:
1. rigetta l'appello;
2. conferma la sentenza n.398/2019 del Giudice di Pace di
Reggio Calabria (dep. 26.2.2019 – proc. n.3755/2014);
3. condanna a a rimborsare ad Parte_1 [...]
le spese di lite del giudizio di Controparte_3
pagina 12 di 13 appello, che vengono liquidate in € 3.397,00 per onorari,
oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
4. compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra e;
Parte_1 CP_1
5. vista la soccombenza dell'appellante accerta la sussistenza delle condizioni per recuperare, a carico di un ulteriore importo a titolo di Parte_1
contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del co.
1-bis ex art. 13, co. 1-
quater, D.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1,
co. 17, L. 228/2012.
Reggio Calabria, 6 giugno 2025
Il Giudice
dott. Filippo Meneghello
pagina 13 di 13
Tribunale Ordinario di Reggio di Calabria
Il Giudice
dott. Filippo Meneghello
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di appello iscritta al n. 3180/2019 R.G. e promossa con atto di citazione notificato da
( ) Parte_1 C.F._1
appellante
con il patrocinio dell'avv. CUZZOLA DOMENICA ( , C.F._2
contro
CP_1
appellato contumace
e contro
Controparte_2
appellato
pagina 1 di 13 con il patrocinio degli avv.ti ATTILIO COTRONEO e DOMENICO
POLIMENI.
*
Conclusioni per l'appellante - : Parte_1
“si insiste affinché l'On.le Tribunale adito, in riforma della
sentenza impugnata, Voglia accogliere la domanda svolta dalla
Signora e per tale via condannare parte Parte_1
convenuta al risarcimento dei danni biologico, morale, ed al
rimborso degli esborsi per le spese mediche, nei termini ed
importi per come richiesti nell'atto di citazione;
il tutto come
maggiore di interessi e rivalutazione come per legge dalla
tenutezza al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di
entrambi i gradi di giudizio”.
Conclusioni per l'appellata – : Controparte_2
“Si conclude per il rigetto dell'appello, ex adverso proposto,
con conseguente conferma della sentenza di primo grado e col
favore delle spese e dei compensi del giudizio”.
Conclusioni per l'appellata- : CP_1
“contumace”.
*
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 13 Con atto di citazione in appello notificato in data 24.9.2019,
proponeva gravame avverso la sentenza n. Parte_1
398/2019, emessa dal giudice di Pace di Reggio Calabria in data
22.2.2019 (dep. 26.2.2019), che rigettava la richiesta di risarcimento del danno patito dalla stessa a causa di un Pt_1
sinistro verificatosi in data 9.1.2013.
All'uopo l'appellante premetteva che:
- in data 9.1.2013 si trovava a bordo dell'autobus ATAM linea
101, tg. ED124NS, condotto da;
Persona_1
- giunti alla fermata nei pressi di via Giuseppe De Nava, la porta collocata al centro del mezzo si apriva e colpiva la al braccio destro, stringendolo contro un supporto Pt_1
metallico, causandole lesioni;
- veniva trasportata presso il P.S. degli Ospedali Riuniti di
Reggio Calabria, ove veniva dimessa con diagnosi di contusione polso ed avambraccio destro;
- le lesioni determinavano una invalidità temporanea (ITP di
20 giorni al 75%, 20 giorni al 50% e 80 giorni al 25%) e un danno biologico permanente del 3,5-4 %, pari ad € 5.987,25 a titolo di risarcimento del danno biologico, € 1.310,12 a titolo di risarcimento del danno morale;
€ 1.115,92 a titolo di rimborso delle spese mediche affrontate, per complessivi
€ 8.413,29;
pagina 3 di 13 - conveniva e l' Controparte_3 CP_1
innanzi al Giudice di Pace di Reggio Calabria, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti oltre agli interessi legali;
- con la sentenza impugnata (n.398/2019 del 22.2.2019), il
Giudice di Pace di Reggio Calabria rigettava la domanda,
disponendo la compensazione delle spese di lite;
- la sentenza si palesava erronea nella parte in cui il giudice di primo grado, non valutando correttamente il materiale probatorio, riteneva non adeguatamente dimostrato il nesso di causalità tra il movimento del braccio dell'attuatore pneumatico delle portiere e le lesioni lamentate, imputando l'evento alla disattenzione della danneggiata;
e citava in appello e CP_1 Controparte_4
chiedendo l'integrale riforma della sentenza impugnata e reiterando la domanda di condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro (biologico, morale,
esborsi per le spese mediche), oltre al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
All'udienza del 21.10.2020 si costituiva nel presente giudizio chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_4
e la conferma della sentenza impugnata, mentre non si CP_1
pagina 4 di 13 costituiva e all'udienza del 21.10.2020 ne veniva dichiarata la contumacia.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, La causa veniva istruita documentalmente.
Precisate le conclusioni all'udienza del 9.12.2024 e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La causa passa ora in decisone sulla base delle conclusioni in epigrafe.
*
Tanto premesso, l'appello è infondato, per le ragioni che seguono.
*
1. Prova del sinistro
In via preliminare va osservato che il principio della “ragione più liquida” permette al giudice di esaminare un motivo di merito suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di questioni preliminari, con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (S.U.
9936/2014).
pagina 5 di 13 Invero, anche a voler prescindere dal difetto di legittimazione passiva della compagnia assicuratrice per mancanza del presupposto oggettivo previsto dall'art 141 c.d.s., atteso che l'attrice/odierna appellante ha citato direttamente la compagnia assicurativa del mezzo su cui si è verificato il sinistro, tenuto conto che il sinistro non si è verificato nell'ambito della circolazione stradale, l'appello è infondato nel merito e la sentenza impugnata va integralmente confermata.
Quale unico motivo di appello, la difesa della ha Pt_1
censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto non provata l'effettiva verificazione del sinistro, nella dinamica allegata dall'attrice.
La censura è infondata.
In punto di diritto, occorre preliminarmente richiamare quanto prescritto dall'1681 c.c., secondo cui “Salva la responsabilità
per il ritardo e per l'inadempimento nell'esecuzione del
trasporto (1218 ss. c.c.), il vettore risponde dei sinistri che
colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e della
perdita o dell'avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé,
se non prova di avere adottalo tutte le misure idonee a evitare
il danno”.
Se è quindi vero che la norma pone a carico del vettore una presunzione relativa di responsabilità per gli infortuni che pagina 6 di 13 colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio, a meno che non dia prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno, è parimenti vero che tale presunzione non solleva il passeggero danneggiato dall'onere di dimostrare il nesso causale fra il sinistro stesso e l'attività del vettore.
Pertanto, nel contratto di trasporto di persone regolato dal codice civile, il viaggiatore che abbia subito danni “a causa”
del trasporto (quando cioè il sinistro è posto in diretta, e non occasionale, derivazione causale rispetto all'attività di trasporto) ha l'onere di provare il nesso eziologico esistente tra l'evento dannoso ed il trasporto medesimo, dovendo considerarsi verificatisi "durante il viaggio" anche i sinistri occorsi durante le operazioni preparatorie o accessorie, in genere, del trasporto e durante le fermate (come nel caso di specie la chiusura e apertura delle porte), essendo egli tenuto ad indicare la causa specifica di verificazione dell'evento
(Cass. 16893/2010).
In applicazione dei suddetti principi va opinato come l'effettiva dinamica del sinistro sia rimasta ignota, sicché l'appellante non abbia raggiunto la prova della riconducibilità del danno al trasporto.
pagina 7 di 13 Vanno, infatti, integralmente confermate le valutazioni effettuate dal Giudice di Pace, ivi compresa quella di insufficienza del materiale probatorio offerto dall'attrice a documentare l'effettiva verificazione del sinistro.
Già in sede assertiva la difesa della non ha chiarito se Pt_1
le lesioni siano state determinate da uno schiacciamento del braccio contro le portiere dell'autobus, in fase di chiusura,
ovvero se esse siano state effetto dal braccetto (asta o leveraggio) collegato al sistema pneumatico che si muove all'interno dell'abitacolo durante l'apertura delle porte — e che può ipoteticamente colpire o intrappolare una persona già a bordo, se si trova troppo vicina alla zona del meccanismo.
Ed invero nella prospettazione offerta dall'attrice/appellante il generico riferimento ad una stretta al braccio destro “contro un
supporto metallico”, così come le dichiarazioni del testimone ove fa riferimento alla fase di apertura del mezzo e Per_1
alla collisione con un supporto metallico, farebbero pensare alla seconda ipotesi.
Senonché tale dinamica, laconicamente descritta dalla difesa attorea, è già di per sé contraddittoria.
È noto che le porte degli autobus non sono progettate per stringere lateralmente contro la struttura interna del mezzo e che la maggior parte delle porte a libro o scorrevoli di cui sono pagina 8 di 13 dotati gli autobus di linea in Italia ha un'apertura fluida, con forza non sufficiente a imprigionare un arto contro un'altra struttura fissa.
È difficile poi immaginare che la porta riesca meccanicamente a spingere un braccio contro un supporto metallico, a meno che il braccio non sia già infilato in uno spazio angusto (ad esempio tra porta e montante laterale o tra anta e maniglia fissa).
Costituisce altresì fatto notorio che nella maggior parte degli autobus il braccetto del meccanismo di apertura delle porte
(soprattutto quelli a battente o a libro) si trova più in basso rispetto al braccio di una persona in piedi, di solito è
posizionato a circa 50–70 cm da terra, trovandosi quindi all'altezza delle ginocchia o delle cosce, non del busto o del braccio se sei in piedi.
Sicché, in linea di principio, è difficile che tale parte metallica colpisca un braccio in posizione normale (braccia lungo i fianchi).
Ne deriva che l'evento indicato dall'attrice si sarebbe potuto verificare (id est: era necessario allegare e provare al fine di dimostrare il nesso causale tra le lesioni e “il movimento delle portiere dell'autobus”), unicamente ove:
- il mezzo avesse porte a libro, che si aprono verso l'interno;
pagina 9 di 13 - la si fosse posizionata in modo anomalo, con il Pt_1
braccio vicino a un punto di chiusura o incernieramento;
- vi fosse un notevole affollamento che avesse spinto l'attrice vicino alla meccanica.
Ebbene, nessuna delle circostanze precedenti è stata oggetto non solo di prova, ma anche di allegazione.
Né siffatte carenze possono essere superate dalla compatibilità
tra le lesioni accertate e le modalità di sinistro riconosciuta dal CTU (pag.
5 - CTU), tenuto conto trattarsi di valutazione di tipo astratto che logicamente deve seguire la prova dell'effettiva verificazione del sinistro secondo determinate modalità (id est: derivazione causale dall'attività di trasporto).
Da ultimo va opinato come l'unico teste escusso, , Persona_1
conducente del mezzo a bordo del quale si è verificato il sinistro, conformemente a quanto già riferito nel rapporto informativo (doc. 1, fascicolo di primo grado - ), ha dato Pt_1
un riscontro del tutto generico in ordine alla dinamica allegata dall'attrice, peraltro parimenti generica come supra evidenziato,
non offrendo elementi utili alla puntuale ricostruzione del fatto.
Sul punto si evidenzia che il conducente del mezzo non stava osservando il teatro del sinistro e il comportamento pagina 10 di 13 effettivamente tenuto dall'odierna appellante al momento dei fatti, affermando di essersi accorto dell'evento solo successivamente all'accadimento stesso (“al momento dell'apertura
del mezzo, sentiva delle urla e rilevava che la signora Pt_1
veniva colpita dalla porta medesima, che stringeva il braccio
destro della signora contro un supporto metallico del Pt_1
mezzo” ( – verbale di udienza dell'1.2.2017). Persona_1
Le lacune assertive e probatorie determinano, pertanto,
l'impossibilità di riconduzione della fattispecie in esame all'ipotesi di responsabilità del vettore.
Conclusivamente l'attrice non ha dimostrato, in base a quanto evidenziato, il nesso eziologico tra il fatto (id est: il trasporto) e l'evento lesivo lamentato, sicché la circostanza che il sinistro si è verificato in occasione e non a causa del trasporto, implica il rigetto della domanda risarcitoria.
*
2. Spese di lite
Le spese di lite del giudizio di appello seguono la soccombenza dell'appellante e vanno liquidate, come in dispositivo, in favore di sulla base del D.M. 55/2014, scaglione di valore da CP_3
€ 5.201,00 a 26.000,00 € e valori tabellari medi, non essendovi motivi per discostarsene, con decurtazione della fase istruttoria del giudizio di appello, che non ha avuto luogo.
pagina 11 di 13 Vanno integralmente compensate le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra e sempre Parte_1 CP_1
rimasta contumace (Cass. 16174/2018).
Considerato l'integrale rigetto dell'appello, si accerta la sussistenza delle condizioni per il versamento da parte di di un ulteriore importo, a titolo di contributo Parte_2
unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del co. 1 bis, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del T.U.
spese giustizia D.P.R. 115/2002 e applicabile anche in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato del soccombente,
trattandosi di causa suscettibile di venire meno in futuro (S.U.
4315/2020).
P. Q. M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando in grado di appello, rigettata ogni diversa domanda e disattesa ogni ulteriore eccezione e deduzione:
1. rigetta l'appello;
2. conferma la sentenza n.398/2019 del Giudice di Pace di
Reggio Calabria (dep. 26.2.2019 – proc. n.3755/2014);
3. condanna a a rimborsare ad Parte_1 [...]
le spese di lite del giudizio di Controparte_3
pagina 12 di 13 appello, che vengono liquidate in € 3.397,00 per onorari,
oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
4. compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra e;
Parte_1 CP_1
5. vista la soccombenza dell'appellante accerta la sussistenza delle condizioni per recuperare, a carico di un ulteriore importo a titolo di Parte_1
contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del co.
1-bis ex art. 13, co. 1-
quater, D.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1,
co. 17, L. 228/2012.
Reggio Calabria, 6 giugno 2025
Il Giudice
dott. Filippo Meneghello
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