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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 14/05/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I Sezione civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:
Dott.ssa Enrica De Sire Presidente
Dott.ssa Aurelia Cuomo Giudice rel.
Dott.ssa Jone Galasso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile tenente N. 1316/2024 R.G.V.G. e avente ad oggetto: “separazione consensuale ex art. 473- bis. 51 c.p.c.”
PROMOSSO DA
(nato in [...] il [...] c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(nata in [...] il [...] c.f. ), rapp.ti e difesi dagli Avv.ti DEL PRIORE C.F._2
ALESSANDRA e PELELLA ANTONIETTA, in forza di procura in atti e come in atti elett.te dom.ti;
-ricorrenti-
NONCHÉ
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA ITALIANA presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
-interventore ex lege-
CONCLUSIONI: Come atti e verbali di causa cui, per brevità, si rinvia.
**********
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25/09/2024 e chiedevano che fosse pronunciata Parte_1 Parte_2 la loro separazione personale, ai patti e condizioni concordate.
A sostegno della domanda deducevano di aver contratto matrimonio in Pagani (SA) il 07/12/2023, iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune Anno 2023, Parte I S. A n. 27, e che, dall'unione era nato un figlio, in Nocera Inferiore (SA) il 28/07/1976, ormai divenuto Persona_1 maggiorenne.
All'udienza del 06/05/2025, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, le parti confermavano la loro volontà di volersi separare secondo i patti e condizioni di cui al ricorso introduttivo;
il G.I. delegato rimetteva dunque la causa al Collegio per la decisione. *** *** *** ***
Ritiene il Collegio che debba essere dichiarata la separazione dei coniugi, risultando incontrovertibilmente provato, alla luce delle difese spiegate, oltre che dal loro comportamento processuale (mancata conciliazione innanzi al Presidente del Tribunale), il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale.
In ordine ai provvedimenti accessori, il Tribunale ritiene di adottarli in conformità a quanto le parti hanno concordato nel ricorso introduttivo depositato il 25/09/2024, risultando adeguati a regolare i rapporti tra le parti.
Spese irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede:
1) Pronuncia la separazione consensuale dei coniugi (nato in [...] il Parte_1
13/06/1954 c.f. ) e (nata in [...] il [...] c.f. C.F._1 Parte_2
), che contrassero matrimonio in Pagani (SA) il 07/12/2023, iscritto nel C.F._2
Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune Anno 2023, Parte I S. A n. 27;
2) Omologa i patti e condizioni di cui al ricorso introduttivo da intendersi qui richiamati e trascritti;
3) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria in copia autentica all'
Ufficiale dello stato Civile del Comune predetto per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile);
4) Spese di lite irripetibili.
Così deciso in Nocera Inferiore nella Camera di Consiglio dell'08.05.2025
Il Giudice rel. Il Presidente Dott.ssa Aurelia Cuomo Dott.ssa Enrica De Sire