Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/02/2025, n. 1183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1183 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
così composta: dott.ssa Antonella Izzo, presidente dott.ssa Claudia De Martin, consigliere dott. Marco Emilio Luigi Cirillo, consigliere all'udienza del 21 febbraio 2025 ha pronunciato all'esito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1654/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, vertente tra
(C.f. ), (C.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.f. rappresentati e difesi C.F._2 Parte_3 C.F._3 giusta procura in calce all'atto di appello dall'avv. Toni De Simone appellanti contro
(C.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Cirilli Controparte_1 C.F._4 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello appellata contro
(C.f. ) rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Controparte_2 C.F._5
Malinconico e Simona Giansanti giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello appellato
oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 1686/2020 emessa nel giudizio rubricato al n. 4753/2015 R.G., pubblicata in data 15.9.2020.
IN FATTO E IN DIRITTO
§ 1 —Con atto di citazione la sig.ra riferendo di essere creditrice di Controparte_1 CP_2
per il risarcimento dovutole in conseguenza dell'usura commessa a suo danno, domandava
[...] al Tribunale di Latina di dichiarare inefficace nei suoi confronti ex art. 2901 c.c. - per i beni in comunione limitatamente alla quota già di proprietà del suo debitore - l'atto di donazione con il quale e avevano donato ai propri figli una pluralità di beni immobili. Controparte_2 CP_3
In particolare, l'attrice deduceva di essere creditrice di in forza della sentenza n. Controparte_2
187/2011 del 8.2.2011 con la quale il Tribunale penale di Latina lo aveva condannato al risarcimento dei danni a proprio favore, da liquidare in sede civile, per il delitto di usura.
“Il Tribunale, definitivamente decidendo, così provvede: Dichiara il difetto di legittimazione passiva di;
Accoglie per il resto la domanda di CP_3 parte attrice e per l'effetto dichiara inefficace nei confronti di - limitatamente Controparte_1 ai diritti trasferiti da - l' atto di donazione del 2.7.2012 per Notaio (Rep. Controparte_2 Per_1
n. 53.536 – Racc. n. 13.356) con il quale trasferiva a , Controparte_2 Parte_3 [...]
e , diritti di proprietà sugli immobili così descritti e nella Controparte_4 Parte_2 misura di seguito indicati: - piena proprietà del villino sito in Fondi alla via Appia lato Itri e contraddistinto al NCEU al foglio 22 part. 526 sub 3; - piena proprietà delle scuderie site in Fondi alla via Appia lato Itri e contraddistinte al NCEU al foglio 22 part. 526 sub 4; - ½ piena proprietà del magazzino sito in Fondi alla via della Stazione piano T contraddistinto al NCEU al foglio 30 part. 379 sub 9; - ½ piena proprietà del magazzino sito in Fondi alla via della Stazione piano T contraddistinto al NCEU al foglio 30 part. 657; - ½ piena proprietà civile abitazione sita in Fondi alla via della Stazione 41 contraddistinto al NCEU al foglio 37 part. 792, sub 3; - ½ piena proprietà negozio e corti pertinenziali siti in Fondi alla via della Stazione 41, piano T, contraddistinto al NCEU al foglio 37 part. 792, sub 9 e 11; - ½ piena proprietà soffitta sita in Fondi alla via della Stazione 41, piano 3, contraddistinta al NCEU al foglio 37 part. 792, sub 13; - ½ piena proprietà cantina sita in
Fondi alla via della Stazione 41 contraddistinto al NCEU al foglio 37 part. 792, sub 16; - ½ piena proprietà terreno sito in Fondi Località Terruto contraddistinto catastalmente al foglio 36 part. 82;
- ½ piena proprietà terreno sito in Fondi Località Terruto contraddistinto catastalmente al foglio 36 part. 179; - ½ piena proprietà terreno sito in Fondi Località Terruto contraddistinto catastalmente al foglio 36 part. 180;- ½ piena proprietà terreno sito in Fondi Località Terruto contraddistinto catastalmente al foglio 36 part. 181; - ½ piena proprietà terreno sito in Fondi Località Terruto contraddistinto catastalmente al foglio 36 part. 188; - ½ piena proprietà terreno sito in Fondi Località Terruto contraddistinto catastalmente al foglio 36 part. 172; - ½ piena proprietà terreno sito in Fondi Località Terruto contraddistinto catastalmente al foglio 36 part. 182; - ½ piena proprietà terreno sito in Fondi Località Terruto contraddistinto catastalmente al foglio 36 part. 333;
- ½ piena proprietà terreno sito in Fondi Località Terruto contraddistinto catastalmente al foglio 36 part. 953. Condanna , , e Controparte_2 Parte_3 Controparte_4 [...]
, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice, liquidandole, Parte_2 come in parte motiva, in euro 5.900,00 di cui euro 545,00 per spese ed euro 5.355,00 oltre iva, cpa
e spese generali al 15%, per compensi;
Condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore di , liquidandole, come in parte motiva, in euro 992,75, oltre i.v.a., c.p.a. e spese CP_3 generali al 15%; Dichiara la presente pronuncia soggetta ad annotazione, ai sensi dell'art. 2655 c.c., da parte del competente Conservatore dei RR.II., il quale vi provvederà a seguito della presentazione del relativo titolo da parte della parte interessata”.
§ 2. – Il Tribunale motivava la decisione accertando in via preliminare il difetto di legittimazione passiva della sig.ra poiché, non essendo debitrice dell'attrice, pur essendo parte del CP_3 contratto impugnato, non poteva essere destinataria della pronuncia di inefficacia richiesta ex art.2901
c.c..
Nel merito, il Giudice accertava la fondatezza della domanda.
Invero, il Tribunale accertava che la Sig. nel corso del giudizio aveva fornito sia la prova CP_1 dell'esistenza del credito data dalla condanna generica al risarcimento del danno contenuta nella sentenza n. 187/2011 emessa dal Tribunale penale di Latina e confermata all'esito dei tre gradi di giudizio, sia la prova della sussistenza dell'eventus damni, atteso che la donazione degli immobili oggetto del contratto impugnato dava luogo a una maggiore difficoltà per la creditrice di ottenere il soddisfacimento del proprio credito. In relazione all'elemento soggettivo, accertata l'anteriorità del credito rispetto all'atto impugnato, anteriore essendo la commissione del reato di usura, il tribunale accertava la consapevolezza del convenuto che l'atto dispositivo fosse pregiudizievole delle ragioni dei creditori atteso che la donazione comportava un'importante diminuzione patrimoniale e, di conseguenza, una netta diminuzione della garanzia generica del credito.
Infine, con riferimento alla posizione dei beneficiari dell'atto traslativo, il Giudice escludeva la necessità della prova sulla consapevolezza del terzo della portata lesiva della donazione, trattandosi di atto a titolo gratuito.
§ 3 — I donatari impugnavano la sentenza e domandavano: in via principale, di dichiarare nulla la sentenza impugnata e di rimettere gli atti al giudice di primo grado e, nel merito, di accogliere le conclusioni formulate nel giudizio di primo grado.
In data 6.7.2021 con comparsa di costituzione e risposta si costituiva la sig.ra Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'appello poiché infondato in fatto e diritto.
In 21.7.2021 con comparsa di costituzione e risposta si costituiva il sig. chiedendo Controparte_2 in via principale di accogliere l'appello e di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado e, in via subordinata, di rigettare la domanda formulata in primo grado dalla sig. CP_1
Resiste all'appello che ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello e, in Controparte_1 subordine, in caso di accoglimento del primo motivo, la pronuncia nel merito a suo favore non ricorrendo i presupposti per la remissione del giudizio al giudice di primo grado.
§ 4 — L'appello è articolato in due motivi.
§ 4.1. - Con il primo motivo gli appellanti deducono la nullità della sentenza di primo grado perché pronunciata nonostante la sussistenza di un evento interruttivo del processo, consistente nella declaratoria della morte di ritualmente effettuata con le note di trattazione scritta per CP_3 l'udienza depositate il 14.9.2020. La rituale dichiarazione eseguita ai sensi dell'art.300 c.p.c. avrebbe determinato di diritto l'interruzione del processo, che tuttavia il primo giudice avrebbe omesso di dichiarare, proseguendo irritualmente l'attività processuale fino alla pronuncia della sentenza.
Tale omissione avrebbe comportato l'impossibilità per gli eredi della de cuius che volessero accettarne l'eredità di costituirsi in giudizio e, di conseguenza, una lesione del diritto al contraddittorio.
Gli appellanti chiedono, pertanto, di dichiararsi la nullità della sentenza impugnata.
Il motivo è infondato.
Le norme che disciplinano l'interruzione del processo sono volte a tutelare la parte nei cui confronti si è verificato l'evento interruttivo, sicché l'irregolare prosecuzione del giudizio, derivante dalla loro inosservanza, può essere fatta valere soltanto da quest'ultima, che dall'evento interruttivo può essere pregiudicata, e non anche dalle altre parti, le quali, non risentendo di alcun pregiudizio, non possono dedurla come motivo di nullità della sentenza pronunciata (così testualmente Cass.n.34867/2022, conforme a n.18804/2021).
Pertanto, la nullità della sentenza di primo grado avrebbe potuto essere fatta valere dagli appellanti solo proponendo l'impugnazione nella qualità di eredi di , posto che la pronuncia in CP_3 essa contenuta è efficace anche nei confronti degli eredi e aventi causa delle parti (art.2909 c.c.).
Essi, invece, non si sono così qualificati e hanno infondatamente prospettato una presunta impossibilità, per i chiamati all'eredità che volessero accettarla – così ponendo implicitamente in dubbio di essere eredi solo perché figli - di costituirsi in giudizio per far valere le loro ragioni.
§ 4.2. Con il secondo motivo gli appellanti censurano la sentenza di primo grado poiché il Tribunale avrebbe errato nell'interpretare i fatti e i documenti. In particolare, deducono l'insussistenza dei requisiti ex art. 2901 c.c.
In primo luogo, gli appellanti deducono che il credito vantato sarebbe generico e, di conseguenza, non sarebbe attuale, liquido ed esigibile e pertanto non tutelabile a mezzo di un'azione revocatoria.
In secondo luogo, sostengono che l'attrice non avrebbe provato che l'atto fosse dolosamente preordinato a pregiudicare il soddisfacimento del credito e, pertanto, sarebbe insussistente l'elemento soggettivo.
Infine, concludono sostenendo che l'atto dispositivo non avrebbe comportato alcuna lesione della garanzia patrimoniale atteso che il patrimonio residuo, come avrebbero dimostrato in primo grado a mezzo di una visura catastale, sarebbe stato sufficiente per soddisfare il credito vantato dalla sig.ra
CP_1
Il motivo è infondato. È vero che il credito risarcitorio di cui è titolare nei confronti di Controparte_1 CP_2
è ancora illiquido, ciò tuttavia non ne impedisce la tutela ex art.2901 c.c., esperibile, come
[...] recita la norma, anche per i crediti soggetti a termine o condizione, quindi ancora non esigibili e addirittura eventuali e, per costante giurisprudenza, anche per i crediti litigiosi. Il fatto che il credito sia ancora illiquido non significa che possa al momento della liquidazione essere ritenuto inesistente e, se anche così fosse, si tratterebbe di un credito non differente da qualunque altro credito litigioso.
Il giudice di primo grado ha sufficientemente motivato sul punto e gli appellanti non si confrontano con le ragioni esposte e i consolidati principi giurisprudenziali citati, per cui la censura si configura anche come inammissibile per difetto di specificità.
Quanto all'elemento soggettivo, di nuovo gli appellanti ignorano la motivazione dell'accertamento compiuto dal tribunale, che ha avuto a oggetto la mera consapevolezza della dannosità dell'atto per le ragioni dei creditori dell'alienante, sufficiente in considerazione dell'anteriorità del credito rispetto all'atto. Anche questa censura è quindi inammissibile per difetto di specificità. Infine, quanto al carattere pregiudizievole della donazione per le ragioni creditorie della CP_1 occorre evidenziare che, trattandosi atto dispositivo che ha ridotto sensibilmente la componente immobiliare del patrimonio del debitore, quella più facilmente aggredibile con un'eventuale azione esecutiva, gravava sulle parti dell'atto impugnato l'onere di dimostrare che il patrimonio residuo del donante fosse sufficiente a soddisfare, con tranquillante certezza, il credito di cui era chiesta tutela ex art.2901 c.c.. Non risulta che tale onere sia stato assolto e l'atto di appello nemmeno indica quali siano i beni immobili, e di quale valore, di proprietà di su cui l'appellata potrebbe Controparte_2 agire in via esecutiva.
§ 5. – L'appello va quindi respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano secondo i valori medi di cui al D.M.n.55/14 per le cause di valore indeterminabile i media complessità, salvo il valore minimo per la fase di trattazione che ha avuto minimo svolgimento.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di
Latina n. 1686/2020, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così decide:
1. rigetta l'appello;
2. condanna , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_2
a rifondere a le spese processuali di questo grado di giudizio,
[...] Controparte_1 che liquida per compensi in € 10.313,00 oltre spese generali ex art.2 D.M.n.55/14 i.v.a. e c.a.p. come per legge;
3. dichiara che vi sono i presupposti per il pagamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR n.115/2002.
Così deciso in camera di consiglio in Roma il 21.2.2025 Il presidente est.
Antonella Izzo