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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 26/03/2025, n. 888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 888 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro –
in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7373/2022 r.g. e vertente
tra
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Messina presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'avv. Antonella Russo, che la rappresenta e difende per procura in atti,
ricorrente
e
(c.f. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Catania presso lo studio dell'avv. Giovanna Caruso che la rappresenta e difende per procura in atti,
resistente
oggetto: impiego pubblico privatizzato – buoni pasto.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 31 dicembre 2022 adiva questo giudice del Parte_1
lavoro e, premesso di lavorare alle dipendenze dell' Controparte_1
dal 20 febbraio 2020 con qualifica di ausiliario specializzato, in servizio presso la struttura
C.T.A. Santa Domenica Vittoria di Messina, con articolazione dell'orario di lavoro secondo turni dalle 7 alle 13:15, dalle 13 alle 20:15 e dalle 20 alle 7:15, sempre superiori alle 6 ore, lamentava di non aver potuto usufruire del servizio mensa, poiché non costituito dall' CP_1
né delle sue modalità sostitutive (buono pasto), in quanto da essa non erogato in favore dei dipendenti turnisti. Chiedeva, pertanto, il riconoscimento del proprio diritto ad usufruire del servizio mensa, nonché, in caso di incompatibilità dell'orario della prestazione lavorativa con quello di apertura della mensa, alle sue modalità sostitutive (buono pasto o suo controvalore in denaro, pari a 4,13 euro per ogni turno eccedente le sei ore), con condanna dell' al CP_1
pagamento in proprio favore della complessiva somma di 2.808,40 euro, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento del danno per aver dovuto provvedere a proprie spese al pasto in occasione dei turni eccedenti già svolti dal mese di marzo 2020 e fino alla data di deposito del ricorso.
Nella resistenza dell'Azienda convenuta, sostituita l'udienza del 25 marzo 2025 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- E' ormai ius receptum in tema di pubblico impiego privatizzato che il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce un'erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore;
esso è dunque strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono (v.
Cass. n. 23255/2023, n. 9206/2023, n. 32113/2022, n. 15629/2021 e n. 5547/2021).
Nella specie, l'art. 29 del ccnl 20 settembre 2001, integrativo del CCNL Sanità 7 aprile
1999, dispone che “
1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a trenta minuti.
4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare L.
10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di L. 2000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile”.
Tale disposizione è stata poi modificata, nei commi 1 e 4, dall'art. 4 del CCNL 31 luglio
2009 (biennio economico 2008-2009), nel senso che “
1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori.
4. Le
Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un
2 valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile”.
Quanto alla “particolare articolazione dell'orario” di cui al comma 2 del richiamato art. 29 c.c.n.l. integrativo, la S.C. ha ritenuto che un chiaro indice interpretativo possa trarsi dalla disposizione di cui al successivo comma 3, secondo cui il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro e il tempo a tal fine impiegato è rilevato con i normali strumenti di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti.
Da questa, invero, si ricava che la fruizione del pasto - e il connesso diritto alla mensa o al buono pasto - è prevista nell'ambito di un intervallo non lavorato;
diversamente, non potrebbe esercitarsi alcun controllo sulla sua durata. Di qui il rilievo dell'art. 8 D.Lgs. n. 66/2003
(Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro e, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.
Dunque, la consumazione del pasto e il conseguente diritto alla mensa sono collegati alla pausa di lavoro e avvengono nel corso della stessa, a prescindere dal fatto che questa avvenga in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o in fasce per le quali il pasto possa essere consumato prima dell'inizio del turno.
Alla medesima conclusione si giunge anche esaminando l'inciso “compatibilmente con le risorse disponibili” di cui al comma 1 dell'art. 29 CCNL 2001 come modificato dall'art. 4 del CCNL 2009. Essendo la ratio dell'istituto quella di assicurare ai lavoratori che devono osservare particolari turni di servizio la possibilità di consumare il pasto sul luogo di lavoro, la compatibilità con le risorse finanziarie disponibili non può intendersi come condizione ostativa all'esercizio del diritto stesso. Se ne conclude che il richiamo può intendersi riferito solo alla concreta effettività della mensa, ma non anche all'esercitabilità del diritto in generale e dunque all'esercizio dello stesso con modalità sostitutive (buoni pasto).
Ciò posto, l'articolazione in turni della prestazione di lavoro svolta dalla ricorrente non è stata contestata dall'Azienda, la quale si è limitata a negare il diritto della lavoratrice a fruire della pausa, in quanto dipendente turnista, nonché l'insostenibilità per il bilancio aziendale dell'enorme aggravio di spesa che comporterebbe il riconoscimento in favore di tutti i turnisti del buono pasto;
questioni che, come sopra meglio precisato, non incidono sul riconoscimento
3 del diritto del dipendente alla pausa e, dunque, all'esercizio del diritto anche con modalità sostitutive.
L ha, inoltre, prodotto copia del regolamento per la fruizione del servizio CP_1
sostitutivo di mensa, approvato con deliberazione n. 1357 del 16 marzo 2000, con il quale, data l'indisponibilità dell' a provvedere in via diritta all'istituzione del servizio mensa, il CP_1
relativo diritto dei dipendenti è stato garantito attraverso il ricorso alle modalità sostitutive
(buono pasto), con erogazione dello stesso in favore dei soli “dipendenti il cui orario di servizio risulta articolato con rientri pomeridiani ed in particolare coloro i quali articolano l'orario di servizio su cinque giorni lavorativi con due rientri pomeridiani e per i giorni di effettiva presenza” (art. 2).
Ne consegue che ha diritto all'erogazione del buono pasto per ogni turno Parte_1
eccedente le sei ore, utilizzabile per la ristorazione esterna al termine dell'orario di lavoro o per acquistare un pasto da consumare nei momenti di attesa.
Dai fogli presenza in atti risulta, poi, che nel periodo marzo 2020 – dicembre 2022 la ricorrente ha svolto n. 489 turni eccedenti le sei ore, per i quali ha, dunque, diritto al risarcimento del danno per aver dovuto provvedere a proprie spese al pasto.
L va, quindi, condannata ad erogare in suo favore il buono pasto (quale CP_2
modalità sostitutiva del servizio mensa) per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore, atteso il divieto di monetizzazione di cui al richiamato art. 29, e a corrisponderle, a titolo risarcitorio, la somma di 2.019,57 euro (tenuto conto del numero di turni eccedenti risultati dai fogli presenza e del costo unitario del pasto, pari a 4,13 euro a carico della datrice di lavoro), il tutto oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo senza cumulo in applicazione dell'art. 22, comma 36, l. n. 724/1994, applicabile anche ai crediti risarcitori (v. Cass. n. 13624/2020).
3.- Le ragioni della decisione giustificano la compensazione per ¼ delle spese del giudizio, che per il resto seguono la soccombenza e ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i. si liquidano, tenuto conto della natura e del valore e applicando i minimi in considerazione della serialità, in complessivi 984,75 euro, oltre accessori, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa:
1) dichiara il diritto di all'erogazione del buono pasto per ogni turno Parte_2
lavorativo eccedete le sei ore, quale modalità sostituiva del servizio mensa;
2) condanna l' corrisponderle la somma di 2.019,57, oltre la maggior CP_2
somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, a titolo di
4 risarcimento del danno subito per aver dovuto provvedere a proprie spese al pasto in occasione dei turni eccedenti svolti nel periodo marzo 2020-dicembre 2022;
3) condanna, altresì, detta al pagamento di ¾ delle spese del giudizio, liquidati CP_1
in 984,75 euro, oltre spese generali, iva e cpa, distratte in favore del procuratore antistatario in epigrafe indicato;
compensa il resto.
Messina, 26.3.2025
Il Giudice del Lavoro
Valeria Totaro
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