TRIB
Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 13/03/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3232/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice designato dott.ssa Michela Grillo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3232 del ruolo generale per l'anno 2022, discussa e decisa, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'udienza cartolare del 13 marzo 2025 e vertente
TRA
, nato in [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in VIA ROMA 5 03035 FONTANA LIRI, presso lo studio dell'Avv. CHIAPPELLI
ALESSANDRO che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Sora n. 144 del 16.11.2021 depositata il 7.3.2022.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 13.3.2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 22 L. 689/1981 proponeva opposizione dinanzi al Giudice Parte_1
di Pace di Sora avverso il verbale di contestazione n. 211555333 elevato dalla Legione Carabinieri
Lazio Stazione Strangolalli, in data 6.9.2019, con il quale gli veniva contestata la violazione dell'art. 141 co. 3 e 8 C.d.S. poiché il giorno 14.8.2019 alle ore 2:30 in Arpino, via Pietro EN, in qualità di conducente del veicolo W-Golf tg. FB536ME ometteva di regolare adeguatamente la velocità in un tratto di strada in curva di notte, priva di illuminazione, con contestuale
1 N. 3232/2022 R.G.
comminazione della sanzione pecuniaria di euro 116,00, oltre alla sanzione accessoria della decurtazione di n. 5 punti dalla patente
Si costituiva in giudizio il Prefetto di chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Il Giudice di Pace di Sora con sentenza n. 141 depositata in data 07/03/2022 rigettava l'opposizione, confermando il suddetto verbale di contestazione e la sanzione pecuniaria ivi comminata.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso in appello chiedendo Parte_1
preliminarmente la sospensione del procedimento, in attesa della definizione del procedimento penale, ex art. 24 L. 689/1981, e nel merito lamentando: 1) l'erronea interpretazione delle risultanze istruttorie;
2) l'erroneità della sentenza per aver posto a fondamento della decisione gli accertamenti effettuati dagli agenti verbalizzanti ex post, successivamente al sinistro, pur non essendo tali circostanze provate ed attribuendo alle stesse efficacia privilegiata, omesso assolvimento dell'onere probatorio in capo all'ente; 3) la contraddittorietà della motivazione.
In conclusione, l'appellante chiedeva, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento dell'opposizione.
Non si costituiva in giudizio l'appellata e all'udienza del 13/03/2025 ne veniva dichiarata la contumacia.
Respinta l'istanza di sospensione - da intendersi proposta ex art. 295 c.p.c.-, all'udienza del
19/02/2025, celebrata in modalità cartolare, la causa è stata decisa mediante deposito della sentenza, previa concessione di un termine per note conclusionali.
Preliminarmente deve evidenziarsi come nel caso di specie non sussistano i presupposti per sospendere il presente giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (secondo cui “il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa”), poiché tale fattispecie riguarda l'ipotesi, non ricorrente nel caso in esame, in cui il giudice non può decidere nel merito perché una questione pregiudiziale deve essere decisa in altra sede con efficacia di giudicato e con priorità rispetto all'accertamento del rapporto pregiudicato.
Ciò posto, come noto, l'art. 24 co. 1, L. 681/1981 dispone: “Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato, e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è pure competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa.”.
L'art. 221 Codice della Strada dispone parallelamente che “
1. Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato e per questa non sia stato
2 N. 3232/2022 R.G.
effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è anche competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa”.
Il combinato disposto di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 220 Codice della Strata, da collocare in una fase antecedente – da un punto di vista procedurale – rispetto alle norme sopra citate, dispone che, quando da una violazione prevista dal Codice della Strada deriva un reato contro la persona,
l'agente o l'organo accertatore ha l'obbligo di darne notizia al pubblico ministero, ai sensi del comma 1 dell'art. 220 del Codice della Strada. Ove l'autorità giudiziaria dovesse ravvisarvi solo una violazione amministrativa, gli atti dovranno essere rimessi all'ufficio o al comando che ha comunicato la notizia di reato, perché si proceda contro il trasgressore, andandosi a radicare in tal caso la competenza in capo al giudice civile che conoscerà della sola violazione e della eventuale conseguente sanzione amministrativa. In altri termini, le determinazioni in ordine alla violazione amministrativa sono da attribuire alla sfera di competenza del Pubblico Ministero (e quindi del giudice penale) solo ove venga ravvisata un'ipotesi di rilevanza penale altrimenti dovendo, in caso contrario, gli atti essere restituiti perché si proceda civilmente contro il trasgressore.
Tali norme disciplinano quindi la connessione obiettiva di una violazione amministrativa con un reato, devolvendo al giudice penale anche la competenza sull'illecito amministrativo nei casi in cui l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato. Le previsioni della legge n. 689/1981, emanate nella vigenza del vecchio codice di procedura penale, risultano confermate anche dopo l'entrata in vigore del nuovo c.p.p., le cui disposizioni di attuazione fanno salve le norme "che prevedono la competenza del giudice penale in ordine a violazioni connesse a fatti costituenti reato" (art. 210).
Pertanto, nel quadro delineato dal legislatore del 1981 esistono due fondamentali modalità di applicazione della sanzione amministrativa: una principale da parte della pubblica amministrazione ed una residuale ad opera dell'autorità giudiziaria competente ad accertare il reato connesso con una violazione amministrativa.
Orbene, secondo la giurisprudenza di legittimità, “Quando la competenza per l'irrogazione di una sanzione amministrativa è devoluta al giudice penale per obiettiva connessione con un reato ai sensi dell'art. 24 legge n. 689 del 1981, resta precluso fin dall'origine ogni potere sanzionatorio della P.A., con la conseguenza che, una volta emessa dall'Autorità amministrativa l'ordinanza - ingiunzione per il pagamento della sanzione, il giudice investito della relativa opposizione non può declinare la propria competenza in relazione alla supposta originaria competenza del giudice penale ad irrogare la sanzione, ma deve decidere sull'opposizione e, ove ritenga che sussistano i presupposti di cui al citato art. 24 legge n. 689 del 1981, revocare l'opposta ordinanza per
3 N. 3232/2022 R.G.
incompetenza originaria della P.A. ad emetterlo” (cfr. Cass. Sez. 1, 12/04/2000, n. 4638; Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 8532 del 22/06/2001; v. anche Cass. Sez. 2, 27/02/2023, n. 5846 che, in tema di violazione del codice della strada, ha precisato che “in caso di infrazione connessa ad un procedimento penale pendente al tempo dell'elevazione del verbale di contestazione, ove la predetta infrazione costituisca l'antecedente logico per l'esistenza del reato, è competente ad irrogare la sanzione amministrativa il giudice penale, in forza degli artt. 24 della l. n. 689 del 1981 e 221 del codice della strada”).
Tale incompetenza originaria è rilevabile d'ufficio (cfr. “In tema di opposizione a sanzioni amministrative, il giudice è tenuto a rilevare "ex officio" soltanto l'incompetenza assoluta dell'autorità amministrativa che abbia emesso, senza averne alcun potere, l'ordinanza-ingiuntiva opposta, poiché solo in tal caso difetta in radice il potere sanzionatorio in concreto esercitato dall'autorità predetta e l'incompetenza si risolve nel difetto di uno degli elementi costitutivi della fattispecie sanzionatoria. In ogni altro caso di incompetenza, spetta, invece, alla parte sollevare la relativa eccezione e fornirne la dimostrazione puntuale, in ottemperanza ai normali criteri di ripartizione dell'onere della prova, poiché il vizio non attiene alla titolarità in astratto del potere sanzionatorio, ma soltanto al suo corretto esercizio in concreto.” (Cass. Sez. 2, 15/07/2020, n.
15043; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17569/2021).
Tanto chiarito, nel caso di specie, dagli atti risulta che il ricorrente è stato rinviato a giudizio in ordine al reato di cui agli artt. 41, co. 1, 589 bis, co. 1, 7 e 8 c.p., per aver cagionato la morte di
, nonché lesioni personali gravi a e Persona_1 Persona_2 Parte_2 CP_2
, in quanto nel percorrere la via Pietro EN (SP232 Carnello-Collecarino-Arpino) con
[...]
direzione di marcia Arpino/Sora, alle ore 2:00, alla guida dell'autovettura WGolf tg. FB536ME, sulla quale viaggiavano quali passeggeri , che sedeva sul sedile anteriore destro, Persona_1 nonché , e , all'altezza di una curva volgente a Persona_3 Parte_2 Controparte_2
sinistra, per colpa consistita in imprudenza e imperizia nonché nella violazione delle norme di cui agli artt. 140, co. 1 e 141, co. 1, 2 e 3 del d.lgs. 285/1992, omettendo di regolare la velocità in corrispondenza di una curva, su manto stradale reso bagnato dalla pioggia e in orario notturno così da compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile, perdeva il controllo del veicolo, deviava verso destra rispetto al proprio senso di marcia, fuoriusciva dalla sede stradale ed andava a collidere con violenza con la sezione anteriore spigolare destra dell'autovettura contro un tombino cementizio sopra elevato rispetto al piano di calpestio (cfr. decreto che dispone il giudizio, in atti).
4 N. 3232/2022 R.G.
Dal capo di imputazione è evidente dunque la sussistenza, nel caso in oggetto, di una connessione obiettiva tra l'accertamento della violazione e l'esistenza del reato. Infatti,
l'accertamento della violazione amministrativa di cui all'art. 141 C.d.s. è idonea a costituire l'antecedente logico-necessario per l'esistenza del reato, potendo essere dipeso il sinistro anche dalla non moderata velocità adottata dal conducente, ragion per cui la verifica della sussistenza dell'illecito amministrativo viene, nel caso di specie, ad assumere un carattere di necessaria pregiudizialità (per l'appunto, sul piano logico giuridico) in relazione all'oggetto delle indagini penali e della conseguente decisione del giudice penale competente (cfr. Cass. Sez. 2, 27/02/2023,
Cass. n. 22362/2006, Cass. n. 18276/2017 e Cass. n. 30319/2017).
Ne consegue che ai sensi dell'art. 24 L. 689/1981 e degli artt. 220 e 221 C.d.S., in pendenza del procedimento penale (anche nella fase delle indagini preliminari), sussistendo la competenza del giudice penale per l'irrogazione della sanzione amministrativa, il provvedimento applicativo della sanzione amministrativa deve essere revocato per incompetenza originaria della pubblica amministrazione. Ciò in virtù del principio generale in base al quale, quando la competenza per l'irrogazione di una sanzione amministrativa è devoluta al giudice penale ai sensi delle citate disposizioni, per la connessione tra illecito amministrativo e illecito penale, resta precluso fin dall'origine ogni potere sanzionatorio della P.A. e, con esso, lo svolgimento di qualsiasi attività preordinata (come quella di accertamento di possibili infrazioni amministrative) a tal fine.
Resta, poi, devoluta all'autorità giudiziaria penale, nel caso in cui definisca il giudizio penale con una decisione assolutoria, rimettere - ove ne ravvisi i presupposti - gli atti all'ufficio o comando che aveva comunicato la notizia di reato perché – pur in presenza di una sopravvenuta pronuncia penale nei sensi appena indicati ed essendo divenuta l'autorità amministrativa nuovamente competente - proceda per eventuali violazioni amministrative che si fossero eventualmente configurate, riattivando il procedimento sanzionatorio amministrativo a carico di chi potesse essere ritenuto responsabile di siffatte violazioni (cfr. Cass. n. 14829/2006).
In conclusione, in accoglimento dell'appello, va annullato il verbale di contestazione impugnato.
In virtù della complessità e peculiarità delle questioni esaminate, si ravvisa la sussistenza di gravi e giuste ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando, così provvede:
5 N. 3232/2022 R.G.
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla il verbale di contestazione n. 211555333 elevato dalla Legione Carabinieri Lazio Stazione Strangolalli, in data 6.9.2019 per incompetenza originaria della P.A.;
2) compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
Così deciso in Cassino il 13 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Michela Grillo
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice designato dott.ssa Michela Grillo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3232 del ruolo generale per l'anno 2022, discussa e decisa, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'udienza cartolare del 13 marzo 2025 e vertente
TRA
, nato in [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in VIA ROMA 5 03035 FONTANA LIRI, presso lo studio dell'Avv. CHIAPPELLI
ALESSANDRO che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Sora n. 144 del 16.11.2021 depositata il 7.3.2022.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 13.3.2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 22 L. 689/1981 proponeva opposizione dinanzi al Giudice Parte_1
di Pace di Sora avverso il verbale di contestazione n. 211555333 elevato dalla Legione Carabinieri
Lazio Stazione Strangolalli, in data 6.9.2019, con il quale gli veniva contestata la violazione dell'art. 141 co. 3 e 8 C.d.S. poiché il giorno 14.8.2019 alle ore 2:30 in Arpino, via Pietro EN, in qualità di conducente del veicolo W-Golf tg. FB536ME ometteva di regolare adeguatamente la velocità in un tratto di strada in curva di notte, priva di illuminazione, con contestuale
1 N. 3232/2022 R.G.
comminazione della sanzione pecuniaria di euro 116,00, oltre alla sanzione accessoria della decurtazione di n. 5 punti dalla patente
Si costituiva in giudizio il Prefetto di chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Il Giudice di Pace di Sora con sentenza n. 141 depositata in data 07/03/2022 rigettava l'opposizione, confermando il suddetto verbale di contestazione e la sanzione pecuniaria ivi comminata.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso in appello chiedendo Parte_1
preliminarmente la sospensione del procedimento, in attesa della definizione del procedimento penale, ex art. 24 L. 689/1981, e nel merito lamentando: 1) l'erronea interpretazione delle risultanze istruttorie;
2) l'erroneità della sentenza per aver posto a fondamento della decisione gli accertamenti effettuati dagli agenti verbalizzanti ex post, successivamente al sinistro, pur non essendo tali circostanze provate ed attribuendo alle stesse efficacia privilegiata, omesso assolvimento dell'onere probatorio in capo all'ente; 3) la contraddittorietà della motivazione.
In conclusione, l'appellante chiedeva, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento dell'opposizione.
Non si costituiva in giudizio l'appellata e all'udienza del 13/03/2025 ne veniva dichiarata la contumacia.
Respinta l'istanza di sospensione - da intendersi proposta ex art. 295 c.p.c.-, all'udienza del
19/02/2025, celebrata in modalità cartolare, la causa è stata decisa mediante deposito della sentenza, previa concessione di un termine per note conclusionali.
Preliminarmente deve evidenziarsi come nel caso di specie non sussistano i presupposti per sospendere il presente giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (secondo cui “il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa”), poiché tale fattispecie riguarda l'ipotesi, non ricorrente nel caso in esame, in cui il giudice non può decidere nel merito perché una questione pregiudiziale deve essere decisa in altra sede con efficacia di giudicato e con priorità rispetto all'accertamento del rapporto pregiudicato.
Ciò posto, come noto, l'art. 24 co. 1, L. 681/1981 dispone: “Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato, e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è pure competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa.”.
L'art. 221 Codice della Strada dispone parallelamente che “
1. Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato e per questa non sia stato
2 N. 3232/2022 R.G.
effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è anche competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa”.
Il combinato disposto di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 220 Codice della Strata, da collocare in una fase antecedente – da un punto di vista procedurale – rispetto alle norme sopra citate, dispone che, quando da una violazione prevista dal Codice della Strada deriva un reato contro la persona,
l'agente o l'organo accertatore ha l'obbligo di darne notizia al pubblico ministero, ai sensi del comma 1 dell'art. 220 del Codice della Strada. Ove l'autorità giudiziaria dovesse ravvisarvi solo una violazione amministrativa, gli atti dovranno essere rimessi all'ufficio o al comando che ha comunicato la notizia di reato, perché si proceda contro il trasgressore, andandosi a radicare in tal caso la competenza in capo al giudice civile che conoscerà della sola violazione e della eventuale conseguente sanzione amministrativa. In altri termini, le determinazioni in ordine alla violazione amministrativa sono da attribuire alla sfera di competenza del Pubblico Ministero (e quindi del giudice penale) solo ove venga ravvisata un'ipotesi di rilevanza penale altrimenti dovendo, in caso contrario, gli atti essere restituiti perché si proceda civilmente contro il trasgressore.
Tali norme disciplinano quindi la connessione obiettiva di una violazione amministrativa con un reato, devolvendo al giudice penale anche la competenza sull'illecito amministrativo nei casi in cui l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato. Le previsioni della legge n. 689/1981, emanate nella vigenza del vecchio codice di procedura penale, risultano confermate anche dopo l'entrata in vigore del nuovo c.p.p., le cui disposizioni di attuazione fanno salve le norme "che prevedono la competenza del giudice penale in ordine a violazioni connesse a fatti costituenti reato" (art. 210).
Pertanto, nel quadro delineato dal legislatore del 1981 esistono due fondamentali modalità di applicazione della sanzione amministrativa: una principale da parte della pubblica amministrazione ed una residuale ad opera dell'autorità giudiziaria competente ad accertare il reato connesso con una violazione amministrativa.
Orbene, secondo la giurisprudenza di legittimità, “Quando la competenza per l'irrogazione di una sanzione amministrativa è devoluta al giudice penale per obiettiva connessione con un reato ai sensi dell'art. 24 legge n. 689 del 1981, resta precluso fin dall'origine ogni potere sanzionatorio della P.A., con la conseguenza che, una volta emessa dall'Autorità amministrativa l'ordinanza - ingiunzione per il pagamento della sanzione, il giudice investito della relativa opposizione non può declinare la propria competenza in relazione alla supposta originaria competenza del giudice penale ad irrogare la sanzione, ma deve decidere sull'opposizione e, ove ritenga che sussistano i presupposti di cui al citato art. 24 legge n. 689 del 1981, revocare l'opposta ordinanza per
3 N. 3232/2022 R.G.
incompetenza originaria della P.A. ad emetterlo” (cfr. Cass. Sez. 1, 12/04/2000, n. 4638; Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 8532 del 22/06/2001; v. anche Cass. Sez. 2, 27/02/2023, n. 5846 che, in tema di violazione del codice della strada, ha precisato che “in caso di infrazione connessa ad un procedimento penale pendente al tempo dell'elevazione del verbale di contestazione, ove la predetta infrazione costituisca l'antecedente logico per l'esistenza del reato, è competente ad irrogare la sanzione amministrativa il giudice penale, in forza degli artt. 24 della l. n. 689 del 1981 e 221 del codice della strada”).
Tale incompetenza originaria è rilevabile d'ufficio (cfr. “In tema di opposizione a sanzioni amministrative, il giudice è tenuto a rilevare "ex officio" soltanto l'incompetenza assoluta dell'autorità amministrativa che abbia emesso, senza averne alcun potere, l'ordinanza-ingiuntiva opposta, poiché solo in tal caso difetta in radice il potere sanzionatorio in concreto esercitato dall'autorità predetta e l'incompetenza si risolve nel difetto di uno degli elementi costitutivi della fattispecie sanzionatoria. In ogni altro caso di incompetenza, spetta, invece, alla parte sollevare la relativa eccezione e fornirne la dimostrazione puntuale, in ottemperanza ai normali criteri di ripartizione dell'onere della prova, poiché il vizio non attiene alla titolarità in astratto del potere sanzionatorio, ma soltanto al suo corretto esercizio in concreto.” (Cass. Sez. 2, 15/07/2020, n.
15043; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17569/2021).
Tanto chiarito, nel caso di specie, dagli atti risulta che il ricorrente è stato rinviato a giudizio in ordine al reato di cui agli artt. 41, co. 1, 589 bis, co. 1, 7 e 8 c.p., per aver cagionato la morte di
, nonché lesioni personali gravi a e Persona_1 Persona_2 Parte_2 CP_2
, in quanto nel percorrere la via Pietro EN (SP232 Carnello-Collecarino-Arpino) con
[...]
direzione di marcia Arpino/Sora, alle ore 2:00, alla guida dell'autovettura WGolf tg. FB536ME, sulla quale viaggiavano quali passeggeri , che sedeva sul sedile anteriore destro, Persona_1 nonché , e , all'altezza di una curva volgente a Persona_3 Parte_2 Controparte_2
sinistra, per colpa consistita in imprudenza e imperizia nonché nella violazione delle norme di cui agli artt. 140, co. 1 e 141, co. 1, 2 e 3 del d.lgs. 285/1992, omettendo di regolare la velocità in corrispondenza di una curva, su manto stradale reso bagnato dalla pioggia e in orario notturno così da compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile, perdeva il controllo del veicolo, deviava verso destra rispetto al proprio senso di marcia, fuoriusciva dalla sede stradale ed andava a collidere con violenza con la sezione anteriore spigolare destra dell'autovettura contro un tombino cementizio sopra elevato rispetto al piano di calpestio (cfr. decreto che dispone il giudizio, in atti).
4 N. 3232/2022 R.G.
Dal capo di imputazione è evidente dunque la sussistenza, nel caso in oggetto, di una connessione obiettiva tra l'accertamento della violazione e l'esistenza del reato. Infatti,
l'accertamento della violazione amministrativa di cui all'art. 141 C.d.s. è idonea a costituire l'antecedente logico-necessario per l'esistenza del reato, potendo essere dipeso il sinistro anche dalla non moderata velocità adottata dal conducente, ragion per cui la verifica della sussistenza dell'illecito amministrativo viene, nel caso di specie, ad assumere un carattere di necessaria pregiudizialità (per l'appunto, sul piano logico giuridico) in relazione all'oggetto delle indagini penali e della conseguente decisione del giudice penale competente (cfr. Cass. Sez. 2, 27/02/2023,
Cass. n. 22362/2006, Cass. n. 18276/2017 e Cass. n. 30319/2017).
Ne consegue che ai sensi dell'art. 24 L. 689/1981 e degli artt. 220 e 221 C.d.S., in pendenza del procedimento penale (anche nella fase delle indagini preliminari), sussistendo la competenza del giudice penale per l'irrogazione della sanzione amministrativa, il provvedimento applicativo della sanzione amministrativa deve essere revocato per incompetenza originaria della pubblica amministrazione. Ciò in virtù del principio generale in base al quale, quando la competenza per l'irrogazione di una sanzione amministrativa è devoluta al giudice penale ai sensi delle citate disposizioni, per la connessione tra illecito amministrativo e illecito penale, resta precluso fin dall'origine ogni potere sanzionatorio della P.A. e, con esso, lo svolgimento di qualsiasi attività preordinata (come quella di accertamento di possibili infrazioni amministrative) a tal fine.
Resta, poi, devoluta all'autorità giudiziaria penale, nel caso in cui definisca il giudizio penale con una decisione assolutoria, rimettere - ove ne ravvisi i presupposti - gli atti all'ufficio o comando che aveva comunicato la notizia di reato perché – pur in presenza di una sopravvenuta pronuncia penale nei sensi appena indicati ed essendo divenuta l'autorità amministrativa nuovamente competente - proceda per eventuali violazioni amministrative che si fossero eventualmente configurate, riattivando il procedimento sanzionatorio amministrativo a carico di chi potesse essere ritenuto responsabile di siffatte violazioni (cfr. Cass. n. 14829/2006).
In conclusione, in accoglimento dell'appello, va annullato il verbale di contestazione impugnato.
In virtù della complessità e peculiarità delle questioni esaminate, si ravvisa la sussistenza di gravi e giuste ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando, così provvede:
5 N. 3232/2022 R.G.
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla il verbale di contestazione n. 211555333 elevato dalla Legione Carabinieri Lazio Stazione Strangolalli, in data 6.9.2019 per incompetenza originaria della P.A.;
2) compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
Così deciso in Cassino il 13 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Michela Grillo
6