Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/02/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1233/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta da:
Dott. Margherita Monte - Presidente
Dott. Anna Mantovani - Consigliera rel
Dott. Francesca Vullo - Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado d'appello sub RG 1233/2024
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA A. Parte_1 P.IVA_1
STOPPANI N.6 22017 MENAGGIO presso lo studio dell'avv. LAMANNA DANIELE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1 P.IVA_2
NIGUARDA 39 23017 MORBEGNO presso lo studio dell'avv. PONCETTA ROBERTO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATO
Oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
NELL'INTERESSE DELL' APPELLANTE:
Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,
NEL MERITO: in parziale riforma della sentenza n. 1215/2023 emessa dal Tribunale di Como, depositata in data 02/11/2023, ferma l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto di appalto con conseguente condanna alla restituzione alla parte attrice dell'acconto di Euro 9.467,20, fermo il rigetto della domanda di risarcimento del danno per il ritardo nella consegna dei lavori, rigettare la domanda di condanna al risarcimento dei danni di Euro 26.616,30 oltre IVA per i motivi di cui in premessa e per l'effetto disporre che la controparte provveda alla restituzione dell'eventuale somma non dovuta che l'appellante è stato costretto a versare maggiorata degli interessi legali dalla domanda al saldo. Con riforma della statuizione di primo grado e quale motivo espresso di impugnativa, condannare la parte appellata al pagamento di spese, diritti ed onorari di tutti gradi di giudizio in virtù del principio della soccombenza.
IN SUBORDINE: in parziale riforma della sentenza n. 1215/2023 emessa dal Tribunale di Como, depositata in data 02/11/2023, ferma l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto di appalto con conseguente condanna alla restituzione alla parte attrice dell'acconto di Euro 9.467,20, fermo il rigetto della domanda di risarcimento del danno per il ritardo nella consegna dei lavori, dichiarare la non debenza della I.V.A. sulla domanda di condanna al risarcimento di Euro 26.616,30 per i motivi di cui in premessa e per l'effetto disporre che la controparte provveda alla restituzione dell'eventuale somma non dovuta che l'appellante è stato costretto a versare maggiorata degli interessi legali dalla domanda al saldo.
SEMPRE IN SUBORDINE dichiarare la compensazione integrale delle spese per entrambi i giudizi.
IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede ed insiste per l'ammissione di prova per interrogatorio formale e per testi sulle seguenti circostanze:
1. Vero che il contratto di appalto dell'8 gennaio 2021 intercorso tra la in qualità di Committente) e la (Appaltatore) prevedeva CP_1 Parte_1
l'intervento di sabbiatura, soffiatura, verniciatura con mano di antiruggine, secondo mano di smalto epossidico e mano di finitura di numero quattro campate adibite alla fase di essiccatura dei masselli prodotti;
2. Vero che i lavori di cui al contratto di appalto dell'8 gennaio 2021 iniziavano il giorno
13 gennaio 2021 come da accordi tra le parti;
3. Vero che i lavori di cui al contratto di appalto dell'8 gennaio 2021 terminavano il giorno 1° febbraio 2021; 4. Vero che il lavoro di trattamento delle strutture metalliche delle quattro campate di cui al contratto di appalto dell'8 gennaio 2021 richiedeva l'intervento con smerigliatrice rimuovere la ruggine maggiormente presente nelle parti più alte delle campate;
5. Vero che dal mese di gennaio 2021 e sino al 15 febbraio 2021 l'attività produttiva di masselli della era sospesa;
6. Vero che sino al 1° Parte_2 febbraio 2021, data della conclusione dei lavori ad opera della presso l'azienda Parte_1 [...]
era in corso la manutenzione degli impianti di produzione e, pertanto, l'attività produttiva era CP_1
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sospesa;
7. Vero che la produzione dei masselli della avviene in altri locali (altro CP_1 capannone) rispetto a quello dove è presente l'impianto di essiccatura;
8. Vero che il capannone dove sono presenti le quattro campate oggetto di intervento di è dotato di ulteriori Parte_1 venticinque campate per l'essiccatura dei masselli;
9. Vero che la già dal febbraio 2021, CP_1 utilizzava le campate oggetto di intervento di per l'essiccatura dei masselli. Parte_1
NELL'INTERESSE DELL' APPELLATO:
- respingere, poiché infondato in fatto e diritto, l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 1215/2023 del Tribunale di Como pubblicata il 02.11.2023; confermarsi per l'effetto le statuizioni di cui ai capi impugnati di condanna della medesima a Parte_1 corrispondere a titolo risarcitorio alla la somma di € 26.616,30 – ma con Controparte_1
IVA esclusa - ovvero a quella diversa ritenuta di giustizia, nonché a rifondere le spese di lite e per la consulenza tecnica come ivi liquidate;
- condannare parte appellante alla rifusione delle spese e del compenso professionale anche del secondo grado del giudizio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente procedimento ha ad oggetto l'appello avverso la sentenza del tribunale di Como n.
1215/2023, che ha accolto la domanda svolta da nei confronti di Controparte_1 [...]
dichiarando la risoluzione del contratto di appalto stipulato tra le parti, avente ad Parte_1 oggetto opere di verniciatura di scaffalature della committente, per inadempimento dell'appaltatrice, con condanna della stessa alla restituzione dell'acconto pagato (€ 9.467,20), e condanna al risarcimento dei danni per l'importo di € 26.616,30 oltre Iva. Con la sentenza appellata, il tribunale Contr ha rigettato altra voce di richiesta risarcitoria avanzata da e ha posto le spese di lite e di ATP
a carico della soccombente . Parte_1
I fatti e le allegazioni delle parti:
Contr Con il contratto per cui è causa, aveva commissionato a la realizzazione di Parte_1 opere di sabbiatura, stesura di preparato antiruggine e di verniciatura finale di una scaffalatura metallica presente nel proprio capannone industriale, come da proposta contrattuale (doc. 1 di parte appellante). Dopo la realizzazione dell'opera e il pagamento del primo acconto per € 9.467,20, la committente rilevava la presenza di vizi, che contestava all'appaltatrice, e che venivano dalla stessa Contr riconosciuti. A fronte della richiesta di di restituzione dell'acconto ricevuto, proponeva Pt_1
l'effettuazione di un nuovo intervento sulle celle, proposta che veniva rifiutata.
Contr quindi instaurava procedimento per ATP, all'esito del quale il CTU attestava la presenza “su tutte le porzioni metalliche oggetto dell'intervento di verniciatura” del distacco della vernice e dell'efflorescenza con sottostante formazione della ruggine, e indicava che per l'eliminazione dei difetti riscontrati era necessario “il rifacimento completo dell'intero ciclo di lavorazione”, il tutto per un costo complessivo di € 26.616,30 (IVA esclusa).
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UDF quindi introduceva il presente giudizio, chiedendo la risoluzione del contratto per inadempimento, la restituzione dell'importo pagato, oltre il risarcimento dei danni nella misura indicata dal CTU per il rifacimento integrale dell'opera. Chiedeva altresì la rifusione delle spese di
CTU, e il risarcimento di ulteriori danni in ragione del pregiudizio sofferto per effetto del ritardo di due settimane nell'ultimazione dei lavori da parte dell'appaltatrice, quantificati in € 49.211,40.
Nella propria costituzione, contestava l'avversa domanda, in quanto da parte sua Parte_1 sarebbe stata data da subito la disponibilità ad intervenire in garanzia, e il rifiuto da parte della committenza aveva precluso l'attività eliminatoria. Contestava altresì le domande risarcitorie, in quanto la richiesta di pagamento dell'importo per effettuare a regola d'arte le lavorazioni già commissionate con il contratto di cui è stata chiesta la risoluzione non sarebbe giustificato, dato che il CTU non ha ravvisato danni al materiale o alle strutture che siano state causate da e che Pt_1 abbiano aggravato le condizioni delle strutture su cui deve essere svolta la lavorazione. Deduceva Contr che il riconoscimento di tale voce di risarcimento in capo ad avrebbe per effetto che il trattamento delle strutture metalliche, ammalorate già prima dell'intervento di tanto da Pt_1 richiedere lavori di manutenzione straordinaria, verrebbero interamente pagate dalla stessa.
Resisteva anche alla domanda di rifusione delle spese di ATP, che si sarebbe rivelato inutile in presenza del riconoscimento dei vizi.
Contestava altresì la sussistenza e la prova delle altre voci risarcitorie, in quanto nessun danno da Contr ritardo sarebbe ravvisabile in capo a
La sentenza appellata:
Il Tribunale di Como, ritenuta la gravità dell'inadempimento da parte di , accoglieva la Pt_1 domanda di risoluzione del contratto, con condanna alla restituzione dell'acconto ricevuto di €
9.467,20.
Quanto alle domande risarcitorie, accoglieva la domanda di risarcimento del danno in misura pari all'importo per il rifacimento dell'opera a regola d'arte, come quantificato dal CTU (€ 26.616,30).
Condannava alla rifusione delle spese di lite dell'ATP e delle spese di CTU. Pt_1
Rigettava la ulteriore domanda di risarcimento dei danni per € 49.211,40, per insussistenza della prova in ordine al danno da ritardo nella consegna dell'opera. Poneva le spese di lite a carico della parte convenuta.
L'appello:
Contr Ha proposto appello non censurando la sentenza nella parte in cui ha accolto la domanda di risoluzione del contratto e di restituzione dell'acconto ricevuto, e lamentando unicamente l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno corrispondente all'importo necessario per il completo rifacimento dell'opera.
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Deduce l'appellante che, una volta pronunciata la risoluzione del contratto con restituzione del prezzo, erroneamente sarebbe stato riconosciuto a titolo di risarcimento del danno l'ulteriore importo pari a quanto il CTU ha ritenuto necessario per il rifacimento dell'opera, dato che il CTU si
è limitato a quantificare l'importo necessario per effettuare ex novo l'opera già commissionata a
, senza evidenziare alcun danno alle strutture provocato dall'intervento di e che debba Pt_1 Pt_1 essere eliminato. La pronuncia del Tribunale avrebbe l'effetto di far conseguire al danneggiato una res qualitativamente migliore rispetto a quella anteriore all'appalto, con opere nuove senza alcun costo.
censura altresì la statuizione sulle spese, poste integralmente a proprio carico, nonostante la Pt_1 soccombenza dell'attrice in ordine alla domanda risarcitoria per € 49.211,40, e nonostante la stessa si fosse resa disponibile alla restituzione dell'acconto già alla prima udienza, e tale richiesta è stata rigettata.
Contr Si è costituita opponendosi all'accoglimento dell'appello, sostenendo che correttamente la voce risarcitoria è stata riconosciuta in suo favore, in ragione del fatto che si tratterebbe dei costi necessari per l'eliminazione dei vizi, come indicato nella CTU.
Opinione della Corte:
1. Il primo motivo di appello, con cui l'appellante si duole dell'accoglimento della domanda di risarcimento del danno inflitta in relazione ai costi, come quantificati dal CTU, necessari per emendare i vizi dell'opera realizzata, è fondato e deve essere accolto.
Invero, l'equivoco che sorregge la condanna di cui si duole l'appellante, è costituito dal fatto che il
CTU ha riferito che, per emendare i vizi dell'opera affidata in appalto a , è necessario Pt_1
l'integrale rifacimento della commessa. La questione, pertanto, è stata trattata, sia dal CTU che dal giudice, come una domanda risarcitoria diretta ad ottenere l'eliminazione dei vizi.
In realtà, nel caso di specie, pur definendo tale voce quale importo necessario all'eliminazione dei vizi, il CTU ha indicato, nella descrizione dello stesso, proprio le stesse opere che erano oggetto del Contr contratto stipulato tra e , e che ha mal eseguito. Poiché dunque è pacifico che Pt_1 Pt_1 quello che ha fatto deve essere integralmente rifatto, non ha diritto a percepire alcun Pt_1 Pt_1 compenso, dato che il contratto deve essere risolto. In questo quadro, quale sia l'importo necessario Contr per effettuare ciò che non ha fatto, non è rilevante, dato che si tratta di una spesa che Pt_1 avrebbe dovuto comunque sostenere, per ottenere la prestazione che aveva commissionato
(inutilmente) a . Pt_1
Si osserva, infatti, che né il CTU né la parte appellata hanno mai sostenuto che sia necessaria una qualche attività per rimuovere quanto mal eseguito da . La descrizione delle opere necessarie Pt_1
“all'eliminazione dei vizi”, infatti, corrisponde voce per voce a quanto commissionato a , Pt_1 niente di più. Il CTU computa (doc. 11, pag 6) infatti sabbiatura, mano di antiruggine e mano di smalto, come previsto nel preventivo di . Pt_1
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Dunque, non si tratta di una voce di danno, ma solo dell'indicazione dell'importo necessario per realizzare quanto commissionato a (con un contratto poi risolto) e non per emendare i vizi Pt_1 dell'opera dalla stessa in sostanza non realizzata.
Né può ritenersi, come argomentato dall'appellata solo negli scritti conclusivi, che quanto meno la differenza tra l'importo pattuito con (€ 16.000,00) e quanto indicato dal CTU (€ 26.616,30), Pt_1 costituisca danno, per il fatto che la realizzazione a regola d'arte potrebbe avere un costo maggiore rispetto al pattuito. Invero, anche sotto questo profilo nulla è stato dedotto per consentire di ricostruire tale differenza in termini di danno (quale potrebbe darsi se fosse subentrato un rialzo del costo dei materiali o della mano d'opera, o circostanze simili), e dunque tale maggior importo costituisce unicamente la differenza tra un contratto più vantaggioso, e, plausibilmente, un altro meno vantaggioso, senza che ciò integri un effettivo danno imputabile a . Pt_1
Pertanto, la sentenza deve essere riformata, nel senso per cui la condanna al pagamento dell'importo di € 26.616,30 non può essere riconosciuto, con conseguente condanna della parte appellata alla restituzione all'appellante di quanto percepito in eccesso in esecuzione della sentenza di primo grado.
2. Circa la regolazione delle spese di lite, l'accoglimento dell'appello comporta necessariamente una nuova disciplina delle spese dell'intero giudizio.
Contr Deve rilevarsi che, rispetto alla domanda inizialmente svolta da questa è risultata vittoriosa solo in misura inferiore all'azionato, e dunque risulta corretta una parziale compensazione delle spese, da quantificarsi in base allo scaglione applicato dal giudice di primo grado, nella misura del Contr 50%, con condanna di alla rifusione a del residuo 50%, secondo la liquidazione di cui Pt_1 in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva espletata e delle questioni trattate.
Tale criterio di ripartizione delle spese deve essere applicato anche alle spese di ATP, dato che l'accertamento svolto in quella sede ha giovato solo in parte alle ragioni della parte attrice (anche in considerazione del fatto che la sussistenza dei vizi non era mai stata contestata da , anche Pt_1 prima del giudizio). Circa tali spese, resta ferma la liquidazione di cui alla sentenza di primo grado.
Nulla si dispone circa l'onere delle spese di CTU stabilito in primo grado, dato che non vi è espressa censura sul punto.
PQM
La Corte
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1215/2023 del Tribunale di Como, così provvede:
1) In parziale riforma, esclude la condanna emessa nei confronti di al Parte_1 pagamento dell'importo di € 26.616,30 oltre Iva di cui al capo 2 della sentenza appellata;
2) Conferma nel resto;
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3) Condanna alla restituzione di quanto percepito in eccesso in Controparte_1 esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dal giorno del pagamento al saldo;
4) Compensa le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio tra le parti, comprese le spese di difesa nell'ATP nella misura del 50%, e condanna alla rifusione a Parte_1 del residuo 50%, spese liquidate per l'intero sia per il primo grado, che per CP_2 la procedura di ATP come da sentenza di primo grado, e per il presente grado per l'intero in complessivi € 6.500,00, oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e c.n.p.a.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 06/02/2025
La Consigliera est La Presidente
Anna Mantovani Margherita Monte
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