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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/10/2025, n. 8898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8898 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona del dott Michele D'Auria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al R.G. n. 11883/2024 degli affari civili contenziosi ed avente ad oggetto Altri istituti e leggi speciali
TRA
Avv. Aurelia DE NUNZIO, nata a [...], il [...], C.F.:
, con Studio in Napoli Centro Direzionale Isola A3 che C.F._1 sta personalmente in Giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 86 c.p.c,, come in atti. ATTRICE CONTRO
, nella persona del Ministro p.t. elettivamente Controparte_1 domiciliato ex lege presso Avvocatura dello Stato Via Diaz 11 CF
, come in atti P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
Conclusioni parte attrice: Si chiede la riforma e/o modifica del decreto di liquidazione notificato in data 14.05.24, emesso dal Tribunale di Napoli 1 sezione penale GM Dott. Vastola nel proc. n. 10441/18 RGNR liquidando gli importi già richiesti nella istanza di liquidazione presentata, ossia quelli previsti dalla nota spese n.5 competenza TRIBUNALE (Protocollo Tribunale di Napoli)
€ 1.500,00 oltre 15 % spese generali, IVA e CPA come per legge, ovvero in Co subordine si chiede applicare altra nota spese che la Ill.ma riterrà di giustizia ovvero, in via ulteriormente gradata, applicare gli onorari previsti dalle suindicate tabelle ministeriali di euro, o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, il tutto nei limiti di euro 2.188,68 Con vittoria di spese ed onorari di giudizio anche per il presente procedimento, con iva cpa e spese generali al 15% come per legge.
PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice proponeva innanzi a questo Giudice opposizione al decreto di liquidazione dei compensi per la difesa d'ufficio in relazione al decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione IW3820605 emesso dal tribunale di Napoli 1 sezione penale G.M. Dott. Vastola il 14.05.2024 ed in pari data notificato.
A supporto della domanda assumeva che:
-1. Era stata nominata Difensore di Ufficio del Sig. Parte_1 nel procedimento N. 18362/2015 RGNR;
-2. veniva emesso in data 22.03.2017 il Decreto di citazione innanzi al Tribunale di Napoli 1 sezione GM Dr Pellecchia per l'udienza del 15.10.2018;
-3. all'udienza del 15.10.2018 veniva dichiarata l'assenza del Sig. , Pt_1 la causa veniva ulteriormente rinviata al 03.06.2019 – 27.01.2020 -20.04.2020 per rinotifica ad altro imputato. L'udienza del 20.04.2020 veniva rinviata di ufficio a causa dell'emergenza covid, e pertanto in data 25.11.2020 veniva notificato al difensore di ufficio il differimento al 31.05.2021 sia in proprio che ex art. 157 comma 8 bis c.p
-4. Venivano celebrate innanzi al Tribunale di Napoli 1 Sezione penale le ulteriori Udienze: 31.05.2021, 31.01.3022, 31.10.2022, 15.05.23.
-5. all'Udienza del 31.05.2021 il Tribunale pur qualificando il Sig. Pt_1 come deceduto, in luogo di assente o presente, non provvedeva allo stralcio e definizione della sua posizione, proseguendo il dibattimento;
-6. il difensore di ufficio, pertanto, continuava, come dovuto, il suo mandato difensivo officioso, presenziando a tutte le successive udienze;
-7. all'esito dell'ultima Udienza del 15.05.2023 il Giudice dichiarava il NLP perché il reato estinto per intervenuto remissione della querela ed accettazione per tutti gli imputati compreso il Sig. Pt_1
-8. a seguito di verifiche presso il Comune di Pietrastornina (AV) veniva confermata che il Sig. era deceduto in Napoli il 03.10.2018 e che nel Pt_1 registro cartaceo dell'atto integrale di nascita non risultano eredi
-9. la ricorrente, dato il decesso del patrocinato e la non trasmissibilità dell'obbligazione agli eredi (CFR. CASS. SEZ. 4 SENT. N. 26655/08 E COMBINATO DISPOSTO ART 188 COMMA C.P. E SENT. CORTE COST N. 98/98), tra l'altro non indicati nell'atto integrale di nascita, depositava in data 05.06.2023 istanza di liquidazione, mezzo portale IW3820605 dei compensi come difensore C.F._2 di ufficio
-10. in data 14.05.2024 veniva notificato il Decreto di rigetto della predetta istanza di liquidazione, emesso dal Tribunale Ordinario di Napoli 1 sezione penale G.M. dott. Vastola, nell'ambito del giudizio R.G.N.R: n. 18362/2015 – n. 10441/2018 RG, contro cui la ricorrente sollevava la presente opposizione. Fissata l'udienza di comparizione ex art. 281 undecies cpc all'udienza del 17.01.2025 veniva dichiarata al contumacia del convenuto ministero e all'udienza del 03.10.2025 la causa era trattenuta in decisione.
*****
Il ricorso in opposizione al Decreto di liquidazione degli onorari spettante al difensore di ufficio, oggi disciplinato dal combinato disposto dell'art. 170 del D.P.R. 115/2002 e dell'art. 15 del D.Lgs. 150/2011 è un rito sommario di cognizione speciale, e pertanto non può considerarsi un atto di impugnazione, ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il Giudice adito ha il potere - dovere di verificare la correttezza di detta liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell'istante e di regolare le spese secondo il principio della soccombenza. Ne discende che la valutazione del Giudice del procedimento di opposizione non è limitata alla verifica della correttezza formale del Decreto opposto, ma investe anche la correttezza sostanziale della liquidazione, ben potendo quindi supplire alle eventuali carenze motivazionali del Decreto di liquidazione, e senza che ciò determini l'illegittimità della decisione che in tale sede ponga rimedio con le proprie motivazioni alle carenti indicazioni del primo Giudice. (Cass. civ. Sez. VI - 2, Ord., (ud. 19-10-2017) 22-01-2018, n. 1470).
L'impugnato decreto reca la seguente motivazione: “visto che l'Avv. Aurelia De Nunzio risulta essere stata nominata di ufficio ex art 97 comma 1 c.p.p. già con Decreto di citazione a Giudizio che è del 27.03.2017. Visto che l'imputato è deceduto in data 03.10.2018, come si evince dalla documentazione allegata. Visto che nel caso di specie gli eredi sono chiamati a rispondere i compensi per l'attività effettuata, perché nominato prima del decesso. Rigetta l'istanza”.
A tal riguardo, La Corte Costituzionale (Sent. n. 98 del 06.04.1998) ha dichiarato l'illegittimità del comma 2 dell'art 188 c.p. nella parte in cui non prevede la non trasmissibilità agli eredi dell'obbligo di rimborsare le spese del processo penale. Infatti, l'art. 188 comma 2 c.p.p., oggetto di censura Costituzionale, in tema di spese di rimborso del mantenimento del condannato prevede che l'obbligazione non si estende alla persona civilmente responsabile, e non si trasmette all'erede del condannato.
In ossequio al disposto di cui all'art. 31 disp. Att. c.p. secondo cui “l'attività del difensore di ufficio è in ogni caso retribuita”, nonché alla luce degli artt. 32 e 32 bis disp. Att. c.p., recepiti dagli artt. 116 e 117 DPR 115/02 e art 36 Cost. lo Stato surroga il difensore nel suo credito verso il soggetto patrocinato.
L'opposizione è pertanto fondata, ed al ricorrente andrà liquidato il compenso per l'attività difensionale prestata. In applicazione dei valori minimi di cui al DM 55/2014 e D.M. n. 147 del 13/08/2022, e applicate tutte le riduzioni previste, esso andrà così determinato: Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) Competenza: Tribunale monocratico Fase di studio della controversia, valore minimo: € 237,00 + Fase istruttoria e/o dibattimentale, valore minimo: € 567,00 + Fase decisionale, valore minimo: € 709,00 = Totale Compenso tabellare (valori minimi) € 1.513,00
A detrarre: Riduzione di 1/3 su € 1.513,00 per gratuito patrocinio (art. 106 bis Dpr 115/02) € -504,33 Compenso al netto delle riduzioni € 1.008,67
Le spese ed onorari di lite della presente procedura, si liquidano ex D.M. 55/2014 e seguiranno la soccombenza. Considerata l'assenza di particolari questioni di fatto e diritto, nonché l'assenza di istruttoria, anche in ragione della contumacia di parte resistente, sarà applicata su detta liquidazione la riduzione del 30%. Vengono perciò così liquidate: Onorari (valore fino ad Euro 1.100,00): Fase di studio della controversia: € 66,00; Fase introduttiva: € 66,00; Fase decisionale: € 100,00 per un totale degli onorari pari ad € 232,000 a cui va detratta riduzione del 30% pari ad € 162,40, per un totale complessivo liquidato pari ad € 186,76.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra domanda eccezione o deduzione, così provvede:
-A) Accoglie la domanda.
-B) per l'effetto: dispone la riforma del decreto di liquidazione notificato in data 14.05.24, emesso dal Tribunale di Napoli 1 sezione penale GM Dott. Vastola nel proc. n. 10441/18 RGNR liquidando l'importo di € 1.008,67 oltre iva cpa e spese generali al 15% come per legge in favore del Difensore di Ufficio richiedente (Avv. Aurelia De Nunzio).
-C) Condanna il , nella persona del al Controparte_1 CP_3 pagamento delle spese di lite della presente procedura che vengono liquidate in
€ 186,76, oltre rimborso forf. 15%, oltre cassa e IVA se dovuta, in favore dell'Avv. Aurelia De Nunzio.
Così deciso in Napoli, 08/10/2025
Il Giudice Dott. Michele D'Auria