Trib. Velletri, sentenza 23/12/2025, n. 2020
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Sentenza 23 dicembre 2025

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  • Accolto
    Svolgimento mansioni superiori

    Il Tribunale ha ritenuto che l'attività svolta dal ricorrente, implicante l'utilizzo di un automezzo IVECO DAILY munito di pala meccanica per la raccolta e costipazione dei rifiuti, non consista in operazioni elementari ma richieda una preparazione professionale specifica, rientrando quindi nel livello 3 del CCNL. L'utilizzo del predetto automezzo è considerato attività qualitativamente prevalente rispetto alla raccolta porta a porta.

  • Accolto
    Differenze retributive per mansioni superiori

    In conseguenza del riconoscimento del diritto al superiore inquadramento al livello 3, il Tribunale ha liquidato in via equitativa le differenze retributive per il periodo dal 1.08.2017 al 31.10.2023 in euro 9.500,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, e ha riconosciuto il diritto alle differenze maturate successivamente e in costanza di rapporto.

  • Accolto
    Ricalcolo TFR per mansioni superiori

    Il Tribunale ha riconosciuto il diritto del ricorrente al ricalcolo del TFR in misura corrispondente alle maggiori retribuzioni spettanti in relazione alle mansioni superiori svolte e al superiore livello di inquadramento.

  • Accolto
    Obbligo di regolarizzazione contributiva

    Il Tribunale ha dichiarato l'obbligo della parte convenuta di provvedere alla regolarizzazione della posizione contributiva previdenziale della parte ricorrente, nei limiti indicati in motivazione (ossia per il periodo dal 18.06.2019 ad oggi).

  • Accolto
    Differenze retributive per mansioni superiori

    Il Tribunale ha condannato la parte convenuta al pagamento delle differenze retributive quantificate in euro 9.500,00 per il periodo dal 1.08.2017 al 31.10.2023, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

  • Rigettato
    Eccezione di prescrizione quinquennale

    Il Tribunale ha rigettato l'eccezione di prescrizione, ritenendo che, poiché i crediti sono sorti dopo il 18 luglio 2007 e il rapporto di lavoro è in corso, la prescrizione non è mai iniziata a decorrere.

  • Accolto
    Eccezione di prescrizione quinquennale contributiva

    Il Tribunale ha accolto parzialmente l'eccezione, dichiarando l'intervenuta prescrizione del diritto alla regolarizzazione contributiva previdenziale per i contributi non versati anteriormente al 18.06.2019, ma riconoscendo il diritto alla regolarizzazione per il periodo successivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Velletri, sentenza 23/12/2025, n. 2020
    Giurisdizione : Trib. Velletri
    Numero : 2020
    Data del deposito : 23 dicembre 2025

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