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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 22/03/2025, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA Presidente rel.
Patrizia NIGRI Giudice
Anna CARBONARA Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2540 del
R.G. 2022, avente ad oggetto cessazione degli effetti civili
del matrimonio,
T R A
rappresentato e difeso dall'Avv. Guelfo Parte_1
Stefania, come da procura in atti,
ATTORE
E
rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Stefanelli Rosa, come da procura in atti
CONVENUTA
NONCHE'
1 IL PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale,
INTERVENUTO EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.04.2022, , Parte_1 premesso di aver contratto matrimonio concordatario in
Statte (TA) in data 15.06.2002 con , che Controparte_1 dalla loro unione erano nati i figli e Persona_1 [...]
, rispettivamente il 05.10.2022 ed il 22.11.08 e Per_2 che con decreto del 02.07.2021 era stata omologata la separazione consensuale, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorsi i termini di legge e non essendo, nelle more, intervenuta alcuna forma di riconciliazione;
dedotto il proprio stato di disoccupazione, chiedeva revocarsi il contributo al mantenimento statuito in favore della figlia maggiorenne a suo dire, Persona_1 economicamente indipendente, con conferma delle restanti condizioni omologate in sede di separazione consensuale.
Costituitasi in giudizio, la convenuta non si opponeva alla domanda di divorzio, contestando le ulteriori richieste formulate dalla controparte;
negava, in particolare, la presunta autosufficienza economica acquisita dalla figlia maggiorenne ed evidenziava, di contro, il disinteresse per le esigenze di vita dei figli del il quale aveva Pt_1 mancato di versare puntualmente il contributo per il loro mantenimento;
lamentava, infine, di non aver potuto cercare un'attività lavorativa a causa delle condizioni di salute del figlio minore e, per tali motivi, Persona_2 chiedeva al Tribunale di riconoscerle il diritto alla percezione dell'assegno divorzile.
2 Adottati i provvedimenti presidenziali, con sentenza non definitiva n. 747/2023 il Tribunale di Taranto pronunziava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo, con separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio per le domande accessorie.
Rimessa la causa innanzi all'istruttore, concessi i termini di cui all'art. 183, VI co. c.p.c., con ordinanza dell'1.02.2024 venivano disposte “ indagini generali sui reali redditi, sui patrimoni (mobiliari, immobiliari e di capitale) e sull'effettivo tenore di vita di
[...]
. Parte_1
Acquisite le informative richieste, all'udienza del
30.10.2024 la causa veniva riservata per la decisione del
Collegio con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Passando all'esame delle problematiche riservate alla presente fase del giudizio, occorre in primo luogo affrontare la questione relativa all'assegno divorzile richiesto dalla convenuta.
Ritiene a tal proposito opportuno il collegio rammentare il più recente orientamento del Supremo Collegio che nella sentenza n. 16705/2020 ha ribadito i propri (ormai consolidati) principi in tema di assegno di divorzio, osservando che “all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo
3 conto delle aspettative professionali sacrificate. La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma
6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno”.
Ciò premesso, va evidenziato che, alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, escluso ormai ogni possibile riferimento al pregresso “tenore di vita endoconiugale”, non sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di divorzio richiesto dalla convenuta, atteso che dall'istruttoria espletata non è emersa la “inadeguatezza” dei mezzi economici a sua disposizione.
Occorre a tal proposito considerare che, in sede di separazione consensuale, la ha rinunziato CP_1 espressamente ad ogni richiesta economica nei confronti del marito, ritenendo quindi di essere economicamente indipendente, e che dalla cessazione della convivenza coniugale, risalente all'anno 2021, risultano decorsi ulteriori quattro anni, lasso temporale utile per consentirle di rafforzare la propria autonomia.
4 In tale periodo, la resistente, pur essendo priva di assegno di mantenimento, ha dimostrato nei fatti di essere in grado di provvedere a sé stessa dando prova di potersi sostenere autonomamente.
Ritiene nella sostanza il Tribunale che la situazione economica della convenuta non possa in alcun modo definirsi non adeguata.
La convenuta non ha inoltre fornito nel corso del giudizio alcuna prova in ordine a particolari “aspettative professionali” cui abbia dovuto rinunziare nel corso del matrimonio in ragione del particolare contributo fornito nella realizzazione della vita familiare;
né appaiono forniti riscontri con riferimento ad eventuali rinunzie a possibili evoluzioni migliorative attribuibili al suo ruolo assunto in famiglia.
Non vi è inoltre riscontro agli atti che il eserciti Pt_1 attività lavorative di particolare rilevanza e/o redditività, tali da comprovare la sussistenza tra gli ex coniugi di una significativa sperequazione economica (v. relazione Guardia di Finanza depositata in data 20.03.2024).
Non sussistono pertanto i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di divorzio formulata dalla convenuta.
Passando quindi all'esame delle problematiche relative al regime di affidamento e di collocazione del figlio minore il Collegio, attenendosi al costante Persona_2 insegnamento del S.C. secondo cui le determinazioni che riguardano i figli minori devono tendere al perseguimento del loro interesse materiale e morale ed ispirarsi all'esigenza di garantire che essi conservino con ciascuno dei genitori un rapporto paritetico e continuativo e ricevano da entrambi cura, assistenza, educazione ed istruzione, ritiene di dover regolare l'affidamento del minore in conformità alla soluzione preferenziale sancita dall'art. 5 155 c.c. nel testo modificato dalla legge 8.2.2006 n. 54, applicabile alle cause di divorzio, non essendovi ragioni che inducano a ritenere inopportuna, sconsigliabile o non praticabile l'esperienza dell'affidamento cosiddetto condiviso.
Confermato il regime di affidamento, è altresì opportuno confermare il consolidato e risalente regime di prevalente convivenza del figlio con la madre, non sussistendo motivi per modificare un assetto di vita e di relazioni che, in assenza di contestazioni delle parti, appare corrispondere agli interessi del minore.
Allo stesso modo, appare opportuno confermare la regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario prevista in sede di separazione consensuale, atteso che la disciplina ivi prevista garantisce una corretta dinamica dei rapporti tra padre e figlio.
Per quanto riguarda gli aspetti economici del divorzio, occorre osservare che il , sin dalla memoria ex art Pt_1
183 VI co, n.1, c.p.c. (depositata in data 27.04.2023) ha insistito per la conferma dei provvedimenti della separazione con riferimento al contributo statuito per il mantenimento dei figli;
ciò premesso, la previsione della somma mensile di euro 400,00, in ragione di euro 200,00 per ciascuno dei figli, deve ritenersi ancora congrua ed adeguata in rapporto alle condizioni economiche degli ex coniugi nonché in rapporto all'età ed alle esigenze di vita e di relazione della prole.
Così come già previsto in sede di separazione, il , Pt_1 dovrà inoltre contribuire in ragione della metà al pagamento delle spese sanitarie e scolastiche ed a quelle di natura straordinaria che dovessero occorrere nell'interesse dei figli, tali intendendosi gli esborsi che non sono legati
6 alle comuni e ricorrenti esigenze della vita quotidiana, ma ad evenienze di carattere eccezionale ed imprevedibile.
In considerazione della materia del contendere, appare equo disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa promossa da nei confronti di Parte_1 CP_1
, ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione
[...]
disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda formulata dalla convenuta con riferimento al riconoscimento in suo favore dell'assegno di divorzio;
2) affida il figlio minore ad entrambi i Persona_2
genitori, confermando la sua collocazione presso il domicilio materno ed il diritto di visita in vigore;
3) pone a carico del l'obbligo di corrispondere Pt_1
alla la somma mensile di euro 400,00 per il CP_1
mantenimento dei figli, in ragione di euro 200,00 per ciascuno di essi;
oltre alla rivalutazione Istat ed al
50% delle spese straordinarie;
4) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Taranto il 17.03.2025.
Il Presidente estensore
dott. Martino Casavola
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