Art. 2. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, complessivamente valutato in lire 23.000 milioni, di cui lire 5.750 milioni per il 1987, lire 11.500 milioni per il 1988 e lire 5.750 milioni per il 1989, si provvede per il 1987 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Partecipazione a Banche e Fondi nazionali ed internazionali" e per il 1988 e per il 1989 utilizzando il medesimo accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa per il Ministero del tesoro per il 1988.
2. Agli eventuali maggiori oneri derivanti da sfavorevoli oscillazioni delle quotazioni del cambio lira-dollaro si provvede, in considerazione della natura degli oneri stessi, mediante corrispondente prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Agli eventuali maggiori oneri derivanti da sfavorevoli oscillazioni delle quotazioni del cambio lira-dollaro si provvede, in considerazione della natura degli oneri stessi, mediante corrispondente prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.