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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 09/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 9 del mese di gennaio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal dott. Valerio Brecciaroli, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 1966/2020 R.G.
E' comparso, per parte opponente, l'avv. Francesco Longo, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
E' comparso, per parte opposta, l'avv. Mauro Salvadore, per delega dell'avv. Coronati, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Il Giudice
Dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il Giudice esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.
Valerio Brecciaroli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1966/2020 R.G., promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Damiano Parte_1 C.F._1
Micali e dall'avv. Francesco Longo, opponente contro
HDI Assicurazioni s.p.a. (p. iva , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Coronati, opposta TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 29 maggio 2020, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 540/2020 del 7 aprile 2020, con il quale il Tribunale di
Messina gli aveva ingiunto il pagamento della somma di € 15.864,04, oltre interessi e spese della fase monitoria, in favore di HDI Assicurazioni s.p.a., quale indennizzo corrisposto da quest'ultima a in forza della polizza assicurativa n. 4177 stipulata a copertura del rischio derivante Controparte_1
dal mancato pagamento delle rate del contratto di finanziamento con delegazione di pagamento n.
1024394 sottoscritto in data 31 ottobre 2012 dall'odierno opponente.
In particolare, l'opponente ha eccepito: a) l'inammissibilità dell'azione di surrogazione ex art. 1916 c.c. svolta da HDI Assicurazioni s.p.a., trattandosi di un'assicurazione a favore del mutuatario, che non assume la qualifica di terzo responsabile ma di beneficiario;
b) la vessatorietà della clausola contrattuale che attribuisce alla compagnia assicurativa il diritto di surrogarsi alla finanziaria, nonché, in caso di qualificazione della domanda come azione di rivalsa, la carenza dei presupposti soggettivi per l'esercizio della stessa;
c) la violazione dell'art. 39 del D.P.R. n. 180/1950, per esser stato il contratto di finanziamento in oggetto stipulato con entro il termine di Controparte_1
quattro anni dalla sottoscrizione di un precedente contratto di credito con cessione del quinto della stipendio (n. 152853 dell'01.06.2010); d) l'errato quantum debeatur per violazione dell'art. 125 sexies T.U.B.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 8 marzo 2021, si è costituita in giudio
HDI Assicurazioni s.p.a., la quale ha contestato la fondatezza dell'opposizione, chiedendone il rigetto con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, all'esito della quale il Giudice ha pronunciato la seguente sentenza.
L'opposizione a decreto ingiuntivo è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Nel giudizio che si instaura all'esito di opposizione a decreto ingiuntivo, le parti, pur risultando processualmente invertite, conservano la loro posizione sostanziale (ossia il creditore opposto deve considerarsi attore in senso sostanziale e il debitore opponente convenuto di fatto), con la TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
conseguente permanenza dei rispettivi oneri probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c., che, in costanza di azione per inadempimento contrattuale, postula che sia il creditore opposto a dover provare l'esistenza del contratto, oltre che allegare l'inadempimento del debitore, incombendo su quest'ultimo l'onere di allegare e di provare l'esatto adempimento dell'obbligazione posta a suo carico. In tema di responsabilità contrattuale è, infatti, pacifico l'orientamento giurisprudenziale per il quale colui che agisce per l'adempimento ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, potendo anche solamente allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte mentre è onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533; Cass. Civ., sez. III, 20.01.2015 n. 826;
Cass. Civ., sez. II, 12.6.2018 n. 15328).
Ciò posto, nel caso di specie, deve ritenersi che HDI Assicurazioni s.p.a., ricorrente in monitorio e attore in senso sostanziale, abbia assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante, allegando il contratto di finanziamento sottoscritto dall'opponente, la polizza collettiva n. 4177 stipulata con in data 2 aprile 2012 (nonché le relative Condizioni generali di contratto), nonché Controparte_1
documentazione attestante l'avvenuta escussione della polizza da parte di e il Controparte_1
pagamento effettuato in favore di quest'ultima della somma che avrebbe dovuto Parte_1
versare a saldo residuo del finanziamento ricevuto.
Preme, pertanto, evidenziare che non può condividersi l'eccezione svolta dall'opponente solo con le note conclusionali depositate in data 30 dicembre 2024, per la quale la società opposta non avrebbe fornito prova del proprio diritto di credito per non aver depositato la polizza assicurativa, ovvero prova che la medesima rientri tra le assicurazioni di cui al ramo 14 del Regolamento ISVAP
n. 29 del 16 marzo 2009, che solo attribuirebbe il diritto di surroga alla compagnia assicurativa.
Va, infatti, considerato che, secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale, “ai fini della surroga ex art. 1916 c.c., l'assicuratore può adempiere l'onere di provare la sua qualità, ed il danno risarcito, mediante la produzione in giudizio della sola quietanza, ove quest'ultima contenga la prova del contratto di assicurazione e l'individuazione del danno medesimo” (Cass. Civ., Sez.
III, 09.09.2015, n. 21811, secondo cui;
conf. Tribunale Agrigento, 04.06.2024, n. 856; Tribunale
Nocera Inferiore, 22.11.2024, n. 2682) e che, in ogni caso, risulta depositato il contratto d'assicurazione stipulato con le cui Condizioni Generali espressamente prevedono Controparte_1
che il medesimo è stipulato a garanzia delle perdite patrimoniali derivanti da insolvenza “ex art. 14, TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
comma 1, Regolamento ISVAP del 16.03.2009 n. 29” e che “la Società, una volta pagato il debito residuo, ha diritto di rivalsa sul Cedente” (art. 1.2).
Non possono, pertanto, sorgere dubbi in ordine alla circostanza che il contratto d'assicurazione stipulato tra e HDI Assicurazioni s.p.a. rientra nell'ambito dei contratti stipulati ai Controparte_1
sensi del D.P.R. n. 180/1950, il cui art. 54 prevede che “le cessioni di quote di stipendio o di salario consentite devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego od altre malleverie che ne assicurino il ricupero nei casi in cui per cessazione o riduzione di stipendio
o salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente non sia, possibile la continuazione dell'ammortamento o il ricupero del residuo credito”, nonché del Regolamento
n. 29 del 16.3.2009, il cui art. 14, comma 1 (essendo il ramo 16 disciplinato dal successivo CP_2
comma 2 e riguardante la diversa circostanza della stipulazione dell'assicurazione da parte del debitore/assicurato), prevede espressamente che “è classificato nel ramo 14 (…) il contratto stipulato da un ente finanziatore autorizzato ad operare, ai sensi di legge, nel settore dei finanziamenti garantiti mediante cessione del quinto dello stipendio in qualità di contraente/assicurato per garantirsi dal rischio di mancato adempimento dell'obbligazione di pagamento da parte del soggetto debitore finanziato” e che “il contratto deve prevedere il pagamento del premio a carico dell'ente finanziatore e può prevedere la surrogazione dell'assicuratore nei diritti e nei privilegi vantati dall'ente nei confronti del debitore inadempiente”.
Nel caso di specie, conformemente alla richiamata disciplina, il contratto di finanziamento stipulato da con espressamente prevede che le garanzie Parte_1 Controparte_1 assicurative, a copertura del rischio di perdita della vita e dell'occupazione, sono sostenute a proprie spese dal finanziatore e che l'intervento dell'assicurazione, nel caso di perdita dell'impiego, determina la surroga della stessa nei diritti di credito del finanziatore, tranne che per il caso di premorienza.
Tanto premesso, ritiene il presente Giudice che correttamente HDI Assicurazioni s.p.a. ha azionato il diritto di surroga di cui all'art. 1916 c.c., emergendo chiaramente dalla richiamate
Condizioni Generali di contratto che il rapporto assicurativo è intercorso tra la società finanziaria e la compagnia assicurativa e che la prima è il “soggetto assicurato” e beneficiario dell'assicurazione in quanto titolare dell'interesse a recuperare la somma concessa a mutuo nel caso di cessazione del rapporto di lavoro del mutuatario, prevedendo espressamente il richiamato art.
1.1 delle Condizioni TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
generai di contratto che “la presente polizza è predisposta a garanzia del rischio di mancato adempimento dell'obbligazione di pagamento da parte del soggetto debitore finanziato in caso di risoluzione definitiva (…) del rapporto di lavoro” e che il medesimo contratto di assicurazione è stipulato “ex art. 14, comma 1, Regolamento ISVAP del 16.03.2009 n. 29”, il quale dispone che il contratto è stipulato dall'ente finanziatore “per garantirsi dal rischio di mancato adempimento dell'obbligazione di pagamento da parte del soggetto debitore finanziato” e che “l'intervento dell'assicurazione, nel caso di perdita dell'impiego, determina la surroga della stessa nei diritti di credito del finanziatore”. Tale soluzione è corroborata, d'altronde, da una interpretazione sistematica del contratto, prevedendo l'art.
1.7 delle Condizioni Generali che “Beneficiario dell'indennizzo previsto dal contratto è, esclusivamente, il Contraente/Assicurato” e l'art.
1.16 che
“nel caso in cui la Società dovesse estinguere il debito contratto dal debitore finanziato, per effetto della presente garanzia, rimane surrogata, ai sensi dell'art. 1916 c.c., in tutto nei diritti del
Contraente/Assicurato verso il debitore finanziato”.
La qualificazione di tale polizza a garanzia dell'interesse della banca legittima, pertanto, il diritto di surroga esercitato dall'opposta in applicazione dell'art. 1916 c.c. secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, la quale, premesso che “la Corte di appello ha correttamente dedotto che (…) che era stato pattuito un diritto di surroga dell'assicuratore verso il finanziato per il caso di inadempimento di quest'ultimo” e che “è di tutta evidenza che questo diritto di surroga non può ritenersi nullo per difetto di causa se si riconosce (…) che esso ha fonte in una assicurazione che è nell'interesse del finanziatore piuttosto che nell'interesse del finanziato”, ha concluso che “deve ritenersi valida la previsione, in tale pattuizione contrattuale, del diritto di surroga, che pure è espressamente previsto a favore dell'assicuratore ed ai danni del finanziato: diritto di surroga che ha la sua causa nella circostanza che l'assicurazione era per l'appunto non già a beneficio del finanziato questo bensì a beneficio del finanziatore” (Cassazione civile sez. III, 28/03/2022, n.
9866; v. anche nella giurisprudenza di merito Tribunale Catania, 01.09.2022, n. 3691; Corte
d'appello Catania, 28.06.2022, n. 1381; Corte d'appello Roma, 14.10.2024, n. 6430; Tribunale
Palermo, 10.10.2024, n. 4875).
Per quanto fin qui dedotto, non appare condivisibile l'eccezione svolta dall'opponente in ordine alla carenza di legittimazione della compagnia assicurativa, la quale non avrebbe titolo per surrogarsi nella ragione di credito di cui al contratto di finanziamento in violazione dell'art. 1916
c.c., non rivestendo il mutuatario la qualifica di terzo responsabile della verificazione del sinistro TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
garantito ma di beneficiario dell'assicurazione, con la precisazione che la responsabilità del mutuatario nei confronti dell'assicurazione (che legittima il diritto di surroga di cui all'art. 1916
c.c.), va individuata non nella perdita del rapporto di lavoro ma nel non aver corrisposto le rate del finanziamento erogato (cfr., Tribunale Firenze, 03.07.2019, n. 2112; conf. Tribunale Torre
Annunziata, 10.01.2018, n. 59).
Va, altresì, rigettata l'eccezione di vessatorietà della clausola che prevede il diritto di surroga dell'assicurazione (art. 3), non potendosi ritenere che la medesima introduca uno squilibrio tra i diritti delle parti (cfr. Corte d'appello Roma, 14.10.2024, n. 6430) ed avendo la Corte di Cassazione osservato che “la clausola di surroga sarebbe vessatoria ove l'assicurazione fosse a vantaggio del debitore finanziato, caso nel quale la surroga vanificherebbe la copertura assicurativa, posto che, tenuto da una parte indenne il debitore delle conseguenze del suo inadempimento, egli sarebbe comunque soggetto, per altra parte, all'azione di surroga”, mentre “ogni sospetto di vessatorietà viene invece meno se si ritiene che il beneficiario dell'assicurazione è il finanziatore e non il finanziato, che dunque, subendo azione di regresso non vede annullati gli effetti della assicurazione” (Cassazione civile sez. III, 28/03/2022, n. 9866).
Non può, altresì, essere accolta l'eccezione di nullità del contratto per violazione dell'art. 39 del
D.P.R. n. 180/1950, alla luce del condivisibile orientamento giurisprudenziale, il quale (richiamata la pronuncia della Cassazione civile sez. un., 19/12/2007, n. 26724 in ordine alla violazione di norme di comportamento), ha evidenziato come “quella desumibile dal D.P.R. n. 180 del 1950, artt. 38 e 39, non sia una invalidità che abbia riflesso sul contratto ma uno strumento di tutela delle ragioni del lavoratore il quale può provvedere anche alla stipula di nuovi contratti di finanziamento mediante la cessione del quinto purché siano eliminati i maggiori costi che derivano dalla mancata possibilità, per il lavoratore stesso, di ammortizzare quelli della precedente cessione”, concludendo che “la ratio delle richiamate disposizioni non consiste nella invalidità del contratto di cessione ai sensi dell'art. 1418 c.c., comma 1, ma nella responsabilità, posta a carico del contraente professionista - intermediario finanziario - di accollarsi i maggiori costi della precedente cessione che non siano stati ammortizzati dal lavoratore per insufficiente decorso del tempo” (Cassazione civile sez. III, 31/05/2021, n. 15099; v. nella giurisprudenza di merito Corte
d'appello Milano, 22.08.2013).
Non può, infine, essere accolta l'eccezione dell'opponente in ordine alla violazione dell'art. 125 sexies TUB, apparendo la medesima generica. La società opposta ha depositato documentazione TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
attestante la quantificazione del credito svolta dalla società finanziatrice, nella quale è espressamente riportata la decurtazione dal totale dovuto della somma di € 2.700,68 in seguito all'estinzione anticipata del rapporto, e tale allegazione non è stata oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente, il quale non ha specificato in che termini vi sarebbe stata una erronea quantificazione del credito (cfr. Corte d'appello Roma, 14.10.2024, n. 6430: “Sostiene poi
l'appellante la violazione dell'art. 125 sexies del tub (…) che stabilisce che in caso di rimborso anticipato il consumatore ha diritto a una riduzione del credito pari a interessi e costi per la vita residua del contratto (…). Anche questi profili di doglianza sono infondati in quanto: (…) b) la restituzione di interessi e spese non maturati è stata effettuata per cui non vi è violazione dell'art.
33 del codice del consumo;
c) l'opponetene non specifica quali maggiori somme avrebbero dovuto essere detratte”).
Alla luce di quanto fin qui dedotto, deve quindi essere confermato il decreto ingiuntivo opposto, da dichiararsi definitivamente esecutivo.
Le spese di giudizio, come liquidate in dispositivo secondo i parametri tra i minimi e i medi di cui al D.M. n. 55/2014, considerato il valore della causa, seguono la soccombenza, con la conseguenza che l'opponente deve essere condannato al pagamento delle medesime nei confronti della società opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
1966/2020 R.G., così provvede:
1. rigetta l'opposizione promossa da e, per l'effetto, conferma e dichiara Parte_1
definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 540/2020, emesso dal Tribunale di Messina in data 7 aprile 2020;
2. condanna parte opponente al pagamento delle spese di giudizio, in favore della banca opposta, liquidate in € 3.500,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, 9 gennaio 2025.
Il Giudice
dott. Valerio Brecciaroli
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 9 del mese di gennaio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal dott. Valerio Brecciaroli, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 1966/2020 R.G.
E' comparso, per parte opponente, l'avv. Francesco Longo, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
E' comparso, per parte opposta, l'avv. Mauro Salvadore, per delega dell'avv. Coronati, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Il Giudice
Dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il Giudice esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.
Valerio Brecciaroli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1966/2020 R.G., promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Damiano Parte_1 C.F._1
Micali e dall'avv. Francesco Longo, opponente contro
HDI Assicurazioni s.p.a. (p. iva , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Coronati, opposta TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 29 maggio 2020, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 540/2020 del 7 aprile 2020, con il quale il Tribunale di
Messina gli aveva ingiunto il pagamento della somma di € 15.864,04, oltre interessi e spese della fase monitoria, in favore di HDI Assicurazioni s.p.a., quale indennizzo corrisposto da quest'ultima a in forza della polizza assicurativa n. 4177 stipulata a copertura del rischio derivante Controparte_1
dal mancato pagamento delle rate del contratto di finanziamento con delegazione di pagamento n.
1024394 sottoscritto in data 31 ottobre 2012 dall'odierno opponente.
In particolare, l'opponente ha eccepito: a) l'inammissibilità dell'azione di surrogazione ex art. 1916 c.c. svolta da HDI Assicurazioni s.p.a., trattandosi di un'assicurazione a favore del mutuatario, che non assume la qualifica di terzo responsabile ma di beneficiario;
b) la vessatorietà della clausola contrattuale che attribuisce alla compagnia assicurativa il diritto di surrogarsi alla finanziaria, nonché, in caso di qualificazione della domanda come azione di rivalsa, la carenza dei presupposti soggettivi per l'esercizio della stessa;
c) la violazione dell'art. 39 del D.P.R. n. 180/1950, per esser stato il contratto di finanziamento in oggetto stipulato con entro il termine di Controparte_1
quattro anni dalla sottoscrizione di un precedente contratto di credito con cessione del quinto della stipendio (n. 152853 dell'01.06.2010); d) l'errato quantum debeatur per violazione dell'art. 125 sexies T.U.B.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 8 marzo 2021, si è costituita in giudio
HDI Assicurazioni s.p.a., la quale ha contestato la fondatezza dell'opposizione, chiedendone il rigetto con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, all'esito della quale il Giudice ha pronunciato la seguente sentenza.
L'opposizione a decreto ingiuntivo è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Nel giudizio che si instaura all'esito di opposizione a decreto ingiuntivo, le parti, pur risultando processualmente invertite, conservano la loro posizione sostanziale (ossia il creditore opposto deve considerarsi attore in senso sostanziale e il debitore opponente convenuto di fatto), con la TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
conseguente permanenza dei rispettivi oneri probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c., che, in costanza di azione per inadempimento contrattuale, postula che sia il creditore opposto a dover provare l'esistenza del contratto, oltre che allegare l'inadempimento del debitore, incombendo su quest'ultimo l'onere di allegare e di provare l'esatto adempimento dell'obbligazione posta a suo carico. In tema di responsabilità contrattuale è, infatti, pacifico l'orientamento giurisprudenziale per il quale colui che agisce per l'adempimento ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, potendo anche solamente allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte mentre è onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533; Cass. Civ., sez. III, 20.01.2015 n. 826;
Cass. Civ., sez. II, 12.6.2018 n. 15328).
Ciò posto, nel caso di specie, deve ritenersi che HDI Assicurazioni s.p.a., ricorrente in monitorio e attore in senso sostanziale, abbia assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante, allegando il contratto di finanziamento sottoscritto dall'opponente, la polizza collettiva n. 4177 stipulata con in data 2 aprile 2012 (nonché le relative Condizioni generali di contratto), nonché Controparte_1
documentazione attestante l'avvenuta escussione della polizza da parte di e il Controparte_1
pagamento effettuato in favore di quest'ultima della somma che avrebbe dovuto Parte_1
versare a saldo residuo del finanziamento ricevuto.
Preme, pertanto, evidenziare che non può condividersi l'eccezione svolta dall'opponente solo con le note conclusionali depositate in data 30 dicembre 2024, per la quale la società opposta non avrebbe fornito prova del proprio diritto di credito per non aver depositato la polizza assicurativa, ovvero prova che la medesima rientri tra le assicurazioni di cui al ramo 14 del Regolamento ISVAP
n. 29 del 16 marzo 2009, che solo attribuirebbe il diritto di surroga alla compagnia assicurativa.
Va, infatti, considerato che, secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale, “ai fini della surroga ex art. 1916 c.c., l'assicuratore può adempiere l'onere di provare la sua qualità, ed il danno risarcito, mediante la produzione in giudizio della sola quietanza, ove quest'ultima contenga la prova del contratto di assicurazione e l'individuazione del danno medesimo” (Cass. Civ., Sez.
III, 09.09.2015, n. 21811, secondo cui;
conf. Tribunale Agrigento, 04.06.2024, n. 856; Tribunale
Nocera Inferiore, 22.11.2024, n. 2682) e che, in ogni caso, risulta depositato il contratto d'assicurazione stipulato con le cui Condizioni Generali espressamente prevedono Controparte_1
che il medesimo è stipulato a garanzia delle perdite patrimoniali derivanti da insolvenza “ex art. 14, TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
comma 1, Regolamento ISVAP del 16.03.2009 n. 29” e che “la Società, una volta pagato il debito residuo, ha diritto di rivalsa sul Cedente” (art. 1.2).
Non possono, pertanto, sorgere dubbi in ordine alla circostanza che il contratto d'assicurazione stipulato tra e HDI Assicurazioni s.p.a. rientra nell'ambito dei contratti stipulati ai Controparte_1
sensi del D.P.R. n. 180/1950, il cui art. 54 prevede che “le cessioni di quote di stipendio o di salario consentite devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego od altre malleverie che ne assicurino il ricupero nei casi in cui per cessazione o riduzione di stipendio
o salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente non sia, possibile la continuazione dell'ammortamento o il ricupero del residuo credito”, nonché del Regolamento
n. 29 del 16.3.2009, il cui art. 14, comma 1 (essendo il ramo 16 disciplinato dal successivo CP_2
comma 2 e riguardante la diversa circostanza della stipulazione dell'assicurazione da parte del debitore/assicurato), prevede espressamente che “è classificato nel ramo 14 (…) il contratto stipulato da un ente finanziatore autorizzato ad operare, ai sensi di legge, nel settore dei finanziamenti garantiti mediante cessione del quinto dello stipendio in qualità di contraente/assicurato per garantirsi dal rischio di mancato adempimento dell'obbligazione di pagamento da parte del soggetto debitore finanziato” e che “il contratto deve prevedere il pagamento del premio a carico dell'ente finanziatore e può prevedere la surrogazione dell'assicuratore nei diritti e nei privilegi vantati dall'ente nei confronti del debitore inadempiente”.
Nel caso di specie, conformemente alla richiamata disciplina, il contratto di finanziamento stipulato da con espressamente prevede che le garanzie Parte_1 Controparte_1 assicurative, a copertura del rischio di perdita della vita e dell'occupazione, sono sostenute a proprie spese dal finanziatore e che l'intervento dell'assicurazione, nel caso di perdita dell'impiego, determina la surroga della stessa nei diritti di credito del finanziatore, tranne che per il caso di premorienza.
Tanto premesso, ritiene il presente Giudice che correttamente HDI Assicurazioni s.p.a. ha azionato il diritto di surroga di cui all'art. 1916 c.c., emergendo chiaramente dalla richiamate
Condizioni Generali di contratto che il rapporto assicurativo è intercorso tra la società finanziaria e la compagnia assicurativa e che la prima è il “soggetto assicurato” e beneficiario dell'assicurazione in quanto titolare dell'interesse a recuperare la somma concessa a mutuo nel caso di cessazione del rapporto di lavoro del mutuatario, prevedendo espressamente il richiamato art.
1.1 delle Condizioni TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
generai di contratto che “la presente polizza è predisposta a garanzia del rischio di mancato adempimento dell'obbligazione di pagamento da parte del soggetto debitore finanziato in caso di risoluzione definitiva (…) del rapporto di lavoro” e che il medesimo contratto di assicurazione è stipulato “ex art. 14, comma 1, Regolamento ISVAP del 16.03.2009 n. 29”, il quale dispone che il contratto è stipulato dall'ente finanziatore “per garantirsi dal rischio di mancato adempimento dell'obbligazione di pagamento da parte del soggetto debitore finanziato” e che “l'intervento dell'assicurazione, nel caso di perdita dell'impiego, determina la surroga della stessa nei diritti di credito del finanziatore”. Tale soluzione è corroborata, d'altronde, da una interpretazione sistematica del contratto, prevedendo l'art.
1.7 delle Condizioni Generali che “Beneficiario dell'indennizzo previsto dal contratto è, esclusivamente, il Contraente/Assicurato” e l'art.
1.16 che
“nel caso in cui la Società dovesse estinguere il debito contratto dal debitore finanziato, per effetto della presente garanzia, rimane surrogata, ai sensi dell'art. 1916 c.c., in tutto nei diritti del
Contraente/Assicurato verso il debitore finanziato”.
La qualificazione di tale polizza a garanzia dell'interesse della banca legittima, pertanto, il diritto di surroga esercitato dall'opposta in applicazione dell'art. 1916 c.c. secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, la quale, premesso che “la Corte di appello ha correttamente dedotto che (…) che era stato pattuito un diritto di surroga dell'assicuratore verso il finanziato per il caso di inadempimento di quest'ultimo” e che “è di tutta evidenza che questo diritto di surroga non può ritenersi nullo per difetto di causa se si riconosce (…) che esso ha fonte in una assicurazione che è nell'interesse del finanziatore piuttosto che nell'interesse del finanziato”, ha concluso che “deve ritenersi valida la previsione, in tale pattuizione contrattuale, del diritto di surroga, che pure è espressamente previsto a favore dell'assicuratore ed ai danni del finanziato: diritto di surroga che ha la sua causa nella circostanza che l'assicurazione era per l'appunto non già a beneficio del finanziato questo bensì a beneficio del finanziatore” (Cassazione civile sez. III, 28/03/2022, n.
9866; v. anche nella giurisprudenza di merito Tribunale Catania, 01.09.2022, n. 3691; Corte
d'appello Catania, 28.06.2022, n. 1381; Corte d'appello Roma, 14.10.2024, n. 6430; Tribunale
Palermo, 10.10.2024, n. 4875).
Per quanto fin qui dedotto, non appare condivisibile l'eccezione svolta dall'opponente in ordine alla carenza di legittimazione della compagnia assicurativa, la quale non avrebbe titolo per surrogarsi nella ragione di credito di cui al contratto di finanziamento in violazione dell'art. 1916
c.c., non rivestendo il mutuatario la qualifica di terzo responsabile della verificazione del sinistro TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
garantito ma di beneficiario dell'assicurazione, con la precisazione che la responsabilità del mutuatario nei confronti dell'assicurazione (che legittima il diritto di surroga di cui all'art. 1916
c.c.), va individuata non nella perdita del rapporto di lavoro ma nel non aver corrisposto le rate del finanziamento erogato (cfr., Tribunale Firenze, 03.07.2019, n. 2112; conf. Tribunale Torre
Annunziata, 10.01.2018, n. 59).
Va, altresì, rigettata l'eccezione di vessatorietà della clausola che prevede il diritto di surroga dell'assicurazione (art. 3), non potendosi ritenere che la medesima introduca uno squilibrio tra i diritti delle parti (cfr. Corte d'appello Roma, 14.10.2024, n. 6430) ed avendo la Corte di Cassazione osservato che “la clausola di surroga sarebbe vessatoria ove l'assicurazione fosse a vantaggio del debitore finanziato, caso nel quale la surroga vanificherebbe la copertura assicurativa, posto che, tenuto da una parte indenne il debitore delle conseguenze del suo inadempimento, egli sarebbe comunque soggetto, per altra parte, all'azione di surroga”, mentre “ogni sospetto di vessatorietà viene invece meno se si ritiene che il beneficiario dell'assicurazione è il finanziatore e non il finanziato, che dunque, subendo azione di regresso non vede annullati gli effetti della assicurazione” (Cassazione civile sez. III, 28/03/2022, n. 9866).
Non può, altresì, essere accolta l'eccezione di nullità del contratto per violazione dell'art. 39 del
D.P.R. n. 180/1950, alla luce del condivisibile orientamento giurisprudenziale, il quale (richiamata la pronuncia della Cassazione civile sez. un., 19/12/2007, n. 26724 in ordine alla violazione di norme di comportamento), ha evidenziato come “quella desumibile dal D.P.R. n. 180 del 1950, artt. 38 e 39, non sia una invalidità che abbia riflesso sul contratto ma uno strumento di tutela delle ragioni del lavoratore il quale può provvedere anche alla stipula di nuovi contratti di finanziamento mediante la cessione del quinto purché siano eliminati i maggiori costi che derivano dalla mancata possibilità, per il lavoratore stesso, di ammortizzare quelli della precedente cessione”, concludendo che “la ratio delle richiamate disposizioni non consiste nella invalidità del contratto di cessione ai sensi dell'art. 1418 c.c., comma 1, ma nella responsabilità, posta a carico del contraente professionista - intermediario finanziario - di accollarsi i maggiori costi della precedente cessione che non siano stati ammortizzati dal lavoratore per insufficiente decorso del tempo” (Cassazione civile sez. III, 31/05/2021, n. 15099; v. nella giurisprudenza di merito Corte
d'appello Milano, 22.08.2013).
Non può, infine, essere accolta l'eccezione dell'opponente in ordine alla violazione dell'art. 125 sexies TUB, apparendo la medesima generica. La società opposta ha depositato documentazione TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
attestante la quantificazione del credito svolta dalla società finanziatrice, nella quale è espressamente riportata la decurtazione dal totale dovuto della somma di € 2.700,68 in seguito all'estinzione anticipata del rapporto, e tale allegazione non è stata oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente, il quale non ha specificato in che termini vi sarebbe stata una erronea quantificazione del credito (cfr. Corte d'appello Roma, 14.10.2024, n. 6430: “Sostiene poi
l'appellante la violazione dell'art. 125 sexies del tub (…) che stabilisce che in caso di rimborso anticipato il consumatore ha diritto a una riduzione del credito pari a interessi e costi per la vita residua del contratto (…). Anche questi profili di doglianza sono infondati in quanto: (…) b) la restituzione di interessi e spese non maturati è stata effettuata per cui non vi è violazione dell'art.
33 del codice del consumo;
c) l'opponetene non specifica quali maggiori somme avrebbero dovuto essere detratte”).
Alla luce di quanto fin qui dedotto, deve quindi essere confermato il decreto ingiuntivo opposto, da dichiararsi definitivamente esecutivo.
Le spese di giudizio, come liquidate in dispositivo secondo i parametri tra i minimi e i medi di cui al D.M. n. 55/2014, considerato il valore della causa, seguono la soccombenza, con la conseguenza che l'opponente deve essere condannato al pagamento delle medesime nei confronti della società opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
1966/2020 R.G., così provvede:
1. rigetta l'opposizione promossa da e, per l'effetto, conferma e dichiara Parte_1
definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 540/2020, emesso dal Tribunale di Messina in data 7 aprile 2020;
2. condanna parte opponente al pagamento delle spese di giudizio, in favore della banca opposta, liquidate in € 3.500,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, 9 gennaio 2025.
Il Giudice
dott. Valerio Brecciaroli