CGT2
Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Trento, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 61/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 1, riunita in udienza il 10/04/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DEMOZZI ANDREA, Giudice monocratico in data 10/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 286/2024 depositato il 31/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
NO Riscossioni S.p.a. - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZ AL n. 0122189920240016036 LL
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 130/2025 depositato il
30/04/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 presenta ricorso avverso l'ingiunzione fiscale di pagamento n. 0122189920240016036 emessa in data 20.05.2024, da parte di NO Riscossioni Spa. L'atto qui impugnato è relativo alla tassa automobilistica provinciale per l'anno 2022.
FA
In data 23.04.2021 il sig. Ricorrente_1 acquistava l'autovettura (con impianto di alimentazione ibrido) marchiata Modello_1, targata Targa_1, di importazione tedesca, (la prima immatricolazione risale al 28.01.2020). Quale presupposto della compravendita, l'autovettura veniva nuovamente immatricolata, in data 22.04.2021, nella Provincia Autonoma di Trento.
Parte ricorrente riceveva avviso bonario circa l'irregolarità della posizione fiscale del veicolo da lui posseduto per un importo ancora da corrispondere pari a Euro 540,00. Il sig. Ricorrente_1 presentava un'istanza di memoria difensiva, attraverso il portale ACI, adducendo di non essere tenuto al pagamento del bollo auto in ragione dell'alimentazione ibrida della propria autovettura, allegando la relativa legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 che ne prevede l'esclusione. La memoria difensiva veniva rigettata per cui il sig. Ricorrente_1 ha presentato ricorso.
Ricorso
Parte ricorrente mette in luce l'art. 4, comma 6-ter della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 in base al quale “I veicoli con sistemi di alimentazione mista metano-benzina, gpl-benzina, elettrico-benzina, immatricolati nuovi dopo la data di entrata in vigore di questo comma sono esonerati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale per i primi cinque anni. I veicoli alimentati a idrogeno o con alimentazione ibrida elettrica e termica immatricolati nuovi a partire dal 1° gennaio 2013 sono esonerati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale per i primi cinque anni".
Pertanto, alla luce dell'esenzione dal pagamento della tassa in oggetto per i primi cinque anni dal momento della prima immatricolazione (28/01/2020), è esentato dalla corresponsione del bollo auto fino al 28/01/2025.
Alla luce di quanto sopra chiede l'accoglimento del ricorso con vittoria delle spese di giudizio.
Controdeduzioni
Costituitosi in giudizio NO Riscossioni, precisa che riguardo le esenzioni, l'art. 3 della Legge Provinciale
27 dicembre 2021 n. 22 ha apportato diverse modifiche all'art. 4 della Legge Provinciale 11 settembre 1998
n. 10, istitutivo della tassa automobilistica provinciale. Il legislatore provinciale ha rimodulato le esenzioni quinquennali per i veicoli ecosostenibili immatricolati in provincia di Trento o entrati nella competenza tributaria della Provincia a partire dal 1° gennaio 2022. In conseguenza di tale rimodulazione, viene precisato che le precedenti esenzioni quinquennali di cui al comma 6 ter si applicano ai veicoli immatricolati nuovi, in provincia di Trento o entrati nella competenza tributaria della Provincia fino al 31 dicembre 2021. In particolare, al comma 6 ter è aggiunto il seguente periodo: “Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai veicoli immatricolati nuovi in provincia di Trento o rispettivamente entrati nella competenza tributaria della Provincia fino al 31 dicembre 2021.” Mentre il comma 6 undecies stabilisce che “Le disposizioni di cui ai commi da 6 octies a 6 decies si applicano ai veicoli immatricolati in provincia di Trento o rispettivamente entrati nella competenza tributaria della Provincia dal 1° gennaio 2022.” Considerato che il veicolo targato Targa_1 (si allega copia visura ACI – doc. n. 3), già immatricolato in Germania con targa estera Targa_2, è stato immatricolato in Italia in data 22/04/21, la disciplina applicabile è quella prevista dal comma 6-ter dell'art. 4 della L.P. 10/1998, Pertanto, fermo restando il requisito del sistema di alimentazione, il presupposto per godere dell'esenzione quinquennale è che il veicolo sia immatricolato nuovo mentre nel caso del veicolo Targa_1, intestato al Sig. Ricorrente_1, era stato già immatricolato all'estero.
Per tale motivo chiede il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trento, in composizione monocratica, (anche CGT) ritiene il ricorso infondato per cui lo rigetta.
Nel caso di specie la normativa di riferiemtno è l'art. 4, comma 6-ter della L.P. 10/1998 della Provincia
Autonoma di Trento. Tale norme recita: “I veicoli con sistemi di alimentazione mista metano-benzina, gpl- benzina, elettrico-benzina, immatricolati nuovi dopo la data di entrata in vigore di questo comma sono esonerati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale per i primi cinque anni. I veicoli alimentati a idrogeno o con alimentazione ibrida elettrica e termica immatricolati nuovi a partire dal 1° gennaio 2013 sono esonerati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale per i primi cinque anni”.
Dalla lettura dell'art. 4, comma 6-ter si evince che l'esenzione quinquennale spetta esclusivamente ai veicoli immatricolati per la prima volta (trattasi in buona sostanza di automezzi nuovi di fabbrica. Nel caso di specie siamo al cospetto di un veicolo già targato in un altro Stato (come il veicolo con targa tedesca Targa_2) che viene successivamente immatricolato in Italia. In tale evenienza non può essere considerato "nuovo
" ai fini della legge provinciale, bensì un veicolo usato d'importazione. In considerazione del fatto che il veicolo Targa_1 risulta essere stato precedentemente immatricolato in Germania, (in Italia l'immatricolazione è avvenuta in data 22/04/21) non soddisfa il requisito di novità richiesto dall'art. 4, comma
6-ter summenzionato, al fine di ottenere l'agevolazione richiesta nei primi cinque anni di bollo. Il sig. Ricorrente_1 è dunque tenuto al pagamento della tassa automobilistica provinciale secondo le tariffe ordinarie previste per la sua categoria di alimentazione.
Per tali motivi la CGT rigetta il ricorso. Riguardo le spese di giudizio si ritiene sussistano fondati motivi per la loro compensazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 1, riunita in udienza il 10/04/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DEMOZZI ANDREA, Giudice monocratico in data 10/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 286/2024 depositato il 31/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
NO Riscossioni S.p.a. - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZ AL n. 0122189920240016036 LL
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 130/2025 depositato il
30/04/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 presenta ricorso avverso l'ingiunzione fiscale di pagamento n. 0122189920240016036 emessa in data 20.05.2024, da parte di NO Riscossioni Spa. L'atto qui impugnato è relativo alla tassa automobilistica provinciale per l'anno 2022.
FA
In data 23.04.2021 il sig. Ricorrente_1 acquistava l'autovettura (con impianto di alimentazione ibrido) marchiata Modello_1, targata Targa_1, di importazione tedesca, (la prima immatricolazione risale al 28.01.2020). Quale presupposto della compravendita, l'autovettura veniva nuovamente immatricolata, in data 22.04.2021, nella Provincia Autonoma di Trento.
Parte ricorrente riceveva avviso bonario circa l'irregolarità della posizione fiscale del veicolo da lui posseduto per un importo ancora da corrispondere pari a Euro 540,00. Il sig. Ricorrente_1 presentava un'istanza di memoria difensiva, attraverso il portale ACI, adducendo di non essere tenuto al pagamento del bollo auto in ragione dell'alimentazione ibrida della propria autovettura, allegando la relativa legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 che ne prevede l'esclusione. La memoria difensiva veniva rigettata per cui il sig. Ricorrente_1 ha presentato ricorso.
Ricorso
Parte ricorrente mette in luce l'art. 4, comma 6-ter della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 in base al quale “I veicoli con sistemi di alimentazione mista metano-benzina, gpl-benzina, elettrico-benzina, immatricolati nuovi dopo la data di entrata in vigore di questo comma sono esonerati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale per i primi cinque anni. I veicoli alimentati a idrogeno o con alimentazione ibrida elettrica e termica immatricolati nuovi a partire dal 1° gennaio 2013 sono esonerati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale per i primi cinque anni".
Pertanto, alla luce dell'esenzione dal pagamento della tassa in oggetto per i primi cinque anni dal momento della prima immatricolazione (28/01/2020), è esentato dalla corresponsione del bollo auto fino al 28/01/2025.
Alla luce di quanto sopra chiede l'accoglimento del ricorso con vittoria delle spese di giudizio.
Controdeduzioni
Costituitosi in giudizio NO Riscossioni, precisa che riguardo le esenzioni, l'art. 3 della Legge Provinciale
27 dicembre 2021 n. 22 ha apportato diverse modifiche all'art. 4 della Legge Provinciale 11 settembre 1998
n. 10, istitutivo della tassa automobilistica provinciale. Il legislatore provinciale ha rimodulato le esenzioni quinquennali per i veicoli ecosostenibili immatricolati in provincia di Trento o entrati nella competenza tributaria della Provincia a partire dal 1° gennaio 2022. In conseguenza di tale rimodulazione, viene precisato che le precedenti esenzioni quinquennali di cui al comma 6 ter si applicano ai veicoli immatricolati nuovi, in provincia di Trento o entrati nella competenza tributaria della Provincia fino al 31 dicembre 2021. In particolare, al comma 6 ter è aggiunto il seguente periodo: “Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai veicoli immatricolati nuovi in provincia di Trento o rispettivamente entrati nella competenza tributaria della Provincia fino al 31 dicembre 2021.” Mentre il comma 6 undecies stabilisce che “Le disposizioni di cui ai commi da 6 octies a 6 decies si applicano ai veicoli immatricolati in provincia di Trento o rispettivamente entrati nella competenza tributaria della Provincia dal 1° gennaio 2022.” Considerato che il veicolo targato Targa_1 (si allega copia visura ACI – doc. n. 3), già immatricolato in Germania con targa estera Targa_2, è stato immatricolato in Italia in data 22/04/21, la disciplina applicabile è quella prevista dal comma 6-ter dell'art. 4 della L.P. 10/1998, Pertanto, fermo restando il requisito del sistema di alimentazione, il presupposto per godere dell'esenzione quinquennale è che il veicolo sia immatricolato nuovo mentre nel caso del veicolo Targa_1, intestato al Sig. Ricorrente_1, era stato già immatricolato all'estero.
Per tale motivo chiede il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trento, in composizione monocratica, (anche CGT) ritiene il ricorso infondato per cui lo rigetta.
Nel caso di specie la normativa di riferiemtno è l'art. 4, comma 6-ter della L.P. 10/1998 della Provincia
Autonoma di Trento. Tale norme recita: “I veicoli con sistemi di alimentazione mista metano-benzina, gpl- benzina, elettrico-benzina, immatricolati nuovi dopo la data di entrata in vigore di questo comma sono esonerati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale per i primi cinque anni. I veicoli alimentati a idrogeno o con alimentazione ibrida elettrica e termica immatricolati nuovi a partire dal 1° gennaio 2013 sono esonerati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale per i primi cinque anni”.
Dalla lettura dell'art. 4, comma 6-ter si evince che l'esenzione quinquennale spetta esclusivamente ai veicoli immatricolati per la prima volta (trattasi in buona sostanza di automezzi nuovi di fabbrica. Nel caso di specie siamo al cospetto di un veicolo già targato in un altro Stato (come il veicolo con targa tedesca Targa_2) che viene successivamente immatricolato in Italia. In tale evenienza non può essere considerato "nuovo
" ai fini della legge provinciale, bensì un veicolo usato d'importazione. In considerazione del fatto che il veicolo Targa_1 risulta essere stato precedentemente immatricolato in Germania, (in Italia l'immatricolazione è avvenuta in data 22/04/21) non soddisfa il requisito di novità richiesto dall'art. 4, comma
6-ter summenzionato, al fine di ottenere l'agevolazione richiesta nei primi cinque anni di bollo. Il sig. Ricorrente_1 è dunque tenuto al pagamento della tassa automobilistica provinciale secondo le tariffe ordinarie previste per la sua categoria di alimentazione.
Per tali motivi la CGT rigetta il ricorso. Riguardo le spese di giudizio si ritiene sussistano fondati motivi per la loro compensazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate.