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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVI, sentenza 23/01/2026, n. 986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 986 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 986/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 26, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
EL SC, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9020/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249089670814000 REGISTRO 2012
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190219785084001 REGISTRO 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Ricorrente_1 ha impugnato l'atto di intimazione in atti specificato, basato sul mancato pagamento dell'importo in precedenza richiestole con una cartella esattoriale, eccependo, a fondamento del ricorso,
l'omessa notifica di tale cartella.
2.- Radicatosi il contraddittorio, l'ADER ha contestato la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
3.- All'udienza del 22 gennaio 2026, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Il ricorso è infondato.
2.- La dedotta omessa notifica della cartella è, infatti, documentalmente smentita, atteso che dalla documentazione depositata dall'ADER emerge, al contrario, che la notifica si è perfezionata mediante consegna personale al destinatario.
3.- Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in euro 1.388,00, oltre accessori dovuti per legge.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2026.
Il Giudice
CO EL
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 26, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
EL SC, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9020/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249089670814000 REGISTRO 2012
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190219785084001 REGISTRO 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Ricorrente_1 ha impugnato l'atto di intimazione in atti specificato, basato sul mancato pagamento dell'importo in precedenza richiestole con una cartella esattoriale, eccependo, a fondamento del ricorso,
l'omessa notifica di tale cartella.
2.- Radicatosi il contraddittorio, l'ADER ha contestato la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
3.- All'udienza del 22 gennaio 2026, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Il ricorso è infondato.
2.- La dedotta omessa notifica della cartella è, infatti, documentalmente smentita, atteso che dalla documentazione depositata dall'ADER emerge, al contrario, che la notifica si è perfezionata mediante consegna personale al destinatario.
3.- Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in euro 1.388,00, oltre accessori dovuti per legge.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2026.
Il Giudice
CO EL